Aia e attività accessoria tecnicamente connessa: un interpello ambientale

attività accessoria tecnicamente connessa
Il quesito della Regione Lazio riguarda l'attività di allevamento intensivo

Aia e attività accessoria tecnicamente connessa: un interpello ambientale della Regione Lazio è stato posto al Mase.

In particolare, il quesito è stato oggetto di confronto nel corso del coordinamento ex art. 29-quinquies, D.Lgs. n. 152/2006, organismo che, oltre alle autorità regionali, coinvolge anche Ispra e le altre direzioni generali del ministero dell'Ambiente.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

attività accessoria tecnicamente connessa

Interpello ambientale della Regione Lazio 9 marzo 2023, n. 35538

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D.lgs n.152/2006 in merito al Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, A.I.A. e attività accessoria tecnicamente connessa.

 

Normativa di rilievo

1)  DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BA T) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2)  Art. 5, comma 1, lettere i-quater (definizione di installazione) e o-bis (definizione di autorizzazione integrata ambientale);

3)  Titolo III-bis, Parte Seconda D.lgs. n.152/2006 e contestuali Allegati;

4)  D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Spett.le Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,
la scrivente Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio – Area Autorizzazione Integrata Ambientale – ha ricevuto con pec acquisita al prot. n. 67945 del 19/01/2023 una richiesta di parere da parte della ditta “Pagliaccia Moreno” avente ad oggetto la potenziale assoggettabilità ad AIA di un’attività per l’allevamento di polli da carne da esercitarsi presso due stabilimenti distinti e distanti l’uno dall’altro oltre 20 km, seppur gestiti dallo stesso soggetto e ubicati nel territorio del medesimo comune (Viterbo). Le attività suddette sono identificate con diversi codici ASL e sono condotte con due diversi soccidanti. L’unità produttiva sita in località Ombrone ha consistenza zootecnica pari ad un massimo di 35.000 capi, mentre la seconda, sita in località Vallecontina, ha consistenza zootecnica pari ad un massimo di 9.000 capi.

La richiesta di parere scaturisce dal diniego comunicato dall'Amministrazione provinciale di Viterbo a seguito dell'istanza di A.U.A. per l’Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per attività in deroga (art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs 152/2006) chiesta dalla Ditta “Pagliaccia Moreno”, titolare per ciascuna delle due installazioni poc’anzi descritte. In particolare, la Direzione competente della Provincia di Viterbo ha ritenuto di dichiarare l’irricevibilità della domanda autorizzativa per incompetenza della stessa al rilascio del relativo titolo abilitativo. A tal proposito la stessa Direzione ha motivato la dichiarata irricevibilità e conseguente inefficacia dell’istanza in quanto “sulla base dei riscontri effettuati, per la tipologia di attività dichiarata, essendo l’allevamento composto da due impianti la cui somma dei capi supera la quantità prevista dall’ art. 272 comma 2lettera nn) del D.Lgs 152/2006 (che pone il limite in n. 40.000 polli da carne), non è possibile aderire all’Autorizzazione generale”.

La Provincia procedeva, quindi, a comunicare la necessità al proponente di inoltrare istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale alla scrivente Direzione regionale competente, trattandosi di attività ricompresa tra quelle di cui all’All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

La Direzione provinciale di Viterbo ha fondato il proprio diniego sul presupposto, in realtà non riscontrabile nelle disposizioni normative, che la somma delle quantità di bestiame allevate comporti il rilascio dell’AIA in sostituzione delle singole AUA per autorizzare le emissioni in atmosfera. Pertanto, il singolo titolo autorizzativo regionale andrebbe a sostituire i singoli provvedimenti autorizzativi di competenza della Provincia, sulla base della mera somma dei capi di bestiame allevati in ciascuno degli stabilimenti.

La Provincia di Viterbo pur essendo i due impianti distinti e distanti l’uno dall’altro oltre 20 km, fonda il proprio diniego sulla base delle definizioni della parte V del D.Lgs. 152/2006 specificate nell’art. 268, comma 1 lettera h) e l) del D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii.:
h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;

l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio.

Tanto premesso, questa Direzione regionale, tenuto conto che:

-  per quanto riguarda le attività IPPC sottoposte ad A.I.A. i concetti di “installazione” e di “attività accessoria tecnicamente connessa” di cui alle definizioni riportate all’art. 5, comma 1, lettera i-quater, del D.lgs. n.152/06, non dispongono nulla in ragione della sola titolarità delle strutture in capo allo stesso soggetto e/o della localizzazione delle stesse nel territorio del medesimo Comune;

-  la Circolare Ministeriale n.22295 del 27/10/2014, con la quale codesto Ministero ha fornito delle linee guida interpretative sulla modalità di applicazione della disciplina in materia di IPPC-IED, si può evincere la seguente definizione di “attività accessoria tecnicamente connessa”:

o per attività accessoria di cui alla let.i-quater, co.1, art.5 D.Lgs. n.152/2006, tecnicamente connessa ad una attività IPPC-IED svolta nel sito, si intende “un’attività svolta nello stesso sito dell’attività IPPC o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell’attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell’attività IPPC” con la precisazione che “non rilevano le infrastrutture costituite da reti di distribuzione e collettamento [...]”.

per quanto sopra descritto, ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs n.152/2006 chiede a codesto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di voler indicare a questa Amministrazione richiedente quale debba essere il provvedimento o i provvedimenti da rilasciare al soggetto richiedente sulla base delle indicazioni e delle caratteristiche operative dallo stesso fornite e qui riassunte.

Si confida in un celere riscontro della presente istanza, anche in considerazione della circostanza che le disposizioni di cui all’art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 sono state previste proprio come misure di accelerazione e snellimento delle procedure.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 ottobre 2024, n. 181030

Oggetto: Interpello ambientale proposto dalla Regione Lazio ai sensi dell’articolo 3. septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito al titolo III.bis parte II del D.Lgs. 152/06 – AIA e attività accessoria tecnicamente connessa

Con riferimento alla nota della Regione Lazio prot. 267607 del 9 marzo 2023, acquisita in allegato alla nota 865001 del 4 luglio 2024 (acquisita MASE/125905 del 8 luglio 2028), con la quale la Regione Lazio propone l’interpello in oggetto, si riconosce preliminarmente che il quesito posto, pur facendo riferimento ad un caso specifico, riveste carattere generale e può pertanto configurarsi un interpello ai sensi della norma citata in oggetto.

Nel merito della formazione della relativa risposta, si rappresenta che il quesito è stato oggetto di confronto nel corso del Coordinamento ex art. 29.quinquies, del D.Lgs. 152/06, organismo che oltre alle autorità regionali coinvolge anche ISPRA e le altre Direzioni Generali di questo Ministero, portando alle seguenti conclusioni.

Va preliminarmente osservato che il nocciolo del quesito è relativo ad un conflitto sulla individuazione delle competenze, che in realtà è solo apparente, poiché basato sul presupposto che uno stabilimento soggetto ad AUA non possa nel suo complesso eccedere le soglie fissate per le installazioni da assoggettare ad AIA, assumendo , in maniera non condivisibile, la sovrapposizione delle definizioni di installazione e di stabilimento.

Ai fini della individuazione delle attività accessorie tecnicamente connesse ad installazioni soggette ad AIA sono stati già forniti indirizzi interpretativi per l’uniforme applicazione della norma con circolare del Ministro pro tempore prot. 22295 del 27 ottobre 2014, che opportunamente la Regione Lazio richiama nell’interpello.

Ai sensi di tale circolare due unità produttive collocate a decine di chilometri di distanza, in assenza di connessioni tecniche dedicate, non sono tecnicamente connesse poiché i rispettivi esercizi possono certamente essere indipendenti. Esse, pertanto non costituiscono una unica installazione.

Peraltro la specificità dei processi produttivi coinvolti nel caso di allevamenti intensivi, nonché il possibile disallineamento delle definizioni applicabili alle AIA e quelle applicabili alle autorizzazioni di settore giustifica un approfondimento della casistica.

Ciò anche alla luce degli sviluppi in merito della normativa comunitaria, che con la revisione della direttiva IED sostanziatasi con la pubblicazione della direttiva (UE) 2024/1785, individua specifici criteri per l’aggregazione degli allevamenti al fine di determinarne la capacità produttiva da confrontare con le soglie di applicabilità dell’AIA.

Nel dettaglio, la nuova norma comunitaria, che dovrà essere recepita nell’ordinamento nei prossimi anni, in deroga al principio generale che imporrebbe di considerare solo l’assetto tecnico, e non quello proprietario, per valutare la assoggettabilità di una installazione ad AIA, stabilisce che se due o più installazioni impegnate in attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente può considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità, anche per assicurare che un assetto gestionale del genere non sia utilizzato per eludere gli obblighi definiti .

Da quanto esposto si deduce che la nuova disciplina, a integrazione di quella già vigente, dovrà chiarire che :

a) due installazioni possono essere distinte nonostante siano ubicate in prossimità fra loro e gestite dal medesimo gestore (ove ricorrano i presupposti di cui alla citata circolare del 2014);

b) nel caso particolare delle installazioni di allevamento di bestiame, due distinte installazioni possono, nel caso siano ubicate in prossimità tra loro o gestite dal medesimo gestore, essere comunque considerate congiuntamente ai fini di valutare l’assoggettabilità ad AIA a giudizio dell’autorità competente in materia di AIA (in particolare se ritiene che la divisione sia strumentale per sottrarsi agli obblighi IPPC).

Non sfugga che tale disciplina non consentirà a gestore e altre autorità (ad esempio quella che rilascia le AUA) di individuare a priori la competenza autorizzativa, fintanto che non si sia in proposito espressa l’autorità competente in materia di AIA.

Comunque, anche volendo anticipare i citati sviluppi normativi, nel caso in specie l’autorità regionale, competente in materia di AIA, si è espressa e, rilevato che le due unità non sono ubicate in prossimità fra loro, ha ritenuto irrilevante l’assetto proprietario ai fini dell’assoggettabilità ad AIA.

Acquisita tale posizione dell’autorità competente al rilascio dell’AIA, ne consegue che le due unità non costituiscono una unica installazione e quindi vanno autorizzate con AUA, sebbene possano costituire un unico stabilimento che nel complesso supera le soglie AIA.

In proposito spetta all’autorità provinciale, in base alle definizioni di cui alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, decidere se rilasciare due distinti provvedimenti di AUA, o uno unico, sempre di AUA.

[fonte foto: https://tinyurl.com/2fs5kufr]

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