Sostenibilità dei biocombustibili: istituito il sistema di certificazione con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2024, n. 199.
Oggetto del provvedimento sono:
- al capo I, i biocombustibili;
- al capo II, i carburanti rinnovabili di origine non biologica (Rfnbo, renewable fuels of non-biological origin) e i carburanti da carbonio riciclato (Rcf, recycled carbon fuel).
Per i primi il decreto punta a definire:
- le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili nonché le procedure di adesione allo stesso;
- le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali;
- le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare;
- le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.
Per i Rfnbo e i Rcf, invece, lo scopo del D.M. n. 199/2024 è di definire le modalità per il riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra, che delle condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonché le disposizioni specifiche per l'idrogeno di origine biologica.
Del comitato fanno parte:
- organismi di accreditamento;
- operatori economici in possesso di un certificato di conformità dell'azienda;
- il Mase, eventualmente avvalendosi del Gse, e Ispra, entrambi con funzione di controllo.
Fissati anche:
- la modalità di certificazione di conformità dell'azienda;
- la dichiarazione di sostenibilità e certificato di sostenibilità;
- la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra;
- le disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al sistema nazionale italiano di certificazione;
- i requisiti per i biocarburanti e il biometano che beneficiano di incentivi.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024
Istituzione del sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita' dei biocombustibili, della certificazione dei
carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei
carburanti da carbonio riciclato. (24A04365)
(Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2024, n. 199)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Finalita' del decreto
1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni del decreto
ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dall'art. 42, comma 16, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilendo:
a) al Capo I, per i biocombustibili, al fine di accertarne la
sostenibilita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera w):
1. le modalita' di funzionamento del sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita' dei biocombustibili nonche' le
procedure di adesione allo stesso;
2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle
informazioni sociali e ambientali di cui all'art. 2, comma 2, lettera
i);
3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori
devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa
di cui all'art. 12;
4. le modalita' di ottenimento della certificazione a basso
rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni
(Indirect Land Use Change, ILUC) di cui all'art. 10;
b) al Capo II, per i carburanti rinnovabili di origine non
biologica (di seguito nominati RFNBO, Renewable Fuels of
Non-Biological Origin) e per i carburanti da carbonio riciclato (di
seguito nominati RCF, Recycled Carbon Fuel), le modalita' per il
riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione
minima delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'art. 39,
comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che delle
condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonche'
le disposizioni specifiche per l'idrogeno di origine biologica;
c) al Capo III, le attivita' di verifica del comitato e le
disposizioni transitorie e finali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. Ai soli fini del presente decreto, in aggiunta alle definizioni
di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «Comitato tecnico-consultivo biocarburanti» (di seguito
«Comitato»): organo ricostituito con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 473 del 22 dicembre
2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 11, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale
di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 22 dicembre 2009;
c) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di
accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti
diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo
riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui
all'art. 5, comma 1;
d) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un
organismo di accreditamento che svolge attivita' di valutazione della
conformita' di un operatore economico di cui al comma 3 del presente
articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e
ispezioni;
e) «Soggetti ETS»: gestori di impianti, operatori aerei, e
societa' di navigazione di cui alla direttiva 2003/87/CE e successive
modificazioni ed integrazioni»;
f) «Certificato di conformita' dell'azienda»: certificato
rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico,
che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di
sostenibilita' ovvero del certificato di sostenibilita';
g) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia
che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle
dichiarazioni di cui alla lettera h) relative alle materie prime o ai
prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali
contenute nel certificato di cui alla lettera j), anche tramite
l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;
h) «Dichiarazione di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita
dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una
stessa catena di consegna del biocombustibile e rilasciata
all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita
ceduta;
i) «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative
alla materia prima utilizzata per la produzione di biocombustibili
che riguardano misure adottate per la tutela del lavoro nel Paese in
cui e' stata prodotta la materia prima nonche' quelle necessarie a
garantire il rispetto sia di quanto previsto all'art. 42, comma 6,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che di quanto
previsto alla lettera p) del presente comma;
j) «Certificato di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c), d)
ed e) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a
garantire che la partita di biocombustibile sia sostenibile;
k) «Partita»: quantita' di prodotto avente caratteristiche
chimico-fisiche omogenee;
l) «Biocombustibile»: biocarburanti (inclusi i biogas per i
trasporti), bioliquidi, combustibili da biomassa (per usi energetici
diversi dal trasporto) e idrogeno di origine biologica;
m) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di
fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
n) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto
dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi
prodotti in impianti deputati al trattamento delle acque reflue
civili e industriali;
o) «Data di entrata in esercizio dell'impianto»: data in cui
l'impianto ha iniziato a produrre fisicamente il biocombustibile,
carburante rinnovabile di origine non biologica e carburante da
carbonio riciclato per il quale si rilascia la dichiarazione di
sostenibilita' o il certificato di sostenibilita';
p) «Colture intermedie»: colture che seguono o precedono una
coltura principale, rispettando il principio di rotazione, il cui uso
non genera una domanda di terreni supplementari. Esse comprendono le
colture intercalari e le colture di copertura. Il rispetto della
condizione prevista, riportata tra le informazioni ambientali di cui
alla lettera i), e' verificato dagli organismi di certificazione,
sulla base della metodologia riportata in allegato 2.
q) «Documento di trasporto»: documento che certifica un
trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT), documento
amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di
accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti
soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di
trasporto delle merci;
r) «Accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA»: accordi
internazionali che assicurano il riconoscimento dell'equivalenza
delle attivita' di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari
all'interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF-ILAC a
livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);
s) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo
fortemente salini o il cui tenore di materie organiche e'
particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte;
t) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di
contaminazione e' tale da renderli inadatti alla produzione di
alimenti o mangimi;
u) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una
decisione ai sensi dell'art. 30, paragrafi 4 e 5, della direttiva
(UE) 2018/2001;
v) «Certificazione di basso rischio di cambiamento indiretto di
destinazione d'uso dei terreni (ILUC)»: certificazione che attesta
che la filiera rispetta i criteri riportati all'art. 4 del
regolamento (UE) 2019/807;
w) «Sostenibilita'»: con il termine sostenibilita' si intende il
rispetto di tutti i criteri di cui ai commi da 6 a 14 dell'art. 42
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
x) «Non conformita' critica»: violazione intenzionale delle norme
di un sistema di certificazione una non conformita' irreversibile o
una violazione che compromette l'integrita' del sistema di
certificazione. Tra le non conformita' critiche figurano: i) mancato
rispetto di un obbligo di cui all'art. 42 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199; ii) emissione fraudolenta di una prova di
sostenibilita' o di autodichiarazioni, ad esempio la riproduzione
intenzionale di una prova di sostenibilita' per ottenere un beneficio
finanziario; iii) inesattezze deliberate nella descrizione delle
materie prime, falsificazione dei valori dei gas a effetto serra o
dei dati in ingresso, produzione deliberata di rifiuti o residui,
modifica deliberata di un processo di produzione per generare
materiale residuo in piu', o contaminazione deliberata di un
materiale con l'intento di classificarlo come rifiuto; iv) intralcio
allo svolgimento delle attivita' di verifica previste da parte degli
organismi di certificazione;
y) «Non conformita' rilevante»: non conformita' che determina il
mancato rispetto di un obbligo di cui all'art. 42 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, potenzialmente reversibile,
ripetuto e rivelatore di problemi sistematici o aspetti che, da soli
o in combinazione con altre non conformita', possono determinare un
fallimento sostanziale del sistema. Tra le non conformita' rilevanti
figurano: i) problemi sistematici con i dati comunicati relativi
all'equilibrio di massa o ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre
il 10% delle asserzioni incluse nel campione rappresentativo si
riscontra documentazione errata; ii) omissione da parte
dell'operatore economico di dichiarare la propria partecipazione ad
altri sistemi durante il processo di certificazione; iii) mancata
fornitura di informazioni pertinenti agli esecutori del controllo, ad
esempio dati sull'equilibrio di massa e relazioni di controllo; iv)
nel caso di utilizzo di colture intermedie, mancato rispetto della
condizione che prevede che detta coltura non genera una domanda di
terreni supplementari;
z) «Non conformita' minore»: non conformita' con un impatto
limitato, che costituisce un'inosservanza isolata o temporanea, non
e' sistematica e, anche se non e' rettificata, non determina un
fallimento sostanziale;
aa) «Co-processing»: attivita' che consiste nell'alimentare i
processi di trattamento termochimico con idrogeno, quali
idrodesolforazione e idrocracking, e/o altri processi di
frazionamento/conversione, quali cracking catalitico a letto fluido,
con quantitativi di cariche biogeniche in aggiunta alle cariche
fossili. Le cariche biogeniche possono essere ad esempio oli vegetali
e derivati, oli a base di alghe, oli da cucina usati, grassi animali,
oli di pirolisi, opportunamente pretrattati e sottoprodotti dei
processi di estrazione della cellulosa;
bb) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che utilizza
biocombustibili per scopi energetici diversi dal trasporto, quali i
gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica
e i gestori di impianti configuranti come soggetti ETS di cui alla
lettera e), nonche' i produttori di biometano;
cc) «Fornitore»: il soggetto responsabile del passaggio di
combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise;
dd) «Primo punto di raccolta»: impianto di stoccaggio, impianto
di trattamento o, con riferimento alle biomasse legnose, eventuale
cantiere di taglio, gestito direttamente dall'operatore economico, o
da altra controparte di un accordo contrattuale, che si procura le
materie prime direttamente dai produttori di biomassa agricola,
biomassa forestale, rifiuti e residui o, nel caso dei carburanti da
fonti rinnovabili di origine non biologica, dall'impianto che li
produce;
3. Ai fini del presente decreto, per «operatore economico» si
intende ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del
territorio nazionale, che svolge una o piu' delle seguenti attivita':
a) produzione, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di ogni
materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano
biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e
combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale
siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti
o loro miscele, compresi quelli prodotti in co-processing con
materiali di origine fossile;
b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o
sostanza, prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera a),
dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili, combustibili
rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio
riciclato destinati al mercato nazionale;
c) produzione, anche combinata insieme ai combustibili fossili,
cessione e/o utilizzo per proprio consumo di biocombustibili,
combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da
carbonio riciclato destinati al mercato nazionale;
d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di
biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e
combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale,
prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera c);
e) utilizzo dei biocombustibili per produzione di energia
elettrica e/o termica o utilizzo da parte dei soggetti ETS.
4. Nella filiera del biogas/biometano, tra gli operatori economici
di cui al comma 3, lettera a), si considera «primo operatore
economico della filiera»:
a) il gestore dell'impianto che effettua la captazione e il
trattamento del gas da discarica;
b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue
civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a
partire dai gas derivanti dai processi di depurazione;
c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della
frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), nel caso in cui la
stessa venga conferita esclusivamente dai soggetti di cui al comma 6,
lettera c).
5. Nella filiera dei biocombustibili da biomasse forestali, tra gli
operatori economici di cui al comma 3, lettera a), si considera
«primo operatore economico» della filiera il gestore del primo punto
di raccolta delle stesse, che dovra' stimare le emissioni derivanti
dalla coltivazione delle stesse, se presenti, anche avvalendosi dei
valori riportati all'allegato VII del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199.
6. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:
a) i produttori di oli da cucina usati di impiego alimentare,
compresi mense, ristoranti, isole ecologiche e campane stradali:
i) quando conferiscono gli oli, tramite raccoglitori
certificati: al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, o ad un'organizzazione autonoma costituita ai
sensi dell'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
ii) nei casi in cui sono rispettate le condizioni di cui
all'art. 13 del presente decreto;
b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come
definiti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli
stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento,
nel rispetto dei requisiti di tracciabilita' ivi prescritti e
utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n.
142/2011. Con specifico riferimento all'inquadramento dei grassi
animali fusi derivati dalla trasformazione di sottoprodotti di
origine animale (SOA) il primo operatore economico di filiera che
deve aderire al Sistema nazionale di certificazione e' l'impianto di
trasformazione di cui all'art. 24, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1069/2009, nel caso in cui in conclusione del
processo siano presenti anche altri output diversi dallo specifico
grasso animale, quali ad esempio la farina di carne e ossa, le
proteine animali trasformate, bone chips, ecc.
c) i gestori responsabili della raccolta della frazione organica
dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto
di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal
centro di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono
calcolate dal gestore dell'impianto di digestione anaerobica;
d) i trasportatori che effettuano servizio per conto terzi. In
questo caso le emissioni sono conteggiate dall'operatore precedente o
da quello successivo;
e) i produttori e i detentori di sostanze di cui all'art. 3,
comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto interministeriale n.
5046 del 25 febbraio 2016 che conferiscono le stesse a un impianto di
digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto di dette sostanze
all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e incluse nel
calcolo della propria fase produttiva dal gestore dell'impianto di
digestione anaerobica;
f) i gestori della discarica che conferiscono il gas ad un
impianto di biometano. Le emissioni del trasporto del gas dalla
discarica all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e
incluse nel calcolo della propria fase produttiva dal gestore
dell'impianto di purificazione del gas;
g) in deroga al comma 4, lettera b), gli enti locali o le
societa' che gestiscono per conto di tali enti gli impianti che
raccolgono le acque reflue civili e industriali e/o i fanghi
derivanti dal trattamento biologico di dette acque, destinati a un
impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto di
dette sostanze all'impianto di produzione del biometano sono
calcolate e incluse nel calcolo della propria fase produttiva dal
gestore dell'impianto di digestione anaerobica.
h) i produttori di biomasse solide residuali agricole derivanti
da lavorazioni occasionali (espianti e/o potature), nonche', solo se
conseguenti ad eventi meteorologici estremi o avversi come tempeste o
trombe d'aria, derivanti da abbattimenti di piante sradicate o
schiantate, ripuliture e tagli, che conferiscono la biomassa, per un
ammontare complessivo annuo non superiore a 1000 t, a un produttore
di energia elettrica e/o termica configurato come operatore
economico; sono escluse dalle lavorazioni occasionali attivita' di
espianti e potature di normale manutenzione del verde.
Capo I
Art. 3
Sistema nazionale di certificazione
della sostenibilita' dei biocombustibili
1. Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita'
opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione di cui
all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:
a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi
di certificazione per lo schema di certificazione di cui all'art. 4
del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;
b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi
dell'art. 7;
c) gli operatori economici, che sono in possesso di un
certificato di conformita' dell'azienda; gli stessi si sottopongono
alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione
e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di
consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
d) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
comitato, che effettuano il controllo sul rispetto della
sostenibilita' ai sensi del decreto legislativo n. 199/2021, anche
avvalendosi del GSE;
e) Ispra, che svolge attivita' di controllo a campione sui piani
di monitoraggio trasmessi ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte degli organismi di
certificazione e in particolare sul mantenimento del contenuto del
carbonio nei suoli; annualmente, Ispra informa il comitato dell'esito
di tale attivita'.
Art. 4
Schema nazionale di certificazione dei biocombustibili
1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto,
ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformita'
allo schema di certificazione, derivante dal rispetto:
a) delle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili;
b) del regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato
dall'Organismo nazionale di accreditamento;
c) delle modalita' di svolgimento delle verifiche da parte degli
organismi di certificazione, ai sensi dell'art. 7;
d) delle modalita' di rilascio del certificato di conformita'
dell'azienda, ai sensi dell'art. 8;
e) della documentazione rilasciata dagli operatori economici in
accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 per i
biocombustibili e dell'allegato 1 del presente decreto;
f) della metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto
serra, ai sensi dell'art. 11 per i biocombustibili;
g) della gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi
dell'art. 12.
Art. 5
Accreditamento
1. Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti
diversi da quello nazionale, previa comunicazione all'Organismo
nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema
nazionale di cui all'art. 3, sono inseriti in apposito elenco tenuto
ed aggiornato periodicamente dall'Organismo nazionale di
accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.
2. Gli organismi di accreditamento di cui all'art. 2, comma 2,
lettera d), che operano ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2017 e nel
rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008:
a) accreditano gli organismi di certificazione, in conformita'
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e assegnano un codice
identificativo a ciascun organismo accreditato;
b) comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica l'elenco degli organismi di certificazione accreditati con
competenza sullo schema di cui all'art. 4, nonche' ogni eventuale
variazione da apportare a tale elenco;
c) vigilano sull'operato degli organismi di certificazione che
hanno accreditato;
d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti di cui al
comma 3, eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione
dello schema di cui all'art. 4, imputabili agli organismi di
certificazione che hanno accreditato;
e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera d), provvedono
all'archiviazione della procedura di accertamento qualora ne
ritengano carenti i presupposti, ovvero alla revoca o alla
sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza.
3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello
schema da parte degli organismi di certificazione possono essere
segnalati dal comitato all'organismo che ha effettuato
l'accreditamento. In tal caso, l'organismo di accreditamento
competente informa dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 2,
lettera d), anche il soggetto segnalante.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si
rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante prescrizioni
relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Organismo
nazionale di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n.
765/2008, nonche' alla normativa di riferimento vigente.
Art. 6
Operatore economico
1. Ogni operatore economico che intende aderire al sistema
nazionale di certificazione di cui all'art. 3 presenta istanza ad un
organismo di certificazione accreditato per l'ottenimento di un
certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi dell'art. 8. Il
certificato viene rilasciato all'operatore economico previo esito
positivo della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera
a).
2. Ai fini dell'ottenimento del certificato di conformita'
dell'azienda, l'operatore economico adotta un sistema di gestione
della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e
il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme
UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili, nonche' sul sistema
di equilibrio di massa di cui all'art. 12.
3. L'operatore economico titolare del certificato di conformita'
dell'azienda e' autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle
partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilita' ovvero i
certificati di sostenibilita' di cui all'art. 9 per i
biocombustibili.
4. Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa
stipula in forma scritta di apposito contratto, puo' assumere su di
se' anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al sistema di
certificazione altrimenti ricadenti su uno o piu' degli operatori
economici della medesima catena di consegna.
5. Ogni operatore economico della catena di consegna e' tenuto a
conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilita', dei
certificati di sostenibilita', nonche' della documentazione a
supporto delle stesse di cui all'art. 9 per i biocombustibili per un
periodo di cinque anni dal momento in cui tali documenti sono
rilasciati.
6. Gli operatori economici gia' operanti nella filiera di
produzione di biocombustibili, che decidano di rivolgersi ad un
organismo di certificazione diverso oppure che decidano di passare da
un precedente sistema di certificazione volontario al sistema
nazionale di certificazione, devono richiedere una verifica di
chiusura, che deve essere messa a disposizione dell'organismo di
certificazione subentrante. La stessa puo' avvenire anche a livello
documentale.
7. Ogni operatore economico che intende ottenere la certificazione
di basso rischio ILUC presenta istanza ad un organismo di
certificazione per l'ottenimento della stessa, secondo quanto
previsto all'art. 10.
8. Ogni operatore economico che si configura come primo operatore
economico della catena di consegna deve fornire, in aggiunta alla
documentazione di cui al comma 3, una dichiarazione contenente le
informazioni ambientali e sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettera
i).
Art. 7
Organismi di certificazione
1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5
sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato
a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla
base delle informazioni piu' recenti fornite dagli organismi di
accreditamento ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo
articolo. Tale elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori
economici che aderiscono al sistema nazionale di certificazione
l'attivita' di verifica della completezza e della veridicita' di
tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilita',
nel certificato di sostenibilita', e in tutte le dichiarazioni ad
essi riferibili, nonche', limitatamente al produttore di materie
prime destinate alla produzione di biocombustibili, la completezza e
la veridicita' delle informazioni sociali e ambientali fornite in
accompagnamento alle dichiarazioni di sostenibilita' e, se
pertinente, di quelle previste per la certificazione a basso rischio
ILUC.
3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:
a) una verifica iniziale, da svolgersi prima del rilascio del
certificato di conformita' dell'azienda ai fini dell'adesione
dell'operatore economico al sistema nazionale di certificazione.
Durante tale verifica l'organismo di certificazione effettua una
simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto
dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformita'
rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione. Per gli
operatori economici gia' operanti nella filiera di produzione di
biocombustibili, che decidano di rivolgersi ad un organismo di
certificazione diverso oppure che decidano di passare da un
precedente sistema di certificazione volontario o da un sistema di
certificazione nazionale in vigore in un altro Paese riconosciuto
nell'ambito di un accordo di mutuo riconoscimento disciplinato
all'art. 15, comma 5, la verifica iniziale e' volta ad accertare
anche l'esito positivo della verifica di chiusura svolta dal
precedente organismo di certificazione o dal sistema volontario. Non
si puo' dare esito positivo nel caso in cui l'operatore economico o
il suo predecessore in diritto non abbia superato il controllo
iniziale in un altro sistema, a meno che tale controllo iniziale non
abbia avuto luogo piu' di tre anni prima della domanda. In caso si
accetti la giustificazione dell'operatore economico e si decida di
valutarne la domanda, l'ambito d'applicazione del controllo iniziale
e' adattato in modo da vertere su tutte le questioni pertinenti e
concentrarsi in particolare sulle carenze individuate nel controllo
iniziale che non e' stato superato nell'altro sistema;
b) la prima verifica di sorveglianza, che, salvo quanto previsto
all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 15 settembre 2022, e'
effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima
dichiarazione di sostenibilita' o certificato di sostenibilita' e in
ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformita'
dell'azienda, indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate
dichiarazioni o certificati di sostenibilita'; durante tale verifica
l'organismo di certificazione effettua una simulazione completa del
sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore
economico, al fine di accertarne la conformita' rispetto a quanto
previsto dallo schema di certificazione;
c) verifiche di sorveglianza a cadenza periodica ma comunque non
superiore ai dodici mesi a decorrere dal giorno di rilascio del
certificato di conformita' dell'azienda. La verifica viene condotta
indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate dichiarazioni
o certificati di sostenibilita' nel periodo intercorrente dall'ultima
verifica. Nel caso che la verifica non venga condotta per qualsiasi
motivo, il certificato viene immediatamente sospeso e, nel caso in
cui la verifica non venga condotta entro i successivi sei mesi dalla
sospensione, il certificato viene immediatamente revocato. Il periodo
di sospensione non modifica la data di scadenza del certificato di
conformita' dell'azienda. Nel caso in cui l'operatore non abbia
rilasciato dichiarazioni relative ad alcune tipologie di prodotti
rientranti nel proprio certificato d'azienda, la verifica di
sorveglianza dovra' accertare anche che mantenga la capacita' di
gestire tali prodotti, salvo rinuncia alla gestione degli stessi da
parte dell'operatore economico;
d) la verifica volta al rinnovo del certificato di conformita'
dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di
scadenza dello stesso, fermo restando quanto previsto all'art. 8,
comma 4. La verifica viene condotta indipendentemente dal fatto che
siano state rilasciate dichiarazioni o certificati di sostenibilita'
nel periodo intercorrente dall'ultima verifica. Nel caso in cui
l'operatore non abbia mai rilasciato dichiarazioni relative ad alcune
tipologie di prodotti rientranti nel proprio certificato d'azienda,
la verifica di rinnovo dovra' accertare anche che mantenga la
capacita' di gestire tali prodotti, salvo rinuncia alla gestione
degli stessi da parte dell'operatore economico;
e) la verifica di chiusura, nei casi di cui all'art. 6, comma 6,
o nel caso in cui l'operatore interrompa l'attivita'. Nel caso in cui
l'operatore rifiuti la verifica di chiusura, le dichiarazioni o i
certificati di sostenibilita' emessi a partire dall'ultima verifica
con esito positivo sono da considerarsi nulli.
Gli organismi di certificazione hanno facolta' di effettuare
verifiche supplementari volte ad accertare eventuali situazioni di
non conformita' ai sensi dell'art. 8, comma 6 e 7, del presente
decreto.
4. Gli organismi di certificazione curano la redazione,
l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:
a) un registro degli operatori economici sottoposti alle loro
verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo,
coincidente con quello relativo al certificato di conformita'
dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), e/o con quello
di certificazione a basso rischio ILUC di cui all'art. 10;
b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle
loro verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le
verifiche effettuate, identificate con specifici codici di
riferimento.
5. Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 13
dell'art. 9, il registro di cui alla lettera a) deve essere trasmesso
al GSE entro un mese dal rilascio del certificato d'azienda. Ogni
aggiornamento, nonche' variazione di stato, comprese eventuali
sospensioni o revoche dei relativi certificati di conformita'
dell'azienda sono trasmessi obbligatoriamente al GSE entro quindici
giorni. Il GSE provvede a dare pubblicazione del registro e di tutte
le sue variazioni sul proprio sito istituzionale.
6. Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 13
dell'art. 9, gli organismi di certificazione, entro il 31 dicembre di
ogni anno, provvedono a trasmettere al GSE il piano delle verifiche
previste per l'anno successivo, contenente la data e il luogo esatto
dei controlli; eventuali aggiornamenti dello stesso devono essere
comunicati entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
7. Nel caso di mancata trasmissione, trasmissione parziale o
incompleta oppure di trasmissione tardiva dei dati previsti ai commi
5 e 6, il GSE provvede a informare tempestivamente Accredia per gli
eventuali provvedimenti da intraprendere in merito.
8. Gli operatori economici aderenti a piu' sistemi di
certificazione, sia di tipo volontario sia in vigore a livello
nazionale in un altro Paese ancorche' riconosciuto nell'ambito di un
accordo di mutuo riconoscimento di cui all'art. 15, comma 5, durante
le verifiche di cui al comma 3, lettera c), devono rendere
accessibili agli organismi di certificazione le registrazioni
relative alle quantita' di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi
valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita dalla
propria fase produttiva, indipendentemente dal sistema di
certificazione oggetto del controllo, affinche' si possa verificare
che i volumi movimentati attraverso i singoli schemi per cui la
societa' e' certificata siano coerenti con i volumi complessivi
movimentati dall'operatore.
9. Le verifiche sono svolte in conformita' a quanto previsto
all'allegato 2, parti A e B, al termine delle quali l'organismo di
certificazione redige un rapporto di verifica ispettiva secondo
quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono
conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui
al RT31 di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), per stabilire il
campione da verificare. L'allegato potra' essere aggiornato con
decreto direttoriale per tener conto dell'evoluzione della normativa
comunitaria.
10. L'organismo di certificazione classifica in critiche, rilevanti
e minori, le non conformita' riscontrabili durante le verifiche e
determina dettagliatamente le azioni da intraprendere per ognuna di
queste casistiche, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7
dell'art. 8.
11. Le verifiche previste per la certificazione a basso rischio
ILUC possono avvenire, secondo le modalita' di cui all'art. 10,
contemporaneamente a quelle previste dal comma 3 o essere
indipendenti da queste.
12. Le verifiche sull'applicazione della metodologia adottata per
l'attribuzione dei quantitativi di biocarburanti e biogas provenienti
da un processo di co-processing tengono conto di quanto definito
nella metodologia adottata a livello europeo con il regolamento
2023/1640/UE.
13. Durante le verifiche periodiche sulle informazioni ambientali e
sociali, gli organismi di certificazione, in caso di produzione a
partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli,
trasmettono i piani di monitoraggio e gestione dell'impatto sulla
qualita' del suolo e sul carbonio nel suolo ad Ispra.
14. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche
avvalendosi del GSE, e il comitato possono affiancare gli organismi
di certificazione durante le verifiche di cui al comma 3. Nel caso
sia riscontrata una non conformita' viene informato tempestivamente
Accredia per gli eventuali provvedimenti da intraprendere in merito.
15. Gli organismi di certificazione che operano anche sotto sistemi
volontari, devono registrarsi presso il GSE, secondo quanto previsto
dal regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996 come disciplinato all'art.
16.
Art. 8
Certificazione di conformita' dell'azienda
1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore
economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma
3, lettera a), un certificato di conformita' dell'azienda.
L'operatore economico titolare del certificato di conformita' e'
autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilita' ovvero il
certificato di sostenibilita' ai sensi dell'art. 9.
2. Il certificato di conformita' dell'azienda contiene, oltre a
quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i
seguenti elementi:
a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che
rilascia il certificato di conformita' dell'azienda;
b) il numero identificativo del certificato di conformita'
dell'azienda;
c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato
di conformita' dell'azienda;
d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di
conformita' dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;
e) la data di rilascio del certificato di conformita'
dell'azienda, con indicazione dell'organismo di certificazione che ha
rilasciato la stessa;
f) la data di scadenza del certificato di conformita'
dell'azienda;
g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3,
lettera c);
h) il periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione
di cui al comma 7.
3. Il campo di applicazione del certificato di conformita'
dell'azienda, di cui al comma 2, lettera d), e' delimitato
all'interno del certificato di conformita' mediante l'indicazione dei
seguenti elementi:
a) l'elencazione di tutte le attivita' che l'operatore economico
certificato e' idoneo a svolgere;
b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati
e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso
in cui si tratti di piu' materie prime o prodotti intermedi, il
certificato reca espressa indicazione di ciascuno. Nel caso di
attivita' di commercializzazione, devono essere indicate almeno le
seguenti macrocategorie: materie prime coltivate, oli vegetali,
rifiuti, residui/sottoprodotti, prodotti intermedi, biocarburanti,
bioliquidi, biogas, biometano, biomasse legnose;
c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonche'
l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilita'
dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore
economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua
attivita';
d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di
rifiuti, anche:
i) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti
prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio
europeo;
ii) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attivita'
ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad
accertare la conformita' del rifiuto prodotto alle norme della
direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui
all'art. 3, paragrafo 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti
avvenga fuori dal territorio europeo;
e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo
stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui
all'allegato VIII, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di
sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come
sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto e' a cura e
responsabilita' del produttore e richiede la conferma da parte
dell'organismo di certificazione;
g) qualora l'attivita' svolta dall'operatore economico
certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche
l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata
all'impianto in cui avviene il processo.
4. Il certificato di conformita' ha durata di cinque anni dalla
data del rilascio. Salvo volonta' contraria che sia espressa
dall'operatore economico entro il termine di scadenza del
certificato, il rinnovo e' automatico per altri cinque anni dal
momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a
condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera d),
abbia avuto esito positivo.
5. Il certificato e' rilasciato in lingua italiana o inglese,
ovvero, se redatto in altra lingua, e' accompagnato da traduzione
giurata in lingua italiana.
6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni
normative di tipo sanzionatorio, nel caso di verifica iniziale di cui
all'art. 7, comma 3, lettera a), qualora l'organismo di
certificazione rilevi d'ufficio una irregolarita' classificabile come
critica o rilevante, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 2,
lettera x) o y), l'organismo di certificazione non rilascia alcun
certificato. Gli operatori economici possono presentare nuovamente
domanda di certificazione trascorso un periodo non inferiore ai nove
mesi.
7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni
normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di
certificazione, durante le verifiche di cui all'art. 7, comma 3,
lettere b), c) o d), rilevi d'ufficio eventuali irregolarita',
inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico:
a) se classificabili come critiche, ai sensi dell'art. 2, comma
2, lettera x), dispone la revoca immediata del certificato di
conformita';
b) se classificabili come rilevanti, ai sensi dell'art. 2, comma
2, lettera y), fissa un termine, non superiore a sessanta giorni,
entro il quale l'operatore economico e' tenuto a adottare specifiche
misure correttive comunicate dall'organismo di certificazione. In
caso di inutile decorso del termine fissato, l'organismo di
certificazione dispone la sospensione del certificato di conformita'
dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non
superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il
quale l'operatore economico e' tenuto a adottare le medesime misure
correttive gia' comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla
sospensione, l'organismo di certificazione svolge una verifica
supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito
positivo revoca la sospensione del certificato di conformita'
dell'azienda, mentre in caso di esito negativo, revoca il certificato
di conformita' dell'azienda;
c) se classificabile come minore, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
lettera z), fissa un termine non superiore ai sei mesi per adottare
misure correttive, e la data della successiva verifica, che puo'
coincidere con la verifica di sorveglianza o di ricertificazione di
cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 3, lettere c) o d), purche'
compatibile con i tempi richiesti.
8. La revoca del certificato di conformita' dell'azienda comporta
l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere
le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di sostenibilita'
di cui all'art. 9. Nel periodo compreso tra la sospensione del
certificato di conformita' e la revoca della sospensione l'operatore
economico non puo' adottare ne' emettere dichiarazioni di
sostenibilita' o certificati di sostenibilita' per i prodotti ceduti;
restano in ogni caso valide le dichiarazioni di sostenibilita' e i
certificati di sostenibilita' emessi dall'operatore economico
anteriormente alla sospensione del certificato.
9. Le non conformita' di singoli membri del gruppo di cui all'art.
14 riscontrate durante un controllo sono trattate secondo quanto
disciplinato ai commi 6 e 7, secondo i casi. Se nel campione iniziale
del gruppo e' individuata una non conformita' critica o rilevante,
sara' controllato anche un altro campione delle stesse dimensioni. La
non conformita' critica o rilevante di un numero superiore al 50% dei
membri del gruppo nel campione comporta, secondo i casi, la
sospensione o la revoca della certificazione per l'intero gruppo.
10. Le decisioni di sospensione e di revoca sono comunicate con le
relative motivazioni dall'organismo di certificazione all'operatore
economico e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
nonche' al GSE, che provvede ad annotarle all'interno dell'elenco di
cui all'art. 7, comma 6, ultimo periodo.
Art. 9
Dichiarazione di sostenibilita'
e certificato di sostenibilita'
1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita
ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione
di sostenibilita' redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, nel
caso di biomasse agricole e per la fase di raccolta delle materie
prime coltivate, nel caso di biomasse forestali, la dichiarazione di
sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta secondo le modalita' di
cui al comma 11, lettera b), utilizzando il modello di cui
all'allegato 1, parte A, del presente decreto e contiene i seguenti
elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di prodotto, o per unita' di energia (MJ),
relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di
uso del suolo;
d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni
pesantemente degradati o fortemente contaminati;
e) nel caso di biomasse agricole, dichiarazione di avvenuto
rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 7 a 9
dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
f) nel caso delle biomasse forestali, dichiarazione di avvenuto
rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui ai commi 10 e 11
dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento d'esecuzione (UE)
2022/2448; questa condizione potra' essere provata anche avvalendosi
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018 Testo unico
delle foreste e delle filiere forestali (TUFF), o, ai sensi del
regolamento UE 2023/1115 e della documentazione comprovante la
tracciabilita' e rintracciabilita' della biomassa legnosa ai sensi
del decreto ministeriale 2 marzo 2010;
g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il
codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto
nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo
dell'operatore economico;
h) indicazioni sul luogo di origine;
i) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
j) codice identificativo e data dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
k) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto;
l) mese e anno del raccolto;
m) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
n) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove avviene
il primo punto di raccolta;
o) dichiarazione sulle informazioni sociali e ambientali di cui
all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendente, nel caso di produzione
di colture intermedie, dichiarazione attestante l'assenza di domanda
addizionale dei terreni;
p) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i
sottoprodotti destinati alla produzione di biocombustibili, la
dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta secondo
le modalita' di cui al comma 11, lettera b), utilizzando il modello
riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i
seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui
all'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di cui:
1) ai commi da 6 a 9, nel caso di rifiuti, residui o
sottoprodotti dell'agricoltura;
2) ai commi da 7 a 9, nel caso di rifiuti, residui o
sottoprodotti dell'acquacoltura e pesca;
3) ai commi 10 e 11, nel caso di rifiuti, residui o
sottoprodotti della silvicoltura;
c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
alla partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della/e fase/i produttiva/e e il codice identificativo
dell'operatore economico;
d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui e' generato il
rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;
e) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER se
prodotti sul territorio europeo ovvero dichiarazione dell'organismo
di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attivita'
ispettiva svolta al fine di accertare la conformita' del rifiuto alle
norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione
di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 1), se prodotti fuori dal
territorio europeo;
h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il
sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'art. 184-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso e'
esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda.
Nel caso di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di prodotti da
essi derivati definiti sottoprodotti ai sensi del regolamento CE n.
1069/2009, dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di
tracciabilita' ivi prescritti, con utilizzo dei documenti commerciali
previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;
i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di prodotto oppure per unita' di energia (MJ),
relative al trasporto della partita;
j) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
k) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali
di cui all'art. 2, comma 2, lettera i);
l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto;
m) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove avviene
il primo punto di raccolta;
n) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
4. Nel caso di produzione di biocombustibile diverso dal biogas o
biometano, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 per
le fasi intermedie successive a quelle di cui ai commi 2 e 3 e'
redatta secondo le modalita' di cui al comma 11, lettera b),
utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C, e contiene
i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi
precedenti, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di
prodotto, relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
e) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione del
biocombustibile, nel caso di biocarburanti e bioliquidi;
f) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12;
g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
alla partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo
dell'operatore economico;
h) indicazioni sulla/sulle materie prime utilizzate per la
produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione
delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto
intermedio/finito;
i) codice identificativo degli organismi di certificazione e
codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le
fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo
di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico
relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una
autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i
principi di rintracciabilita';
j) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
k) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
l) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti,
codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di
certificazione di cui al comma 3, lettera g);
m) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da
sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti
di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. A tal fine l'operatore economico allega copia della
dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3,
lettera h);
n) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
o) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della
catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso
di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
p) nel caso di produzione da co-processing, indicazione esplicita
delle tipologie e dei quantitativi di tutti i materiali, sia di
origine biologica che fossile, in entrata e in uscita dalla singola
unita' di lavorazione, nonche' della specifica attivita' di
co-processing di cui all'art. 2, comma 2, lettera aa);
q) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove e'
avvenuto il primo punto di raccolta;
r) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
5. Nel caso di produzione di biocombustibile diverso dal biogas o
biometano, l'ultimo operatore economico della catena di consegna, al
momento della cessione di una partita, emette un certificato di
sostenibilita' secondo le modalita' di cui al comma 11, lettera c).
L' ultimo operatore economico coincide con il soggetto di cui
all'art. 2, comma 3, lettera c) o d), nel caso dei biocarburanti,
oppure con il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), nel
caso di bioliquidi o di biomasse solide.
Tale certificato, redatto utilizzando il modello riportato
all'allegato 1, parte D, del presente decreto, contiene i seguenti
elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) quantita' di energia prodotta, se pertinente;
c) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi
precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita;
d) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
e) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
f) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione dei
biocarburanti o bioliquidi, se pertinente;
g) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione
dell'energia elettrica o termica, se pertinente;
h) efficienza dell'impianto di produzione dell'energia elettrica
o termica, se pertinente;
i) dichiarazione che il prodotto rispetta il criterio di
risparmio emissivo;
j) dichiarazione che il prodotto rispetta il criterio di
efficienza energetica, se pertinente;
k) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa
nelle modalita' di cui all'art. 12;
l) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
alla partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo
dell'operatore economico;
m) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione
del biocombustibile, sul luogo di produzione delle materie prime e
sul luogo di produzione del biocombustibile;
n) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
o) codice identificativo degli organismi di certificazione e
codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le
fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo
dell'organismo di certificazione e codice identificativo
dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente
precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara
che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita';
p) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
q) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti,
codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di
certificazione di cui al comma 3, lettera g);
r) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da
sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che
questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore
economico allega copia della dichiarazione del produttore di
sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
s) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
t) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della
catena di consegna cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti,
nel caso di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
u) nel caso di produzione da co-processing, indicazione esplicita
delle tipologie e dei quantitativi di tutti i materiali, sia di
origine biologica che fossile, in entrata e in uscita dalla singola
unita' di lavorazione, nonche' della specifica attivita' di
co-processing di cui all'art. 2, comma 2, lettera aa);
v) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove avviene
il primo punto di raccolta nonche' distanza tra questo e il luogo di
utilizzo;
w) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
6. Nel caso di produzione di biogas in impianto di digestione
anaerobica, la dichiarazione di sostenibilita' e' redatta secondo le
modalita' di cui al comma 11, lettera b), utilizzando il modello
riportato all'allegato 1, parte E, del presente decreto e viene
emessa con riferimento alla produzione non superiore a quella di un
singolo mese calendariale. Essa puo' coincidere con il certificato di
sostenibilita', nel caso di biogas utilizzato dal medesimo gestore
per la produzione di energia elettrica e/o termica oppure di
biometano. La stessa contiene i seguenti elementi:
a) quantitativo di biogas prodotto;
b) quantitativo di biometano prodotto, se pertinente. Nel caso in
cui si effettui anche la liquefazione presso un impianto direttamente
collegato a quello di produzione del biometano, il quantitativo da
riportare e' quello misurato a valle della liquefazione e di un
eventuale accumulo e ceduto a soggetti terzi;
c) quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla
partita di cui all'art. 12, comma 16, se pertinente;
d) quantita' di energia prodotta, se pertinente;
e) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi
precedenti, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di
energia (MJ) relative al quantitativo prodotto;
f) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione
dell'energia elettrica o termica, se pertinente;
g) data di entrata in esercizio dell'impianto di raffinazione e
purificazione, se pertinente;
h) mese e anno di riferimento della produzione;
i) efficienza dell'impianto di produzione di energia elettrica
e/o termica e relativo risparmio emissivo, se presente nel medesimo
luogo;
j) nel caso di produzione di biometano in loco, dichiarazione che
l'utilizzo del biometano rispetta il criterio di risparmio emissivo,
a seconda dell'utilizzo energetico finale, raggiungendo i seguenti
risparmi emissivi, calcolati in accordo al decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 11
pari a:
X1% nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti senza
liquefazione;
X2 % nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti con
liquefazione;
Y1% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla
produzione elettrica senza liquefazione;
Y2% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla
produzione elettrica con liquefazione;
Z1% nel caso di produzione elettrica senza liquefazione;
Z2% nel caso di produzione elettrica con liquefazione;
k) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
l) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
m) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12;
n) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
alla partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo
dell'operatore economico;
o) indicazioni sulla/e materia/e prime utilizzata/e per la
produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione
delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto
intermedio/finito;
p) codice identificativo degli organismi di certificazione e
codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le
fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo
di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico
relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una
autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i
principi di rintracciabilita';
q) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
r) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
s) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti,
codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di
certificazione di cui al comma 3, lettera g);
t) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da
sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti
di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. A tal fine l'operatore economico allega copia della
dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3,
lettera h);
u) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
v) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della
catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso
di produzione a partire da colture intermedie, la dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
w) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
7. Nel caso di produzione del biometano o di energia elettrica e/o
termica da biogas da parte di un soggetto diverso dal gestore
dell'impianto di digestione anaerobica, che coincide con l'ultimo
operatore economico della catena di consegna, lo stesso emette il
certificato di sostenibilita' secondo le modalita' di cui al comma
11, lettera c). Esso e' redatto utilizzando il modello riportato
all'allegato 1, parte F, indipendentemente dall'utilizzo finale, e
contiene i seguenti elementi:
a) quantitativo di biometano prodotto, se pertinente. Nel caso in
cui si effettui anche la liquefazione presso un impianto direttamente
collegato a quello di produzione del biometano, il quantitativo da
riportare e' quello misurato a valle della liquefazione e di un
eventuale accumulo e ceduto a soggetti terzi;
b) quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla
partita di cui all'art. 12, comma 16, se pertinente;
c) quantita' di energia prodotta, se pertinente;
d) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi
precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di energia (MJ) relative biometano prodotto;
e) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
f) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
g) in caso di produzione di biometano, data di entrata in
esercizio dell'impianto di raffinazione e purificazione del
biometano;
h) in caso di produzione di energia elettrica e/o termica, data
di entrata in esercizio dell'impianto di produzione dell'energia
elettrica e/o termica;
i) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa
nelle modalita' di cui all'art. 12;
j) in caso di produzione di biometano, dichiarazione che
l'utilizzo del biometano rispetta il criterio di risparmio emissivo,
a seconda dell'utilizzo energetico finale, raggiungendo i seguenti
risparmi emissivi, calcolati in accordo al decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, e tenendo conto di quanto previsto all'art.
11, pari a:
X1% nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti senza
liquefazione;
X2 % nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti con
liquefazione;
Y1% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla
produzione elettrica senza liquefazione;
Y2% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla
produzione elettrica con liquefazione;
Z1% nel caso di produzione elettrica senza liquefazione;
Z2% nel caso di produzione elettrica con liquefazione;
k) in caso di produzione di energia elettrica e/o termica,
efficienza dell'impianto e relativo risparmio emissivo;
l) dichiarazione che il prodotto rispetta i seguenti criteri di
efficienza energetica, se pertinente;
m) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
alla partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo
dell'operatore economico;
n) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione
del biocombustibile, sul luogo di produzione delle materie prime e
sul luogo di produzione del biocombustibile;
o) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
p) codice identificativo degli organismi di certificazione e
codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le
fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo
dell'organismo di certificazione e codice identificativo
dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente
precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara
che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita';
q) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
r) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti,
codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di
certificazione di cui al comma 3, lettera g);
s) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da
sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che
questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore
economico allega copia della dichiarazione del produttore di
sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
t) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
u) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della
catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso
di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
v) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
8. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di piu'
fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno del
medesimo stabilimento, puo' adottare un'unica dichiarazione di
sostenibilita' ovvero un unico certificato di sostenibilita'.
9. Nel caso in cui l'operatore economico sia stabilito fuori dal
territorio europeo, la documentazione di cui ai commi da 2 a 7 del
presente articolo e' redatta come dichiarazione giurata rilasciata in
tribunale o alla presenza di un «notary public» e asseverata
dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita'
riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto
la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione
della «apostille» rilasciata dalla competente autorita' interna
designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla
convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu' partite in uscita,
puo' essere ammissibile una dichiarazione giurata unica riferita a
tutte le partite, purche' espressamente riferita a ciascuna di esse
(mediante menzione del singolo codice della partita), in
accompagnamento a tutti i certificati relativi alle varie partite.
Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione giurata di cui sopra venga
autenticata da un «notary public», in relazione al quale
l'autenticita' della relativa firma e la qualita' legale di pubblico
ufficiale siano gia' state accertate dall'apposizione dell'apostille
o dalla procedura di legalizzazione, le successive dichiarazioni
giurate, autenticate dal medesimo «notary public», non richiederanno
l'apposizione di una nuova apostille e/o di una nuova legalizzazione
per un periodo di tre mesi. In ogni caso, durante il periodo di
validita' dei predetti tre mesi, l'apostille o la legalizzazione,
relativa al «notary public» autenticante, dovra' sempre essere
allegata alla dichiarazione giurata. La suddetta dichiarazione non e'
prevista nel caso di biomasse forestali, che effettuano consegne per
un totale complessivo annuo non superiore a 1.000 t.
10. Le dichiarazioni di sostenibilita', il certificato di
sostenibilita' e tutta la documentazione allegata sono redatti in
lingua italiana o inglese; se redatti in altre lingue l'operatore
economico deve produrre una traduzione in italiano,
autocertificandone la corrispondenza all'originale.
11. Affinche' il certificato di sostenibilita' rilasciato
nell'ambito del sistema nazionale di certificazione sia valido ai
fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 7-bis, comma 5,
del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui al decreto
ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, di cui all'art. 3, comma 6, del
decreto ministeriale 2 marzo 2018, di cui al decreto ministeriale 15
settembre 2022, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e
di cui al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, devono essere
soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
a) tutti gli operatori della medesima catena di consegna devono
essere in possesso di una certificazione di conformita' dell'azienda
in corso di validita' nel momento in cui emettono una dichiarazione
di sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' nonche' nel
momento dell'invio di una partita;
b) con riferimento alle dichiarazioni di sostenibilita':
i) nel caso di biocombustibili diversi da quelli di cui al
punto ii) della presente lettera, queste devono viaggiare in
accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di invio di
una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico
successivo entro trenta giorni dalla data dell'invio stesso, come
deducibile dal documento di trasporto. Tale previsione e' valida
anche nel caso di certificazione di gruppo di cui all'art. 14. In
sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19, l'operatore economico
deve esibire la documentazione in originale;
ii) nel caso di biogas da digestione anaerobica destinato alla
produzione di biometano o di energia elettrica o termica non in loco,
queste vengono emesse al massimo entro una settimana dalla chiusura
del lotto di sostenibilita' e trasmesse al produttore. In sede di
verifica di cui agli articoli 7 e 19, l'operatore economico deve
disporre della documentazione in originale;
c) con riferimento al certificato di sostenibilita':
i) nel caso di biocombustibili diversi da quelli di cui ai
punti ii), iii), iv) e v) della presente lettera, il certificato di
sostenibilita' deve pervenire telematicamente al fornitore in
accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro trenta giorni
dalla data di invio fisico della partita, come deducibile dal
documento di trasporto, che lo deve conservare per cinque anni. In
sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19, l'operatore economico
deve disporre della documentazione in originale;
ii) nel caso di biometano o di altri biocarburanti avanzati
incentivati ai sensi degli articoli 5, 6 o 7 del decreto ministeriale
2 marzo 2018, oppure del decreto ministeriale 15 settembre 2022 o
percettori di garanzie di origine ai sensi dell'art. 46 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli operatori emettono e
mantengono per cinque anni il certificato di sostenibilita', e lo
mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. In
caso di adesione al decreto 15 settembre 2022, il primo certificato
di sostenibilita' viene trasmesso al GSE al fine dell'ottenimento
degli incentivi ivi previsti. Tali produttori, in questi specifici
casi, si configurano come l'ultimo anello della catena di consegna,
in conformita' alla definizione di cui all'art. 2, comma 2, lettera
cc). A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto fino
all'impianto di distribuzione o alla rete del gas naturale nonche' le
emissioni di compressione o liquefazione. Nel solo caso del biometano
l'emissione del certificato di sostenibilita' deve avvenire al
massimo entro trenta giorni dalla chiusura del lotto di
sostenibilita'. In tal caso il certificato di sostenibilita' resta
nella disponibilita' del produttore e le informazioni sul rispetto
della sostenibilita' sono trasmesse all'utilizzatore attraverso le
garanzie di origine di cui al decreto ministeriale 14 luglio 2023, n.
224, tenendo conto di quanto previsto all'art. 15;
iii) nel caso di biometano liquefatto presso un impianto di
liquefazione collegato direttamente all'impianto di produzione dello
stesso e immesso in consumo in purezza da un fornitore ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107,
il certificato di sostenibilita' viene trasmesso al fornitore. Il
produttore di biometano deve stimare le emissioni del trasporto fino
al fornitore nonche' le emissioni di compressione o liquefazione;
iv) nel caso di produzione di energia elettrica o termica da
biocombustibili, l'utilizzatore di cui all'art. 2, lettera bb),
emette il certificato di sostenibilita' al massimo entro trenta
giorni dal mese di produzione dell'energia, lo mantiene per cinque
anni e lo mette a disposizione del comitato in caso di verifica e del
GSE, qualora l'impianto percepisca gli incentivi ai sensi della
normativa vigente;
v) nel caso di utilizzo in impianti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera e), l'utilizzatore emette il certificato di sostenibilita' al
massimo entro trenta giorni dal mese di produzione dell'energia, lo
mantiene per cinque anni e lo utilizza per le finalita' di cui al
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
Nel caso di utilizzo del biometano il certificato di sostenibilita'
e' emesso direttamente dal produttore di biometano di cui ai punti
ii) e iii) della presente lettera, e le informazioni sul rispetto
della sostenibilita' sono trasmesse all'utilizzatore, laddove
previsto, attraverso le garanzie di origine di cui al decreto
ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, tenendo conto di quanto previsto
all'art. 15.
12. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e' redatta in
lingua italiana o inglese durante la verifica di sorveglianza
prevista, ha validita' a partire dal momento del rilascio della
stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia
alle dichiarazioni di sostenibilita' o ai certificati di
sostenibilita'.
13. Le informazioni di cui al presente decreto devono essere
caricate sulla banca dati dell'Unione europea di cui all'art. 41,
comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo le
modalita' individuate nell'apposito decreto di cui al medesimo comma.
14. Le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di
sostenibilita', una volta emessi, non possono essere modificati,
salvo correzioni di meri errori materiali.
Art. 10
Certificazione a basso rischio ILUC
1. Gli operatori economici che vogliano ottenere una certificazione
del basso rischio ILUC di biocombustibili devono presentare domanda a
un organismo di certificazione competente a rilasciare detta
certificazione. Il richiedente puo' essere un'azienda agricola, un
primo punto di raccolta o il responsabile di un gruppo che agisce per
conto di un gruppo di agricoltori.
2. La domanda di certificazione contiene almeno le informazioni
seguenti:
a) il nome e i recapiti del o dei richiedenti, anche
eventualmente dei membri del gruppo nel caso di una certificazione di
gruppo;
b) una descrizione delle misure previste di addizionalita' a
basso rischio ILUC, tra cui:
i) informazioni dettagliate sull'appezzamento delimitato in cui
sara' attuata la misura di addizionalita', compresi l'attuale uso dei
terreni, le attuali pratiche di gestione, i dati attuali sulla resa
dei terreni e, se del caso, una dichiarazione che indichi se i
terreni sono inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati;
ii) la descrizione delle misure di addizionalita' e una stima
della biomassa supplementare che sara' prodotta dopo la loro
applicazione (mediante un aumento della resa o la produzione su
terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati);
c) informazioni su eventuali sistemi volontari di certificazione
riconosciuti dalla commissione (nome del sistema volontario, numero
di certificato, stato e periodo di validita').
3. Successivamente all'accettazione della domanda, l'operatore
economico presenta un piano di gestione in cui sono riportate le
informazioni minime di cui al Capo V e all'allegato VIII del
regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996.
4. Solo la biomassa supplementare prodotta dopo il rilascio della
certificazione del basso rischio ILUC di cui al comma 5, lettera a),
puo' ottenere una dichiarazione di basso rischio ILUC.
5. L'organismo di certificazione effettua i controlli secondo le
modalita' previste al Capo V e all'allegato VIII del regolamento
d'esecuzione (UE) 2022/996, che prevedono:
a) un controllo iniziale in loco, a seguito del quale, in caso di
esito positivo, rilascia la certificazione di basso rischio ILUC;
b) controlli annuali sulla corretta attuazione del contenuto del
piano e sull'esattezza delle quantita' di biomassa supplementare
prodotta e dichiarata ai fini della certificazione di basso rischio
ILUC.
6. Un operatore economico puo' applicare piu' misure di
addizionalita' nel corso degli anni, secondo quanto previsto al Capo
V e all'allegato VIII del regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996.
7. L'organismo di certificazione tiene un registro con tutti i
certificati e li trasmette al GSE conformemente a quanto previsto
all'art. 7.
Art. 11
Metodologia per il calcolo delle emissioni
di gas ad effetto serra
1. Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte
durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocombustibili
nonche' dei relativi risparmi emissivi si applica quanto previsto
all'art. 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tenendo
conto anche di quanto disciplinato nel regolamento (UE) 2022/996.
2. Nel caso di biocombustibili la cui filiera di produzione non e'
individuata nelle tabelle degli allegati VI e VII del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli operatori economici
utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto
serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocombustibili
utilizzando la metodologia prevista nei medesimi allegati.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, nel caso di filiere
del biogas/biometano non presenti nell'allegato VII del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oppure presenti, ma che
concorrono alla produzione di biogas in codigestione con altre
filiere o che presentano configurazioni impiantistiche specifiche,
come indicate dalla UNI TS 11567, per la determinazione delle
emissioni di gas serra inerenti alla filiera del biometano e del
relativo valore di risparmio di emissioni rispetto alla filiera
tradizionale si applica la metodologia di calcolo presente nella
norma UNI TS 11567. Nel caso in cui, anteriormente all'avvio della
produzione di biometano, l'operatore emetta un'autocertificazione
contenente la sua dieta semestrale, tali emissioni potranno essere
ritenute costanti, in assenza di variazioni di dieta, per un periodo
temporale non superiore ai sei mesi, alle condizioni previste nella
medesima norma di cui al comma 3.
4. Gli operatori economici possono utilizzare valori reali dei gas
a effetto serra solo dopo che in sede di controllo si sia accertata
la loro capacita' di calcolare il valore reale. A tal fine presentano
in anticipo agli organismi di certificazione tutte le informazioni
pertinenti e aggiornate sul calcolo delle emissioni effettive di gas
a effetto serra. Le informazioni includono i dati in ingresso e
qualunque altra prova pertinente, le informazioni sui fattori di
emissione e di conversione, sui valori standard applicati e sulle
relative fonti di riferimento, i calcoli delle emissioni di gas a
effetto serra e i dati relativi all'applicazione dei crediti di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
5. Per le emissioni derivanti dalla liquefazione del biometano, nel
caso di impossibilita' ad effettuare calcoli reali, nonche' ai fini
di cui all'art. 15, commi 2 e 4, si applica il valore standard
previsto nella norma UNI TS 11567.
Art. 12
Sistema di equilibrio di massa
1. La rintracciabilita' lungo la catena di consegna dei
biocombustibili e' assicurata applicando il sistema di equilibrio di
massa secondo quanto disciplinato dall'art. 43 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. Il lotto di sostenibilita' e' il parametro quantitativo
all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce
che la quantita' di materiale sottratta non sia superiore a quella
aggiunta. Esso coincide con una o piu' partite e puo' essere espresso
in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi
temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo, nel qual
caso occorre che in nessun momento la quantita' di materiale
sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure
raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore
economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al
sistema, in coerenza coi limiti temporali di cui al comma 4 del
presente articolo e regolarmente verificato.
4. Salvo quanto previsto al comma 13 del presente articolo, il
lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un periodo superiore ai
dodici mesi per i produttori di biomassa agricola e biomassa
forestale e i primi punti di raccolta che si approvvigionano
esclusivamente di biomassa agricola e forestale, e di tre mesi per
tutti gli altri operatori economici. L'inizio e la fine di tale arco
temporale sono allineati all'anno civile o, se del caso, ai quattro
trimestri dell'anno civile. In alternativa gli operatori economici
possono utilizzare anche l'esercizio contabile o un altro punto di
partenza, purche' indichino chiaramente la scelta e la applichino con
coerenza. E' possibile cambiare il periodo di riferimento solo
successivamente alla chiusura del lotto, previa comunicazione
all'organismo di certificazione.
5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di massa e'
definito da un confine spaziale che coincide con un luogo geografico
precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto
logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia
riferibile ad un unico operatore economico.
6. Ogni operatore economico predispone adeguati sistemi volti a
garantire che l'equilibrio sia rispettato. Nel caso in cui la
quantita' di materiale sottratta sia inferiore a quella aggiunta,
l'eccedenza di materiale sostenibile fisicamente presente in
magazzino puo' essere conteggiata nel periodo di riferimento
immediatamente successivo.
7. Salvo quanto previsto al comma 9, ai fini dell'equilibrio di
massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando sono mescolate
piu' partite con caratteristiche di sostenibilita' diverse ovvero non
tutte in possesso di caratteristiche di sostenibilita', le diverse
dimensioni e caratteristiche di sostenibilita' di ciascuna partita
rimangono associate alla miscela, che puo' assumere qualsiasi forma
in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in cui non
si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, il
sistema di equilibrio di massa e' applicabile purche' le partite in
questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Il
volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di
conversione opportuni quando sono interessate fasi della lavorazione
o delle perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se
ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque serie di
caratteristiche di sostenibilita', corredata di dimensioni, purche'
la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le
stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di
sostenibilita' presenti nella miscela. Devono inoltre essere presenti
informazioni in merito al tipo di sostegno eventualmente erogato per
la produzione della partita.
8. Se una partita e' trasformata, le informazioni sulle
caratteristiche di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al
prodotto finale conformemente alle regole seguenti:
a) quando dal trattamento di una partita di materie prime si
ottiene un unico prodotto destinato alla produzione dei combustibili
di cui al comma 1, il volume della partita e le relative quantita' in
termini di sostenibilita' e di riduzione di emissioni di gas a
effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari
al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e
la massa delle materie prime che entrano nel processo;
b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si
ottengono piu' prodotti destinati alla produzione dei combustibili di
cui al comma 1, per ciascun prodotto e' applicato un distinto fattore
di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.
9. Nel processo di produzione di biocarburanti e biometano che
beneficiano del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo
energetico previste all'art. 6, commi 2 e 14, del decreto
ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche' ai fini di accesso agli
incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 2
marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022 le materie prime e i
biocombustibili al termine del processo produttivo devono essere
effettivamente impiegati come carburanti o combustibili.
10. Ai sensi del comma 1, in tutte le fasi della filiera di
produzione di biocarburanti e biometano precedenti al perimetro
individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in
biocarburanti, non e' ammessa la miscelazione tra materie prime
finalizzate alla produzione di biocarburanti e biometano che possono
beneficiare delle maggiorazioni del contributo energetico previste
all'art. 6, commi 2 e 14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n.
107, nonche' dell'accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e
7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 e di cui al decreto 15
settembre 2022, con materie prime finalizzate alla produzione di
biocarburanti e biometano che non possono beneficiare di tale
maggiorazione o incentivi. Nella filiera di produzione del biometano
l'impianto a partire dal quale la miscelazione e' consentita coincide
con l'impianto di digestione anaerobica.
11. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non
sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da
associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo
delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.
12. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere
svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2.
13. Nella fase di produzione di biogas tramite digestione
anaerobica il lotto di sostenibilita' e' il quantitativo
caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della produzione
a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso (qualitativi
e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga al
comma 4, esso e' espresso in termini temporali e non puo' essere
inferiore a un mese calendariale e superiore ai sei mesi
calendariali; e' consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento
del lotto, a seguito di variazione della dieta.
14. In accordo a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo n. 199/2021, nel caso di impianti di produzione di
energia elettrica da biogas oggetto di riconversione parziale a
biometano che accedono ai meccanismi di incentivazione gestiti dal
GSE per la produzione di biometano, i criteri di sostenibilita' e di
riduzione delle emissioni sono calcolati sull'intero mix dei
materiali utilizzati dall'impianto di digestione anaerobica, sia per
la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata
alla produzione di biometano.
15. Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da
biogas oggetto di riconversione parziale a biometano di cui al
precedente comma 14, che utilizzino contemporaneamente materie prime
di cui all'allegato VIII, parte A, del decreto legislativo n.
199/2021 e altre materie prime di origine biologica, la quota massima
di biometano avanzato in uscita dall'impianto di upgrading e'
determinata considerando le sole materie prime di cui all'allegato
VIII, parte A, del citato decreto, ognuna con la rispettiva resa
metanigena. Tale principio e' applicato esclusivamente nei casi in
cui il meccanismo di incentivazione del biometano:
a. non tenga conto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari
di impianto;
b. tenga conto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari di
impianto ma l'energia elettrica e termica prodotta dal biogas non
vadano ad alimentare tali servizi ausiliari.
Nei casi di impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale
2 marzo 2018, quanto previsto al presente comma e' applicabile per i
soli impianti che richiedono l'incentivazione per la produzione di
biometano avanzato non in codigestione.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15, il certificato di
sostenibilita' del biometano prodotto riporta il quantitativo massimo
di biometano avanzato attribuibile alla partita in base alle materie
prime in ingresso al processo produttivo, in accordo a quanto
previsto al comma 15. Nel caso in cui la produzione di biogas avvenga
in un impianto diverso da quello di produzione di biometano, anche la
dichiarazione di sostenibilita' del biogas dovra' indicare il
quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla partita
prodotta a partire dal biogas oggetto di dichiarazione.
Art. 13
Disposizioni per gli oli da cucina usati
1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 6, lettera a), punto ii),
opera nel caso in cui gli oli da cucina usati siano stati prodotti in
un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri
sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma
che rientri tra quelli previsti dal Titolo V del regolamento n.
1013/2006, e siano lavorati in territorio dell'Unione europea per la
successiva trasformazione in biocombustibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
a) la catena di produzione del biocombustibile e' interamente
certificata almeno a partire dal raccoglitore degli oli da cucina
usati dagli operatori che li producono come certificazione di gruppo
di cui all'art. 14, comma 3;
b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di essere in possesso dell'elenco di
tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui ha ritirato
oli da cucina usati e della/e autodichiarazione/i da parte del/i
ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;
c) gli oli da cucina usati prodotti sono identificati come
«rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
d) la dichiarazione di sostenibilita' redatta dal raccoglitore ai
sensi dell'art. 9 contiene, in allegato, una dichiarazione da parte
dell'organismo di certificazione da cui e' sottoposto a verifica,
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, che riporti il numero del certificato di conformita' del
raccoglitore, e che attesti, nell'ambito delle ispezioni:
i) la verifica della identificazione degli oli come rifiuto
attraverso l'applicazione dei principi contenuti nella direttiva
2008/98/CE;
ii) lo svolgimento di operazioni di verifica, anche a distanza,
sulla tracciabilita' degli oli vegetali esausti raccolti allo scopo
di accertare, presso i soggetti produttori, la congruita' tra i
quantitativi ritirati dal soggetto raccoglitore e i quantitativi
degli oli vergini da cui l'olio da cucina usato e' stato generato
nell'anno di riferimento. Tale congruita' puo' essere verificata
analizzando alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di
trasporto, documenti contabili, fatture o registri di carico scarico
di magazzino. Tali operazioni di verifica devono essere svolte
analogamente a quanto previsto per le certificazioni di gruppo di cui
all'allegato 2, parte A.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera d), deve
accompagnare ogni partita in luogo della dichiarazione di cui
all'art. 9, comma 3, lettera g), secondo le modalita' previste
all'art. 9, comma 11.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), deve essere
tenuta a disposizione da parte del raccoglitore per eventuali
verifiche e non deve accompagnare le singole partite.
Art. 14
Certificazione di gruppo
1. E' ammessa la possibilita' per le tipologie di operatori di cui
ai successivi commi di aderire al sistema nazionale di certificazione
come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 6,
commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema
e' presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il
tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un
certificato di conformita' del gruppo. Al certificato di conformita'
del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto
compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a
rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni
di sostenibilita' di cui all'art. 9. I componenti del gruppo possono
aderire a un solo gruppo per ogni prodotto certificato.
2. Nel caso della produzione di biomassa agricola, il gruppo di cui
al comma 1 del presente articolo e' costituito da operatori economici
afferenti alla fase di produzione delle biomasse agricole coltivate
che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola,
organizzazioni di produttori agricoli, consorzi e cooperative
agricole, ai sensi della normativa vigente. E' ammessa la figura
dell'intermediario che svolge attivita' di stoccaggio o raccolta
della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera
c) del presente comma. La certificazione di gruppo e' subordinata
alle seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi alternativamente come:
i) entita' giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa
agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori;
ii) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a
un soggetto responsabile di una fase successiva della catena;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati
tra i suoi membri in forma scritta;
c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore. Nel caso di cui
alla lettera a), punto ii), il ruolo di coordinatore non puo' essere
svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della
spremitura;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con
politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti
si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle
disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto
anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi
devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per
cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo
di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte
dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di
gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo,
devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
i) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il
soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non
appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero
ii) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove
ha sede operativa il soggetto coordinatore;
h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere i prodotti
oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
3. Nel caso della produzione di biocombustibili legnosi il gruppo
di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da operatori
economici afferenti alla fase di produzione/raccolta delle biomasse
legnose agricole e forestali che possono rivestire la forma giuridica
di impresa agricola e/o forestale, organizzazioni di raccoglitori,
consorzi agricoli e/o forestali o cooperative agricole e/o forestali
ai sensi della normativa vigente. E' ammessa la figura
dell'intermediario che svolge attivita' di stoccaggio o raccolta
della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera
c).
La certificazione di gruppo e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi alternativamente come:
i) entita' giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa
agricola e/o forestale, consorzio agricolo e/o forestale o
organizzazione di raccoglitori;
ii) gruppo strutturato di raccoglitori legati contrattualmente
a un soggetto responsabile di una fase successiva della catena;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati
tra i suoi membri in forma scritta;
c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore, che puo' essere
anche l'operatore economico che utilizza il biocombustibile per
produrre energia elettrica e/o termica;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con
politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti
si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle
disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto
anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi
devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per
cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo
di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte
dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di
gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) ciascun membro del gruppo ha l'obbligo di vendere i prodotti
oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. In deroga al comma 1, gli operatori possono aderire a
piu' certificazioni di gruppo, fino a un massimo di tre gruppi,
laddove il soggetto coordinatore sia un operatore economico
identificato come l'utilizzatore del biocombustibile per produrre
energia elettrica e/o termica. In questi casi l'operatore che
partecipa a piu' gruppi di certificazione deve mantenere per ciascuno
di essi registrazioni e bilanci di massa separati e distinti. Allo
scopo di confermare il rispetto di quanto previsto all'art. 12, gli
operatori rendono disponibili a ciascun organismo di certificazione
di ciascun gruppo a cui essi partecipano tutta la documentazione
comunque connessa alle attivita' aziendali, inclusa quella riferibile
agli altri gruppi di certificazione a cui l'operatore partecipa. La
cessione del biocombustibile legnoso accompagnato dalle dichiarazioni
di sostenibilita' dovra' avvenire esclusivamente verso soggetti e
filiere commerciali ricomprese nei gruppi a cui partecipa.
4. Nel caso di produzione di rifiuti inferiori a 100 tonn/anno, o
di residui, il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e'
costituito da operatori economici presso i quali hanno origine i
rifiuti o i residui e dal primo punto di raccolta degli stessi, di
cui all'art. 2, comma 2, lettera dd).
In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti
condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di
produttori di rifiuti o residui legati contrattualmente a un punto di
raccolta;
b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato in forma
scritta;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il primo punto
di raccolta;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con
politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) ciascun operatore ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto
di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. Nel caso di oli vegetali esausti, devono essere
comunque rispettate tutte le previsioni di cui all'art. 13.
5. Nel caso di produzione di sottoprodotti della vinificazione, il
gruppo di cui al comma 1 e' costituito da produttori che conferiscono
fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n.
1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in
conformita' alle modalita' previste dal decreto 14 settembre 2001 del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In tal caso la certificazione di gruppo e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di
produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a
una distilleria;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati,
in forma scritta, tra i singoli produttori dei sottoprodotti della
vinificazione, che conferiscono fecce e vinacce, e il soggetto
coordinatore;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la
distilleria;
d) il coordinatore garantisce la tracciabilita' delle partite;
e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo
si conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001 del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) il coordinatore e' responsabile del calcolo delle emissioni di
gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai
produttori alla distilleria.
La dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 viene
rilasciata dalla distilleria.
La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti della
vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre 2001 del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali viene ritenuta
equivalente alla dichiarazione di conformita' di cui all'art. 9 da
conferire da parte degli stessi alla distilleria.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
6. Nel caso di produzione di sottoprodotti derivanti da frantoi
oleari il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dai frantoi che
conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
n. 8077 del 10 novembre 2009.
In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti
condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi
oleari legati contrattualmente a un sansificio;
b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato in forma
scritta;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e
procedure interne redatte in forma scritta;
e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di
certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
7. Nel caso di produzione di biogas, il gruppo di cui al comma 1 e'
costituito dall'operatore economico che produce biogas (anche
destinato alla produzione di biometano) e dagli operatori economici
di cui all'art. 2 che producono e conferiscono materie prime allo
stesso. E' ammessa la figura dell'intermediario che svolge attivita'
di stoccaggio o raccolta della materia prima fino all'impianto per la
produzione di biometano. La certificazione di gruppo prevede le
seguenti condizioni:
a) il soggetto coordinatore del gruppo e' il gestore
dell'impianto biogas;
b) l'impianto per la produzione di biometano puo' essere di
proprieta' del soggetto economico che produce biogas oppure di un
altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di
biometano non puo' essere parte del gruppo);
c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di
contratti stipulati per iscritto tra le parti;
d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti
degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei
requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere
l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere
disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le
registrazioni attestanti le attivita' svolte dall'impresa aventi
rilevanza ai fini della tracciabilita' delle biomasse e del calcolo
delle emissioni di gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) le imprese agricole devono soddisfare una delle seguenti
condizioni:
appartenere alla stessa area NUTS2; in questo caso, se il
soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non
appartenere all'area NUTS delle aziende agricole;
appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha
sede operativa il soggetto coordinatore.
La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un
gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.8. Le modalita' di verifica tengono conto di quanto
previsto all'allegato 2 al presente decreto.
Art. 15
Disposizioni specifiche in materia di garanzie
di origine della produzione di biometano
1. L'art. 11, comma 7, del decreto ministeriale 14 luglio 2024, n.
224, e' cosi' modificato: «L'annullamento delle GO emesse per la
produzione di biometano in forma gassosa puo' essere effettuato anche
in relazione alla fornitura di biometano in forma liquida
esclusivamente nel caso in cui i requisiti di sostenibilita' siano
rispettati anche a seguito del processo di liquefazione».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE aggiorna le regole
applicative di cui all'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 14
luglio 2024, n. 224, al fine di stabilire le modalita' di attuazione
delle medesime disposizioni tenendo conto delle seguenti
precisazioni:
a) le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra
associate alla produzione di biometano riportate sulle GO non tengono
conto dell'eventuale processo di liquefazione. Conseguentemente, nel
caso di liquefazione avvenuta in loco presso l'impianto di produzione
del biometano, le emissioni sono stimate sottraendo alle emissioni
riportate nel certificato di sostenibilita' di cui all'art. 9, che
tengono conto del contributo emissivo della liquefazione, il valore
standard di cui all'art. 11, comma 5;
b) il rispetto dei criteri di sostenibilita' e' assicurato se
risulta rispettato il criterio del risparmio emissivo, dove il valore
emissivo di cui alla lettera a) viene maggiorato del valore standard
di cui all'art. 11, comma 5;
c) in fase di annullamento deve essere possibile specificare la
tipologia di prodotto, gassoso o liquido, di cui il certificato di
annullamento attesta il consumo.
5. Al fine di assicurare la tracciabilita' del biometano le
informazioni contenute nelle garanzie di origine dovranno essere
gestite in accordo a quanto previsto all'art. 9, comma 13, del
presente decreto.
Art. 16
Disposizioni per gli operatori economici che non
aderiscono al sistema nazionale italiano di certificazione
1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema
di certificazione volontario di cui all'art. 30 della direttiva
2001/2018 o a un sistema nazionale di cui al comma 5, gli operatori
economici possono dimostrare la attendibilita' delle informazioni o
asserzioni fornite con il rilascio delle informazioni previsti da
detti sistemi, sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento
alla partita.
L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:
a) dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema
volontario che cede il prodotto finito;
b) da tutti gli operatori, a partire dall'ultimo operatore
economico aderente ad un sistema volontario che cede il prodotto ad
un operatore economico aderente al sistema nazionale.
2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena
di consegna in accompagnamento alla partita previste dai sistemi di
cui al comma 1 sono considerate valide ai fini di cui all'art. 9,
commi 1 e 6. Gli operatori economici successivi che aderiscono al
sistema nazionale di certificazione assicurano che tali informazioni
siano riportate nelle proprie dichiarazioni di sostenibilita' e nel
certificato di sostenibilita'.
3. Ove i sistemi volontari di cui al comma 1 assicurino il rispetto
solo parziale dei criteri di sostenibilita', gli operatori economici
della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare
la certificazione, per quanto non contemplato da detti sistemi
volontari, attraverso un altro sistema volontario o il sistema
nazionale di certificazione.
4. Nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del
territorio europeo, l'autocertificazione di cui al comma 1 dovra'
essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o
alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata
italiana, consolato o da altre autorita' riconosciute da accordi
bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja
del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di
atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o
apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da
ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione
alla convenzione stessa. La suddetta dichiarazione non e' prevista
nel caso di biomasse forestali, per forniture singole, intese come
unita' di consegna, non superiori a 30 t e per un totale complessivo
annuo non superiore a 1.000 t.
5. Le disposizioni in materia di mutuo riconoscimento tra sistemi
nazionali di certificazione degli Stati membri dell'Unione europea
sono adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
6. In deroga al comma 1, per la filiera degli oli vegetali esausti
deve essere comunque garantito il rispetto di quanto previsto
all'art. 13.
7. Gli organismi di certificazione che operano nell'ambito di
sistemi volontari, indipendentemente dal fatto che la loro sede
legale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo, devono
registrarsi presso il GSE secondo quanto previsto dal regolamento
d'esecuzione (UE) 2022/996 al fine di essere sottoposti a vigilanza
secondo quanto previsto all'art. 43, comma 6, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199. Gli organismi di certificazione oggetto di
vigilanza trasmettono tutte le informazioni richieste, compresa la
data esatta, l'ora e il luogo dei controlli. Qualora siano accertati
casi di mancata conformita', il Ministero informa senza ritardo il
sistema volontario e la Commissione europea.
Art. 17
Requisiti per i biocarburanti e il biometano
che beneficiano di incentivi
1. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo
energetico previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo
delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 6, commi 2 e
14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche' ai fini
di accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto
ministeriale 2 marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022:
a) tutti gli operatori economici afferenti alla catena di
consegna dei biocarburanti e del biometano devono aderire al sistema
nazionale di certificazione di cui all'art. 3;
b) i biocombustibili ottenuti a partire dalle materie prime di
cui all'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, devono essere prodotti in impianti situati all'interno del
territorio dell'Unione europea.
Capo II
Art. 18
Adesione ai sistemi di certificazione per i RFNBO e RCF
1. Nelle more dell'emanazione di un successivo decreto ministeriale
che disciplini il sistema nazionale di certificazione per i RFNBO e
RCF, il rispetto delle soglie di riduzione emissive di cui al comma
5, lettere b) e c), dell'art. 39 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, nonche' delle altre condizioni stabilite dal
regolamento delegato (UE) 2023/1184 avviene attraverso l'adesione ad
un sistema di certificazione volontario di cui all'art. 30 della
direttiva 2001/2018.
Art. 19
Disposizioni relative all'idrogeno da fonte biologica
1. La certificazione dell'idrogeno da fonte biologica e'
assimilabile alla certificazione dei biocombustibili di cui al Capo I
del presente decreto ad eccezione di quanto disciplinato al comma 2.
2. La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto
serra e altre disposizioni specifiche relative all'idrogeno da fonte
biologica sono oggetto di una specifica normativa tecnica ai sensi
dell'art. 21, comma 8. Nelle more dell'emanazione della stessa, la
certificazione e' consentita unicamente all'idrogeno prodotto da
steam reforming del biometano, dove alle emissioni derivanti dalla
produzione del biometano si dovranno aggiungere le emissioni
derivanti dalla fase di steam reforming calcolate secondo una
metodologia approvata dal MASE, sentito il comitato.
Capo III
Art. 20
Attivita' di verifica da parte del comitato
1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012
e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, effettua controlli
sul rispetto dei criteri di sostenibilita' presso tutti gli operatori
della filiera dei biocombustibili, anche avvalendosi del GSE. Il
comitato effettua, inoltre, controlli sul rispetto delle soglie
minime di risparmio emissivo previste per i combustibili rinnovabili
di origine non biologica e dei combustibili da carbonio riciclato.
2. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo, vengano
individuati rilievi o frodi:
a) nel caso di biocombustibili certificati secondo lo schema
nazionale di certificazione di cui all'art. 4, il comitato trasmette
tale informazione all'organismo di certificazione da cui e'
certificato, che effettua i necessari accertamenti, nonche'
all'organismo nazionale di accreditamento, che comunica
tempestivamente l'informazione a tutti gli organismi di
certificazione. Il comitato, nel caso di frodi, contestualmente
informa le autorita' competenti.
b) nel caso di biocombustibili, RFNBO e RCF certificati secondo
un sistema volontario, il comitato informa prontamente il sistema
volontario.
3. Il comitato puo' affiancare il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica che, anche avvalendosi del GSE, effettua
controlli sugli organismi di certificazione di cui all'art. 7.
Qualora siano accertati casi di mancata conformita', il comitato
informa il Ministero e l'organismo di accreditamento, ai fini degli
adempimenti di competenza.
4. Il comitato puo' affiancare il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica che, anche avvalendosi del GSE, effettua
controlli sugli organismi di certificazione che operano nell'ambito
di un sistema volontario, secondo quanto previsto all'art. 16.
Art. 21
Norme transitorie e abrogazione
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per gli operatori che si
sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera a),
successivamente all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni
del presente decreto si applicano a partire dalla data della sua
entrata in vigore.
2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1, le
disposizioni si applicano a decorrere dai dodici mesi successivi alla
data di entrata in vigore del decreto; a tal fine gli operatori
provvedono ad ottenere l'adeguamento della certificazione di
conformita' dell'azienda durante le verifiche di cui all'art. 7,
comma 3, lettera c).
3. Per gli utilizzatori di bioliquidi, che si sottopongono alla
verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), successivamente
all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni del presente
decreto si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello della
sua entrata in vigore.
4. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da
combustibili da biomassa, escluso il biometano, il rispetto dei
criteri di sostenibilita' di cui ai commi dal 7 all'11 dell'art. 42,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per il periodo che
intercorre dal 1° gennaio 2023 fino ai nove mesi successivi
all'entrata in vigore del presente decreto, puo' essere dimostrato
anche mediante una autodichiarazione del produttore, resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2001, che attesti
almeno che le materie prime utilizzate rispettano quanto previsto dai
commi dal 7 all'11 dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199. Tale autodichiarazione e' accompagnata dalla
documentazione comprovante la tracciabilita' e rintracciabilita'
della biomassa legnosa ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2010
e dalla documentazione connessa a quanto previsto dal decreto
legislativo n. 34 del 2018 Testo unico delle foreste e delle filiere
forestali (TUFF) o al sistema di dovuta diligenza ai sensi del
regolamento (UE) 995/2010 regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). I
soggetti responsabili dell'erogazione degli incentivi stabiliscono i
termini e le modalita' con le quali la documentazione di cui al
precedente periodo dev'essere presentata. Decorso il termine di cui
al primo periodo, la sostenibilita' e' dimostrata unicamente mediante
l'adesione al Sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita' ovvero a un sistema volontario di certificazione
prescritta dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199.
5. Gli organismi di certificazione inviano i registri di cui
all'art. 7, comma 5, entro un mese dal termine di cui al comma 2.
6. La certificazione della filiera dei RNFBO, ai sensi dell'art.
38, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, nelle more dell'entrata in vigore dei sistemi volontari ad essi
dedicati, si intende automaticamente rispettata.
7. La certificazione della filiera dei RCF, ai sensi dell'art. 38,
comma 5, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
e' riconosciuta solo successivamente all'entrata in vigore dei
sistemi volontari ad essi dedicati.
8. Disposizioni specifiche relative a tipologie di biocarburanti,
idrogeno di origine biologica e biometano non completamente
disciplinate all'interno di questo decreto possono essere introdotte
tramite una norma UNI - CTI.
9. Ai fini di cui al regolamento (UE) 2023/1805 sull'uso di
combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel
trasporto marittimo, per i soli combustibili utilizzati nel settore
marittimo si concede sempre l'utilizzo di sistemi volontari in luogo
del sistema nazionale fino al formale riconoscimento dello stesso da
parte della Commissione europea.
10. Ai fini di cui all'art. 17, comma 1, lettera bb), e' concessa
l'immissione in consumo di biocarburanti prodotti anche in impianti
situati all'esterno del territorio dell'Unione europea non oltre nove
mesi dall'entrata in vigore del decreto, per il normale smaltimento
delle scorte.
11. I criteri di sostenibilita' di cui al comma 6 dell'art. 42, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono rispettati a
decorrere dai nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto ministeriale.
12. Il decreto ministeriale 14 novembre 2019 e' abrogato a
decorrere dall'anno successivo a quello della entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 22
Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.