Di che cosa si tratta
Dalla mancata osservanza della disciplina possono derivare conseguenze sanzionatorie di natura penale o amministrativa, oltre che la possibilità per l’autorità competente di intervenire sulle prescrizioni autorizzative.
L’art. 137 (sanzioni penali) – salvo più gravi fattispecie – afferma che perché si configuri un reato, è necessario che:
- si effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure si continui a mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata. In questi casi, il soggetto sarà punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro;
- ove le condotte in questione riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte III, D.Lgs. n. 152/2006, la pena prevista è l’arresto da tre mesi a tre anni e l’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro;
- Inoltre, il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti al soggetto incaricato del controllo è punito con la pena dell’arresto fino a due anni.
Lo stesso articolo disciplina anche le conseguenze penali derivanti dal superamento di valori-limite o divieti di scarico in casi più specifici. Le sanzioni sono più o meno gravi a seconda delle prescrizioni violate e della pericolosità ambientale della condotta.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’articolo 133 (sanzioni amministrative), prevede che:
- il soggetto sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro nel caso in cui uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5 alla parte III, D.Lgs. n. 152/2006, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni o quelli fissati dall’autorità competente;
- chiunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, senza l’autorizzazione agli scarichi, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
L’articolo 133 prevede poi ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie per chi violi prescrizioni più specifiche riguardanti gli scarichi durante lo svolgimento di varie attività, ad esempio attività agronomiche o di scavo dei fondali marini.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità competente procede, a seconda della gravità delle infrazioni, alla
- diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- diffida e sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove vi sia il rischio di impatti ambientali e per la salute pubblica significativi e negativi;
- revoca dell’autorizzazione allo scarico in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente.
Infine, nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste sono diminuite dalla metà a due terzi.
Che cosa si deve fare
In caso di ricezione di un provvedimento inibitorio (diffida, sospensione o revoca), è necessario verificare caso per caso se lo scarico deve essere sottoposto ad autorizzazione prima della sua realizzazione e, qualora rientri casi disciplinati, analizzare puntualmente i contenuti del provvedimento conclusivo di autorizzazione in modo tale da non incorrere in sanzioni e/o impugnare tempestivamente il provvedimento davanti al giudice amministrativo (Tar), entro 60 giorni dalla ricezione, o con ricorso al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla ricezione. Lo stesso si dica in caso di ricezione di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca. Invece, in caso di ricezione di un verbale di accertamento di illecito amministrativo per l’applicazione di una delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, essendo un atto non impugnabile con le modalità sopra descritte, è opportuno valutare se presentare, entro 30 giorni dalla sua ricezione, scritti difensivi e richiesta di audizione ai sensi dell’art. 18, legge n. 689/1981.
In caso di rilevanza penale della condotta, è opportuno rivolgersi al proprio legale di fiducia.
Riferimenti legislativi
Art. 133-140, D.Lgs. 152/2006.