Incendi boschivi: ripartite le risorse del fondo nazionale con il decreto della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 16 luglio 2024 (in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2024, n. 234).
Il provvedimento si riferisce alle risorse dell'annualità 2023 che saranno così assegnate:
- 90% dell'importo assegnato, in via di anticipazione, alla presentazione di un piano di impiego delle risorse complessivamente attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di contratti ed attività già in essere;
- 10% a saldo, alla presentazione della relazione finale di completamento degli interventi e di realizzazione finanziaria degli stessi.
Di seguito il testo del D.P.C.M. 16 luglio 2024; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 16 luglio 2024
Riparto delle risorse del Fondo per la realizzazione del Piano
nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli
incendi boschivi, relative all'annualita' 2023. (24A05148)
(Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2024, n. 234)
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 dalla legge 8 novembre 2021, n.
155, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e
altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare: l'art.
1, comma 2 che prevede che il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla
ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un
Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento
medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei
Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, dell'economia e delle finanze, della
transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e
forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione
digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri, della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui
all'art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni designati
dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; l'art. 1, comma 3 che dispone che con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto
con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per
il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica,
dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari
e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa
in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano nazionale
di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento
della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi, di validita' triennale,
redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di
cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare: l'art. 1,
comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della
capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di
40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno
2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni;
l'art. 1, comma 474 che prevede che ai fini dell'adozione del primo
Piano nazionale relativo alle annualita' 2022-2024, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n.
120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n.
120, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma
473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti
capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al
rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei
velivoli e all'aumento della capacita' operativa delle squadre del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1163 del 3 maggio 2022 che ha istituito il Comitato tecnico
previsto dall'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 di cui si avvale il predetto
Dipartimento ai fini dell'attivita' avente cadenza triennale, di
ricognizione e valutazione delle attivita' e degli interventi
necessari per il contrasto degli incendi boschivi ai sensi di quanto
previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
ottobre 2022 che ha provveduto al riparto delle risorse del fondo per
l'annualita' 2022 per la realizzazione del piano nazionale azioni di
previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;
Visto l'art. 9-bis, comma 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,
recante «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui
agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi
eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria»
convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha
specificato che il comma 473 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari
di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese
anche le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Nello Musumeci, e' stato conferito l'incarico per la protezione
civile e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza
portafoglio senatore Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del
Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento
all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione
civile;
Considerati gli esiti della istruttoria del Dipartimento della
protezione civile, compiuta in base alla ricognizione delle piu'
urgenti necessita' per l'anno 2023, prevista, ai sensi del comma 2
dell'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, e con
l'ausilio del Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 1163 del 3 maggio 2022;
Ritenuto necessario, ai fini dell'adozione del Piano nazionale
previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto-legge 8 settembre 2021, n.
120, provvedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'art. 1,
comma 473 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2023;
Considerato che i fondi resi disponibili per l'anno 2023 per la
realizzazione delle misure urgenti previste all'art. 1 comma 1 del
decreto-legge n. 120 del 2021, sono inferiori rispetto ai potenziali
fabbisogni complessivamente espressi dalle amministrazioni centrali e
dalle regioni e province autonome e che si rende pertanto necessario
provvedere ad una ripartizione delle risorse disponibili per
finanziare le misure di cui al citato art. 1, comma 1 lettere a), b),
b-bis, c) e d) per l'anno 2023, sulla base della capienza del fondo
istituito dall'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021, pari a 50
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle regioni e
province autonome;
Vista la riunione del 30 maggio 2023 del Comitato tecnico di cui al
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del
3 maggio 2022, convocata con nota
DPC-DPC_Generale-P-UIID_SRAAIB-0026233 del 24 maggio 2023, nel corso
della quale sono state definite le modalita' di ricognizione dei
fabbisogni per l'annualita' 2023, in particolare per quelli espressi
dalle regioni e dalle province autonome, per le quali la Commissione
Protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province
autonome ha svolto funzione di coordinamento;
Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile
DPC-DPC_Generale-P-UIID_SRAAIB-0031249 del 19 giugno 2023, con la
quale e' stata avviata la ricognizione dei fabbisogni 2023, ai sensi
dell'art. 1, c.1 del decreto-legge n. 120/2021, convertito con legge
n. 155/2021;
Vista la nota di riscontro della Conferenza delle regioni e delle
province autonome - Commissione protezione civile n. 538095 dell'11
luglio 2023, nella quale la medesima Commissione ha rappresentato
l'opportunita' per l'anno 2023 di mantenere lo stesso criterio di
riparto utilizzato per l'anno 2022 e ha trasmesso la tabella con la
proposta di riparto tra le Regioni dei 20 milioni di euro di cui
all'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021;
Vista la comunicazione di riscontro dell'Arma dei Carabinieri,
acquisita con protocollo n. 40220 del 7 agosto 2023, con la quale
sono stati trasmessi i fabbisogni dell'Arma dei Carabinieri per
l'annualita' 2023;
Vista la nota di riscontro del Comando Operativo di Vertice
Interforze n. M_D AVN55CD REG2023 0048044 del 15 settembre 2023 con
la quale sono stati trasmessi i fabbisogni per l'annualita' 2023 di
Esercito, Marina Militare ed Aeronautica Militare;
Vista la nota di riscontro del Dipartimento dei Vigili del fuoco n.
37166 del 22 settembre 2023 con la quale sono stati trasmessi i
fabbisogni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'annualita'
2023;
Considerata l'esigenza di procedere alla ripartizione delle risorse
finanziarie relative all'annualita' 2023 nei termini e con le
modalita' che maggiormente possano agevolarne l'impiego in tempi
rapidi;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27
giugno 2024;
Di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza
energetica, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Riparto delle risorse dell'annualita' 2023
1. Ai fini della realizzazione del Piano nazionale di coordinamento
per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita'
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, previsto dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n.
155, sulla base della ricognizione delle piu' urgenti necessita',
effettuata dal Dipartimento della protezione civile avvalendosi
Comitato tecnico di cui in premessa, si provvede, ai sensi dell'art.
1, comma 474 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al riparto delle
risorse del Fondo di cui al comma 473 della medesima legge di
bilancio, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'annualita'
2023, di cui 30 milioni tra le amministrazioni centrali e 20 milioni
tra le regioni e province autonome, come da allegate tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Trasferimento delle risorse
1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il
trasferimento delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali
mediante aperture di credito ai rispettivi funzionari delegati,
individuati e indicati dalle suddette amministrazioni centrali in
funzione della natura delle acquisizioni, e alle Regioni e Province
autonome sui relativi conti di tesoreria, con le seguenti modalita':
- 90% dell'importo assegnato, in via di anticipazione, alla
presentazione di un piano di impiego delle risorse complessivamente
attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di contratti ed
attivita' gia' in essere;
- 10% a saldo, alla presentazione della relazione finale di
completamento degli interventi e di realizzazione finanziaria degli
stessi.
Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile verranno definite le relative modalita' di rendicontazione e
monitoraggio delle attivita' svolte. Ai fini del trasferimento delle
risorse, gli interventi sono identificati dal codice unico di
progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
Art. 3
Restituzione delle eventuali economie
1. Le eventuali economie dovranno essere restituite mediante
versamento al conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per la successiva riassegnazione, nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
pertinenti capitoli di spesa relativi al Dipartimento della
protezione civile.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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