(Inail: rivalutate le prestazioni economiche)
Con il decreto 5 luglio 2024, n. 114 il minLavoro ha rivalutato le prestazioni economiche erogate da Inail nel settore industria. La decorrenza è dal 1° luglio 2024. Il provvedimento ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 20.258,70 e di euro 37.623,30.
La circolare Inail n 23 del 2024 ha resa nota la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita e i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. Qui di seguito il testo integrale della circolare e, in coda, l'allegato.
Circolare Inail n. 23 del 2024
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
Oggetto
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Quadro Normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite. p
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 114, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2024.
- Circolare Inail 8 novembre 2023, n. 47: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2023 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.
- Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2024.”
PREMESSA
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114 1 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 20.258,70 e di euro 37.623,30. Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12 (2) . Il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’Allegato
TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI
3 2. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (5):
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
7 Lavoratori sportivi (10)
A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
8. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali (11)11 Dal 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiornato in euro 10,40.
Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, a seguito della rivalutazione disposta dal citato decreto 5 luglio 2024, n. 114, risulta uguale a euro 10,05 (8/12 di euro 9,8712 + 4/12 di euro 10,40). L’importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 112413. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
A seguito dell’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.11314 che ha esteso anche all’anno scolastico e accademico 2024/2025 la copertura assicurativa per i rischi previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 per gli studenti e gli insegnanti, l’importo del premio annuale di euro 10,40 vale, in via provvisoria, anche ai fini del calcolo per il pagamento dell’anticipo del premio per il predetto anno scolastico/accademico 2024/2025. Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2023/2024 e per l’anticipo del premio 2024/2025:
9. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (15)
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale (16).
In relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all’inizio dell’anno formativo 2024/2025 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2024, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:
Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.
Ne consegue che l’importo di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornato in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita, è rideterminato in euro 37,42, a decorrere dal 1° settembre 2024, data di inizio dell’anno formativo 2024/2025.
(Inail: rivalutate le prestazioni economiche)
(1) Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 9 agosto 2024 all’8 agosto 2025 – Numero repertorio 378/2024.
(2) Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2024”.
(3) Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.5.2. 4 Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.5.2
(4) Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.5.2.
(5) Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.6.2.
(6) Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.6.3.
(7) Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.6.4.
(8) Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.7.
(9) Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.8. La base imponibile per il calcolo del premio dovuto per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP, è determinata secondo i criteri previsti per i lavoratori parasubordinati. (cfr Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 paragrafo F).
(10) Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46. Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.9.
(11) Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45. Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 2.3.
(12) Circolare Inail 23 maggio 2024, n.12 paragrafo 2.3 (
(13) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2023, n. 126. 14 Art. 9, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113: Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025.