Incendi boschivi: ripartite le risorse del fondo nazionale

Pubblicato il decreto della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 16 luglio 2024

Incendi boschivi: ripartite le risorse del fondo nazionale con il decreto della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 16 luglio 2024 (in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2024, n. 234).

Il provvedimento si riferisce alle risorse dell'annualità 2023 che saranno così assegnate:

  • 90% dell'importo assegnato, in via di anticipazione, alla presentazione di un piano di impiego delle risorse complessivamente attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di contratti ed attività già in essere;
  • 10% a saldo, alla presentazione della relazione finale di completamento degli interventi e di realizzazione finanziaria degli stessi.

Di seguito il testo del D.P.C.M. 16 luglio 2024; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

Incendi boschivi

Decreto della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 16 luglio 2024 

Riparto delle risorse  del  Fondo  per  la  realizzazione  del  Piano
nazionale azioni  di  previsione,  prevenzione  e  lotta  contro  gli
incendi boschivi, relative all'annualita' 2023. (24A05148)

 

(Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2024, n. 234)

 

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE

E LE POLITICHE DEL MARE

 

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353  recante  «Legge-quadro  in

materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice

della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n.  120,  convertito,  con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1 dalla legge 8 novembre  2021,  n.

155, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi  e

altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare:  l'art.

1, comma 2 che prevede che il Dipartimento  della  protezione  civile

della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   provvede   alla

ricognizione e valutazione di  cui  al  comma  1  avvalendosi  di  un

Comitato tecnico, costituito con decreto del  Capo  del  Dipartimento

medesimo,  del  quale  fanno  parte  qualificati  rappresentanti  dei

Ministeri dell'interno, della difesa, delle  infrastrutture  e  della

mobilita'  sostenibili,  dell'economia   e   delle   finanze,   della

transizione  ecologica,  delle  politiche   agricole   alimentari   e

forestali e della cultura, del  Dipartimento  per  la  trasformazione

digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie

della Presidenza del Consiglio dei ministri,  della  struttura  della

Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui

all'art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Comando  unita'  forestali,

ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle  regioni

e Province autonome di Trento e di Bolzano  e  dei  comuni  designati

dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto  legislativo

28 agosto 1997, n. 281; l'art. 1, comma 3 che dispone che con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, da  adottare  di  concerto

con i Ministri dell'interno,  della  difesa,  dell'economia  e  delle

finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per

il sud e  la  coesione  territoriale,  della  transizione  ecologica,

dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari

e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa  intesa

in sede di  Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il  Piano  nazionale

di coordinamento per l'aggiornamento  tecnologico  e  l'accrescimento

della capacita' operativa nelle azioni di previsione,  prevenzione  e

lotta attiva contro gli incendi  boschivi,  di  validita'  triennale,

redatto sulla base degli esiti della ricognizione  e  valutazione  di

cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1;

Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare:  l'art.  1,

comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di

coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della

capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione  e  lotta

attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, comma 3, del

decreto-legge   8   settembre   2021,   n.   120,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155,  nello  stato  di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito

un apposito fondo da trasferire alla  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di

40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni  di  euro  per  l'anno

2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di  euro

per ciascuno degli anni dal 2022  al  2024  destinati  alle  regioni;

l'art. 1, comma 474 che prevede che ai fini dell'adozione  del  primo

Piano  nazionale  relativo  alle  annualita'  2022-2024,   ai   sensi

dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre  2021,  n.

120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui

all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021,  n.

120, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui  al  comma

473,  tenuto  conto  anche  delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti

capitoli del  bilancio  del  Ministero  dell'interno  finalizzate  al

rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei

velivoli e all'aumento della capacita' operativa  delle  squadre  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile

n. 1163 del 3 maggio  2022  che  ha  istituito  il  Comitato  tecnico

previsto dall'art. 1 del decreto-legge  8  settembre  2021,  n.  120,

recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre

misure urgenti di protezione civile»,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 di  cui  si  avvale  il  predetto

Dipartimento ai fini  dell'attivita'  avente  cadenza  triennale,  di

ricognizione  e  valutazione  delle  attivita'  e  degli   interventi

necessari per il contrasto degli incendi boschivi ai sensi di  quanto

previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13

ottobre 2022 che ha provveduto al riparto delle risorse del fondo per

l'annualita' 2022 per la realizzazione del piano nazionale azioni  di

previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

Visto l'art. 9-bis, comma 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,

recante «Misure urgenti in materia di  agevolazioni  fiscali  di  cui

agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

altre  misure  urgenti  in  materia  fiscale  e  connesse  a   eventi

eccezionali,  nonche'   relative   all'amministrazione   finanziaria»

convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha

specificato che il comma 473 dell'art.  1  della  legge  30  dicembre

2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti  destinatari

di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli  anni

dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto,  sono  comprese

anche le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data

10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore

Nello Musumeci, e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  protezione

civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data

12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro  senza

portafoglio senatore Nello Musumeci, le funzioni del  Presidente  del

Consiglio dei ministri  ivi  indicate,  con  particolare  riferimento

all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione

civile;

Considerati gli esiti  della  istruttoria  del  Dipartimento  della

protezione civile, compiuta in  base  alla  ricognizione  delle  piu'

urgenti necessita' per l'anno 2023, prevista, ai sensi  del  comma  2

dell'art. 1 del  decreto-legge  8  settembre  2021,  n.  120,  e  con

l'ausilio del Comitato tecnico, costituito con decreto del  Capo  del

Dipartimento della protezione civile rep. n. 1163 del 3 maggio 2022;

Ritenuto necessario, ai  fini  dell'adozione  del  Piano  nazionale

previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto-legge 8 settembre 2021,  n.

120, provvedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'art. 1,

comma 473 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 50 milioni  di

euro per l'anno 2023;

Considerato che i fondi resi disponibili per  l'anno  2023  per  la

realizzazione delle misure urgenti previste all'art. 1  comma  1  del

decreto-legge n. 120 del 2021, sono inferiori rispetto ai  potenziali

fabbisogni complessivamente espressi dalle amministrazioni centrali e

dalle regioni e province autonome e che si rende pertanto  necessario

provvedere  ad  una  ripartizione  delle  risorse   disponibili   per

finanziare le misure di cui al citato art. 1, comma 1 lettere a), b),

b-bis, c) e d) per l'anno 2023, sulla base della capienza  del  fondo

istituito dall'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021, pari  a  50

milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle  regioni  e

province autonome;

Vista la riunione del 30 maggio 2023 del Comitato tecnico di cui al

decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del

3        maggio        2022,        convocata        con         nota

DPC-DPC_Generale-P-UIID_SRAAIB-0026233 del 24 maggio 2023, nel  corso

della quale sono state definite  le  modalita'  di  ricognizione  dei

fabbisogni per l'annualita' 2023, in particolare per quelli  espressi

dalle regioni e dalle province autonome, per le quali la  Commissione

Protezione civile della Conferenza delle  regioni  e  delle  province

autonome ha svolto funzione di coordinamento;

Vista  la   nota   del   Dipartimento   della   Protezione   Civile

DPC-DPC_Generale-P-UIID_SRAAIB-0031249 del 19  giugno  2023,  con  la

quale e' stata avviata la ricognizione dei fabbisogni 2023, ai  sensi

dell'art. 1, c.1 del decreto-legge n. 120/2021, convertito con  legge

n. 155/2021;

Vista la nota di riscontro della Conferenza delle regioni  e  delle

province autonome - Commissione protezione civile n.  538095  dell'11

luglio 2023, nella quale la  medesima  Commissione  ha  rappresentato

l'opportunita' per l'anno 2023 di mantenere  lo  stesso  criterio  di

riparto utilizzato per l'anno 2022 e ha trasmesso la tabella  con  la

proposta di riparto tra le Regioni dei 20  milioni  di  euro  di  cui

all'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021;

Vista la comunicazione  di  riscontro  dell'Arma  dei  Carabinieri,

acquisita con protocollo n. 40220 del 7 agosto  2023,  con  la  quale

sono stati trasmessi  i  fabbisogni  dell'Arma  dei  Carabinieri  per

l'annualita' 2023;

Vista la  nota  di  riscontro  del  Comando  Operativo  di  Vertice

Interforze n. M_D AVN55CD REG2023 0048044 del 15 settembre  2023  con

la quale sono stati trasmessi i fabbisogni per l'annualita'  2023  di

Esercito, Marina Militare ed Aeronautica Militare;

Vista la nota di riscontro del Dipartimento dei Vigili del fuoco n.

37166 del 22 settembre 2023 con  la  quale  sono  stati  trasmessi  i

fabbisogni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per  l'annualita'

2023;

Considerata l'esigenza di procedere alla ripartizione delle risorse

finanziarie  relative  all'annualita'  2023  nei  termini  e  con  le

modalita' che maggiormente  possano  agevolarne  l'impiego  in  tempi

rapidi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui  all'art.

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27

giugno 2024;

Di  concerto  con  l'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di

innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro  per  gli

affari regionali e le autonomie, per gli affari europei, il  Sud,  le

politiche  di  coesione  e  il  PNRR,  dell'interno,  della   difesa,

dell'economia e delle  finanze,  dell'agricoltura,  della  sovranita'

alimentare  e  delle  foreste,  dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica, dell'universita' e della ricerca;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

             Riparto delle risorse dell'annualita' 2023

1. Ai fini della realizzazione del Piano nazionale di coordinamento

per l'aggiornamento tecnologico  e  l'accrescimento  della  capacita'

operativa nelle azioni di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva

contro gli incendi boschivi,  previsto  dall'art.  1,  comma  3,  del

decreto-legge   8   settembre   2021,   n.   120,   convertito,   con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2021,  n.

155, sulla base della ricognizione  delle  piu'  urgenti  necessita',

effettuata  dal  Dipartimento  della  protezione  civile  avvalendosi

Comitato tecnico di cui in premessa, si provvede, ai sensi  dell'art.

1, comma 474 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al  riparto  delle

risorse del Fondo di  cui  al  comma  473  della  medesima  legge  di

bilancio, pari a complessivi 50  milioni  di  euro  per  l'annualita'

2023, di cui 30 milioni tra le amministrazioni centrali e 20  milioni

tra le regioni e province autonome, come  da  allegate  tabelle,  che

costituiscono parte integrante del presente decreto.

                               Art. 2

                     Trasferimento delle risorse

1.  Il   Dipartimento   della   protezione   civile   assicura   il

trasferimento delle risorse assegnate alle  amministrazioni  centrali

mediante aperture  di  credito  ai  rispettivi  funzionari  delegati,

individuati e indicati dalle  suddette  amministrazioni  centrali  in

funzione della natura delle acquisizioni, e alle Regioni  e  Province

autonome sui relativi conti di tesoreria, con le seguenti modalita':

- 90% dell'importo  assegnato,  in  via  di  anticipazione,  alla

presentazione di un piano di impiego delle  risorse  complessivamente

attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di  contratti  ed

attivita' gia' in essere;

- 10% a saldo,  alla  presentazione  della  relazione  finale  di

completamento degli interventi e di realizzazione  finanziaria  degli

stessi.

Con successivo decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione

civile verranno definite le relative modalita' di  rendicontazione  e

monitoraggio delle attivita' svolte. Ai fini del trasferimento  delle

risorse,  gli  interventi  sono  identificati  dal codice  unico   di

progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11  della  legge  16

gennaio 2003, n. 3.

 

                               Art. 3

                Restituzione delle eventuali economie

1.  Le  eventuali  economie  dovranno  essere  restituite  mediante

versamento al conto corrente infruttifero n. 22330 aperto  presso  la

Tesoreria  centrale  dello  Stato  intestato  alla   Presidenza   del

Consiglio dei ministri, per la successiva riassegnazione, nell'ambito

del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai

pertinenti  capitoli  di  spesa  relativi   al   Dipartimento   della

protezione civile.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la

registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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