Di che cosa si tratta
L’art. 90 del D. Lgs. 81/2008 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro committente, la nomina del Csp e del Cse nei casi previsti.
Che cosa si deve fare
Per procedere alla nomina del Csp e del Cse il datore di lavoro deve verificare la sussistenza dei seguenti requisiti in capo ai soggetti individuati:
(a) laurea magistrale in una delle seguenti classi:
– LM-4 (Architettura e Ingegneria edile -Architettura), da LM-20 a LM-35 (Ingegneria aerospaziale e Astronautica, Biomedica, Chimica civile, dei sistemi edilizi, dell’automazione, della sicurezza, delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica, energetica e nucleare, gestionale, informatica, meccanica, navale, per l’ambiente e il territorio), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali e ambientali), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche);
– ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti (corrispondenti) classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S;
– ovvero corrispondente diploma di laurea, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
(b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7 (Ingegneria civile e ambientale), L8 (Ingegneria dell’informazione), L9 (Ingegneria industriale), L17 (Scienze dell’architettura), L23 (Scienze e tecniche dell’edilizia), ovvero laurea conseguita nelle (corrispondenti) classi 8, 9, 10, 4, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
(c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
(d) oltre al possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso di formazione, salvo per coloro che (1) non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno cinque anni in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, (2) producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo a uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, D.Lgs. n. 81/2008, o l’attestato di partecipazione a un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi a questo allegato o (2) siano in possesso della laurea magistrale LM-26 (Ingegneria della sicurezza).
Riferimenti legislativi
Art. 98, D.Lgs. 81/2008.