Adempimenti generali

Di che cosa si tratta 

Per essere lecita, ogni attività di gestione di rifiuti deve essere autorizzata dall’autorità competente. L’autorizzazione unica è – insieme all’Aia e alle autorizzazioni semplificate ex artt. 214-216, D.Lgs. n. 152/2006 – uno dei titoli autorizzativi che la normativa contempla per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi. Si tratta di un’ “autorizzazione a ombrello”, poiché sostituisce eventuali altri atti autorizzatori, costituisce variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, rubricato «autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti». Questa disciplina trova applicazione in via residuale, qualora l’impianto non rientri tra quelli Ippc o tra quelli assoggettabili ad autorizzazione semplificata. Resta ferma la disciplina procedimentale unificata (in particolare, Paur) laddove l’opera debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale (Via).

 

Che cosa si deve fare 

Il soggetto che intenda realizzare o gestire nuovi impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, ovvero che intenda apportare modifiche sostanziali a impianti esistenti, deve attivare il procedimento, presentando apposita domanda alla regione territorialmente competente o alla provincia da questa delegata. 

 

Riferimenti normativi 

Art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, recante «Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti».

 

Eventuali scadenze o periodicità

L’autorizzazione ha validità decennale ed è rinnovabile tramite la presentazione di una formale domanda almeno 180 giorni prima della scadenza.