Nella direttiva (Ue) 2024/2881 misure in materia di valutazione, gestione della qualità dell’aria ambiente, piani d’azione a breve termine e inquinamento atmosferico transfrontaliero

Qualità dell'aria: la nuova direttiva quadro è stata pubblicata sulla G.U.U.E. L del 20 novembre 2024. In particolare, si tratta della direttiva (Ue) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

Finalità del provvedimento sono:

  • stabilire disposizioni in materia di qualità dell’aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero;
  • fissare valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine;
  • contribuire a conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di riduzione dell’inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all’Ottavo programma di azione per l’ambiente.

In merito alla valutazione della qualità dell’aria ambiente e dei tassi di deposizione sono stati fissati:

  • il regime e i criteri di valutazione;
  • i punti di campionamento;
  • il monitoraggio dei supersiti;
  • i metodi di misurazione di riferimento, le applicazioni di modellizzazione e gli obiettivi di qualità dei dati.

Sulla gestione della qualità dell’aria ambiente, invece, sono stati stabiliti:

  • le prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, ai valori-obiettivo e agli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media;
  • i valori limite, valori-obiettivo e obblighi di riduzione dell’esposizione media;
  • i livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali;
  • il superamento delle soglie di allarme o delle soglie di informazione;
  • i contributi da fonti naturali;
  • i superamenti dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade;
  • la proroga del termine per il conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite.

Dettate anche disposizioni su:

  • piani per la qualità dell’aria e tabelle di marcia per la qualità dell’aria, piani d’azione a breve termine, inquinamento atmosferico transfrontaliero;
  • l'informazione e la comunicazione dei dati;
  • gli atti delegati e di esecuzione;
  • accesso alla giustizia, risarcimento e sanzioni.

 

Completano la direttiva, infine, 12 allegati:

  • allegato I: standard di qualità dell’aria;
  • allegato II: soglie di valutazione;
  • allegato III: numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi;
  • allegato IV: valutazione della qualità dell’aria ambiente e ubicazione dei punti di campionamento;
  • allegato V: obiettivi di qualità dei dati;
  • allegato VI: metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell’aria ambiente e dei tassi di deposizione;
  • allegato VII: misurazioni nei supersiti di monitoraggio e misurazioni della concentrazione di massa, della composizione chimica del PM2,5, dei precursori dell’ozono e del particolato ultrafine;
  • allegato VIII: informazioni da includere nei piani per la qualità dell’aria e nelle tabelle di marcia per la qualità dell’aria per il miglioramento della qualità dell’aria ambiente;
  • allegato IX: provvedimenti di emergenza da valutare ai fini della loro inclusione nei piani d’azione a breve termine di cui all’articolo 20;
  • allegato X: Informazione del pubblico;
  • allegato XI: direttive abrogate ed elenco delle modifiche successive e termini di recepimento di cui all’articolo 31;
  • allegato XII: tavola di concordanza con le precedenti direttive 2008/50/Ce e 2004/107/Ce.

Per effetto della pubblicazione della direttiva (Ue) 2024/2881 sono state abrogate le direttive 2004/107/Ce e 2008/50/Ce.

Di seguito il testo della direttiva (Ue) 2024/2881; gli allegati sono riportati in fondo alla pagina in formato pdf.

Qualità dell'aria

Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, (rifusione)

(G.U.U.E. L del 20 novembre 2024)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(omissis)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1.   La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di qualità dell’aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, in modo che la qualità dell’aria all’interno dell’Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, quali definiti dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.

2.   La presente direttiva fissa valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine. Tali parametri di qualità dell’aria, che figurano nell’allegato I, sono riesaminati periodicamente in conformità dell’articolo 3, in linea con le raccomandazioni dell’OMS.

3.   La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di riduzione dell’inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all’Ottavo programma di azione per l’ambiente, così come sinergie rafforzate tra la politica dell’Unione in materia di qualità dell’aria e altre politiche pertinenti dell’Unione.

Articolo 2

Oggetto

La presente direttiva stabilisce disposizioni relative a:

1) la definizione e la fissazione di obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente;
2) la definizione di metodi e criteri comuni per valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri;
3) il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente attuale e delle tendenze a lungo termine così come degli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell’aria ambiente;
4) la garanzia che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano comparabili in tutta l’Unione e messe a disposizione del pubblico;
5) il mantenimento della qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e il suo miglioramento negli altri casi;
6) la promozione di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e le loro autorità e organismi competenti nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Articolo 3

Riesame periodico

1.   Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche, come gli orientamenti rivisti dell’OMS sulla qualità dell’aria, indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull’ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni.

2.   Il riesame di cui al paragrafo 1 valuta se le norme applicabili in materia di qualità dell’aria continuino ad essere adeguate per conseguire l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente e se debbano essere contemplati altri inquinanti atmosferici.

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, il riesame valuta opzioni e tempistiche per l’allineamento dei parametri di qualità dell’aria agli orientamenti più recenti dell’OMS sulla qualità dell’aria e i più recenti dati scientifici.

Il riesame valuta inoltre tutte le altre disposizioni della presente direttiva, comprese quelle sulla proroga del termine per il conseguimento e sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero, e valuta altresì i dati scientifici più recenti, compresi, se del caso, quelli relativi agli inquinanti atmosferici misurati nei supersiti di monitoraggio di cui all’articolo 10 ma attualmente non inclusi nell’allegato I.

Ai fini del riesame, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:

a) le ultime informazioni scientifiche dei pertinenti organismi dell’Unione, delle organizzazioni internazionali, quali l’OMS e la convenzione dell’UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e delle altre pertinenti organizzazioni scientifiche;
b) i cambiamenti comportamentali, le politiche di bilancio e gli sviluppi tecnologici che incidono sulla qualità dell’aria e sulla sua valutazione;
c) la situazione della qualità dell’aria e i relativi impatti sulla salute umana e sull’ambiente, compresi gli effetti dell’ozono sulla vegetazione negli Stati membri;
d) i costi sanitari e ambientali diretti e indiretti associati all’inquinamento atmosferico;
e) la natura e l’impatto socioeconomico delle azioni complementari da attuare per conseguire i nuovi obiettivi, nonché un’analisi costi-benefici di tali azioni;
f) i progressi compiuti nell’attuazione delle misure nazionali e dell’Unione di riduzione degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell’aria;
g) la pertinente legislazione in materia di fonti a livello dell’Unione per i settori e le attività che contribuiscono all’inquinamento atmosferico, compresi i progressi compiuti nell’attuazione di tale legislazione;
h) le informazioni pertinenti presentate dagli Stati membri alla Commissione ai fini del riesame;
i) l’introduzione da parte dei singoli Stati membri di norme più rigorose in materia di qualità dell’aria conformemente all’articolo 193 TFUE.

3.   L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nell’esecuzione del riesame.

4.   Se lo ritiene necessario, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell’aria o includere altri inquinanti atmosferici. Inoltre, se lo ritiene necessario, la Commissione presenta proposte per introdurre o rivedere ogni pertinente legislazione in materia di fonti al fine di contribuire al conseguimento delle norme riviste proposte in materia di qualità dell’aria a livello dell’Unione.

5.   Se, nel corso del riesame, individua la necessità di ulteriori misure per conseguire le norme applicabili in materia di qualità dell’aria in una zona significativa del territorio dell’Unione, la Commissione può proporre ulteriori azioni da intraprendere a livello dell’Unione.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) «aria ambiente»: l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro quali definiti all’articolo 2 della direttiva 89/654/CEE del Consiglio[1]Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1). a cui si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha accesso regolare;
2) «parametri di qualità dell’aria»: valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine;
3) «inquinante»: qualsiasi sostanza presente nell’aria ambiente e che probabilmente ha effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente;
4) «livello»: concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;
5) «deposizione totale»: la massa totale di sostanze inquinanti che viene trasferita dall’atmosfera alle superfici, quali il suolo, la vegetazione, l’acqua o gli edifici, in una determinata area entro un determinato periodo di tempo;
6) «PM10»: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10, norma EN 12341, con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm;
7) «PM2,5»: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5, norma EN 12341, con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;
8) «ossidi di azoto»: la somma dei rapporti in mescolamento in volume (ppbv) di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (μg/m3);
9) «arsenico», «cadmio», «piombo», «nichel» e «benzo(a)pirene»: tenore totale di questi elementi e composti nella frazione PM10;
10) «idrocarburi policiclici aromatici»: composti organici con due o più anelli aromatici fusi, composti interamente di carbonio e idrogeno;
11) «mercurio gassoso totale»: vapore di mercurio elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo, cioè specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa;
12) «composti organici volatili» o «COV»: i composti organici provenienti da fonti antropiche e biogeniche, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;
13) «precursori dell’ozono»: sostanze che contribuiscono alla formazione dell’ozono troposferico;
14) «particolato carbonioso» (black carbon) o «BC»: aerosol carboniosi misurati mediante assorbimento della luce;
15) «particolato ultrafine» o «UFP»: particelle di un diametro inferiore o pari a 100 nm, per le quali l’UFP è misurato come concentrazioni del numero di particelle per centimetro cubico per una gamma di dimensioni con un limite inferiore di 10 nm e per una gamma di dimensioni senza restrizioni al limite superiore;
16) «potenziale ossidativo del particolato»: la misura della capacità del particolato di ossidare potenziali molecole bersaglio;
17) «zona»: parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell’aria;
18) «unità territoriale di esposizione media»: una parte del territorio di uno Stato membro designata da tale Stato membro ai fini della determinazione dell’indicatore di esposizione media, corrispondente a una regione NUTS 1 o NUTS 2 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).o a una combinazione di due o più regioni NUTS 1 o NUTS 2 adiacenti, a condizione che la loro dimensione totale combinata sia inferiore all’intero territorio di tale Stato membro e non superiore a 85 000 km2;
19) «agglomerato»: conurbazione in cui è concentrata una popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la popolazione è pari o inferiore a 250 000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 definita dagli Stati membri;
20) «valutazione»: qualsiasi metodo utilizzato per misurare, calcolare, prevedere o stimare i livelli;
21) «soglia di valutazione»: livello che determina il regime di valutazione necessario al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente;
22) «misurazione in siti fissi»: misurazione effettuata in punti di campionamento, in continuo o con campionamento casuale, negli stessi siti per almeno un anno civile per determinare i livelli conformemente ai pertinenti obiettivi di qualità dei dati;
23) «misurazione indicativa»: misurazione effettuata a intervalli regolari nel corso di un anno civile o mediante campionamento casuale, per determinare i livelli conformemente a obiettivi di qualità dei dati meno stringenti rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi;
24) «applicazione di modellizzazione»: applicazione di un sistema di modellizzazione, inteso come una catena di modelli e sottomodelli, compresi tutti i dati di input necessari, e ogni eventuale elaborazione successiva;
25) «stima obiettiva»: informazioni sul livello di concentrazione o di deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante analisi di esperti e che possono includere l’uso di strumenti statistici;
26) «rappresentatività spaziale»: approccio di valutazione in base al quale le metriche della qualità dell’aria osservate in un punto di campionamento sono rappresentative di un’area geografica esplicitamente delimitata, nella misura in cui la differenza tra le metriche della qualità dell’aria all’interno di tale area e quelle osservate nel punto di campionamento non è superiore a un livello di tolleranza predefinito;
27) «punti critici di inquinamento atmosferico»: siti all’interno di una zona con le concentrazioni più elevate alle quali è probabile che la popolazione sia esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione dei valori limite o dei valori-obiettivo, anche nei casi in cui sul livello di inquinamento incidono fortemente le emissioni provenienti da fonti di inquinamento elevato, quali strade limitrofe congestionate e fortemente trafficate, un’unica fonte industriale o una zona industriale con molte fonti, porti, aeroporti, riscaldamento residenziale intensivo o una combinazione di essi;
28) «sito di fondo urbano»: sito all’interno delle zone urbane e suburbane dove i livelli sono rappresentativi dell’esposizione della popolazione urbana generale;
29) «sito di fondo rurale»: sito all’interno delle zone rurali a bassa densità di popolazione dove i livelli sono rappresentativi dell’esposizione della popolazione rurale generale, della vegetazione e degli ecosistemi naturali;
30) «supersito di monitoraggio»: una stazione di monitoraggio in un sito di fondo urbano o in un sito rurale che combina più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine su diversi inquinanti;
31) «valore limite»: livello che è fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente, da raggiungersi entro un termine prestabilito e da non superare una volta raggiunto;
32) «valore-obiettivo»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente, da raggiungere, ove possibile, entro un termine prestabilito;
33) «indicatore di esposizione media» o «IEM»: livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutta l’unità territoriale di esposizione media o, in assenza di aree urbane ubicate in tale unità territoriale, in siti di fondo rurale, e che rispecchia l’esposizione della popolazione, utilizzato per verificare se sia stata raggiunta la conformità all’obbligo di riduzione dell’esposizione media e all’obiettivo di concentrazione dell’esposizione media per tale unità territoriale;
34) «obbligo di riduzione dell’esposizione media»: riduzione percentuale dell’esposizione media della popolazione, espressa come indicatore di esposizione media, di un’unità territoriale di esposizione media, fissata al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi entro un termine prestabilito e da non superare una volta raggiunta;
35) «obiettivo di concentrazione dell’esposizione media»: livello dell’indicatore di esposizione media da raggiungere al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana;
36) «livello critico»: livello al di sopra del quale vi possono essere effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
37) «soglia di allarme»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo insieme e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti immediati;
38) «soglia di informazione»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili e categorie particolarmente vulnerabili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive;
39) «obiettivo a lungo termine»: livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al fine di garantire un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente;
40) «contributi da fonti naturali»: emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;
41) «piano per la qualità dell’aria»: un piano che stabilisce politiche e misure per conformarsi ai valori limite, ai valori-obiettivo o agli obblighi di riduzione dell’esposizione media nel caso in cui siano stati superati;
42) «tabella di marcia per la qualità dell’aria»: un piano per la qualità dell’aria, adottato prima del termine per il conseguimento dei valori limite e dei valori-obiettivo, che definisce politiche e misure volte a rispettare tali valori limite e valori-obiettivo entro il termine per il conseguimento;
43) «piano d’azione a breve termine»: piano che stabilisce misure di emergenza da adottare nel breve termine per ridurre il rischio immediato o la durata del superamento delle soglie di allarme;
44) «categorie vulnerabili e gruppi sensibili»: gruppi di popolazione che sono permanentemente o temporaneamente più sensibili o più vulnerabili agli effetti dell’inquinamento atmosferico rispetto alla popolazione media, a causa di caratteristiche specifiche che rendono più gravi gli effetti dell’esposizione sulla salute o perché presentano una maggiore sensibilità o una soglia più bassa per quanto riguarda gli effetti sulla salute o ancora perché hanno una ridotta capacità di proteggersi;
45) «pubblico interessato»: una o più persone fisiche o giuridiche che risentono o che è probabile che risentano dei processi decisionali relativi all’attuazione degli articoli 9, 19 o 20 o che hanno un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Articolo 5

Responsabilità

Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:

a) della valutazione della qualità dell’aria ambiente, compresa la garanzia di un funzionamento e di una manutenzione adeguati della rete di monitoraggio;
b) dell’approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);
c) della garanzia dell’accuratezza delle misurazioni e del trasferimento e della condivisione dei dati di misurazione;
d) della promozione dell’accuratezza delle applicazioni di modellizzazione;
e) dell’analisi dei metodi di valutazione;
f) del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala unionale organizzati dalla Commissione;
g) della cooperazione con gli altri Stati membri e la Commissione, anche per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico transfrontaliero;
h) della definizione di piani per la qualità dell’aria e di tabelle di marcia per la qualità dell’aria;
i) della definizione di piani d’azione a breve termine;
j) della messa a disposizione e del mantenimento di un indice della qualità dell’aria e di altre informazioni pertinenti di interesse pubblico quali specificate nell’allegato X.

Articolo 6

Istituzione delle zone e delle unità territoriali di esposizione media

Gli Stati membri istituiscono zone e unità territoriali di esposizione media in tutto il loro territorio, incluso, ove opportuno ai fini della gestione e della valutazione della qualità dell’aria, a livello di agglomerati. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria sono svolte in tutte le zone e le unità territoriali di esposizione media.

 CAPO II

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE

Articolo 7

Regime di valutazione

1.   Le soglie di valutazione indicate nell’allegato II si applicano al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato (PM10 e PM2,5), al benzene, al monossido di carbonio, all’arsenico, al cadmio, al piombo, al nichel, al benzo(a)pirene e all’ozono nell’aria ambiente.

Ciascuna zona è classificata in base alle suddette soglie di valutazione.

2.   Gli Stati membri riesaminano la classificazione di cui al paragrafo 1 almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui al paragrafo 3. Tuttavia, la classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di cambiamenti significativi delle attività che incidano sulla concentrazione nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, piombo, nichel, benzo(a)pirene od ozono.

3.   I superamenti delle soglie di valutazione specificate all’allegato II sono determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.

Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione gli Stati membri possono combinare campagne di misura di breve durata nel periodo dell’anno e nei siti che sono probabilmente rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento con le informazioni ricavate da inventari delle emissioni e con i risultati ottenuti dalle applicazioni di modellizzazione.

Articolo 8

Criteri di valutazione

1.   Gli Stati membri valutano la qualità dell’aria ambiente con riferimento agli inquinanti di cui all’articolo 7 in tutte le loro zone, secondo i criteri fissati nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e conformemente all’allegato IV.

2.   In tutte le zone classificate come al di sopra delle soglie di valutazione stabilite per gli inquinanti di cui all’articolo 7, la qualità dell’aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni possono essere integrate da applicazioni di modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di valutare la qualità dell’aria e fornire informazioni adeguate sulla distribuzione nello spazio degli inquinanti atmosferici e sulla rappresentatività nello spazio delle misurazioni in siti fissi.

3.   A decorrere da 2 anni dopo l’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, la qualità dell’aria ambiente è valutata con applicazioni di modellizzazione o misurazioni indicative, oltre a misurazioni in siti fissi, in tutte le zone in cui il livello di inquinanti supera un valore limite o un valore-obiettivo pertinente di cui all’allegato I.

Le applicazioni di modellizzazione o le misurazioni indicative di cui al primo comma forniscono informazioni sulla distribuzione degli inquinanti nello spazio. Qualora siano utilizzate applicazioni di modellizzazione, esse forniscono anche informazioni sulla rappresentatività spaziale delle misurazioni in siti fissi e sono effettuate con la frequenza ritenuta opportuna, ma almeno ogni 5 anni.

4.   In tutte le zone classificate come al di sotto delle soglie di valutazione stabilite per gli inquinanti di cui all’articolo 7, la qualità dell’aria ambiente può essere valutata anche solo con applicazioni di modellizzazione, misure indicative, stime obiettive o con una combinazione di queste.

5.   Ai fini della valutazione della qualità dell’aria in riferimento ai valori limite e ai valori-obiettivo si tiene conto dei risultati delle applicazioni di modellizzazione usate in conformità del presente articolo, paragrafo 3 o 4, o dell’articolo 9, paragrafo 3, o delle misurazioni indicative.

Se sono disponibili misurazioni in siti fissi con un’area di rappresentatività spaziale che copre l’area di superamento calcolata dall’applicazione di modellizzazione, uno Stato membro può scegliere di non segnalare il superamento modellizzato come superamento dei valori limite e dei valori-obiettivo pertinenti.

6.   Se le applicazioni di modellizzazione utilizzate conformemente ai paragrafi 3 o 4 rivelano il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo in un’area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi e dalla loro area di rappresentatività spaziale, può essere utilizzata almeno una ulteriore misurazione indicativa o in siti fissi in eventuali punti critici aggiuntivi di inquinamento atmosferico nella zona individuati dall’applicazione di modellizzazione.

Se le applicazioni di modellizzazione utilizzate conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, rivelano il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo in un’area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi e dalla loro area di rappresentatività spaziale, è utilizzata almeno una ulteriore misurazione indicativa o in siti fissi in eventuali punti critici aggiuntivi di inquinamento atmosferico nella zona individuati dall’applicazione di modellizzazione.

Qualora siano utilizzate ulteriori misurazioni in siti fissi, tali misurazioni sono stabilite entro 2 anni civili dopo l’individuazione del superamento con le applicazioni di modellizzazione. Qualora siano utilizzate ulteriori misurazioni indicative, tali misurazioni sono stabilite entro un anno civile dopo l’individuazione del superamento con le applicazioni di modellizzazione. Le misurazioni coprono almeno un anno civile, conformemente ai requisiti minimi di copertura dei dati di cui all’allegato V, lettera B, per valutare il livello di concentrazione dell’inquinante in questione.

Qualora uno Stato membro scelga di non effettuare ulteriori misurazioni indicative o in siti fissi, il superamento mostrato dalle applicazioni di modellizzazione è utilizzato per la valutazione della qualità dell’aria.

7.   Entro l’11 giugno 2026, la Commissione fornisce, mediante atti di esecuzione, ulteriori dettagli tecnici per:

a) le applicazioni di modellizzazione, compreso il modo in cui i risultati delle applicazioni di modellizzazione e le misurazioni indicative sono presi in considerazione nella valutazione della qualità dell’aria e il modo in cui i potenziali superamenti individuati da tali metodi di valutazione possono essere verificati;
b) la determinazione della rappresentatività spaziale dei punti di campionamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

8.   L’impiego di bioindicatori è da considerare laddove debbano essere valutati i tipi di impatto sugli ecosistemi in una regione, anche in conformità con il monitoraggio effettuato a norma della direttiva (UE) 2016/2284.

Articolo 9

Punti di campionamento

1.   I punti di campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli ossidi di azoto, del particolato (PM10, PM2,5), del benzene, del monossido di carbonio, dell’arsenico, del cadmio, del piombo, del nichel, del benzo(a)pirene e dell’ozono nell’aria ambiente sono ubicati conformemente all’allegato IV.

2.   In ciascuna zona in cui il livello di inquinanti supera la soglia di valutazione precisata nell’allegato II, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante non è inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell’allegato III, lettere A e C.

3.   Tuttavia, nelle zone in cui il livello di inquinanti supera la pertinente soglia di valutazione definita nell’allegato II, ma non i rispettivi valori limite, i valori-obiettivo e i livelli critici di cui all’allegato I„ il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi può essere ridotto fino ad un massimo del 50 %, conformemente all’allegato III, lettere A e C, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le misurazioni indicative o le applicazioni di modellizzazione consentano di pervenire a un livello d’informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai valori limite, ai valori-obiettivo, ai livelli critici, alle soglie di allarme e alle soglie di informazione e ad un adeguato livello d’informazione del pubblico, oltre alle informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi;
b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale delle applicazioni di modellizzazione e misurazioni indicative consentano di accertare le concentrazioni dell’inquinante interessato conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato V, lettere A e B, e facciano sì che i risultati della valutazione soddisfino le prescrizioni di cui all’allegato V, lettera E;
c) il numero di misurazioni indicative, se utilizzate per conformarsi ai requisiti del presente paragrafo, sia almeno uguale al numero di misurazioni in siti fissi che vengono sostituite e le misurazioni indicative siano equamente distribuite nell’arco dell’intero anno civile;
d) per l’ozono, il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento che misurano l’ozono, ad esclusione dei siti di fondo rurali per la valutazione dell’ozono di cui all’allegato IV, lettera B.

4.   Uno o più punti di campionamento adattati all’obiettivo di monitoraggio di cui all’allegato VII, sezione 3, lettera A, sono installati nel territorio di uno Stato membro per fornire dati sulle concentrazioni dei precursori dell’ozono elencati alla lettera B di tale sezione in siti determinati conformemente alla lettera C della stessa sezione.

5.   In corrispondenza di almeno il 50 % dei punti di campionamento dell’ozono previsti all’allegato III, tabella 2, punto A, è effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Tali misurazioni sono in continuo, tranne che nei siti di fondo rurali, quali definiti nell’allegato IV, punto B, nei quali possono essere utilizzati altri metodi di misurazione.

6.   Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell’allegato IV, affinché la distribuzione dei punti di campionamento usata per calcolare gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e il biossido di azoto rispecchi adeguatamente l’esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell’allegato III, lettera B.

7.   I punti di campionamento in cui nei tre anni precedenti sono stati registrati superamenti di un pertinente valore limite o valore obiettivo precisati nell’allegato I, sezione 1, non sono spostati, a meno che non sia necessario per circostanze particolari, quali lo sviluppo territoriale. Lo spostamento di tali punti di campionamento è supportato da applicazioni di modellizzazione o misurazioni indicative e, ove possibile, garantisce la continuità delle misurazioni ed è effettuato all’interno della loro area di rappresentatività spaziale. Una giustificazione dettagliata dell’eventuale spostamento di tali punti di campionamento è pienamente documentata conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV, lettera D.

8.   Per valutare il contributo del benzo(a)pirene nell’aria ambiente, ciascuno Stato membro effettua il monitoraggio di altri idrocarburi policiclici aromatici significativi in un numero limitato di punti di campionamento. Tali idrocarburi policiclici aromatici comprendono almeno: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. I punti di campionamento per tali idrocarburi policiclici aromatici coincidono con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene e sono scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l’andamento a lungo termine.

9.   Oltre al monitoraggio previsto all’articolo 10, gli Stati membri monitorano i livelli del particolato ultrafine conformemente all’allegato III, lettera D, e all’allegato VII, sezione 4. Il monitoraggio delle concentrazioni di particolato carbonioso può essere effettuato negli stessi siti.

Articolo 10

Monitoraggio dei supersiti

1.   Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano. Gli Stati membri con meno di 10 milioni di abitanti istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano.

Gli Stati membri il cui territorio misura più di 10 000 km2 ma meno di 100 000 km2 istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo rurale. Ciascuno Stato membro il cui territorio misura più di 100 000 km2 istituiscono almeno un supersito di monitoraggio ogni 100 000 km2 in un sito di fondo rurale.

2.   L’ubicazione dei supersiti di monitoraggio è determinata per i siti di fondo urbano e di fondo rurale conformemente all’allegato IV, lettera B.

3.   Tutti i punti di campionamento che soddisfano i requisiti di cui all’allegato IV, lettere B e C, e che sono installati in supersiti di monitoraggio possono essere presi in considerazione al fine di soddisfare gli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per gli inquinanti pertinenti di cui all’allegato III.

4.   Uno Stato membro può istituire, con uno o più Stati membri limitrofi, uno o più supersiti comuni di monitoraggio per soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 1. Ciò lascia impregiudicato l’obbligo di ciascuno Stato membro di istituire almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano e l’obbligo di ciascuno Stato membro il cui territorio misura più di 10 000 km2 di istituire almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo rurale.

5.   Le misurazioni nei supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e nei siti di fondo rurali comprendono gli inquinanti elencati nell’allegato VII, sezione 1, tabelle 1 e 2, e possono comprendere anche gli inquinanti elencati nella tabella 3 di tale sezione.

6.   Uno Stato membro può scegliere di non misurare il particolato carbonioso, le particelle ultrafini o l’ammoniaca nella metà dei suoi supersiti di monitoraggio nei siti di fondo rurali se il numero dei suoi supersiti di monitoraggio nei siti di fondo rurali supera il numero dei suoi supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani di almeno un rapporto di 2:1, purché la selezione dei suoi supersiti di monitoraggio sia rappresentativa di tali inquinanti.

7.   Se opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate con la strategia di monitoraggio e il programma di misurazioni dell’EMEP, l’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas in traccia (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure – ACTRIS), e il monitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico effettuato a norma della direttiva (UE) 2016/2284.

Articolo 11

Metodi di misurazione di riferimento, applicazioni di modellizzazione e obiettivi di qualità dei dati

1.   Gli Stati membri applicano i metodi di misurazione di riferimento indicati nell’allegato VI, lettere A e C.

Sono tuttavia consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, lettere B, C e D.

2.   Gli Stati membri utilizzano applicazioni di modellizzazione della qualità dell’aria a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, lettera E.

3.   I dati di valutazione della qualità dell’aria soddisfano gli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato V.

CAPO III

GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE

Articolo 12

Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, ai valori-obiettivo e agli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media

1.   Nelle zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite indicati nell’allegato I, sezione 1, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite.

2.   Nelle zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori obiettivo indicati nell’allegato I, sezioni 1 e 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per mantenere tali livelli al di sotto dei valori obiettivo.

Gli Stati membri si adoperano per raggiungere gli obiettivi a lungo termine per l’ozono di cui all’allegato I, sezione 2, e una volta raggiunti si adoperano per mantenere i livelli di ozono al di sotto di tali obiettivi a lungo termine, nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell’inquinamento da ozono, i composti organici volatili da fonti biogeniche e le condizioni meteorologiche, e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati.

3.   Nelle unità territoriali di esposizione media, in cui gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e l’NO2 sono inferiori al rispettivo valore degli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media per detti inquinanti di cui all’allegato I, sezione 5, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto degli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media.

4.   Gli Stati membri si adoperano per raggiungere e preservare la migliore qualità dell’aria ambiente e un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, al fine di conseguire l’obiettivo di inquinamento zero come indicato all’articolo 1, paragrafo 1, in linea con le raccomandazioni dell’OMS e nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all’allegato II.

Articolo 13

Valori limite, valori-obiettivo e obblighi di riduzione dell’esposizione media

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone, i rispettivi valori limite stabiliti nell’allegato I, sezione 1.

2.   Gli Stati membri assicurano, adottando tutte le misure necessarie che non comportano costi sproporzionati, che i livelli di inquinanti nell’insieme delle loro zone non superino i rispettivi valori-obiettivo, stabiliti all’allegato I, sezioni 1 e 2.

3.   Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di riduzione dell’esposizione media per il PM2,5 e l’NO2 di cui all’allegato I, lettera B, sezione 5, siano rispettati in tutte le unità territoriali di esposizione media, laddove superano gli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media stabiliti all’allegato I, lettera C, sezione 5.

4.   Il rispetto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è valutato a norma dell’allegato IV.

5.   Gli indicatori di esposizione media sono valutati in conformità all’allegato I, lettera A, sezione 5.

6.   Le scadenze per raggiungere i valori limite fissati nell’allegato I, sezione 1, tabella 1, possono essere posticipate conformemente all’articolo 18.

7.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure protettive più rigorose, inclusi parametri in materia di qualità dell’aria più rigorose di quelle di cui al presente articolo, conformemente all’articolo 193 TFUE. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione.

Articolo 14

Livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali

Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i livelli critici indicati nell’allegato I, sezione 3, valutati a norma dell’allegato IV, lettera A, punto 1, e lettera B, punto 3.

Articolo 15

Superamento delle soglie di allarme o delle soglie di informazione

1.   Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5) e ozono nell’aria ambiente sono indicate nell’allegato I, lettera A, sezione 4.

2.   Le soglie di informazione per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5) e ozono sono quelle indicate nell’allegato I, lettera B, sezione 4.

3.   Se una qualsiasi delle soglie di allarme specificate nell’allegato I, sezione 4, lettera A, è superata, o, se del caso, se è previsto che tale soglia sia superata sulla base di applicazioni di modellizzazione o di altri strumenti di previsione, gli Stati membri, se del caso, attuano senza indebito ritardo i provvedimenti di emergenza descritti nei piani d’azione a breve termine predisposti a norma dell’articolo 20.

4.   Se una qualsiasi delle soglie di informazione o delle soglie di allarme specificate nell’allegato I, sezione 4, è superata, o, se del caso, se è previsto che tale soglia sia superata sulla base di applicazioni di modellizzazione o di altri strumenti di previsione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico nel minor tempo possibile e, per quanto possibile, entro poche ore, in conformità dei punti 2 e 3 dell’allegato X, avvalendosi di diversi mezzi e canali di comunicazione e assicurando un ampio accesso del pubblico.

5.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure protettive più rigorose, incluse soglie di allarme o soglie di informazione più rigorose di quelle riferite nel presente articolo, conformemente all’articolo 193 TFUE. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione.

Articolo 16

Contributi da fonti naturali

1.   Gli Stati membri possono, per un determinato anno, individuare:

a) le zone in cui il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali; e
b) le unità territoriali di esposizione media in cui il superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell’esposizione media è imputabile a fonti naturali.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali di esposizione media, di cui al paragrafo 1, unitamente a informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali.

3.   Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo 2, detto superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva. Se ritiene che le prove fornite da uno Stato membro non siano sufficienti, la Commissione informa tale Stato membro che il superamento non è considerato imputabile a fonti naturali fino a quando tale Stato membro non fornisce adeguate informazioni supplementari.

4.   Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione fornisce, mediante atti di esecuzione, dettagli tecnici sulla dimostrazione e sulla detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali. Tali dettagli tecnici specificano il contenuto delle prove che gli Stati membri devono fornire ai sensi del paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 17

Superamenti dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade

1.   Gli Stati membri possono, per un dato anno, individuare zone in cui i valori limite per il PM10 sono superati nell’aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle zone di cui al paragrafo 1, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10 in tali zone.

Gli Stati membri forniscono anche la documentazione che dimostra che eventuali superamenti sono dovuti alla risospensione di particolato e che sono stati adottati provvedimenti ragionevoli per diminuire tali concentrazioni.

3.   Fatto salvo l’articolo 16, per le zone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre il piano per la qualità dell’aria di cui all’articolo 19 solo se il superamento dei valori del PM10 è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade.

4.   Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione fornisce, mediante atti di esecuzione, i dettagli tecnici della metodologia per determinare i contributi derivanti dalla risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale, nonché le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ai sensi del paragrafo 2, comprese, se del caso, informazioni sul contributo della risospensione ai livelli di concentrazione giornalieri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

Articolo 18

Proroga del termine per il conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite

1.   Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto, il benzene o il benzo(a)pirene entro il termine di cui all’allegato I, sezione 1, tabella 1, gli Stati membri possono prorogare tale termine per la zona in questione di un periodo giustificato da una tabella di marcia per la qualità dell’aria e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2040, se giustificato dalle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, dalle condizioni al contorno orografiche, dalle condizioni climatiche avverse, dall’apporto di inquinanti transfrontalieri, o se le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo sostituendo una parte considerevole degli impianti di riscaldamento domestici esistenti che costituiscono la fonte di inquinamento che causa il superamento; oppure
b) entro il 1° gennaio 2035, se giustificato da proiezioni che dimostrano che, anche tenendo conto dell’impatto previsto delle misure efficaci in materia di inquinamento atmosferico individuate nella tabella di marcia per la qualità dell’aria, i valori limite non possono essere raggiunti entro il termine per il conseguimento.
Se un termine di conseguimento è stato posticipato conformemente al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, ma il conseguimento non può avvenire entro tale termine posticipato, gli Stati membri possono prorogare il termine per la zona in questione per una seconda e ultima volta per un periodo che non sia superiore a due anni dalla fine del primo periodo di proroga e che sia giustificato da una tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri possono posticipare un termine di conseguimento conformemente al paragrafo 1 del presente articolo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sia predisposta una tabella di marcia per la qualità dell’aria entro il 31 dicembre 2028 che soddisfi i requisiti elencati all’articolo 19, paragrafi 6, 7 e 8, per la zona cui s’intende applicare la proroga;
b) la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia integrato dalle informazioni sulle misure di abbattimento dell’inquinamento atmosferico di cui all’allegato VIII, lettera B, e dimostri come i periodi di superamento dei valori limite saranno i più brevi possibili;
c) la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui alla lettera a) del presente paragrafo si basi su proiezioni della qualità dell’aria, comprese quelle effettuate ai fini dell’allegato VIII, lettera A, punto 5, e punto 7, lettera e), che mostrino come i valori limite saranno raggiunti quanto prima e comunque entro la fine del termine di conseguimento posticipato, tenendo conto di misure ragionevoli e proporzionate;
d) la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui alla lettera a) del presente paragrafo delinei il modo in cui il pubblico e, in particolare, categorie vulnerabili e gruppi sensibili della popolazione saranno informati in modo coerente e facilmente comprensibile in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l’ambiente;
e) la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui alla lettera a) del presente paragrafo delinei in che modo saranno mobilitati finanziamenti supplementari, anche attraverso i pertinenti programmi nazionali e, se del caso, i programmi di finanziamento dell’Unione, per accelerare il miglioramento della qualità dell’aria nella zona a cui si applicherebbe la proroga;
f) le condizioni di cui al paragrafo 3 siano soddisfatte per tutto il periodo di proroga del termine di conseguimento;
g) se il termine di conseguimento è prorogato a norma del paragrafo 1, secondo comma, la tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria di cui a tale comma dimostri che la prima tabella di marcia per la qualità dell’aria è stata attuata o che sono state adottate misure in vista della sua attuazione ed è stata integrata da un’analisi che dimostra che le proiezioni iniziali di conformità effettuate conformemente alla lettera c) del presente paragrafo non si sono concretizzate.

3.   Durante il periodo di proroga del termine di conseguimento conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro provvede affinché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le misure contenute nella tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se del caso aggiornata conformemente alla lettera b) del presente paragrafo, sono in corso di attuazione, come dimostrato dallo Stato membro mediante una relazione di attuazione, comprendente proiezioni aggiornate delle emissioni e, ove possibile, delle concentrazioni fornite alla Commissione ogni due anni e mezzo e per la prima volta entro il 30 giugno 2031; se del caso, si può fare riferimento ai programmi e alle proiezioni delle emissioni più recenti comunicati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 e alla relativa relazione d’inventario e, se del caso, la relazione di attuazione può essere integrata nella tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’ari;
b) la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 del presente articolo è aggiornata conformemente all’articolo 19, paragrafo 5;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2035 i livelli di concentrazione per l’inquinante in questione mostrano una tendenza generale al ribasso in linea con una traiettoria indicativa verso la conformità stimata in una tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria stabilita a norma dell’allegato VIII, lettera A, punto 7, lettera e);
d) le relazioni di attuazione e le tabelle di marcia aggiornate per la qualità dell’aria sono comunicate alla Commissione entro due mesi dall’adozione.

4.   Entro il 31 gennaio 2029 gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e le comunicano la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la proroga e le condizioni di cui al predetto paragrafo sono soddisfatte.

Entro il 31 gennaio 2034 gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono che il conseguimento non possa avvenire entro il termine di conseguimento posticipato in conformità al paragrafo 1, secondo comma, e le comunicano la tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la seconda e ultima proroga e le condizioni di cui al predetto paragrafo sono soddisfatte.

Gli Stati membri forniscono giustificazioni circa i metodi e i dati utilizzati per ottenere tali proiezioni poste a motivazione della richiesta di proroga.

In tale valutazione la Commissione tiene conto delle proiezioni della qualità dell’aria fornite dallo Stato membro interessato, degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente in detto Stato membro, delle misure adottate da tale Stato membro e degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente delle misure dell’Unione.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica, le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1 sono considerate soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di rettificare la tabella di marcia per la qualità dell’aria affinché soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 oppure di presentarne una nuova.

5.   Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione fornisce, mediante atti di esecuzione, ulteriori dettagli tecnici sui requisiti per le proiezioni effettuate ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, con l’obiettivo di mostrare in che modo saranno raggiunti i valori limite di cui all’allegato I, sezione 1, tabella 1, tenendo conto di misure ragionevoli e proporzionate. Essa specifica inoltre le informazioni da includere nelle relazioni di attuazione ai fini del paragrafo 3 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

CAPO IV

PIANI

Articolo 19

Piani per la qualità dell’aria e tabelle di marcia per la qualità dell’aria

1.   Se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi fissato nell’allegato I, sezione 1, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell’aria per le zone in questione che stabiliscono misure adeguate per conseguire il valore limite o il valore-obiettivo in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni caso, non superiore a quattro anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato registrato il primo superamento. Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti il prima possibile e comunque entro due anni dall’anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo.

Qualora in una determinata zona il superamento di un valore limite sia già contemplato da una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri provvedono affinché le misure stabilite in detta tabella di marcia siano adeguate per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, se del caso, adottano misure supplementari e più efficaci e seguono la procedura di aggiornamento della tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 5.

2.   Se in determinate unità territoriali che coprono almeno una zona i livelli di inquinanti nell’aria ambiente superano un valore-obiettivo per l’ozono di cui all’allegato I, sezione 2, gli Stati membri predispongono piani per la qualità dell’aria per tale unità territoriale che stabiliscono misure adeguate per raggiungere il valore-obiettivo per l’ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti quanto prima e comunque entro due anni dall’anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore-obiettivo per l’ozono.

Qualora in una determinata unità territoriale il superamento di un valore-obiettivo per l’ozono sia già contemplato da una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri provvedono affinché le misure stabilite in detta tabella di marcia siano adeguate per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, se del caso, seguono la procedura di aggiornamento della tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 5.

Tuttavia, gli Stati membri possono astenersi dal predisporre tali piani per la qualità dell’aria o tabelle di marcia per la qualità dell’aria per affrontare il superamento del valore-obiettivo per l’ozono qualora non esista un potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono, tenuto conto delle condizioni geografiche e meteorologiche, e qualora le misure comportino costi sproporzionati.

Qualora non sia predisposto un piano per la qualità dell’aria o una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri forniscono al pubblico e alla Commissione una giustificazione dettagliata del motivo per cui non esiste un potenziale significativo di riduzione del superamento, e che ha comportato la decisione di non predisporre un piano per la qualità dell’aria o una tabella di marcia per la qualità dell’aria.

Gli Stati membri rivalutano il potenziale di riduzione delle concentrazioni di ozono almeno ogni cinque anni.

Per le unità territoriali in cui il valore-obiettivo per l’ozono è superato, gli Stati membri provvedono affinché il pertinente programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico elaborato a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 comprenda misure riferite ai precursori dell’ozono contemplati da tale direttiva.

3.   Se in una determinata unità territoriale di esposizione media l’obbligo di riduzione dell’esposizione media di cui all’allegato I, sezione 5, non è rispettato, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell’aria per tale unità territoriale di esposizione media che stabiliscono misure adeguate per adempiere all’obbligo di riduzione dell’esposizione media e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti quanto prima e comunque entro due anni dall’anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento dell’obbligo di riduzione dell’esposizione media.

4.   Se dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 in una zona o in un’unità territoriale i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori limite o dei valori-obiettivo da raggiungere entro il 1o gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell’allegato I, sezione 1, tabella 1, e nell’allegato I, sezione 2, lettera B, e fatto salvo il paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, gli Stati membri predispongono una tabella di marcia per la qualità dell’aria affinché l’inquinante in questione raggiunga i relativi valori limite o valori-obiettivo entro il termine stabilito. Tali tabelle di marcia per la qualità dell’aria sono predisposte quanto prima e comunque entro due anni dall’anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento.

Tuttavia, gli Stati membri possono astenersi dal predisporre tali tabelle di marcia per la qualità dell’aria se lo scenario di riferimento basato sulle informazioni richieste dall’allegato VIII, lettera A, punto 5, dimostra che il valore limite o il valore-obiettivo sarà raggiunto con le misure già in vigore, anche quando il superamento è causato da attività temporanee che influenzano i livelli di inquinanti in un unico anno. Qualora non sia predisposta una tabella di marcia per la qualità dell’aria a norma del presente comma, gli Stati membri forniscono al pubblico e alla Commissione una giustificazione dettagliata.

5.   Qualora il superamento di un valore limite, di un obbligo di riduzione dell’esposizione media o di un valore-obiettivo persista durante il terzo anno civile successivo al termine per l’istituzione di un piano per la qualità dell’aria o di una tabella di marcia per la qualità dell’aria, e fatto salvo il paragrafo 2, terzo comma, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell’aria o la tabella di marcia per la qualità dell’aria e le relative misure, compreso il loro impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni previste, entro cinque anni dal termine per l’istituzione del precedente piano per la qualità dell’aria o della precedente tabella di marcia per la qualità dell’aria e adottano misure supplementari e più efficaci per ridurre al minimo il periodo di superamento.

6.   I piani per la qualità dell’aria e le tabelle di marcia per la qualità dell’aria contengono almeno le seguenti informazioni:

a) le informazioni di cui all’allegato VIII, lettera A, punti da 1 a 7;
b) se del caso, le informazioni di cui all’allegato VIII, lettera A, punti 8, 9 e 10;
c) informazioni sulle pertinenti misure di abbattimento di cui all’allegato VIII, lettera B, punto 2.

Gli Stati membri includono, se del caso, nei piani per la qualità dell’aria e nelle tabelle di marcia per la qualità dell’aria le misure di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e le misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.

Durante l’elaborazione dei piani per la qualità dell’aria o delle tabelle di marcia per la qualità dell’aria gli Stati membri valutano il rischio di superamento delle rispettive soglie di allarme per gli inquinanti interessati. Tale analisi è utilizzata per predisporre piani d’azione a breve termine, se del caso.

Qualora debbano essere predisposti piani per la qualità dell’aria o tabelle di marcia per la qualità dell’aria relativi a diversi inquinanti o a diversi parametri di qualità dell’aria, gli Stati membri, se del caso, predispongono piani per la qualità dell’aria o tabelle di marcia per la qualità dell’aria integrati, riguardanti tutti gli inquinanti interessati e tutti parametri di qualità dell’aria.

Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza dei propri piani per la qualità dell’aria e delle proprie tabelle di marcia per la qualità dell’aria con altri piani che incidono in modo significativo sulla qualità dell’aria, inclusi quelli previsti a norma delle direttive 2002/49/CE, 2010/75/UE e (UE) 2016/2284 nonché ai sensi della normativa in materia di clima, biodiversità, energia, trasporti e agricoltura.

7.   Gli Stati membri consultano il pubblico, conformemente alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17)., e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell’aria, saranno probabilmente interessate dall’attuazione dei piani per la qualità dell’aria e le tabelle di marcia per la qualità dell’aria, in merito ai progetti di piani per la qualità dell’aria e ai progetti di tabelle di marcia per la qualità dell’aria e ai loro eventuali aggiornamenti di rilievo prima della loro messa a punto. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico, quando consultato, abbia accesso al progetto di piano per la qualità dell’aria o al progetto di tabella di marcia per la qualità dell’aria contenente le informazioni minime richieste a norma dell’allegato VIII della presente direttiva e, ove possibile, una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al presente comma.

Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate nella preparazione, nell’attuazione e nell’aggiornamento dei piani per la qualità dell’aria e delle tabelle di marcia per la qualità dell’aria. Se sono preparati piani per la qualità dell’aria e tabelle di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di mettere in campo per contribuire a porre fine ai superamenti e affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti, comprese le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari, e le associazioni di categoria interessate, siano incoraggiate a partecipare a tali consultazioni.

8.   I piani per la qualità dell’aria e le tabelle di marcia per la qualità dell’aria sono comunicati alla Commissione entro due mesi dall’adozione.

Articolo 20

Piani d’azione a breve termine

1.   Se in determinate zone sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme di cui all’allegato I, sezione 4, gli Stati membri provvedono a predisporre piani d’azione a breve termine contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento.

Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l’ozono, gli Stati membri possono astenersi dal predisporre i piani d’azione a breve termine se alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, non vi è un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità del superamento.

Qualora per il particolato (PM10 e PM2,5) il potenziale di riduzione del rischio di tale superamento sia fortemente limitato, tenendo conto delle condizioni geografiche e meteorologiche locali e delle specificità degli impianti di riscaldamento domestici, gli Stati membri possono predisporre un piano d’azione a breve termine incentrato unicamente su azioni specifiche volte a proteggere sia il pubblico in generale sia le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili della popolazione, nonché su informazioni facilmente comprensibili sulla condotta raccomandata per ridurre l’esposizione al superamento misurato o previsto.

2.   Nel predisporre i piani d’azione a breve termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Per i loro piani d’azione a breve termine, gli Stati membri prendono inoltre in considerazione l’elenco dei provvedimenti di cui all’allegato IX e, a seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, considerano l’inclusione in tali piani d’azione a breve termine di provvedimenti connessi con attività quali i trasporti, i lavori di costruzione, gli impianti industriali, l’agricoltura e l’uso di prodotti e del riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani sono anche prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.

3.   Gli Stati membri consultano il pubblico, in conformità della direttiva 2003/35/CE, e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell’aria, saranno probabilmente chiamate ad attuare il piano d’azione a breve termine, in merito ai progetti di piani d’azione a breve termine e agli eventuali aggiornamenti di rilievo degli stessi, prima della loro messa a punto.

4.   Quando gli Stati membri predispongono un piano d’azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d’azione specifici a breve termine, sia informazioni sull’attuazione di tali piani.

5.   I piani d’azione a breve termine sono comunicati alla Commissione entro un anno dalla loro adozione nel quadro della relazione annuale di cui all’articolo 23.

6.   Nel predisporre i loro piani a breve termine contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell’esperienza di altri Stati membri.

Articolo 21

Inquinamento atmosferico transfrontaliero

1.   Se il trasporto transfrontaliero di inquinanti da uno o più Stati membri contribuisce in modo significativo a superare i valori limite, i valori-obiettivo per l’ozono, l’obbligo di riduzione dell’esposizione media o le soglie di allarme in un altro Stato membro, quest’ultimo lo notifica alla Commissione e agli Stati membri da cui proviene l’inquinante.

2.   Gli Stati membri interessati cooperano tra loro, anche istituendo squadre congiunte di esperti e con l’assistenza tecnica della Commissione, per individuare le fonti di inquinamento atmosferico, i contributi di tali fonti ai superamenti in un altro Stato membro e i provvedimenti da adottare individualmente e in coordinamento con altri Stati membri per affrontare tali fonti, e formulano iniziative coordinate, quali il coordinamento dei piani per la qualità dell’aria a norma dell’articolo 19, in cui ciascuno Stato membro affronta le fonti di inquinamento situate nel suo territorio, al fine di eliminare il superamento.

Gli Stati membri si rispondono l’un l’altro in modo tempestivo e informano la Commissione entro tre mesi dalla notifica da parte di un altro Stato membro a norma del primo comma.

3.   La Commissione è informata e invitata a partecipare o ad assistere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2. La Commissione può chiedere agli Stati membri interessati di fornire un aggiornamento sui progressi compiuti nell’attuazione di qualsiasi iniziativa coordinata istituita a norma di tale paragrafo. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2016/2284, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello di Unione per ridurre le emissioni di precursori che causano l’inquinamento transfrontaliero.

4.   Gli Stati membri predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell’articolo 20, piani d’azione a breve termine coordinati che si applicano alle zone confinanti di altri Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le zone confinanti degli altri Stati membri ricevano tutte le informazioni appropriate relativamente a tali piani d’azione a breve termine senza indebito ritardo.

5.   Allorché si verifichino superamenti della soglia di allarme o della soglia di informazione in zone in prossimità dei confini nazionali, le autorità competenti degli Stati membri limitrofi interessati devono esserne informate quanto prima. Dette informazioni sono rese disponibili anche al pubblico.

6.   Nella notifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono individuare, per l’anno in questione:

a) zone in cui il trasporto transfrontaliero di inquinanti atmosferici da uno o più Stati membri contribuisce in modo significativo al superamento dei valori limite o dei valori-obiettivo in tali zone;
b) unità territoriali di esposizione media, nelle quali il trasporto transfrontaliero di inquinanti atmosferici da uno o più Stati membri contribuisce in modo significativo al superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell’esposizione media in tali unità.
Uno Stato membro può inoltre fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione gli elenchi di tali zone e unità territoriali di esposizione media, unitamente alle informazioni sulle concentrazioni e alle prove che dimostrano che l’inquinamento atmosferico proveniente da fonti transfrontaliere, anche da paesi terzi, su cui tale Stato membro non ha alcun controllo diretto, contribuisce in modo significativo al superamento. La Commissione può prendere in considerazione tali informazioni, se del caso, ai fini dell’articolo 18.

7.   Nel predisporre i piani di cui ai paragrafi 2 e 4 e nell’informarne il pubblico come previsto al paragrafo 5, gli Stati membri si adoperano, se del caso, per cercare una cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all’adesione. Gli Stati membri possono, se del caso, chiedere assistenza tecnica alla Commissione.

CAPO V

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

Articolo 22

Informazione del pubblico

1.   Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari e gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito:

a) alla qualità dell’aria secondo quanto disposto dall’allegato X;
b) all’ubicazione dei punti di campionamento per tutti gli inquinanti atmosferici, nonché alle informazioni su eventuali problemi di conformità agli obblighi di copertura dei dati per punto di campionamento e per inquinante;
c) a qualsiasi proroga di cui all’articolo 18;
d) ai piani per la qualità dell’aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell’aria di cui all’articolo 19;
e) ai piani d’azione a breve termine predisposti a norma dell’articolo 20;
f) agli effetti del superamento dei valori limite, dei valori-obiettivo, degli obblighi di riduzione dell’esposizione media, degli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme in una valutazione sintetica; la valutazione sintetica comprende, se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sull’ambiente e dati sugli inquinanti di cui all’articolo 10 e all’allegato VII.

2.   Gli Stati membri definiscono e mettono a disposizione tramite una fonte pubblica, in modo facilmente comprensibile, un indice della qualità dell’aria che copra gli aggiornamenti orari almeno sul biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5) e l’ozono, a condizione che sussista l’obbligo di monitorare tali inquinanti a norma della presente direttiva. Tale indice può includere, se del caso, ulteriori inquinanti. Per quanto possibile, l’indice della qualità dell’aria è comparabile in tutti gli Stati membri e segue le raccomandazioni dell’OMS. L’indice della qualità dell’aria si basa sugli indici della qualità dell’aria su scala europea forniti dall’Agenzia europea dell’ambiente e comprende informazioni relative all’impatto sulla salute, comprese informazioni adattate alle categorie vulnerabili e ai gruppi sensibili. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare l’indice della qualità dell’aria fornito dall’Agenzia europea dell’ambiente per soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo. Se uno Stato membro decide di non utilizzare l’indice fornito dall’Agenzia europea dell’ambiente, un riferimento a tale indice è reso disponibile a livello nazionale.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sui comportamenti di riduzione e protezione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico e ne incoraggiano la divulgazione nei luoghi frequentati da categorie vulnerabili e gruppi sensibili, come le strutture sanitarie.

4.   Gli Stati membri informano il pubblico in merito all’autorità o all’organismo competenti designati per espletare i compiti di cui all’articolo 5.

5.   Le informazioni di cui al presente articolo sono rese pubblicamente disponibili gratuitamente e attraverso mezzi e canali di comunicazione facilmente accessibili, in modo coerente e facilmente comprensibile, conformemente alle direttive 2007/2/CE e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).garantendo nel contempo un ampio accesso da parte del pubblico a tali informazioni.

Articolo 23

Trasmissione di informazioni e relazioni

1.   Gli Stati membri provvedono a far pervenire alla Commissione le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente entro i termini richiesti, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e a prescindere dalla conformità agli obiettivi di qualità per la copertura dei dati stabiliti nell’allegato V, lettera B.

2.   Al fine specifico di valutare la conformità ai valori limite, ai valori-obiettivo, agli obblighi di riduzione dell’esposizione media e ai livelli critici, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione della Commissione entro nove mesi dalla fine di ciascun anno civile ed includono:

a) le modifiche apportate nell’anno in questione all’elenco e alla delimitazione delle zone o delle unità territoriali di esposizione media istituite ai sensi dell’articolo 6;
b) l’elenco delle zone e delle unità territoriali di esposizione media e i livelli degli inquinanti valutati;
c) per le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite, ai valori-obiettivo o ai livelli critici, nonché per le unità territoriali di esposizione media in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori al livello determinato dagli obblighi di riduzione dell’esposizione media:

i) le date e i periodi in cui tali livelli sono stati riscontrati;
ii) se opportuno, una valutazione dei contributi da fonti naturali ai livelli valutati e dei contributi relativi alla risospensione del particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale, come forniti alla Commissione ai sensi degli articoli 16 e 17.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in conformità al paragrafo 1, informazioni sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione.

4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato IV, lettera D, entro tre mesi dalla richiesta.

5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, provvedimenti che:

a) specificano le informazioni supplementari che gli Stati membri devono far pervenire a norma del presente articolo nonché il calendario per la trasmissione delle stesse;
b) individuano soluzioni per razionalizzare le modalità di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dai singoli punti di campionamento che misurano l’inquinamento dell’aria ambiente all’interno degli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

CAPO VI

ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE

Articolo 24

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25, con cui modifica gli allegati da III a VII e gli allegati IX e X per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici riguardanti la valutazione della qualità dell’aria ambiente, le misure da valutare ai fini della loro inclusione nei piani d’azione a breve termine e l’informazione del pubblico.

Le modifiche non possono, tuttavia, avere l’effetto di modificare, direttamente o indirettamente:

a) i valori limite, gli obiettivi a lungo termine per l’ozono, i valori-obiettivo, i livelli critici, le soglie di allarme e di informazione, gli obblighi di riduzione dell’esposizione media e gli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media di cui all’allegato I; né
b) le date alle quali dev’essere garantita la conformità a uno qualsiasi dei parametri di cui alla lettera a).

Articolo 25

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 dicembre 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la qualità dell’aria ambiente. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, RISARCIMENTO E SANZIONI

Articolo 27

Accesso alla giustizia

1.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni degli Stati membri relativi all’ubicazione e al numero dei punti di campionamento di cui all’articolo 9, conformemente ai criteri pertinenti di cui agli allegati III e IV, ai piani per la qualità dell’aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell’aria di cui all’articolo 19 e ai piani d’azione a breve termine di cui all’articolo 20 dello Stato membro, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) tale pubblico vanti un interesse sufficiente;
b) faccia valere la violazione di un diritto, qualora il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione della salute umana o dell’ambiente e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b).

2.   La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

3.   Gli Stati membri determinano la fase in cui decisioni, atti od omissioni possono essere contestati in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge.

4.   Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di esigere procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non dispensa dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

5.   Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Articolo 28

Risarcimento dei danni alla salute umana

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione delle norme nazionali di recepimento dell’articolo 19, paragrafi da 1 a 5, e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva, commessa intenzionalmente o per negligenza dalle autorità competenti, abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento per tale danno.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di risarcimento siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l’indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede il risarcimento sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 29

Sanzioni

1.   Fatti salvi gli obblighi che incombono loro a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28)., gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione di disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del paragrafo 1 tengano debitamente conto delle seguenti circostanze, a seconda dei casi:

a) la natura, la gravità, la portata e la durata della violazione;
b) l’impatto della violazione sulla popolazione, compresi i gruppi sensibili e le categorie vulnerabili, o sull’ambiente, tenendo presente l’obiettivo di conseguire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente;
c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente, compreso l’eventuale previo ricevimento di un ammonimento o di una sanzione amministrativa o penale;
d) i vantaggi economici derivanti dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possano essere determinati.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1 e 3, all’articolo 4, punti 2), 7), 9), 14), 15), 16) e 18), punti da 21) a 30), punti 33) e 34) e punti da 41) a 45), agli articoli da 5 a 8, all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 e paragrafi da 5 a 9, agli articoli 10, 11 e 12, all’articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, all’articolo 15, all’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 17, paragrafo 4, agli articoli da 18 a 21, all’articolo 22, paragrafi 1, 2, 3 e 5, agli articoli da 23 a 29 e agli allegati da I a X entro l’11 dicembre 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 31

Abrogazione

1.   Le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE, modificate dagli atti elencati all’allegato XI, parte A, della presente direttiva sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato XI, parte B, della presente direttiva.

2.   I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII della presente direttiva.

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, l’articolo 4, punto 1), punti da 3) a 6), punto 8), punti da 10) a 13), punti 17), 19), 20), 31) e 32) e punti da 35) a 40), l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, l’articolo 14, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 22, paragrafo 4, si applicano dal 12 dicembre 2026.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

[fonte foto: https://tinyurl.com/tdfkze6b]

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1).
2. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
3. Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
4. Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
5. Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

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