Personale ispettivo del Snpa: al via il regolamento

Nel decreto del presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 186 anche i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva e la modalità per la segnalazione di illeciti ambientali

Personale ispettivo del Snpa: al via il regolamento con la pubblicazione del D.P.R. n. 186/2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2024, n. 286.

In particolare, sono state fissati:

  • le modalità di individuazione;
  • i titoli di studio;
  • la formazione e l'aggiornamento;
  • le competenze;
  • i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva;
  • la modalità per la segnalazione di illeciti ambientali;
  • il codice etico.

Di seguito il testo del decreto del presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 186.

Personale ispettivo del Snpa 

Decreto del presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 186

Regolamento concernente  disposizioni  sul  personale  ispettivo  del
Sistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente  (SNPA)  ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n.  132.
(Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2024, n. 286)

 

Vigente al: 21-12-2024

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 28 giugno 2016, n.  132,  recante  «Istituzione  del

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e,

in particolare, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante

disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice

dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per

la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'

nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.

62, concernente «Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca

scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  concernente

«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli

atenei»;

Considerato che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 14, comma 1,  della  legge

28 giugno 2016, n. 132, ha predisposto lo schema di regolamento,  con

il   contributo   delle   Agenzie   regionali   per   la   protezione

dell'ambiente;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 20 maggio 2019;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze

espresso con nota prot. n. 1086/ULE del 16 aprile 2020, rinnovato con

nota prot. n. 45835 del 2 novembre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, della seduta del 1° agosto 2019;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;

Vista  la  seconda  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei

ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, della seduta del 30 maggio 2024;

Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per

materia e per i profili finanziari ai sensi dell'articolo  14,  comma

4, della legge 28 giugno 2016, n. 132;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 7 agosto 2024;

Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza

energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze;

Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1
Modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi
                              ispettivi

1. Gli interventi ispettivi di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.

132, sono svolti dal personale dipendente dell'Istituto superiore per

la protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  e  delle  Agenzie

regionali per la  protezione  dell'ambiente,  di  seguito  denominate

«Agenzie», territorialmente competenti,  munito  della  qualifica  di

ispettore, in conformita' al presente regolamento.

2. Il personale incaricato degli interventi ispettivi,  di  seguito

denominato «personale ispettivo», e' individuato dall'ISPRA  e  dalle

Agenzie, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n.  132  del

2016, tra  il  personale  in  possesso  di  adeguata  qualificazione,

comprovata  dai  titoli  di  studio   di   cui   all'articolo   2   e

dall'esperienza maturata  nei  settori  specifici  di  attivita',  di

almeno sei mesi, per coloro che sono in possesso dei  titoli  di  cui

all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e di almeno tre  anni,  per

coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo  2,  comma

1, lettera c).

3. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di

pubblicazione sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie di un

apposito interpello, rivolto ai dipendenti  delle  medesime  ISPRA  e

Agenzie, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per

la valutazione dell'esperienza maturata.

4. Il personale individuato ai sensi dei  commi  2  e  3  segue  un

percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio,

effettuato secondo le modalita' definite dall'ISPRA e  dalle  Agenzie

con propri regolamenti interni, al termine del  quale  acquisisce  la

qualifica di ispettore.

5. La qualifica di ispettore cessa per perdita dei  requisiti,  per

rinuncia e per  mancata  partecipazione  all'attivita'  di  controllo

senza  giustificato  motivo  o  ai  corsi  di  aggiornamento  di  cui

all'articolo 3.

6. L'ISPRA e le Agenzie nominano, secondo le modalita' definite dai

propri regolamenti interni, un responsabile, nell'ambito di  ciascuna

articolazione organizzativa individuata  ai  sensi  dell'articolo  4,

comma 2, fra il personale selezionato ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Il responsabile svolge compiti di coordinamento delle  attivita'

del  personale  ispettivo  e  ogni  altra  funzione  individuata  dal

presente regolamento secondo le modalita' definite dall'ISPRA e dalle

Agenzie con propri regolamenti interni.

 

                               Art. 2

              Titoli di studio del personale ispettivo

1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'articolo 1, comma  3,

e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea in materie  scientifico-tecnologiche  ovvero

giuridiche,  conseguito  ai   sensi   degli   ordinamenti   didattici

previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) laurea  specialistica,  magistrale  o  triennale,  in  materie

scientifico-tecnologiche   ovvero   giuridiche,   conseguita   presso

un'universita' statale o presso un'universita' non statale  abilitata

a rilasciare titoli accademici aventi valore legale;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado  conseguito

presso un istituto tecnico.

2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero

e'  richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di  studio  riconosciuto

equipollente o equivalente a quelli di cui al  comma  1,  secondo  la

vigente normativa.

 

                               Art. 3

Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli  interventi

                              ispettivi

1. Il Consiglio del Sistema nazionale  a  rete  per  la  protezione

dell'ambiente (SNPA) disciplina procedure e  modalita'  dei  percorsi

formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati,  per  il

personale ispettivo di cui all'articolo 1, nonche' per  il  personale

con la qualifica di ufficiale di  polizia  giudiziaria,  nominato  ai

sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132 del 2016.

2.  Il  SNPA  garantisce  l'aggiornamento,  almeno   annuale,   del

personale ispettivo.

 

                               Art. 4

                 Competenze del personale ispettivo

1.  Il  personale  ispettivo  svolge   gli   interventi   ispettivi

nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza  del  SNPA,  ai

sensi dell'articolo 3 della legge n. 132 del 2016.

2.  Il  personale  ispettivo  puo'  svolgere  attivita'   ispettive

soltanto nell'ambito delle articolazioni organizzative alle  quali  i

regolamenti  interni  dell'ISPRA  e  delle   Agenzie   demandano   lo

svolgimento di attivita' di controllo e per le quali hanno conseguito

la formazione di cui all'articolo 3.

3.  La  qualifica  di   ispettore   e'   articolata   in   settori,

corrispondenti ai percorsi  formativi.  Gli  ispettori  ottengono  la

qualifica  relativa  al  settore  per  il  quale  hanno  seguito   la

formazione e il mandato delle attivita' ispettive e' circoscritto  al

settore di appartenenza.

 

                               Art. 5

Principi  e  criteri  generali  per  lo  svolgimento   dell'attivita'

                              ispettiva

1. L'attivita' ispettiva e' svolta  in  conformita'  alla  legge  6

novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonche' ai principi di

trasparenza,  efficienza,  efficacia  e  imparzialita',  secondo   le

modalita'  stabilite  dai  regolamenti  interni  dell'ISPRA  e  delle

Agenzie, tenuto conto dei  criteri  generali  definiti  dal  presente

articolo e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione  della

corruzione adottati dalle componenti del SNPA.

2. Per lo svolgimento di ogni attivita' ispettiva l'ISPRA ovvero le

Agenzie costituiscono un apposito gruppo  ispettivo,  formato  da  un

numero minimo di  due  ispettori,  incrementabile  sulla  base  della

complessita'  delle  attivita'  da  effettuare.  In  attuazione   del

principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo

che al medesimo sito ovvero impianto non venga  destinato  lo  stesso

personale per piu' di un triennio.

3. Qualora il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6,  accerti

nei confronti di  un  ispettore,  anche  su  segnalazione,  eventuali

situazioni, anche potenziali, di incompatibilita',  di  conflitto  di

interessi  ovvero  situazioni  tali  da  non  consentire  l'esercizio

imparziale  della  funzione,  ai  sensi  del  Codice  etico  di   cui

all'Allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

regolamento, provvede alla sostituzione dell'ispettore interessato  e

ne da' comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o alle Agenzie.  Il

responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, provvede  altresi'  alla

sostituzione dell'ispettore nel caso in cui  l'ISPRA  o  le  Agenzie,

nell'esercizio  della  vigilanza  sullo  svolgimento   dell'attivita'

ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni  di

cui al primo periodo.  Delle  situazioni  di  cui  al  primo  periodo

intervenute nel corso  dell'attivita'  ispettiva  e'  dato  atto  nel

processo verbale di cui al comma 15.

4. Nel caso in cui le situazioni di cui al comma 3, primo  periodo,

riguardino il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, l'ISPRA  o

le Agenzie, anche su segnalazione, provvedono all'accertamento  delle

predette situazioni e alla sostituzione del responsabile interessato.

5. L'ispettore o il responsabile di cui all'articolo  1,  comma  6,

che ritiene di versare in una o piu' situazioni di cui  al  comma  3,

primo  periodo,  ne  da'  pronta  segnalazione   rispettivamente   al

responsabile e all'ISPRA o alle Agenzie e si  astiene  dall'attivita'

fino alla decisione in merito da parte di questi ultimi.

6.  L'avvio  dell'attivita'  ispettiva  e'  disposto  dall'ISPRA  o

dall'Agenzia territorialmente competente d'ufficio, nell'ambito delle

funzioni  di  controllo  svolte  dal  SNPA,  nonche'  a  seguito   di

segnalazioni presentate secondo le modalita' di cui all'articolo 7.

7. All'avvio dell'attivita' ispettiva provvede il  responsabile  di

cui all'articolo 1, comma  6,  secondo  le  modalita'  stabilite  dai

regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie.

8. Il responsabile individua uno o piu' ispettori cui  affidare  lo

svolgimento dell'attivita' ispettiva.

9.  Il  personale  ispettivo  e'  munito   di   un   tesserino   di

riconoscimento rilasciato dall'ente di appartenenza sulla base di  un

modello  approvato  dal  Consiglio  del   SNPA.   Il   tesserino   di

riconoscimento e' firmato  dal  legale  rappresentante  dell'ente  di

appartenenza e riporta il logo istituzionale del SNPA e dell'ente  di

appartenenza,   la    fotografia,    gli    estremi    identificativi

dell'ispettore e l'articolazione funzionale di appartenenza.

10. Il personale ispettivo, al  momento  dell'accesso  nei  singoli

siti o impianti, esibisce il tesserino di cui al comma 9  e  fornisce

ai  soggetti  destinatari  dell'attivita'  ispettiva  dettagliate   e

puntuali informazioni relative ai poteri di cui e' titolare.

11. Le attivita' ispettive  consistono  anche  nell'identificazione

delle persone presenti sul  luogo  dell'ispezione,  nell'acquisizione

delle    rispettive     dichiarazioni,     nell'effettuazione,     in

contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai

fini dell'acquisizione  dei  dati  e  delle  informazioni  necessarie

all'attivita' ispettiva e  di  controllo.  L'attivita'  ispettiva  e'

coperta da riservatezza.

12. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, puo'  designare

altro  personale,  diverso  da  quello  ispettivo,  in  possesso   di

competenze idonee a offrire un supporto  tecnico  specialistico  alle

attivita'  ispettive,  a  condizione  che  rientri  nella   dotazione

organica  dell'ente  di  appartenenza.  Qualora,  nel   corso   delle

attivita' ispettive, il responsabile di cui all'articolo 1, comma  6,

accerti, anche su  segnalazione,  situazioni,  anche  potenziali,  di

incompatibilita', di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da

non consentire l'esercizio  imparziale  della  funzione  in  capo  al

personale di supporto di cui al primo periodo, provvede  alla  revoca

della  designazione  e  alla  eventuale  sostituzione  del   soggetto

interessato, dandone comunicazione, in  forma  scritta,  all'ISPRA  o

all'Agenzia. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, provvede

altresi' alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione

del soggetto interessato nel  caso  in  cui  l'ISPRA  o  le  Agenzie,

nell'esercizio  della  vigilanza  sullo  svolgimento   dell'attivita'

ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni  di

cui al secondo periodo. Delle situazioni di cui  al  secondo  periodo

intervenute nel corso  dell'attivita'  ispettiva  e'  dato  atto  nel

processo verbale di cui al comma 15.

13. Il personale di supporto di cui al  comma  12  che  ritiene  di

versare in una o piu'  situazioni  di  cui  al  secondo  periodo  del

medesimo comma ne  da'  pronta  segnalazione  al  responsabile  e  si

astiene dall'attivita' fino alla decisione  in  merito  da  parte  di

quest'ultimo.

14. All'accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il

personale ispettivo incaricato dall'ente,  il  personale  di  cui  al

comma 12, il soggetto destinatario dell'ispezione ovvero  i  soggetti

eventualmente   incaricati   dal   destinatario   medesimo,   purche'

immediatamente reperibili sul luogo dell'ispezione al  momento  dello

svolgimento dell'attivita' ispettiva.

15. Delle operazioni e' redatto processo verbale  che  deve  essere

sottoscritto dai soggetti che  hanno  svolto  l'attivita'  ispettiva,

nonche' dai soggetti destinatari dell'ispezione ovvero  dai  soggetti

dai medesimi incaricati.

16. Il personale ispettivo puo' richiedere ai  soggetti  sottoposti

ad attivita' ispettiva di esibire la documentazione non  acquisita  o

non acquisibile d'ufficio. Il processo verbale di  cui  al  comma  15

contiene le dichiarazioni rese dai soggetti  sottoposti  a  ispezione

ovvero dagli incaricati presenti sul luogo  dell'ispezione,  compresi

eventuali  rifiuti  a  fornire   informazioni   o   a   sottoscrivere

dichiarazioni o  a  firmare  il  verbale.  Il  soggetto  destinatario

dell'ispezione ha diritto a ottenere copia del verbale.

17. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente  gli  atti  di

accertamento, ivi compreso il processo verbale di cui  al  comma  15,

all'ente di appartenenza.

18. I risultati dell'ispezione sono comunicati, senza  ritardo,  al

soggetto destinatario dell'ispezione.

 

                               Art. 6

                            Codice etico

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni,  il  personale  ispettivo

rispetta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.  62,  e

il Codice etico di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.

 

                               Art. 7

        Modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali

1. Chiunque, in forma singola o associata, puo' segnalare all'ISPRA

e alle Agenzie illeciti ambientali.

2.  Le  segnalazioni  sono  effettuate  anche  mediante  il  modulo

disponibile sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie.

3. La segnalazione contiene, di regola e, ove possibile, i seguenti

elementi:

a) le generalita' del soggetto che effettua la segnalazione;

b) la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c) se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti;

d) se conosciute, le generalita' o altri elementi che  consentano

di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;

e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire

sui fatti oggetto della segnalazione;

f)  l'indicazione  di  eventuali  documenti  e  di   ogni   altra

informazione  che  possono  confermare  la   fondatezza   dei   fatti

segnalati;

g) l'eventuale documentazione fotografica.

4.  Fermo  restando  l'obbligo  per  l'ISPRA  e   le   Agenzie   di

approfondire gli elementi ritenuti rilevanti,  l'archiviazione  delle

segnalazioni puo' essere effettuata nei seguenti casi:

a) manifesta infondatezza;

b) contenuto generico e non circostanziato;

c)   richieste   genericamente   riferite   a    interi    ambiti

dell'attivita' di controllo del SNPA;

d) manifesta incompetenza dell'ente ricevente a provvedere  sulle

questioni segnalate. In tal caso, l'ente  ricevente  trasmette  senza

indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente.

5. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in  forma

anonima, e' fatto obbligo  per  l'ISPRA  ovvero  per  le  Agenzie  di

avviare le attivita' di verifica ritenute necessarie sulla  base  dei

fatti rappresentati e le conseguenti attivita' ispettive.

6.  Le  segnalazioni  possono  essere  trasmesse   mediante   posta

elettronica o posta ordinaria ovvero con altri strumenti  individuati

dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie.  La  segnalazione

ricevuta e' protocollata con modalita' tecniche tali da garantire  la

riservatezza  del  contenuto  e  dei   dati,   nel   rispetto   delle

disposizioni vigenti.

7. Le segnalazioni provenienti da  amministrazioni  pubbliche  sono

effettuate in forma elettronica, secondo le  modalita'  previste  dal

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82.

8. I dati sulle  attivita'  di  controllo  svolte,  inclusi  quelli

relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali di cui al  presente

articolo,  costituiscono  parte  integrante  del   rapporto   annuale

sull'attivita' del SNPA di cui all'articolo 10, comma 3, della  legge

28 giugno 2016, n. 132. Il rapporto e' pubblicato sui  siti  internet

dell'ISPRA  e  delle  Agenzie,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,

e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

                               Art. 8

                         Disposizioni finali

1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  regolamento,  l'ISPRA  e  le  Agenzie  adottano  i   propri

regolamenti interni ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  4,  6  e  7,

dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 5, comma 1,  e  dell'articolo

7, comma 6.

2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie individuano  il  personale

incaricato degli interventi ispettivi e  predispongono  gli  appositi

elenchi.

3. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al  comma

2,  le  attivita'  ispettive  si   svolgono   in   conformita'   alle

disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente

regolamento.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale,

in conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative  norme  di

attuazione.

5. Le disposizioni del presente regolamento non si  applicano  alle

province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

competenti  provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

                                                            Allegato

                                     (di cui all'articolo 5, comma 3)

                             Allegato 1

Codice etico del personale  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la

protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi

 

                             Articolo 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

1. Il personale del Sistema nazionale a rete  per  la  protezione

dell'ambiente  (SNPA)  incaricato  degli  interventi  ispettivi,   di

seguito denominato «personale ispettivo», e' tenuto al  rispetto  del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica  16  aprile  2013,  n.  62,  e  delle

seguenti norme che, congiuntamente, rappresentano il Codice etico, di

seguito denominato «Codice».

2. Il personale ispettivo e' tenuto, altresi',  al  rispetto  del

Codice  di   comportamento   dell'ente   di   appartenenza,   nonche'

all'osservanza di linee guida e disposizioni per  l'esecuzione  delle

attivita' ispettive e di controllo, definite  dai  competenti  organi

nazionali, dal SNPA e dagli enti di appartenenza.

3. Il presente Codice definisce i  principi  per  un  corretto  e

uniforme comportamento del personale ispettivo  nell'esercizio  delle

sue funzioni.

 

                             Articolo 2

                              Finalita'

1. I principi di comportamento dettati dal presente  Codice  sono

conformi ai doveri minimi  di  diligenza,  lealta',  imparzialita'  e

buona condotta, contenuti negli articoli 3, 4 e 13  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

 

                Articolo 3

                         Valori fondamentali

1. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle proprie funzioni,

assume, quali valori fondamentali,  l'imparzialita',  l'obiettivita',

l'efficienza, la riservatezza professionale e la  trasparenza,  e  si

attiene a regole di  condotta  conformi  ai  principi  di  onesta'  e

integrita'.

 

                             Articolo 4

                            Imparzialita'

1.  Il  personale  ispettivo  si  astiene  da  qualsiasi   azione

arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale.

2. L'operato del personale ispettivo non  deve  essere  in  alcun

caso influenzato da pressioni di qualsiasi tipo, ancorche' esercitate

da superiori gerarchici, ne' da interessi personali anche  di  natura

non patrimoniale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale  ispettivo

garantisce il principio della parita'  di  trattamento  dei  soggetti

ispezionati.

4. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle sue funzioni,  si

astiene dal manifestare, direttamente o indirettamente,  orientamenti

politici o ideologici tali  da  ingenerare  dubbi  sull'imparzialita'

della propria azione.

 

        Articolo 5

      Situazioni di incompatibilita' e conflitto di interessi

1. Il personale ispettivo non deve versare  nelle  situazioni  di

cui agli articoli  6,  7  e  10  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 62 del 2013.

2.   Al   ricorrere   di   situazioni,   anche   potenziali,   di

incompatibilita',  conflitto  di  interessi  ovvero   tali   da   non

consentire  l'esercizio  imparziale  delle   proprie   funzioni,   il

personale ispettivo si  astiene  dal  compiere  ulteriori  attivita',

segnalando  le  situazioni  medesime  al  diretto  responsabile   che

effettuera' le valutazioni di competenza.

3. L'ispettore non fornisce indicazioni che possano orientare  il

soggetto ispezionato verso scelte di  carattere  commerciale  e/o  di

affidamento di consulenze e/o servizi.

 

Articolo 6

          Tutela della riservatezza e segreto professionale

1. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati e per scopi

personali le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio o  che

acquisisce nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.  In  ogni  fase  dell'attivita'  ispettiva,  ivi  compresa  la

verbalizzazione conclusiva,  il  personale  ispettivo  garantisce  la

segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento, nei

limiti indicati dai regolamenti interni dell'ente di appartenenza.

 

                             Articolo 7

                      Uso dei beni in dotazione

1. E' fatto divieto al personale  ispettivo  di  utilizzare,  per

scopi personali e  comunque  non  attinenti  allo  svolgimento  delle

proprie funzioni, il materiale e le attrezzature di cui  dispone  per

ragioni  d'ufficio,  ai  sensi  dell'articolo  11  del  decreto   del

Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

 

                             Articolo 8

              Rapporti con gli organi di informazione

1. Il personale ispettivo non si  relaziona  con  gli  organi  di

informazione, salva espressa e  preventiva  autorizzazione  da  parte

dell'ente di appartenenza, come previsto dall'articolo 12 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

 

                             Articolo 9

          Partecipazione ad associazioni od organizzazioni

1.   Il   personale   ispettivo   comunica   tempestivamente   al

responsabile dell'ufficio  di  appartenenza  la  propria  adesione  o

appartenenza ad  associazioni  od  organizzazioni  i  cui  ambiti  di

interessi o i cui fini statutari  possano  interferire  in  qualsiasi

modo con lo svolgimento della propria attivita' e comunque si attiene

a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 62 del 2013.  L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  al

presente comma  non  riguarda  l'adesione  a  partiti  politici  o  a

sindacati.

 

                             Articolo 10

                     Incarichi di collaborazione

1. Il personale ispettivo non accetta incarichi di collaborazione

da soggetti privati che sono stati oggetto di verifica  ispettiva  da

parte dello stesso personale ispettivo e  comunque  si  attiene  alle

previsioni di cui all'articolo 4 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 62 del 2013.

 

                     Articolo 11

                    Programmazione dell'attivita'

1.  Il  personale  ispettivo  osserva  il  programma  di   lavoro

realizzato secondo le specifiche modalita' previste  dai  regolamenti

interni del proprio ente di appartenenza.

2. Le indicazioni del programma di lavoro  sono  da  considerarsi

ordine di servizio.

 

                             Articolo 12

                     Principio di collaborazione

1. I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono

improntati ai principi di collaborazione e rispetto.

2. Ferme restando le finalita' e  le  esigenze  di  accertamento,

l'attivita' ispettiva e' condotta  in  modo  da  arrecare  il  minore

disturbo possibile allo  svolgimento  delle  attivita'  dei  soggetti

ispezionati.

 

                             Articolo 13

                        Corretta informazione

1. Il personale ispettivo  fornisce  ai  soggetti  sottoposti  ad

accertamenti o controlli informazioni esaustive e corrette  circa  le

ragioni e le modalita' di svolgimento delle attivita' e  risponde  in

modo chiaro, completo e accurato alle  richieste  di  informazioni  e

chiarimenti.

[fonte foto: https://tinyurl.com/278c9wpt]

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