Di che cosa si tratta
L’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 non prevede una definizione di “idoneità tecnico-professionale”, per cui occorre fare riferimento a quella presente nel titolo IV in materia di cantieri temporanei e mobili: «possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare».
Che cosa si deve fare
- Acquisire il certificato di iscrizione alla Cciaa;
- acquisire l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Riferimenti legislativi
Artt. 26, comma 1, lett. a), e 89, comma 1, lett. l), D. Lgs. n. 81/2008.
Eventuali scadenze o periodicità
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Note
La finalità dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale è quella di essere certi che l’appaltatore scelto sia in grado di operare in modo sicuro, riducendo al minimo i rischi per la sicurezza e la salute. È, pertanto, opportuno che il committente entri nel merito delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze dell’appaltatore tenendo conto del tipo e delle modalità dello specifico lavoro da svolgere e pertanto, non si limiti alla mera formale acquisizione della sola documentazione richiesta obbligatoriamente per legge.