Procedimento di pre-screening

Di che cosa si tratta 

Attraverso il procedimento di pre-screening, il soggetto che intende realizzare modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici al fine di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (ossia i progetti sottoposti a Via o a screening Via, ad eccezione di quelle modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento dei valori limite ivi stabiliti), qualora ritenga che queste iniziative non comportino impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di chiedere all’autorità competente una valutazione preliminare circa l’eventuale procedura da avviare. L’obiettivo, dunque, è quello di ottimizzare le fasi successive, consentendo al proponente di organizzare e predisporre la documentazione necessaria.

Che cosa si deve fare 

Trasmettere all’autorità competente, tramite apposite liste di controllo elaborate su base nazionale (e, in alcuni casi, anche su base territoriale), adeguati elementi informativi relativi a quanto si vuole realizzare. L’autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se e quali procedimenti debbano essere avviati. Tanto la documentazione trasmessa dal proponente quanto l’esito della valutazione preliminare devono essere tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet. 

 

Riferimento legislativo 

Art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006.

 

Note

Si evidenzia che, sebbene ai sensi di legge si tratti di un procedimento facoltativo avviato su istanza del proponente, si registra sovente nella prassi la richiesta delle autorità competenti di dar corso a questa procedura. Parimenti, è spesso disatteso dalle autorità competenti il termine dettato per la conclusione della procedura.