Personale ispettivo del Snpa: al via il regolamento con la pubblicazione del D.P.R. n. 186/2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2024, n. 286.
In particolare, sono state fissati:
- le modalità di individuazione;
- i titoli di studio;
- la formazione e l'aggiornamento;
- le competenze;
- i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva;
- la modalità per la segnalazione di illeciti ambientali;
- il codice etico.
Di seguito il testo del decreto del presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 186.
Decreto del presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 186
Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132.
(Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2024, n. 286)
Vigente al: 21-12-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e,
in particolare, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, concernente «Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Considerato che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge
28 giugno 2016, n. 132, ha predisposto lo schema di regolamento, con
il contributo delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze
espresso con nota prot. n. 1086/ULE del 16 aprile 2020, rinnovato con
nota prot. n. 45835 del 2 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, della seduta del 1° agosto 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;
Vista la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, della seduta del 30 maggio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 14, comma
4, della legge 28 giugno 2016, n. 132;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi
ispettivi
1. Gli interventi ispettivi di cui alla legge 28 giugno 2016, n.
132, sono svolti dal personale dipendente dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate
«Agenzie», territorialmente competenti, munito della qualifica di
ispettore, in conformita' al presente regolamento.
2. Il personale incaricato degli interventi ispettivi, di seguito
denominato «personale ispettivo», e' individuato dall'ISPRA e dalle
Agenzie, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 132 del
2016, tra il personale in possesso di adeguata qualificazione,
comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e
dall'esperienza maturata nei settori specifici di attivita', di
almeno sei mesi, per coloro che sono in possesso dei titoli di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e di almeno tre anni, per
coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c).
3. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di
pubblicazione sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie di un
apposito interpello, rivolto ai dipendenti delle medesime ISPRA e
Agenzie, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per
la valutazione dell'esperienza maturata.
4. Il personale individuato ai sensi dei commi 2 e 3 segue un
percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio,
effettuato secondo le modalita' definite dall'ISPRA e dalle Agenzie
con propri regolamenti interni, al termine del quale acquisisce la
qualifica di ispettore.
5. La qualifica di ispettore cessa per perdita dei requisiti, per
rinuncia e per mancata partecipazione all'attivita' di controllo
senza giustificato motivo o ai corsi di aggiornamento di cui
all'articolo 3.
6. L'ISPRA e le Agenzie nominano, secondo le modalita' definite dai
propri regolamenti interni, un responsabile, nell'ambito di ciascuna
articolazione organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, fra il personale selezionato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Il responsabile svolge compiti di coordinamento delle attivita'
del personale ispettivo e ogni altra funzione individuata dal
presente regolamento secondo le modalita' definite dall'ISPRA e dalle
Agenzie con propri regolamenti interni.
Art. 2
Titoli di studio del personale ispettivo
1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'articolo 1, comma 3,
e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di laurea in materie scientifico-tecnologiche ovvero
giuridiche, conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici
previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) laurea specialistica, magistrale o triennale, in materie
scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguita presso
un'universita' statale o presso un'universita' non statale abilitata
a rilasciare titoli accademici aventi valore legale;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito
presso un istituto tecnico.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente o equivalente a quelli di cui al comma 1, secondo la
vigente normativa.
Art. 3
Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi
ispettivi
1. Il Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente (SNPA) disciplina procedure e modalita' dei percorsi
formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati, per il
personale ispettivo di cui all'articolo 1, nonche' per il personale
con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nominato ai
sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132 del 2016.
2. Il SNPA garantisce l'aggiornamento, almeno annuale, del
personale ispettivo.
Art. 4
Competenze del personale ispettivo
1. Il personale ispettivo svolge gli interventi ispettivi
nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA, ai
sensi dell'articolo 3 della legge n. 132 del 2016.
2. Il personale ispettivo puo' svolgere attivita' ispettive
soltanto nell'ambito delle articolazioni organizzative alle quali i
regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie demandano lo
svolgimento di attivita' di controllo e per le quali hanno conseguito
la formazione di cui all'articolo 3.
3. La qualifica di ispettore e' articolata in settori,
corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la
qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la
formazione e il mandato delle attivita' ispettive e' circoscritto al
settore di appartenenza.
Art. 5
Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attivita'
ispettiva
1. L'attivita' ispettiva e' svolta in conformita' alla legge 6
novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonche' ai principi di
trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialita', secondo le
modalita' stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle
Agenzie, tenuto conto dei criteri generali definiti dal presente
articolo e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della
corruzione adottati dalle componenti del SNPA.
2. Per lo svolgimento di ogni attivita' ispettiva l'ISPRA ovvero le
Agenzie costituiscono un apposito gruppo ispettivo, formato da un
numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della
complessita' delle attivita' da effettuare. In attuazione del
principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo
che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso
personale per piu' di un triennio.
3. Qualora il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, accerti
nei confronti di un ispettore, anche su segnalazione, eventuali
situazioni, anche potenziali, di incompatibilita', di conflitto di
interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio
imparziale della funzione, ai sensi del Codice etico di cui
all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, provvede alla sostituzione dell'ispettore interessato e
ne da' comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o alle Agenzie. Il
responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, provvede altresi' alla
sostituzione dell'ispettore nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie,
nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attivita'
ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni di
cui al primo periodo. Delle situazioni di cui al primo periodo
intervenute nel corso dell'attivita' ispettiva e' dato atto nel
processo verbale di cui al comma 15.
4. Nel caso in cui le situazioni di cui al comma 3, primo periodo,
riguardino il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, l'ISPRA o
le Agenzie, anche su segnalazione, provvedono all'accertamento delle
predette situazioni e alla sostituzione del responsabile interessato.
5. L'ispettore o il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6,
che ritiene di versare in una o piu' situazioni di cui al comma 3,
primo periodo, ne da' pronta segnalazione rispettivamente al
responsabile e all'ISPRA o alle Agenzie e si astiene dall'attivita'
fino alla decisione in merito da parte di questi ultimi.
6. L'avvio dell'attivita' ispettiva e' disposto dall'ISPRA o
dall'Agenzia territorialmente competente d'ufficio, nell'ambito delle
funzioni di controllo svolte dal SNPA, nonche' a seguito di
segnalazioni presentate secondo le modalita' di cui all'articolo 7.
7. All'avvio dell'attivita' ispettiva provvede il responsabile di
cui all'articolo 1, comma 6, secondo le modalita' stabilite dai
regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie.
8. Il responsabile individua uno o piu' ispettori cui affidare lo
svolgimento dell'attivita' ispettiva.
9. Il personale ispettivo e' munito di un tesserino di
riconoscimento rilasciato dall'ente di appartenenza sulla base di un
modello approvato dal Consiglio del SNPA. Il tesserino di
riconoscimento e' firmato dal legale rappresentante dell'ente di
appartenenza e riporta il logo istituzionale del SNPA e dell'ente di
appartenenza, la fotografia, gli estremi identificativi
dell'ispettore e l'articolazione funzionale di appartenenza.
10. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli
siti o impianti, esibisce il tesserino di cui al comma 9 e fornisce
ai soggetti destinatari dell'attivita' ispettiva dettagliate e
puntuali informazioni relative ai poteri di cui e' titolare.
11. Le attivita' ispettive consistono anche nell'identificazione
delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, nell'acquisizione
delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in
contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai
fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie
all'attivita' ispettiva e di controllo. L'attivita' ispettiva e'
coperta da riservatezza.
12. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, puo' designare
altro personale, diverso da quello ispettivo, in possesso di
competenze idonee a offrire un supporto tecnico specialistico alle
attivita' ispettive, a condizione che rientri nella dotazione
organica dell'ente di appartenenza. Qualora, nel corso delle
attivita' ispettive, il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6,
accerti, anche su segnalazione, situazioni, anche potenziali, di
incompatibilita', di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da
non consentire l'esercizio imparziale della funzione in capo al
personale di supporto di cui al primo periodo, provvede alla revoca
della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto
interessato, dandone comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o
all'Agenzia. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, provvede
altresi' alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione
del soggetto interessato nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie,
nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attivita'
ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni di
cui al secondo periodo. Delle situazioni di cui al secondo periodo
intervenute nel corso dell'attivita' ispettiva e' dato atto nel
processo verbale di cui al comma 15.
13. Il personale di supporto di cui al comma 12 che ritiene di
versare in una o piu' situazioni di cui al secondo periodo del
medesimo comma ne da' pronta segnalazione al responsabile e si
astiene dall'attivita' fino alla decisione in merito da parte di
quest'ultimo.
14. All'accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il
personale ispettivo incaricato dall'ente, il personale di cui al
comma 12, il soggetto destinatario dell'ispezione ovvero i soggetti
eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purche'
immediatamente reperibili sul luogo dell'ispezione al momento dello
svolgimento dell'attivita' ispettiva.
15. Delle operazioni e' redatto processo verbale che deve essere
sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l'attivita' ispettiva,
nonche' dai soggetti destinatari dell'ispezione ovvero dai soggetti
dai medesimi incaricati.
16. Il personale ispettivo puo' richiedere ai soggetti sottoposti
ad attivita' ispettiva di esibire la documentazione non acquisita o
non acquisibile d'ufficio. Il processo verbale di cui al comma 15
contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione
ovvero dagli incaricati presenti sul luogo dell'ispezione, compresi
eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere
dichiarazioni o a firmare il verbale. Il soggetto destinatario
dell'ispezione ha diritto a ottenere copia del verbale.
17. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente gli atti di
accertamento, ivi compreso il processo verbale di cui al comma 15,
all'ente di appartenenza.
18. I risultati dell'ispezione sono comunicati, senza ritardo, al
soggetto destinatario dell'ispezione.
Art. 6
Codice etico
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo
rispetta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e
il Codice etico di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.
Art. 7
Modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali
1. Chiunque, in forma singola o associata, puo' segnalare all'ISPRA
e alle Agenzie illeciti ambientali.
2. Le segnalazioni sono effettuate anche mediante il modulo
disponibile sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie.
3. La segnalazione contiene, di regola e, ove possibile, i seguenti
elementi:
a) le generalita' del soggetto che effettua la segnalazione;
b) la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c) se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti;
d) se conosciute, le generalita' o altri elementi che consentano
di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire
sui fatti oggetto della segnalazione;
f) l'indicazione di eventuali documenti e di ogni altra
informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti
segnalati;
g) l'eventuale documentazione fotografica.
4. Fermo restando l'obbligo per l'ISPRA e le Agenzie di
approfondire gli elementi ritenuti rilevanti, l'archiviazione delle
segnalazioni puo' essere effettuata nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza;
b) contenuto generico e non circostanziato;
c) richieste genericamente riferite a interi ambiti
dell'attivita' di controllo del SNPA;
d) manifesta incompetenza dell'ente ricevente a provvedere sulle
questioni segnalate. In tal caso, l'ente ricevente trasmette senza
indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente.
5. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma
anonima, e' fatto obbligo per l'ISPRA ovvero per le Agenzie di
avviare le attivita' di verifica ritenute necessarie sulla base dei
fatti rappresentati e le conseguenti attivita' ispettive.
6. Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta
elettronica o posta ordinaria ovvero con altri strumenti individuati
dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie. La segnalazione
ricevuta e' protocollata con modalita' tecniche tali da garantire la
riservatezza del contenuto e dei dati, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
7. Le segnalazioni provenienti da amministrazioni pubbliche sono
effettuate in forma elettronica, secondo le modalita' previste dal
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
8. I dati sulle attivita' di controllo svolte, inclusi quelli
relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali di cui al presente
articolo, costituiscono parte integrante del rapporto annuale
sull'attivita' del SNPA di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
28 giugno 2016, n. 132. Il rapporto e' pubblicato sui siti internet
dell'ISPRA e delle Agenzie, nel rispetto del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie adottano i propri
regolamenti interni ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 6 e 7,
dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo
7, comma 6.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie individuano il personale
incaricato degli interventi ispettivi e predispongono gli appositi
elenchi.
3. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al comma
2, le attivita' ispettive si svolgono in conformita' alle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale,
in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle
province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato
(di cui all'articolo 5, comma 3)
Allegato 1
Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il personale del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, di
seguito denominato «personale ispettivo», e' tenuto al rispetto del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e delle
seguenti norme che, congiuntamente, rappresentano il Codice etico, di
seguito denominato «Codice».
2. Il personale ispettivo e' tenuto, altresi', al rispetto del
Codice di comportamento dell'ente di appartenenza, nonche'
all'osservanza di linee guida e disposizioni per l'esecuzione delle
attivita' ispettive e di controllo, definite dai competenti organi
nazionali, dal SNPA e dagli enti di appartenenza.
3. Il presente Codice definisce i principi per un corretto e
uniforme comportamento del personale ispettivo nell'esercizio delle
sue funzioni.
Articolo 2
Finalita'
1. I principi di comportamento dettati dal presente Codice sono
conformi ai doveri minimi di diligenza, lealta', imparzialita' e
buona condotta, contenuti negli articoli 3, 4 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
Articolo 3
Valori fondamentali
1. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle proprie funzioni,
assume, quali valori fondamentali, l'imparzialita', l'obiettivita',
l'efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza, e si
attiene a regole di condotta conformi ai principi di onesta' e
integrita'.
Articolo 4
Imparzialita'
1. Il personale ispettivo si astiene da qualsiasi azione
arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. L'operato del personale ispettivo non deve essere in alcun
caso influenzato da pressioni di qualsiasi tipo, ancorche' esercitate
da superiori gerarchici, ne' da interessi personali anche di natura
non patrimoniale.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo
garantisce il principio della parita' di trattamento dei soggetti
ispezionati.
4. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle sue funzioni, si
astiene dal manifestare, direttamente o indirettamente, orientamenti
politici o ideologici tali da ingenerare dubbi sull'imparzialita'
della propria azione.
Articolo 5
Situazioni di incompatibilita' e conflitto di interessi
1. Il personale ispettivo non deve versare nelle situazioni di
cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 62 del 2013.
2. Al ricorrere di situazioni, anche potenziali, di
incompatibilita', conflitto di interessi ovvero tali da non
consentire l'esercizio imparziale delle proprie funzioni, il
personale ispettivo si astiene dal compiere ulteriori attivita',
segnalando le situazioni medesime al diretto responsabile che
effettuera' le valutazioni di competenza.
3. L'ispettore non fornisce indicazioni che possano orientare il
soggetto ispezionato verso scelte di carattere commerciale e/o di
affidamento di consulenze e/o servizi.
Articolo 6
Tutela della riservatezza e segreto professionale
1. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati e per scopi
personali le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio o che
acquisisce nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. In ogni fase dell'attivita' ispettiva, ivi compresa la
verbalizzazione conclusiva, il personale ispettivo garantisce la
segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento, nei
limiti indicati dai regolamenti interni dell'ente di appartenenza.
Articolo 7
Uso dei beni in dotazione
1. E' fatto divieto al personale ispettivo di utilizzare, per
scopi personali e comunque non attinenti allo svolgimento delle
proprie funzioni, il materiale e le attrezzature di cui dispone per
ragioni d'ufficio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
Articolo 8
Rapporti con gli organi di informazione
1. Il personale ispettivo non si relaziona con gli organi di
informazione, salva espressa e preventiva autorizzazione da parte
dell'ente di appartenenza, come previsto dall'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
Articolo 9
Partecipazione ad associazioni od organizzazioni
1. Il personale ispettivo comunica tempestivamente al
responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o
appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di
interessi o i cui fini statutari possano interferire in qualsiasi
modo con lo svolgimento della propria attivita' e comunque si attiene
a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 62 del 2013. L'obbligo di comunicazione di cui al
presente comma non riguarda l'adesione a partiti politici o a
sindacati.
Articolo 10
Incarichi di collaborazione
1. Il personale ispettivo non accetta incarichi di collaborazione
da soggetti privati che sono stati oggetto di verifica ispettiva da
parte dello stesso personale ispettivo e comunque si attiene alle
previsioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 62 del 2013.
Articolo 11
Programmazione dell'attivita'
1. Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro
realizzato secondo le specifiche modalita' previste dai regolamenti
interni del proprio ente di appartenenza.
2. Le indicazioni del programma di lavoro sono da considerarsi
ordine di servizio.
Articolo 12
Principio di collaborazione
1. I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono
improntati ai principi di collaborazione e rispetto.
2. Ferme restando le finalita' e le esigenze di accertamento,
l'attivita' ispettiva e' condotta in modo da arrecare il minore
disturbo possibile allo svolgimento delle attivita' dei soggetti
ispezionati.
Articolo 13
Corretta informazione
1. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti sottoposti ad
accertamenti o controlli informazioni esaustive e corrette circa le
ragioni e le modalita' di svolgimento delle attivita' e risponde in
modo chiaro, completo e accurato alle richieste di informazioni e
chiarimenti.
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