Capacità di stoccaggio elettrico: le nuove regole

D.M. Ambiente 10 ottobre 2024, n. 346

(Capacità di stoccaggio elettrico: le nuove regole)

Con il D.M. Ambiente 10 ottobre 2024, n. 346, è stata approvata la
disciplina del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico.

Capacità di stoccaggio elettrico: le nuove regoleIn base al decreto, Terna elaborerà e presenterà al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica entro il 31 marzo 2025 la proposta di modifica della disciplina relativamente alle modalità e alle condizioni per la partecipazione dell’accumulo idroelettrico al meccanismo di approvvigionamento.

Il testo integrale del decreto e gli allegati sono pubblicati qui in coda.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
10 ottobre 2024, n. 346

VISTO l’articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante disposizioni in materia di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio elettrico;
VISTO in particolare il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 che ha stabilito che il Gestore della rete di trasmissione nazionale (nel seguito: Terna), in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottoponga all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: ARERA), e fornendone informazione alle regioni e province autonome, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni già individuati del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio;
VISTO in particolare il comma 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 che dispone che Terna, sulla base di criteri e condizioni definite dall’ARERA, elabori e presenti al Ministro della transizione ecologica, per la relativa approvazione, una proposta di disciplina del meccanismo di approvvigionamento di nuova capacità di stoccaggio elettrico, prevedendo una fase sperimentale di avvio del sistema, la cui attuazione è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 1 che ha stabilito la nuova denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
VISTA la deliberazione dell’ARERA 247/2023/R/eel del 6 giugno 2023, con la quale sono definiti, ai sensi dell’articolo 18, comma 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, criteri e condizioni per il funzionamento del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico;
VISTA la decisione C(2023)9226 del 21 dicembre 2023 con la quale la Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la disciplina per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio elettrico, 2 notificata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in data 8 novembre 2023;
VISTO il Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) adottato ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1999/2018 che ha individuato gli obiettivi di crescita della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché il fabbisogno di nuova capacità di stoccaggio elettrico funzionale all’integrazione della medesima nuova capacità di generazione;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
CONSIDERATO che nell’ambito della componente M2C2.1 del PNRR si prevede tra le riforme oggetto dell’impegno da parte dell’Italia volte a sostenere la produzione da fonti rinnovabili la definizione del quadro normativo di incentivazione dei sistemi di stoccaggio elettrico previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 210 dell’8 novembre 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 recante regole comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
VISTA la proposta di disciplina del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico che Terna ha presentato, a valle della consultazione pubblica, ai sensi dell’articolo 18, comma 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. MASE n.0144133 del 2 agosto 2024, per la relativa approvazione;
VISTO lo Studio sulle tecnologie di riferimento per lo stoccaggio elettrico, predisposto ai sensi della delibera dell’Autorità 247/2023/R/eel e comunicato, con nota prot. 0175842 del 31 ottobre 2023 da Terna, che individua le batterie agli ioni di litio e l’accumulo idroelettrico come le uniche due tecnologie di riferimento che, allo stato attuale, presentano una comprovata maturità da un punto di vista tecnologico e commerciale;
CONSIDERATO che la proposta di disciplina, in linea con quanto previsto dalla deliberazione dell’ARERA 247/2023/R/eel del 6 giugno 2023 e dalla decisione della Commissione europea C(2023)9226 del 21 dicembre 2023, prevede l’approvvigionamento di nuova capacità di stoccaggio attraverso lo svolgimento di procedure concorsuali articolate in una prima asta riguardante le batterie agli ioni di litio e, sulla base di specifiche condizioni di coordinamento tra le aste, una seconda asta riguardante l’accumulo idroelettrico;
CONSIDERATO che nella nota del 2 agosto 2024, Terna ha precisato che la proposta presentata non include ancora le regole per la partecipazione al meccanismo dei potenziamenti dei sistemi di pompaggio esistenti, la cui partecipazione al MACSE verrà prevista in una seconda proposta della 3 Disciplina, che verrà trasmessa in tempo utile per la partecipazione degli stessi all’asta dedicata all’accumulo idroelettrico.
CONSIDERATO che il meccanismo di approvvigionamento di nuova capacità di stoccaggio elettrico risponde all’esigenza di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, nonché di assicurare la maggiore flessibilità del sistema; CONSIDERATO che - sulla base dei dati forniti da Terna - negli ultimi anni si è registrata una forte accelerazione dell’entrata in esercizio di nuovi impianti per la generazione elettrica da fonti rinnovabili non programmabili;
CONSIDERATO che la proposta di disciplina presentata da Terna deve essere integrata con le regole per la partecipazione al meccanismo dei potenziamenti degli impianti di accumulo idroelettrico esistenti e che tali regole, unitamente alle condizioni per il coordinamento tra le aste per le due tecnologie di riferimento che saranno definite dall’ARERA in sede di definizione dei parametri economici relativi alle predette aste, rilevano ai fini di una completa valutazione della disciplina proposta del meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico;
RITENUTO necessario svolgere ulteriori approfondimenti per la definizione delle regole per la partecipazione al meccanismo della nuova capacità di stoccaggio relativa all’accumulo idroelettrico;
RITENUTO necessario che si proceda all’avvio del meccanismo con la prima asta dedicata alle batterie a ioni di litio affinché si promuovano gli investimenti necessari al sistema in modo coordinato con l’entrata in esercizio della significativa nuova capacità attesa di generazione da fonti rinnovabili non programmabili e con le esigenze di sicurezza del sistema elettrico,
RITENUTO che la proposta di disciplina presentata da Terna è coerente con criteri e le condizioni definite dall’ARERA con la deliberazione 247/2023/R/eel del 13 giugno 2023 nonché con le condizioni stabilite dalla decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2023;

DECRETA

Art. 1 (Approvazione della disciplina del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità stoccaggio elettrico)

1. E’ approvata la proposta di disciplina del meccanismo di approvvigionamento di nuova capacità di stoccaggio elettrico trasmessa da Terna con la nota del 2 agosto 2024 che, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante, limitatamente all’approvvigionamento a termine di 4 nuova capacità attraverso la prima asta dedicata alle batterie a ioni di litio ed alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie agli ioni di litio e dall’accumulo idroelettrico.

2. Terna elabora e presenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica entro il 31 marzo 2025 la proposta di modifica della disciplina relativamente alle modalità e alle condizioni per la partecipazione dell’accumulo idroelettrico al meccanismo di approvvigionamento.

Art. 2 (Monitoraggio)

1. Terna trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con cadenza annuale informazioni sullo stato di avanzamento della nuova capacità di stoccaggio elettrico contrattualizzata con le procedure di cui all’articolo 1. Art. 3 (Piano di valutazione) 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica individua un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione del sistema di approvvigionamento di cui al comma 1, secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione, approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2023)9226 del 21 dicembre 2023, e pubblicato nelle sue linee generali sul sito www.mase.gov.it . In particolare, il soggetto valutatore prescelto: a) è indipendente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura; b) è dotato di significativa esperienza nell’analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell’energia e dell’ambiente; c) è tenuto a presentare al Ministero un piano di valutazione di dettaglio, che preveda almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2025 e una relazione di valutazione finale entro il 31 marzo 2032. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono tramessi al Ministero, previa consultazione pubblica, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito internet. 2. Il soggetto individuato ai sensi del comma 1 si coordina, in funzione delle specifiche esigenze di analisi per le valutazioni previste dal piano di cui al medesimo comma 1, con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e la 5 sua controllata Ricerca sul Sistema energetico – RSE S.p.A, con Terna S.p.A. e con il Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A, 3. L’ARERA disciplina con apposito provvedimento le modalità di copertura, a valere dei corrispettivi fissi riconosciuti ai beneficiari della misura, dei costi correlati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 (Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso all’ARERA ed a Terna per i seguiti di competenza.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(Capacità di stoccaggio elettrico: le nuove regole)

 

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Allegati

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 6

ALLEGATO 7

DISCIPLI MACSE

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