Di che cosa si tratta
Nel caso di piani e programmi di cui all’art. 6, commi 3 e 3-bis – ovvero che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 che siano già stati sottoposti a Vas – la verifica di assoggettabilità è funzionale a stabilire se gli stessi debbano essere sottoposti a Vas, valutando gli impatti significativi sull’ambiente che possono derivare dall’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I alla parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006.
Che cosa si deve fare
L’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a Vas comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a Vas per acquisirne il parere entro 30 giorni. Salvo quanto diversamente concordato con l’autorità procedente, l’autorità competente determina quali impatti possa avere il piano o programma, sulla base degli elementi di cui all’allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, decidendo se assoggettare o escludere il piano o il programma dalla Vas entro 90 giorni dalla trasmissione iniziale del rapporto preliminare. Qualora l’autorità competente ritenga di non assoggettare il piano o programma al procedimento di Vas, specifica i motivi principali della decisione nonché le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, viene pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente.
Riferimenti legislativi
Art. 12 e allegato I alla parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006.
Note
La verifica di assoggettabilità a Vas ovvero la Vas relative a modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente a verifica di assoggettabilità o a Vas è circoscritta ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati.