Aia per allevamenti di pollame: quale soglia dimensionale implica l’obbligo?

Aia per allevamenti di pollame
Il Mase è intervenuto in risposta a un interpello ambientale della Provincia di Nuoro

Aia per allevamenti di pollame: quale soglia dimensionale implica l'obbligo? A rispondere è il Mase a seguito di un interpello ambientale della Provincia di Nuoro in merito a un allevamento di quaglie.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

Aia per allevamenti di pollame

Interpello ambientale della Provincia di Nuoro 17 luglio 2023, n. 116923

Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. 152/2006.  Richiesta chiarimenti sulla determinazione del limite dell’A.I.A. per le attività indicate al punto 6.6, lett. a, dell’Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006

Per le finalità previste dall’art. 3 – septies del D.Lgs. 152/2006, la scrivente Provincia pone a Codesto Ministero il seguente quesito di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

L’art. 6, comma 13, del D.Lgs 152/2006 stabilisce che l’Autorizzazione Integrata Ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo Decreto.

Tra le varie categorie di attività indicate all’Allegato VIII, al punto 6.6, lett. a, sono elencati gli allevamenti intensivi con piu' di 40000 posti pollame.

Il caso in esame è un allevamento di quaglie a ciclo completo con una consistenza alla data odierna di circa 70.000 quaglie di diverse età con peso medio durante un ciclo di 0,170 kg/capo per un totale di 10,196 tonnellate, così come espressamente indicato nella tabella a pag. 2 della documentazione presentata dalla Ditta La Quaglia Sarda s.s. con prot. 15378 del 11.07.2023 che si allega alla presente.

Alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 gennaio 2009 la nozione di pollame di cui all’Allegato VIII, al punto 6.6, lett. a, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 comprende anche le quaglie. Tuttavia, il peso medio delle quaglie come sopra indicato, è indubbiamente nettamente inferiore se paragonato ad altre specie avicole, quali, ad esempio galline o tacchini.

Ai fine dell’uniforme applicazione della norma sul territorio nazionale si chiede a Codesto Ministero se tale allevamento sia sottoposto all’obbligo di AIA per effetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 13, con riferimento alla categoria 6.6, lett. a di cui all’Allegato VIII.

Nello specifico si chiede se la soglia di 40.000 posti pollame va intesa come numero di capi oppure se se la soglia va determinata, così come palesato in normativa, in funzione dei “posti pollame”. Non avendo trovato un riscontro normativo si chiede quale sia il corretto calcolo per la definizione di “posto pollame” da applicare anche per la specie avicola in questione ai fini della determinazione del limite per l’A.I.A..

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 29 novembre 2024, n. 219559

Oggetto: Richiesta chiarimenti sulla determinazione del limite dell’AIA per le attività indicate al punto 6.6, lett. a, dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06

Con nota che si riscontra, di pari oggetto, codesti uffici hanno chiesto chiarimenti sul campo di applicazione della disciplina AIA per gli allevamenti di quaglie.

Preliminarmente deve rilevarsi che tale richiesta, in quanto non proposta dal vertice politico di codesta amministrazione, non può configurarsi come un interpello di cui all’articolo 3-septies, del D.Lgs. 152/06, differentemente da come ritenuto da codesti uffici.

Nel merito si fa presente che la questione è stata trattata sia dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 22 gennaio 2009, sia nella circolare ministeriale prot. 22295/GAB del 27 ottobre 2014 di indirizzo per la uniforme applicazione della disciplina IPPC che al punto 7 chiarisce “La nozione di pollame... deve essere interpretata nel senso di ricomprendere le quaglie...”.

In sintesi, la sentenza, condannando la Francia per aver parametrizzato il numero soglia di “posti pollame” alla specie allevata, ha stabilito che l’effettiva la dimensione fisica del “posto pollame” o i fattori di escrezione applicabili, parametri che dipendono dal tipo di pollame allevato, sono fattori irrilevanti per determinare l’assoggettabilità ad AIA, poiché la soglia è riferita esclusivamente alla ricettività in termini di numero di capi.

Tale inquadramento legale, non considerando che l’inquinamento prodotto dall’allevamento di un tacchino è ovviamente maggiore di quello prodotto dall’allevamento di una quaglia, induce comprensibili dubbi a livello tecnico, dubbi che sono stati considerati nella nuova direttiva comunitaria UE/2024/1785.

Tale direttiva ha introdotto significative modifiche alla materia che dovranno essere recepite a breve ed applicate nei prossimi anni, e in particolare nell’allegato II ha riconosciuto le specificità degli allevamenti di piccolo pollame (esclusi struzzi, tacchini, oche, anatre, galline ovaiole e polli), attribuendo loro un coefficiente UBA (unità di bestiame equivalente) pari a 0,001 (per riferimento, ai polli da carne si applica un coefficiente UBA 0,007) che confrontato con la soglia da applicare (280 UBA) porterà a 280000 “posti altro pollame” la soglia per gli allevamenti di quaglie, pernici, piccioni, etc...

Pertanto, fermo restando che attualmente la soglia è fissata in 40000 “posti pollame” indipendentemente dalla specie, in esito al recepimento di tale direttiva non sussisterà più l’obbligo comunitario di assoggettare ad AIA allevamenti di quaglie con meno di 280000 “posti altro pollame”, e la decisione del regime autorizzativo da applicare agli allevamenti compresi tra tali due valori sarà rimessa alle decisioni nazionali.

[fonte foto: https://tinyurl.com/4svbh8e6]

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