Di che cosa si tratta
Il D.Lgs. n. 81/2008 indica come va regolamentato dal punto di vista contrattuale il rapporto di collaborazione con il medico competente.
Che cosa si deve fare
Il rapporto di collaborazione con il medico competente può essere instaurato con:
- un dipendente o un collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore. Tuttavia, il dipendente di una struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente;
- un libero professionista, in forza di un contratto di prestazione d’opera professionale;
- un dipendente del datore di lavoro, che verrà assunto alle dipendenze dello stesso.
Il datore di lavoro può nominare più medici competenti nei casi di:
- aziende con più unità produttive;
- gruppi d’imprese;
- necessità evidenziata dalla valutazione dei rischi.
In questi casi, però, deve essere individuando, tra gli stessi medici competenti, un medico con funzioni di coordinamento.
Riferimenti legislativi
Art. 39 D.Lgs. n. 81/2008.
Note
A prescindere dal tipo di rapporto giuridico tra datore di lavoro e medico competente, l’attività di quest’ultimo deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (Icoh). Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l’autonomia.