Criteri gestionali delle discariche: un chiarimento del Mase

Tema dell'interpello ambientale della Regione Veneto è la realizzazione dello strato di copertura finale degli impianti per rifiuti non pericolosi

Criteri gestionali delle discariche: un chiarimento del Mase in risposta a un interpello ambientale della Regione Veneto.

Tema del quesito è la realizzazione dello strato di copertura finale degli impianti per rifiuti non pericolosi ex art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.36/2003 per quelle discariche ante D.Lgs. n. 36/2003, per le quali non sia stato possibile realizzare un pacchetto di copertura conforme a quanto prescritto dal decreto.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

Criteri gestionali delle discariche

Interpello ambientale della Regione Veneto del 26 aprile 2024, n. 77805

Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo a chiarimenti in ordine all’art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 36/2003 (criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica)

(omissis)

ALLEGATO

L’Art. 8 (Domanda di autorizzazione) del D.lgs. n. 36/2003 prevede quanto segue: “1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni: ...omissis... f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, in particolare per quanto riguarda i sistemi barriera, secondo quanto indicato nell'Allegato 1.”.

A sua volta l’Allegato 1 (criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica) al D.Lgs. 36/2003, relativamente alle discariche per rifiuti non pericolosi (Punto 2), prevede, per la realizzazione della copertura superficiale finale (punto 2.4.3), quanto segue:
“ La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

-  isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;

-  minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;

-  riduzione al minimo della necessità di manutenzione;

-  minimizzazione dei fenomeni di erosione;

-  resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;

-  stabilità lungo le superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi
materiali utilizzati;

-  essere funzionale con i requisiti prestazionali di progetto e le destinazioni d'uso previste nel
piano di ripristino ambientale;

-  inserimento paesaggistico.
...omissis...
La copertura superficiale finale deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

  1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
  2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥ 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità (K>10-5 m/s).
    Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni.
    In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura;
  3. strato minerale compattato dello spessore s ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica k ≤ 1 x 10-8 m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione dovrà essere protetto con un opportuno strato costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva. Lo strato minerale compattato di spessore inferiore può essere completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, garantendo che nell'insieme la prestazione in termini di tempo di attraversamento della barriera sia equivalente. Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato delle parti con pendenza superiore a 30°, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'ente territoriale competente;
  4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore maggiore o uguale a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti.

In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo materiale naturale o sintetico.

5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.

In ogni caso dovranno essere garantite le verifiche di stabilità della copertura in condizioni statiche e sismiche in corrispondenza di tutte le possibili superfici di scorrimento che comprendano tutte le interfacce dei materiali utilizzati in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti. A tal fine il pacchetto prima descritto può essere completato con idonei con geosintetici di rinforzo.

Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella realizzazione della copertura finale delle scarpate laterali, potranno essere autorizzate dall'Autorità competente a condizione che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti.
...omissis...

La copertura superficiale finale, come sopra descritta, deve quindi tenere conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento. ...omissis...
La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.

Nel caso in cui la destinazione d'uso dell'area di discarica indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, lo strato superficiale di cui al punto 1 potrà avere spessori e caratteristiche diverse purché siano garantiti i criteri generali sopra richiamati previsti per le coperture finali, e a condizione che sia paesaggisticamente compatibile; in questo caso modalità e tempistiche di realizzazione di tale strato, così come dell'eventuale copertura provvisoria, dovranno essere specificate nel progetto e opportunamente autorizzate dall'Autorità competente.”.

Inoltre l’Art. 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi), comma 7, lettera c) del D.lgs. n. 36/2003 prevede quanto segue: “c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 4, paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.”.

Pertanto, dalla lettura di quanto sopra esposto, sembra che la realizzazione dello strato di copertura finale delle discariche per rifiuti non pericolosi debba essere realizzato secondo quanto descritto al 5° paragrafo del citato punto 2.4.3 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione di:

  1. scarpate laterali, in casi opportunamente motivati e valutati dall’Autorità competente;
  2. strato superficiale, in casi particolari legati ad aspetti urbanistici/paesaggistici;
  3. discariche che ricevono esclusivamente rifiuti contenenti amianto.

Si evidenzia inoltre che, al fine di garantire la stabilità della copertura in condizioni statiche e sismiche, sembra che l’unica soluzione individuata dal citato paragrafo dell’Allegato 1 sia il completamento del pacchetto di copertura finale con geosintetici di rinforzo, ma non la realizzazione di un pacchetto di copertura alternativo.

Quesito

Si stanno presentando casi in cui vi è la necessità di realizzare e/o mettere mano a pacchetti di copertura finale di discariche, tipicamente autorizzate ante D.Lgs. n. 36/2003, che presentano, nonostante l’effettuazione di ripetuti interventi di stabilizzazione, una scarsa stabilità e/o capacità portante del corpo rifiuti che impediscono di fatto la realizzazione di un pacchetto di copertura conforme al D.Lgs. n. 36/2003, tra cui, ad esempio, uno strato minerale compattato di impermeabilizzazione, a causa dell’impossibilità di effettuare un’efficace compattazione dello stesso.

La scrivente Amministrazione ritiene tuttavia che, in particolari ed eccezionali casi, sia possibile procedere all’approvazione di progetti che prevedano soluzioni tecniche alternative per la realizzazione della copertura superficiale finale rispetto a quelle indicate nell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003, pur garantendo i requisiti richiesti dalla norma stessa relativi all’impermeabilizzazione, alla capacità di drenaggio dei gas di discarica e delle acque meteoriche, alla protezione dall’erosione e all’inserimento paesaggistico.

Si chiede pertanto conferma in merito a quanto sopra affermato, o, in alternativa, si chiede di esplicitare i riferimenti tecnici/normativi per poter procedere alla realizzazione di pacchetti di copertura finale alternativi a quelli descritti dal D.Lgs. n. 36/2003 in casi ove tali coperture non siano tecnicamente realizzabili, posto che mantenere tali discariche in gestione operativa con la sola copertura provvisoria è di fatto insostenibile dal punto di vista sia gestionale che economico, in quanto la copertura provvisoria non è in grado di garantire lo stesso livello di protezione data da una copertura definitiva, oltre al fatto che deve essere periodicamente sostituita a causa della degradazione dei teli che la compongono, costantemente esposti agli agenti atmosferici.

Nota conclusiva

Si evidenzia che la questione sollevata dall’interpello sopra esposto costituisce un elemento di novità rispetto ai precedenti pronunciamenti della Direzione Generale Economia Circolare in quanto, in particolare:

  1. la risposta all’interpello “Confindustria”: riguarda la tempistica che deve intercorrere tra la fine dei conferimenti e l'inizio dei lavori per la realizzazione del capping;
  2. la risposta all’interpello “Provincia di Barletta - Andria - Trani”: riguarda la disamina di un caso specifico in procedura autorizzativa ex art. 27-bis (PAUR) del D.Lgs. n. 152/2006; nello specifico chiede chiarimenti su:
    • definizione di lotto di discarica
    • se si può applicare il pacchetto di copertura ex D.Lgs. n. 121/2020 a discariche con barriere di fondo realizzate ex D.Lgs. n. 36/2003 pre modifica 121/2020 (il nuovo decreto ha introdotto il concetto di "barriera geologica completata artificialmente")
    • se i lotti in sopraelevazione devono essere considerati nuovi lotti oppure no;

3. la risposta all’interpello “Provincia di Alessandria”: riguarda la possibilità di autorizzare pacchetti di copertura superficiale ex D.Lgs. n. 121/2020 (che prevedono l'utilizzo di geosintetici, con conseguente diminuzione degli spessori, dei costi e dei tempi di realizzazione) a discariche realizzate ex D.Lgs. n. 36/2003 pre modifica 121/2020, anche nei casi in cui non vengano autorizzati nuovi lotti di discarica (norma transitoria ex art. 2 del D.Lgs. n. 121/2020).

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1° agosto 2024

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in ordine all’art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 36/2003 (criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica).
QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n.152/2006 la Regione Veneto chiede alcuni chiarimenti in merito ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, con particolare riguardo alla realizzazione dello strato di copertura finale degli impianti per rifiuti non pericolosi ex art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.36/2003. In particolare, l’istante evidenzia come in taluni casi, per le discariche ante D.Lgs. n.36/2003, non sia possibile realizzare un pacchetto di copertura conforme a quanto prescritto dal predetto decreto, attesa la scarsa stabilità e/o la capacità portante del corpo rifiuti che non consentirebbe la realizzazione di uno strato minerale compattato di impermeabilizzazione, a causa dell’impossibilità di effettuare un’efficace compattazione dello stesso. Analogamente, tuttavia, non pare sostenibile - sia da un punto di vista gestionale, sia per motivi economici - mantenere detti siti in gestione operativa con la sola copertura provvisoria. la Regione chiede se sia possibile procedere all’approvazione di progetti che, pur garantendo i requisiti richiesti dalla normativa (impermeabilizzazione, capacità di drenaggio dei gas di discarica e delle acque meteoriche, protezione dall’erosione e inserimento paesaggistico), prevedono soluzioni tecniche alternative per la realizzazione della copertura superficiale finale rispetto a quelle indicate nell’Allegato 1 al D.Lgs. n.36/2003.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

‐  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
‐  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 100300 del 30 maggio 2024 e fornito con nota prot. n. 128578 del 11 luglio 2024 è emerso quanto segue.
Il D.Lgs. n.36/2003 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.121/2020 recepisce nell’ordinamento nazionale i contenuti della direttiva discariche 31/1999/CE, come modificata dalla direttiva 2018/850/UE.

Tale direttiva disciplina, al punto 3.3 dell’Allegato 1, la realizzazione dell’impermeabilizzazione di superficie. In particolare, per la copertura delle discariche per rifiuti non pericolosi si richiede la realizzazione dello strato di drenaggio dei gas, dello strato minerale impermeabile, dello strato di drenaggio con spessore maggiore di 0,5 metri e dello strato di ricopertura superiore di spessore maggiore di 1 metro. Il summenzionato atto avente forza di legge, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.121/2020, al paragrafo 2.4.3 dell’Allegato 1, riporta che la copertura superficiale finale, per le discariche per rifiuti non pericolosi, deve essere realizzata mediante una struttura multistrato. In particolare il suddetto allegato prevede l’elenco minimo degli strati che, dall'alto verso il basso, devono comporre la copertura superficiale finale e le loro caratteristiche tecniche e costruttive:

1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥ 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità (K > 10-5 m/s). Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura;

3. strato minerale compattato dello spessore s ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica k ≤ 1 x 10-8 m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione dovrà essere protetto con un opportuno strato costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva. Lo strato minerale compattato di spessore inferiore può essere completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, garantendo che nell'insieme la prestazione in termini di tempo di attraversamento della barriera sia equivalente. Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato delle parti con pendenza superiore a 30°, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente;

4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore maggiore o uguale a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti.
Come si evince dalla lettura della norma, non si prevedono deroghe alla realizzazione di tale pacchetto minimo, di cui lo strato minerale compattato è parte integrante. La norma prevede unicamente la possibilità di realizzare lo strato minerale compattato di spessore inferiore a 0,5 m completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, se comunque sono garantite prestazioni equivalenti in termini di tempo di attraversamento della barriera. Tuttavia è utile far presente sin d’ora che soluzioni simili devono essere approvate nel corso dell’iter di rilascio dell’autorizzazione.
Il rispetto delle prescrizioni e dei requisiti tecnico costruttivi contenuti nel D.Lgs. n. 36/2003 costituiscono attuazione delle migliori tecnologie disponibili. A conferma di ciò si rinvia all’art. 29-bis, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, nel quale si prevede che fino alla emanazione delle relative conclusioni comunitarie sulle BAT, per le discariche i requisiti tecnici richiesti dalla disciplina IPPC si considerano soddisfatti se l’installazione è conforme ai requisiti tecnici di cui al D.Lgs. n. 36/2003. Ad oggi non
risultano definiti ulteriori riferimenti tecnico/normativi che permettano di procedere alla realizzazione di pacchetti di copertura finale alternativi a quelli descritti dal D.Lgs. n. 36/2003.

In merito alla citata instabilità dei rifiuti smaltiti si ricorda che il D.Lgs 36/2003 (ad esempio si veda il paragrafo 2.7 dell’Allegato 1) prevede che siano effettuate idonee verifiche di stabilita per tutte le diverse fasi di vita della discarica del corpo rifiuti abbancati anche al fine di garantire la sicurezza dell’ambiente e della salute umana.

Inoltre è necessario rammentare che, secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003, il titolare dell'autorizzazione o, su sua delega, il gestore delle discariche autorizzate prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto discariche, erano tenuti a presentare all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni del decreto stesso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.

Si ricorda, infine, che la copertura superficiale finale della discarica nella fase post operativa può essere preceduta dalla realizzazione di una copertura provvisoria, con struttura semplificata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento (paragrafo 2.4.3 dell’Allegato 1, D.Lgs. n.36/2003). Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nel corpo rifiuti.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.Lgs. n.152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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