Rumore da gruppi elettrogeni: come va inquadrato?

Per capire come questo tema si possa inserire nell’ambito dei progetti sottoposti a procedimenti urbanistici/edilizi o ambientali (Aia, Aua, Via eccetera), il Comune di Bologna ha posto un interpello ambientale al Mase

Rumore da gruppi elettrogeni: come va inquadrato nell’ambito dei progetti sottoposti a procedimenti urbanistici/edilizi o ambientali (Aia, Aua, Via eccetera)?

Questa la domanda che il Comune di Bologna ha posto, sotto forma di interpello ambientale, al Mase.

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Di seguito i testi dell'interpello ambientale e del parere ministeriale.

Rumore da gruppi elettrogeni

Interpello ambientale del Comune di Bologna 21 agosto 2024, n. 153903

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dellʼart. 3-septies del D.Lgs 152/2006 in merito allʼapplicazione dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora per i gruppi elettrogeni.

La scrivente Amministrazione, nellʼambito delle funzioni attribuite dallʼart. 6 comma 1 lettera d) della Legge 447/1995, formula con la presente istanza di interpello, ai sensi dellʼart. 3-septies del D.Lgs 152/2006, in merito allʼapplicazione dei limiti di rumore per i gruppi elettrogeni.
Nello specifico si chiede un chiarimento su come debba essere valutata la presenza dei gruppi elettrogeni nell’ambito dei progetti sottoposti a procedimenti urbanistici/edilizi o ambientali (AIA, AUA, VIA, ecc.).

Per i gruppi elettrogeni è infatti prevista:

  • la periodica operazione di verifica e controllo di efficienza, che è possibile programmare sia come fascia oraria interessata, sia come numero di macchine da attivare per le verifiche;
  • la loro attivazione per sopperire alla mancanza di rete elettrica, condizione che è imprevedibile sia come durata, sia come periodo interessato, e che vede il contemporaneo funzionamento di tutte le macchine installate. 

L’art. 2 comma 1 lettera c) della Legge quadro 447/1995 comprende nella definizione di sorgenti sonore fisse “...gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore”.
I gruppi elettrogeni, rientrando in tale definizione, risulterebbero pertanto soggetti al rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora.

Nella definizioni riportate nel DM 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” è tuttavia precisato che nella misura del rumore ambientale devono essere esclusi “...gli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona”.
Il contributo acustico dei gruppi elettrogeni in fase di emergenza pare potersi escludere dalle verifiche acustiche, in quanto si verificherebbe in condizioni non ordinarie, ossia in caso di mancanza di rete elettrica che può ritenersi evento di carattere eccezionale.

Premesso quanto sopra, si chiede se i gruppi elettrogeni rientrano tra le sorgenti di rumore per le quali deve essere verificato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, se la loro eventuale esclusione è da considerarsi solo per l’attivazione in caso di emergenza (mancanza di alimentazione elettrica) o anche per le periodiche operazioni di verifica e controllo di efficienza.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 25 novembre 2024, n. 215150

Oggetto: Richiesta parere tecnico – Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ordine all’applicazione dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora per i gruppi elettrogeni.

Con nota prot. n. 569669/2024 del 21/08/2024, acquisita agli atti con prot. n. 0153903/MASE del 21/08/2024, codesto Comune - Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e territorio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs.152/2006, richiedendo alla scrivente Direzione Generale un parere in merito all’applicazione dei limiti di rumore per i gruppi elettrogeni ovvero un chiarimento su come debba essere valutata la presenza dei gruppi elettrogeni nell’ambito dei progetti sottoposti a procedimenti urbanistici/edilizi o ambientali (AIA, AUA, VIA, ecc.).

Nello specifico codesto Comune ha posto il seguente quesito: “se i gruppi elettrogeni rientrano tra le sorgenti di rumore per le quali deve essere verificato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, se la loro eventuale esclusione è da considerarsi solo per l’attivazione in caso di emergenza (mancanza di alimentazione elettrica) o anche per le periodiche operazioni di verifica e controllo di efficienza”.

La Scrivente Direzione, sentita l’ISPRA sull’interpello pervenuto, rappresenta quanto segue.

L’art. 2 comma 1, lettera c) della legge 26 ottobre 995, n. 447 include nella definizione di sorgenti sonore fisse “gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore”.

I gruppi elettrogeni, in quanto impianti tecnici degli edifici, sono inclusi in tale definizione e risultano soggetti al campo di applicazione del DPCM 14/11/1997 e quindi al rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali, nei casi in cui la loro attivazione rientri tra le attività di esercizio e nelle fasi di manutenzione per la verifica e controllo dell’efficienza degli stessi gruppi.

Al riguardo, inoltre, si informa che lo scrivente Dicastero si è già espresso con il parere prot. n. 346/2002/SIAR del 29/01/2002, consultabile al link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_acustico/pareri_interpretativi/Pareri_interpr_acustica_amb_e_edil.ods.

[fonte foto: https://tinyurl.com/y94m69aw]

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