Esg e rating: le regole su trasparenza e integrità

Esg e rating
Pubblicato il regolamento (Ue) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 sulla G.U.U.E. L del 12 dicembre 2024

Esg e rating: le regole su trasparenza e integrità sono state riportate nel regolamento (Ue) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 12 dicembre 2024.

Scopo del provvedimento è

  • introdurre un approccio normativo comune al fine di rafforzare l’integrità, la trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance e l’indipendenza delle attività di rating Esg;
  • contribuire, di conseguenza, alla trasparenza e alla qualità dei rating Esg e all’agenda dell’Unione in materia di finanza sostenibile;
  • puntare a contribuire al buon funzionamento del mercato interno e, nel contempo, conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori. Allo scopo, il regolamento punta a prevenire il greenwashing e altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating Esg e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori.

Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

Esg e rating

Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859

(G.U.U.E. L del 12 dicembre 2024)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(omissis)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l’integrità, la trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance e l’indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo così alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG e all’agenda dell’Unione in materia di finanza sostenibile. Esso mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing e altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai rating ESG che sono emessi da fornitori di rating ESG operanti nell’Unione.

I fornitori di rating ESG sono ritenuti operanti nell’Unione nei seguenti casi:

a) i fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione:

i) quando questi emettono e pubblicano i loro rating ESG sul loro sito web o con altri mezzi; o
ii) quando emettono e distribuiscono i loro rating ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell’Unione, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/109/CE, o a istituzioni, organi e organismi dell’Unione o ad autorità pubbliche degli Stati membri;

b) i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione, quando questi emettono e distribuiscono i loro rating ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell’Unione, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/109/CE, o a istituzioni, organi e organismi dell’Unione o ad autorità pubbliche degli Stati membri.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a) ai rating ESG privati non destinati a essere comunicati al pubblico o alla distribuzione;
b) ai rating ESG emessi da imprese finanziarie regolamentate nell’Unione utilizzati esclusivamente per finalità interne o per la fornitura di prodotti o servizi finanziari interni o infragruppo;
c) ai rating ESG emessi da imprese finanziarie regolamentate nell’Unione che:

i) sono incorporati in un prodotto o servizio, se tali prodotti o servizi sono già disciplinati dal diritto dell’Unione, anche a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1)., del regolamento (UE) 2019/2088, delle direttive 2013/36/UE[2]Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)., 2014/65/UE, 2009/138/CE[3]Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)., 2009/65/CE[4]Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32)., 2011/61/UE[5]Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1). e (UE) 2016/2341[6]Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37). del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (UE) 2020/1503[7]Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1)., (UE) 2023/1114[8]Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40). e (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio; e
ii) sono comunicati a terzi.

Nelle situazioni trattate dal primo comma del presente punto, qualora un’impresa finanziaria regolamentata nell’Unione comunichi un rating ESG a terzi nel quadro delle sue comunicazioni di marketing, tale impresa include sul proprio sito web le stesse informazioni di cui all’allegato III, punto 1, al presente regolamento e pubblica in tali comunicazioni di marketing un link alle informazioni pubblicate sul sito web, salvo se è soggetta all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088.

Le autorità nazionali competenti designate in conformità agli atti legislativi settoriali di cui al primo comma della presente lettera controllano il rispetto, da parte delle imprese finanziarie regolamentate nell’Unione, degli obblighi di cui al presente articolo, primo comma, conformemente ai poteri conferiti da tali atti legislativi settoriali;

d) ai rating ESG emessi da fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che non sono autorizzati o riconosciuti a norma del titolo II e che soddisfano le condizioni seguenti:

i) il rating ESG è distribuito su iniziativa esclusiva dell’utente del rating ESG stabilito nell’Unione senza alcun preliminare contatto, sollecitazione, promozione, pubblicità o altra iniziativa da parte del fornitore di rating ESG o da parte di terzi per conto del fornitore; non è considerato distribuito su iniziativa esclusiva dell’utente di rating ESG, un rating ESG distribuito nell’Unione da un fornitore stabilito al di fuori dell’Unione la cui quota di mercato nell’Unione delle sue attività di rating ESG diventa sostanziale o che dispone di un sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione, che non è comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale. L’iniziativa esclusiva di un utente di rating ESG di cui al primo punto della presente lettera non autorizza un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione a distribuire rating ESG a tale utente in modo ricorrente né a distribuire rating ESG ad altri utenti di rating ESG nell’Unione;
ii) non vi sono sostituti per i rating offerti dai fornitori di rating ESG autorizzati a norma del presente regolamento;

e) alla pubblicazione o alla distribuzione di dati su fattori ambientali, sociali e relativi ai diritti umani e alla governance;
f) ai rating di credito emessi a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009, e a eventuali punteggi o valutazioni connessi ai fattori ESG prodotti o pubblicati nell’ambito delle metodologie per i rating del credito o come input della valutazione dell’affidabilità creditizia o risultato della stessa;
g) ai prodotti o ai servizi che integrano un elemento di un rating ESG, compresa la ricerca in materia di investimenti di cui alla direttiva 2014/65/UE;
h) alle revisioni esterne delle obbligazioni verdi europee come previsto dal regolamento (UE) 2023/2631;
i) alle revisioni esterne ai pareri di un secondo soggetto sulle obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, sulle obbligazioni legate alla sostenibilità, e sulle obbligazioni, sui prestiti e sugli altri tipi di strumenti di debito commercializzati come sostenibili, nella misura in cui tali revisioni esterne e pareri di un secondo soggetto non contengono rating ESG prodotti dal revisore o dal secondo soggetto che fornisce un parere;
j) ai rating ESG prodotti da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione o da autorità pubbliche degli Stati membri quando tali rating non sono pubblicati o distribuiti a fini commerciali;
k) ai rating ESG prodotti da un fornitore di rating ESG autorizzato quando tali rating sono pubblicati o distribuiti da terzi;
l) ai rating ESG prodotti dai membri del Sistema europeo di banche centrali quando tali rating non sono pubblicati o distribuiti a fini commerciali;
m) alle informative obbligatorie ai sensi degli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 13 del regolamento (UE) 2019/2088;
n) alle informative ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del regolamento (UE) 2020/852;
o) ai rating ESG sviluppati esclusivamente per i processi di accreditamento o certificazione, non riguardanti l’analisi degli investimenti e l’analisi finanziaria o il processo decisionale degli investimenti o il processo finanziario;
p) alle attività di etichettatura, a condizione che le etichette concesse ai pertinenti soggetti, strumenti finanziari o prodotti finanziari non comportino la comunicazione di un rating ESG;
q) ai rating ESG pubblicati o distribuiti da organizzazioni senza scopo di lucro a fini non commerciali.
ùIn deroga al primo comma, lettera p), le organizzazioni senza scopo di lucro sono soggette ai requisiti del presente regolamento se addebitano commissioni agli elementi valutati o agli emittenti di elementi valutati per comunicare loro i dati o per attribuire loro un rating attraverso la loro piattaforma o se forniscono agli utenti di rating ESG l’accesso a informazioni sui rating ESG dietro pagamento di una commissione.

3.   L’ESMA, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12)., e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita da Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48). (noti collettivamente come «autorità europee di vigilanza» o «AEV») elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c), secondo comma, tenendo conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e delle differenze tra di essi, e della necessità di evitare duplicazioni di informazioni già pubblicate conformemente ai requisiti normativi applicabili.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «rating ESG»: un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance o in merito all’esposizione di un elemento valutato a rischi o all’impatto su fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance che si basa sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia denominato «rating ESG», «parere ESG» o «punteggio ESG»;
2) «parere ESG»: una valutazione ESG basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo di rating;
3) «punteggio ESG»: una misura ESG derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista di rating;
4) «fornitore di rating ESG»: una persona giuridica le cui attività comprendono l’emissione e la pubblicazione o la distribuzione di rating ESG su base professionale;
5) «impresa finanziaria regolamentata nell’Unione»: un’impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è:

a) un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).;
b) un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
c) un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, compreso un gestore di fondi per il venture capital qualificati quale definito all’articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1)., un gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale quale definito all’articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18). e un gestore di ELTIF quale definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).;
d) una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;
e) un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE;
f) un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
g) un ente pensionistico aziendale o professionale, quale definito all’articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341;
h) un istituto pensionistico che gestisce regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009[15]Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1). del Parlamento europeo e del Consiglio, come pure qualsiasi soggetto giuridico costituito a fini di investimento in tali regimi di sicurezza sociale;
i) un fondo di investimento alternativo, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;
j) un OICVM quale definito all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;
k) una controparte centrale quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[16]Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).;
l) un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).;
m) una società veicolo di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma dell’articolo 211 della direttiva 2009/138/CE;
n) una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio[18]Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).;
o) una società di partecipazione assicurativa quale definita all’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 212, paragrafo 1, lettera h), della medesima direttiva, che fa parte di un gruppo assicurativo soggetto a vigilanza a livello di gruppo a norma dell’articolo 213 di tale direttiva e che non è esentata dalla vigilanza di gruppo a norma dell’articolo 214, paragrafo 2, della medesima direttiva;
p) una società di partecipazione finanziaria quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013
q) un istituto di pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[19]Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).;
r) un istituto di moneta elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[20]Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).;
s) un fornitore di servizi di crowdfunding quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;
t) un fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, quando presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114;
u) un repertorio di dati sulle negoziazioni quale definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012;
v) un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni quale definito all’articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2017/2402;
w) un amministratore di indici di riferimento quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
x) un’agenzia di rating del credito quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009;

6) «analista di rating»: una persona che esercita funzioni di analisi ai fini dell’emissione di rating ESG;

7) «elemento valutato»: una persona giuridica, uno strumento finanziario, un prodotto finanziario, un’autorità pubblica o un organismo di diritto pubblico cui è esplicitamente o implicitamente attribuito un rating ESG, indipendentemente dal fatto che tale rating sia stato richiesto e indipendentemente dal fatto che la persona giuridica,l’autorità pubblica o l’organismo di diritto pubblico abbia fornito informazioni per tale rating ESG;

8) «strumento finanziario»: gli strumenti di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

9) «utente di rating ESG»: una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo di diritto pubblico, cui è distribuito un rating ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali;

10) «autorità competenti»: le autorità designate da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 30 del presente regolamento;

11) «organo di amministrazione»: l’organo – o gli organi – di un fornitore di rating ESG, nominati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del fornitore di rating ESG, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza all’interno del fornitore di rating ESG, e comprende persone che dirigono di fatto l’attività del fornitore di rating ESG;

12) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività del fornitore di rating ESG nonché il membro o i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di tale fornitore;

13) «gruppo di fornitori di rating ESG»: un gruppo di imprese stabilite nell’Unione composto da un’impresa madre e dalle sue imprese figlie quale definito all’articolo 2, punto 11) della direttiva 2013/34/UE e imprese legate tra loro da una relazione e la cui attività comprende la fornitura di rating ESG.

TITOLO II

FORNITURA DI RATING ESG NELL’UNIONE

Articolo 4

Requisiti per esercitare un’attività nell’Unione

Qualsiasi persona giuridica che desideri esercitare l’attività di fornitore di rating ESG nell’Unione soddisfa uno dei requisiti seguenti:

a) un’autorizzazione rilasciata dall’ESMA di cui all’articolo 6;
b) una decisione di equivalenza di cui all’articolo 10 e l’adempimento delle condizioni di cui al medesimo articolo;
c) un’autorizzazione per l’avallo di cui all’articolo 11;
d) un riconoscimento di cui all’articolo 12.

Articolo 5

Regime temporaneo per i piccoli fornitori di rating ESG

1.   In deroga all’articolo 4, un fornitore di rating ESG classificato come piccola impresa o gruppo di piccole dimensioni ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, o dell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2013/34/UE («piccolo fornitore di rating ESG») che è stabilito nell’Unione ed intende esercitare l’attività nell’Unione è soggetto soltanto all’articolo 15, paragrafi 1, 5 e 7, agli articoli 23 e 24, e agli articoli da 32 a 37 del presente regolamento, a condizione che:

a) notifichi all’ESMA la propria intenzione di esercitare l’attività nell’Unione; e
b) sia stato registrato dall’ESMA prima che inizi a esercitare l’attività nell’Unione.

2.   Entro 90 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), l’ESMA decide se registrare il notificante come piccolo fornitore di rating ESG. L’ESMA informa il notificante della sua decisione entro cinque giorni lavorativi.

3.   Se un fornitore di rating ESG di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessa di essere classificato come piccolo fornitore di rating ESG o in ogni caso tre anni dopo la sua registrazione a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, se precedente, diventa soggetto a tutte le disposizioni del presente regolamento ed entro sei mesi deve presentare domanda di autorizzazione a esercitare l’attività nell’Unione a norma del capo 1 del presente titolo.

4.   I fornitori di rating ESG di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono scegliere di aderire al presente regolamento presentando domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 6. Se i fornitori di rating ESG decidono di aderire, il presente regolamento si applica nella sua interezza.

CAPO 1

Autorizzazione a fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione a esercitare l’attività nell’Unione

Articolo 6

Domanda di autorizzazione a esercitare un’attività nell’Unione

1.   Le persone giuridiche stabilite nell’Unione che intendono esercitare un’attività nell’Unione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), presentano domanda di autorizzazione all’ESMA.

2.   Una domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni elencate nell’allegato I del presente regolamento ed è presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione. Il regolamento n. 1 del Consiglio[21]Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).si applica mutatis mutandis a qualsiasi altra comunicazione tra l’ESMA e i fornitori di rating ESG e il loro personale.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente le informazioni di cui all’allegato I.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 2 ottobre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Il fornitore di rating ESG autorizzato rispetta in ogni momento i requisiti in base ai quali l’autorizzazione è stata originariamente concessa.

5.   I fornitori di rating ESG notificano all’ESMA, senza indebito ritardo, qualsiasi modifica sostanziale delle circostanze in base alle quali l’autorizzazione è stata originariamente concessa, compresa l’apertura o la chiusura di una succursale all’interno dell’Unione.

Articolo 7

Esame da parte dell’ESMA della domanda di autorizzazione ad operare nell’Unione in qualità di fornitore di rating ESG

1.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di cui all’articolo 6, paragrafo 2, l’ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere eventuali informazioni mancanti.

2.   Dopo aver valutato la completezza della domanda, l’ESMA informa il richiedente.

3.   Entro 90 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’ESMA adotta una decisione pienamente motivata, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di concessione o rifiuto dell’autorizzazione ad operare nell’Unione in qualità di fornitore di rating ESG.

4.   L’ESMA può prorogare il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino a 120 giorni lavorativi, in particolare se il richiedente:

a) prevede di avallare i rating ESG di cui all’articolo 11;
b) prevede di ricorrere all’esternalizzazione; oppure
c) richiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 22.

5.   La decisione adottata dall’ESMA a norma del paragrafo 3 acquisisce efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della sua adozione.

6.   Se il richiedente non fornisce eventuali informazioni mancanti entro il termine di cui al paragrafo 1, l’ESMA respinge la domanda.

Se l’ESMA non adotta alcuna decisione entro il termine di cui al paragrafo 3 o 4, la domanda si considera respinta.

Articolo 8

Decisione di concessione o rifiuto dell’autorizzazione a esercitare un’attività nell’Unione e notifica di tale decisione

1.   L’ESMA adotta una decisione pienamente motivata autorizzando un richiedente ad operare nell’Unione in qualità di fornitore di rating ESG qualora, in seguito all’esame della domanda di cui all’articolo 7, concluda che tale richiedente soddisfa i requisiti per la fornitura di rating ESG di cui al presente regolamento.

Se l’ESMA, dopo aver esaminato la domanda, conclude che il richiedente non soddisfa i requisiti per la fornitura di rating ESG di cui al presente regolamento, adotta una decisione pienamente motivata di rifiuto di tale autorizzazione.

2.   L’ESMA informa il richiedente entro cinque giorni lavorativi in merito alla decisione di cui al paragrafo 1.

3.   L’ESMA informa la Commissione, l’ABE e l’EIOPA di qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 1.

4.   L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione.

Articolo 9

Sospensione o revoca dell’autorizzazione

1.   L’ESMA adotta una decisione di sospensione o di revoca dell’autorizzazione di un fornitore di rating ESG di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, se il fornitore di rating ESG:

a) ha espressamente rinunciato all’autorizzazione o non ha fornito rating ESG nei 12 mesi antecedenti;
b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato; o
d) ha violato in modo grave o ripetuto il presente regolamento.

2.   ESMA informa il fornitore di rating ESG senza indebito ritardo di qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 1. La decisione di revoca o sospensione dell’autorizzazione ha effetto immediato in tutta l’Unione.

3.   L’ESMA informa le autorità competenti, la Commissione, l’ABE e l’EIOPA in merito a ciascuna decisione adottata a norma del paragrafo 1.

 

CAPO 2

Equivalenza, avallo e riconoscimento di fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione per esercitare l’attività nell’Unione

Articolo 10

Decisione di equivalenza

1.   Un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione che desideri esercitare l’attività nell’Unione in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), può farlo soltanto se è incluso nel registro di cui all’articolo 14 e a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a) il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione è una persona giuridica, è autorizzato o registrato come fornitore di rating ESG nel paese terzo interessato ed è soggetto alla vigilanza di tale paese terzo;
b) il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione ha notificato all’ESMA la propria intenzione di esercitare l’attività nell’Unione e ha presentato all’ESMA la prova della sua autorizzazione o registrazione quale fornitore di servizi ESG, la documentazione richiesta per tale autorizzazione o registrazione nel paese terzo in questione, nonché il nome dell’autorità competente del paese terzo responsabile della sua vigilanza e ha ricevuto conferma dall’ESMA della completezza delle informazioni fornite;
c) la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma del paragrafo 2;
d) gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4 sono operativi.

2.   La Commissione può adottare una decisione di equivalenza attraverso atti di esecuzione che dichiarano che il quadro giuridico e le prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a) i fornitori di rating ESG autorizzati o registrati nel paese terzo soddisfano requisiti vincolanti equivalenti ai requisiti del presente regolamento;
b) il rispetto dei requisiti vincolanti di cui alla lettera a) è soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48.

3.   La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 47 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo. La Commissione può subordinare l’applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

a) all’effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo in questione delle eventuali condizioni, stabilite in detto atto di esecuzione, intese ad assicurare l’equivalenza delle norme in materia di vigilanza e regolamentazione;
b) alla capacità dell’ESMA di esercitare efficacemente le sue responsabilità in materia di monitoraggio di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   L’ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2. Tali accordi di cooperazione specificano almeno tutti gli elementi seguenti:

a) il meccanismo per lo scambio periodico e ad hoc di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti del paese terzo interessato, compreso l’accesso a tutte le informazioni pertinenti richieste dall’ESMA in merito al fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese terzo;
b) il meccanismo per la notifica immediata all’ESMA laddove l’autorità competente del paese terzo ritenga che un fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese e soggetto alla vigilanza di tale autorità competente del paese terzo stia violando le condizioni della sua autorizzazione o registrazione o altre disposizioni della normativa nazionale nel paese terzo;
c) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, incluse le ispezioni in loco;
d) il meccanismo per la tempestiva notifica all’ESMA nei casi in cui un’autorità competente di un paese terzo adotta misure di regolamentazione o di vigilanza in relazione al fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese terzo, tra cui eventuali modifiche che potrebbero incidere sulla continua conformità del fornitore di rating ESG alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
e) il meccanismo per la tempestiva notifica all’autorità competente del paese terzo nei casi in cui l’ESMA pubblica un avviso pubblico a norma dell’articolo 35 al fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese terzo.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, se l’ESMA è informata del fatto che un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione non soddisfa più le condizioni per essere autorizzato o registrato nel paese in cui è stato autorizzato o registrato, essa lo cancella dal registro di cui all’articolo 14.

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’ESMA valuta la completezza delle informazioni entro 20 giorni lavorativi dal loro ricevimento. Se ritiene che le informazioni non siano complete, l’ESMA fissa una scadenza entro la quale il fornitore di rating ESG deve fornire ogni informazione mancante. Una volta valutata la completezza della documentazione inoltrata, l’ESMA informa il fornitore di rating ESG dell’esito della valutazione entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica iniziale.

Articolo 11

Avallo dei rating ESG forniti da fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione

1.   Un fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione e autorizzato a norma dell’articolo 8 può avallare rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione appartenente al medesimo gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione ha presentato all’ESMA domanda per l’autorizzazione di tale avallo;
b) il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione soddisfa i seguenti indicatori di sostanza minima:

i) dispone di locali propri o locali ad uso esclusivo in uno Stato membro;
ii) dispone di almeno un proprio conto bancario attivo nell’Unione e
iii) dispone di un’idonea presenza analitica e decisionale nell’Unione, tenuto conto della natura, dell’entità o della complessità delle sue attività nell’Unione;

c) l’avallo del rating ESG non compromette la qualità della valutazione dell’elemento valutato o dell’emittente dell’elemento valutato o l’organizzazione di verifiche o visite in loco, ove previsto dalla metodologia di rating ESG utilizzata dal fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione;
d) il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’ESMA che l’emissione e la distribuzione di rating ESG avallati soddisfa requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento; il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione è autorizzato a dimostrare la conformità a tali requisiti senza dover fare riferimento al processo specifico seguito per ogni singolo rating;
e) il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente i rating ESG forniti dal fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione, al fine di gestire eventuali rischi associati;
f) esiste ragione oggettiva per cui i rating ESG devono essere avallati per il loro utilizzo nell’Unione, che può includere fattori quali le specificità dei rating ESG, la necessità di prossimità della produzione dei rating ESG all’emittente o a una specifica realtà economica, un particolare settore, centri di eccellenza per sottocomponenti dei fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, la disponibilità di competenze specifiche necessarie per la produzione dei rating ESG, la disponibilità materiale di dati di input e lo sviluppo di rating ESG attraverso la collaborazione di gruppi globali;
g) il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione fornisce all’ESMA, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per consentire all’ESMA di vigilare su base continuativa sul rispetto del presente regolamento da parte del fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione, se pertinente per l’avallo dei rating;
h) laddove un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione sia soggetto a vigilanza, è in vigore un accordo di cooperazione adeguato tra l’ESMA e l’autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il fornitore di rating ESG, al fine di garantire uno scambio efficace di informazioni.

2.   Un fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione che presenta una domanda di autorizzazione di avallo di cui al paragrafo 1, lettera a), fornisce all’ESMA tutte le informazioni necessarie a dimostrare a quest’ultima che, al momento della presentazione della domanda, le condizioni di cui a detto paragrafo sono soddisfatte.

3.   Entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda completa di avallo di cui al paragrafo 1, lettera a), ma non oltre 85 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda iniziale, l’ESMA esamina la domanda e decide se autorizzare l’avallo o respingerlo. L’ESMA notifica tale decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi.

4.   Un rating ESG avallato è considerato un rating ESG fornito dal fornitore di rating ESG avallante. Il fornitore di rating ESG avallante non ricorre all’avallo con l’intento di evitare o eludere le prescrizioni del presente regolamento.

5.   Un fornitore di rating ESG resta pienamente responsabile per i rating ESG avvallati così come per il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.

6.   Qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al presente articolo non siano più soddisfatte, l’ESMA ha il potere di imporre al fornitore di rating ESG avallante la cessazione dell’avallo, fatte salve l’imposizione di misure di vigilanza, le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora applicabili a norma degli articoli da 35 a 37.

Articolo 12

Riconoscimento di fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione

1.   Fino all’adozione da parte della Commissione della decisione di equivalenza di cui all’articolo 10 o, se tale decisione è stata adottata, in caso di abrogazione della stessa, un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione con un fatturato netto annuo consolidato per tutte le sue attività inferiore all’importo massimo previsto all’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE per gli ultimi tre anni consecutivi possono esercitare l’attività nell’Unione, a condizione che l’ESMA abbia riconosciuto tale fornitore di rating ESG conformemente al presente articolo. Un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione che appartiene a un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE, il cui fatturato netto annuo consolidato di tutte le attività del gruppo è inferiore all’importo massimo fissato all’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE, per ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi, può operare nell’Unione a condizione che l’ESMA abbia riconosciuto tale fornitore di rating ESG conformemente al presente articolo. A tal fine, l’ESMA può tenere conto di una valutazione da parte di un revisore esterno indipendente o di una certificazione dell’autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il fornitore di rating ESG.

2.   I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che desiderano essere riconosciuti ai sensi del paragrafo 1 si conformano ai requisiti di cui al presente regolamento e presentano domanda di riconoscimento all’ESMA.

3.   Un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione che desidera essere riconosciuto ai sensi del paragrafo 1 dispone di un rappresentante legale. Tale rappresentante legale è una persona giuridica stabilita nell’Unione ed è espressamente nominato dal fornitore di rating ESG ad agire per suo conto. Tale rappresentante legale dimostra all’ESMA che tale fornitore di rating ESG adempie su base continuativa ai requisiti del presente regolamento e, a tale riguardo, ne risponde all’ESMA. Il rappresentante legale fornisce all’ESMA, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrarle che il fornitore di rating ESG soddisfa i requisiti del presente regolamento.

4.   Un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione, quando presenta una domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 2, fornisce all’ESMA:

a) tutte le informazioni elencate nell’allegato I;
b) tutte le informazioni necessarie per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
c) tutte le informazioni necessarie per dimostrare all’ESMA che il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione ha adottato le disposizioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
d) l’elenco dei rating ESG attuali o futuri che sono destinati a essere distribuiti nell’Unione;
e) se del caso, il nome e i dati di contatto dell’autorità competente del paese terzo responsabile per la vigilanza di detto fornitore.
Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 2, l’ESMA decide se concedere il riconoscimento. L’ESMA comunica la propria decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla sua adozione.

5.   L’ESMA riconosce il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione ha rispettato i paragrafi 2, 3 e 4;
b) se il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione è soggetto a vigilanza, l’ESMA cerca di mettere in atto un accordo di cooperazione adeguato con l’autorità competente pertinente del paese terzo in cui è stabilito detto fornitore, al fine di garantire uno scambio efficace di informazioni.

6.   L’ESMA adotta una decisione di rigetto della domanda nel caso in cui l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell’ESMA nel quadro del presente regolamento è ostacolato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è stabilito il fornitore di rating ESG, oppure, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine dell’autorità competente del paese terzo.

7.   L’ESMA irroga sanzioni pecuniarie, conformemente all’articolo 36, o sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell’articolo 9, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che il fornitore di rating ESG:

a) stia agendo o abbia agito in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti di rating ESG o l’ordinato funzionamento dei mercati;
b) abbia commesso una grave violazione del presente regolamento;
c) abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.

8.   Se il fornitore di rating ESG riconosciuto dall’ESMA a norma del presente articolo non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa l’ESMA senza indebito ritardo.

Il fornitore di rating ESG notifica all’ESMA entro tre mesi dalla data in cui non soddisfa più le condizioni stabilite nel paragrafo 1 se intende continuare a offrire i propri servizi nell’Unione e presenta domanda di autorizzazione entro 12 mesi da tale data. In assenza di tale notifica, il fornitore di rating ESG cessa di operare nell’Unione.

9.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire la forma e il contenuto della domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 2 e, in particolare, la presentazione delle informazioni richieste al paragrafo 4.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 2 ottobre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Accordi di cooperazione

1.   Qualsiasi accordo di cooperazione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 12, paragrafo 5, lettera b), è soggetto a garanzie in materia di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 46. Lo scambio di informazioni attuato nel contesto di tali accordi di cooperazione è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti del paese terzo.

2.   Per quanto concerne i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, l’ESMA applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)..

CAPO 3

Registro e accessibilità delle informazioni

Articolo 14

Registro dei fornitori di rating ESG e accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   L’ESMA istituisce e tiene un registro contenente informazioni su tutti gli elementi seguenti:

a) l’identità dei fornitori di rating ESG autorizzati a norma dell’articolo 8 o registrati nell’ambito del regime temporaneo per i piccoli fornitori di rating ESG a norma dell’articolo 5, paragrafo 1;
b) l’identità dei fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10 e le autorità competenti dei paesi terzi responsabili della vigilanza su tali fornitori di rating ESG;
c) l’identità dei fornitori di rating ESG avallanti e dei fornitori di rating ESG avallati stabiliti al di fuori dell’Unione di cui all’articolo 11 e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza sui fornitori di rating ESG avallati;
d) l’identità dei fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che sono stati riconosciuti conformemente all’articolo 12, i rappresentanti legali stabiliti nell’Unione di tali fornitori di rating ESG e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi responsabili della vigilanza su tali fornitori di rating ESG.

2.   Il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile sul sito web dell’ESMA ed è aggiornato senza indugio, in funzione delle necessità.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2028, quando pubblicano informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 1 del presente regolamento, i fornitori di rating ESG le trasmettono contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 6 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859.

4.   Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a) sono preparate in un formato per dati estraibili come definito all’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento;
b) sono corredate dei metadati seguenti:

i) la denominazione commerciale completa e, se del caso, la denominazione utilizzata a fini di marketing e l’abbreviazione della denominazione del fornitore di rating ESG a cui tale informazione si riferisce;
ii) se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del fornitore di rating ESG, specificato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (UE) 2023/2859;
iii) il tipo di informazioni, classificate a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
iv) le dimensioni del fornitore di rating ESG, specificate a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) 2023/2859;
v) un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5.   Ai fini del paragrafo 4, lettera b), punto ii), i fornitori di rating ESG acquisiscono un identificativo della persona giuridica.

6.   Al fine di rendere accessibili tramite l’ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’organismo di raccolta quale definito all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l’ESMA.

7.   A decorrere dal 1o gennaio 2028 le informazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 35, paragrafo 6, e all’articolo 38, paragrafo 1, del presente regolamento, sono rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta quale definito all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l’ESMA.

Tali informazioni:

a) sono preparate in un formato per dati estraibili come definito dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;

b) sono corredate dai metadati seguenti:

i) le denominazioni del fornitore di rating ESG a cui le informazioni si riferiscono;
ii) se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del fornitore di rating ESG specificato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii) il tipo di informazioni, classificate a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859
iv) un’indicazione del fatto che le informazioni contengano o meno dati personali.

8.   Al fine di garantire una raccolta e una gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 3, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini del primo comma, lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo, in consultazione con i portatori di interessi.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.   Se necessario l’ESMA adotta orientamenti destinati ai soggetti interessati al fine di garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 8, primo comma, lettera a), siano corretti.

TITOLO III

INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DI RATING ESG

CAPO I

Requisiti organizzativi, processi e documenti relativi alla governance

Articolo 15

Principi generali

1.   I fornitori di rating ESG garantiscono l’indipendenza delle loro attività di rating, anche da qualsiasi influenza o vincolo di tipo politico ed economico.

2.   I fornitori di rating ESG si dotano di norme e procedure che garantiscono che i loro rating ESG siano emessi, pubblicati e distribuiti in conformità del presente regolamento.

3.   I fornitori di rating ESG utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati ed efficaci per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento.

4.   I fornitori di rating ESG adottano e attuano politiche e procedure scritte che garantiscono che i loro rating ESG si basino su un’analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione che sono rilevanti per le loro analisi conformemente alle loro metodologie di rating.

5.   I fornitori di rating ESG adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che i loro interessi aziendali non compromettano l’indipendenza o l’accuratezza delle attività di rating ESG.

6.   I fornitori di rating ESG adottano e attuano procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni.

7.   I fornitori di rating ESG si avvalgono, per fornire i rating ESG, di metodologie rigorose, sistematiche, indipendenti e giustificabili e le applicano costantemente e in modo trasparente.

8.   I fornitori di rating ESG rivedono le metodologie di rating di cui al paragrafo 7 su base continuativa e quanto meno una volta l’anno.

9.   I fornitori di rating ESG monitorano e valutano l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure di cui al paragrafo 3 con cadenza almeno annuale e adottano misure appropriate per sopperire a eventuali carenze.

10.   I fornitori di rating ESG istituiscono e mantengono una funzione di sorveglianza permanente, indipendente ed efficace per gli aspetti complessivi della fornitura dei propri rating ESG.

La funzione di sorveglianza dispone delle risorse e delle competenze necessarie e ha accesso a tutte le informazioni necessarie per esercitare i propri compiti. Essa ha accesso diretto all’organo di amministrazione del fornitore di rating ESG.

I fornitori di rating ESG elaborano e mantengono solide procedure per la loro funzione di sorveglianza.

11.   I fornitori di rating ESG adottano tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni da loro impiegate ai fini dell’emissione dei rating ESG siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili. I fornitori di rating ESG indicano in modo chiaro che i loro rating ESG costituiscono il loro parere.

12.   I fornitori di rating ESG notificano l’elemento valutato o l’emittente dell’elemento valutato durante il loro orario di lavoro e almeno due interi giorni lavorativi prima della prima emissione del rating ESG, al fine di dare all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato la possibilità di informare i fornitori di rating ESG di eventuali errori fattuali. A tal fine i fornitori di rating ESG mettono a disposizione, su richiesta dell’elemento valutato o dell’emittente dell’elemento valutato, gratuitamente e su base non commerciale, le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, lettere b) e c), e punto 2, lettera b), punto ii), e la data dell’ultimo aggiornamento dei dati nonché, se del caso, qualsiasi altro dato raccolto, stimato o calcolato che si riferisce all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato.

13.   I fornitori di rating ESG non sono obbligati a divulgare informazioni sul loro capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how o sui risultati delle attività innovative che si qualificherebbero come segreti commerciali come definiti all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1)..

14.   I fornitori di rating ESG apportano modifiche ai loro rating ESG soltanto nel rispetto delle loro metodologie di rating pubblicate a norma dell’articolo 23.

Articolo 16

Separazione delle attività commerciali

1.   I fornitori di rating ESG non svolgono alcuna delle attività seguenti:

a) attività di consulenza rivolte a investitori o imprese;

b) emissione e distribuzione di rating del credito ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009;

c) fornitura di indici di riferimento quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2016/1011;

d) servizi e attività di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE;

e) revisione legale dei bilanci e incarichi di certificazione della conformità dell’informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva 2013/34/UE;

f) attività degli enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e attività di assicurazione o riassicurazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE.

2.   In deroga al paragrafo 1, un fornitore di rating ESG può svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere d) o f), purché metta in atto, in aggiunta alle misure di cui agli articoli 25 e 26, delle misure specifiche volte a:

a) garantire che ciascuna attività sia esercitata in modo autonomo;
b) evitare potenziali rischi di conflitti di interesse nel processo decisionale nell’ambito delle proprie attività di rating ESG;
c) garantire che i suoi dipendenti che partecipano direttamente al processo di valutazione di un elemento valutato non svolgano alcuna delle attività di cui al paragrafo 1, lettere d) o f).

Nell’attuare tali misure, il fornitore di rating ESG tiene altresì conto delle attività del gruppo a cui appartiene, se del caso.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), un fornitore di rating ESG può presentare all’ESMA una richiesta di autorizzazione a fornire indici di riferimento, a condizione che metta in atto misure specifiche, comprese quelle di cui al paragrafo 2. L’ESMA decide se le misure proposte dal fornitore di rating ESG sono adeguate e sufficienti in relazione ai potenziali rischi di conflitti di interesse. Se l’ESMA ritiene che le misure non siano adeguate o sufficienti in relazione ai potenziali rischi di conflitti di interesse, si applica il paragrafo 1, lettera c).

Qualsiasi modifica sostanziale in relazione alle misure adottate dal fornitore di rating ESG o alla loro attuazione è notificata all’ESMA dal fornitore di rating ESG prima dell’attuazione di tale modifica. L’ESMA decide se le misure rimangano adeguate e sufficienti in relazione ai potenziali rischi di conflitti di interesse. Se l’ESMA decide che le misure non sono più appropriate o sufficienti in relazione ai potenziali conflitti di interesse, si applica il paragrafo 1, lettera c).

L’ESMA adotta la decisione di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete sulle misure proposte dal fornitore di rating ESG o in relazione a eventuali modifiche sostanziali o entro i termini di cui all’articolo 7 se la valutazione dell’ESMA rientra nell’esame della domanda di autorizzazione del fornitore di rating ESG.

4.   I fornitori di rating ESG garantiscono che i propri dipendenti che partecipano direttamente al processo di valutazione di un elemento valutato non svolgano alcuna delle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e).

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i dettagli delle misure e delle garanzie da attuare a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 2 ottobre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   I fornitori di rating ESG garantiscono che la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 non crei rischi di conflitto di interesse nel contesto delle loro attività di rating ESG. Laddove vi siano rischi di conflitto di interesse, i fornitori di rating ESG si astengono dal prestare tali altri servizi.

Articolo 17

Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano alla fornitura dei rating ESG

1.   I fornitori di rating ESG provvedono affinché gli analisti di rating, i dipendenti e tutte le altre persone fisiche sotto il loro controllo o i cui servizi sono messi a loro disposizione, ad esempio attraverso un accordo contrattuale, e che partecipano direttamente alla fornitura dei rating ESG, compresi gli analisti di rating direttamente coinvolti nel processo di rating e le persone coinvolte nell’assegnazione di punteggi ESG, siano adeguatamente formati e dispongano delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti, inclusa se del caso una comprensione sufficiente di qualsiasi potenziale rischio finanziario sostanziale per l’elemento valutato e di qualsiasi potenziale impatto sostanziale dell’elemento valutato sull’ambiente e sulla società in generale.

2.   I fornitori di rating ESG garantiscono che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti a contributi o pagamenti con qualsiasi elemento valutato o emittente di un elemento valutato oppure con qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente collegata all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato da un legame di controllo.

3.   Ad eccezione delle partecipazioni in organismi di investimento collettivo diversificati, compresi i fondi gestiti, e degli investimenti effettuati nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio:

a) le persone di cui al paragrafo 1 che partecipano direttamente alla determinazione di un singolo rating di un elemento valutato, non acquistano né vendono strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da un soggetto valutato all’interno della loro area di responsabilità analitica o da qualsiasi soggetto all’interno del gruppo di tale soggetto, né effettuano operazioni su tali strumenti finanziari;
b) le persone che occupano una posizione dirigenziale di alto livello presso il fornitore di rating ESG non acquistano né vendono strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da qualsiasi soggetto valutato dal fornitore di rating ESG o da qualsiasi soggetto all’interno del gruppo di tale soggetto, né effettuano operazioni su tali strumenti finanziari.

4.   Le persone di cui al paragrafo 1 non partecipano direttamente alla determinazione del rating ESG del pertinente elemento valutato né la influenzano in altro modo, se queste:

a) possiedono strumenti finanziari dell’elemento valutato, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti, e di investimenti effettuati nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio;
b) possiedono strumenti finanziari di un’entità legata all’elemento valutato la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interesse o essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti, e di investimenti effettuati nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio;
c) hanno occupato nell’ultimo anno un posto presso il soggetto valutato dal fornitore di rating ESG o qualsiasi soggetto in seno al gruppo di tale soggetto o intrattengono con esso una relazione d’affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interesse o essere generalmente percepita come tale.

5.   I fornitori di rating ESG provvedono affinché le persone di cui al paragrafo 1, e le persone che ricoprono una posizione dirigenziale di alto livello presso il fornitore di rating ESG:

a) adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e le registrazioni in possesso del fornitore di rating ESG da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività del fornitore stesso nonché della natura e della gamma delle sue attività di rating ESG;
b) non condividano le informazioni riservate comunicate al fornitore di rating ESG con chiunque non sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività di rating ESG, compresi gli analisti di rating e i dipendenti di persone direttamente o indirettamente collegate al fornitore di rating ESG da un legame di controllo, né con altre persone fisiche i cui servizi sono o sono stati messi a disposizione o sono sotto il controllo di una persona direttamente o indirettamente collegata al fornitore di rating ESG da un legame di controllo;
c) non utilizzino né condividano informazioni riservate per finalità diverse dallo svolgimento di attività di rating ESG, compresa la negoziazione di strumenti finanziari;
d) non sollecitino né accettino denaro, regali o favori da nessun soggetto con cui il fornitore di rating ESG ha una relazione d’affari.

6.   Se le persone di cui al paragrafo 1 ritengono che un’altra persona di cui a tale paragrafo abbia tenuto una condotta che reputano illegale, ne riferiscono immediatamente alla funzione di sorveglianza. Il fornitore di rating ESG provvede affinché la segnalazione non abbia conseguenze negative per chi la effettua.

7.   Se un analista di rating pone fine al rapporto di lavoro con il fornitore di rating ESG e entro un anno da tale interruzione inizia a lavorare per un elemento valutato o un emittente di un elemento valutato e ha partecipato direttamente alla determinazione di un suo singolo rating, il fornitore di rating ESG rivede il lavoro pertinente svolto dall’analista nell’anno antecedente la sua partenza al fine di verificare l’esistenza di conflitti di interesse.

8.   Le persone di cui al paragrafo 1 e le persone che ricoprono una posizione dirigenziale di alto livello presso il fornitore di rating ESG, non assumono alcuna posizione dirigenziale di alto livello presso un elemento valutato o un emittente di un elemento valutato alla cui determinazione di un suo singolo rating hanno partecipato per nove mesi dopo la fornitura del rating.

Articolo 18

Obblighi di conservazione delle registrazioni

1.   I fornitori di rating ESG registrano le loro attività di rating ESG. Tali registrazioni includono le informazioni di cui agli allegati I e II.

2.   I fornitori di rating ESG conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in una forma che consenta di replicare e comprendere pienamente la determinazione di un rating ESG.

Articolo 19

Meccanismo di gestione dei reclami

1.   I fornitori di rating ESG predispongono e pubblicano sul proprio sito web procedure per ricevere e trattare i reclami presentati dagli utenti dei rating ESG, dagli elementi valutati e dagli emittenti degli elementi valutati, nonché per conservare le relative registrazioni. Inoltre i fornitori di rating ESG pubblicano chiaramente sul loro sito web informazioni riguardati il meccanismo di gestione dei reclami e i dati di contatto.

2.   Le procedure di cui al paragrafo 1 garantiscono che:

a) il fornitore di rating ESG metta a disposizione del pubblico la politica di gestione dei reclami;
b) i reclami siano trattati in modo tempestivo ed equo e l’esito della trattazione sia comunicato entro un periodo ragionevole di tempo a chi presenta il reclamo, a meno che tale comunicazione sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).; e
c) la trattazione sia condotta indipendentemente dal personale che è stato coinvolto nella determinazione di un singolo rating oggetto del reclamo.

3.   I reclami possono riguardare uno dei seguenti elementi:

a) le fonti di dati utilizzate per un singolo rating ESG e la presenza di errori fattuali;
b) il modo in cui è stata applicata la metodologia di rating in relazione a un singolo rating ESG;
c) la rappresentatività di un singolo rating ESG rispetto all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato.

Articolo 20

Preoccupazioni motivate

1.   I fornitori di rating ESG predispongono procedure per ricevere preoccupazioni motivate dai portatori di interessi, che forniscono i loro nomi e la loro posizione.

2.   I fornitori di rating ESG, ad eccezione dei piccoli fornitori di rating ESG, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, si si adoperano per rispondere alle preoccupazioni motivate entro 30 giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Articolo 21

Esternalizzazione

1.   L’esternalizzazione di importanti funzioni operative non deve essere effettuata in modo da compromettere sostanzialmente la qualità del controllo interno di un fornitore di rating ESG né la capacità dell’ESMA di vigilare sul rispetto, da parte dei fornitori di rating ESG, degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

2.   I fornitori di rating ESG che esternalizzano funzioni o oppure servizi o attività di rilievo per la fornitura di un rating ESG restano pienamente responsabili dell’adempimento di tutti i loro obblighi previsti dal presente regolamento e della comunicazione delle informazioni di cui all’allegato II.

Articolo 22

Esenzioni dai requisiti di governance

1.   Un fornitore di rating ESG può presentare all’ESMA una richiesta di esenzione dall’osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 15, paragrafi 6, 8 e 10.

2.   Nel valutare una richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA verifica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il fornitore di rating ESG è un fornitore di rating ESG di piccole dimensioni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1;
b) il fornitore di rating ESG ha messo in atto misure e procedure, in particolare meccanismi di controllo interno e disposizioni e misure per la comunicazione di informazioni, che assicurano l’indipendenza degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating ESG e garantiscono l’effettivo rispetto del presente regolamento;
c) il fornitore di rating ESG ha dimostrato che le sue dimensioni non sono state determinate in modo tale da eludere i requisiti del presente regolamento;
d) il fornitore di rating ESG ha dimostrato con sufficiente chiarezza che i requisiti stabiliti all’articolo 15, paragrafi 6, 8 e 10 non sono proporzionati alla natura, alla portata o alla complessità dell’attività di tale fornitore di rating ESG oppure alla natura o gamma dei rating ESG emessi.

Sulla base di tali considerazioni, l’ESMA può esentare tale fornitore di rating ESG da tutti i requisiti stabiliti all’articolo 15, paragrafi 6, 8 e 10, o, in casi debitamente giustificati e sulla base degli elementi forniti dal fornitore di rating ESG a norma del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, solo da alcuni di tali requisiti.

CAPO 2

Obblighi di trasparenza

Articolo 23

Comunicazione al pubblico delle metodologie, dei modelli e delle principali ipotesi di rating utilizzati nelle attività di rating ESG

1.   I fornitori di rating ESG pubblicano sul proprio sito web, come minimo, le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating che utilizzano nelle loro attività di rating ESG, comprese le informazioni di cui all’allegato I, lettera d), e all’allegato III, punto 1. Tale pubblicazione è effettuata in modo chiaro e trasparente e deve essere identificata in una sezione distinta del sito web del fornitore di rating ESG.

Il fornitore di rating ESG pubblica l’informazione di cui all’allegato III, punto 1 al più tardi quando inizia ad emettere rating ESG.

2.   Sono forniti rating E, S e G distinti anziché un unico rating ESG in cui sono aggregati i fattori E, S e G. I fornitori di rating ESG forniscono le informazioni di cui al presente articolo e all’articolo 24 separatamente per ciascun fattore.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i fornitori di rating ESG possono fornire un unico rating ESG che aggrega i fattori E, S e G se forniscono, fatti salvi ulteriori obblighi di informativa a norma del presente regolamento, le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, lettera h).

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi da comunicare a norma del paragrafo 1, primo comma. Tali elementi non includono obblighi di informativa aggiuntivi diversi rispetto a quelli elencati all’allegato III, punto 1.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 2 ottobre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   L’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le norme, i formati e i modelli relativi ai dati che i fornitori di rating ESG devono utilizzare per presentare le informazioni di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24

Comunicazione di informazioni agli utenti dei rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati

1.   I fornitori di rating ESG comunicano agli utenti dei rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati, come minimo, le informazioni di cui all’allegato III, punto 2, su base continuativa.

2.   Un fornitore di rating ESG garantisce che, quando autorizza l’utente di rating ESG a rendere pubblico un rating ESG, un collegamento alle informazioni di cui all’allegato III, punto 1, sia incluso nel rating ESG.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi da comunicare a norma del paragrafo 1. Tali elementi non includono obblighi di informativa aggiuntivi diversi rispetto a quelli elencati all’allegato III, punto 2.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 2 ottobre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   L’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le norme, i formati e i modelli relativi ai dati che i fornitori di rating ESG devono utilizzare per presentare le informazioni di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

CAPO 3

Indipendenza e conflitti di interesse

Articolo 25

Indipendenza e prevenzione di conflitti di interesse

1.   I fornitori di rating ESG dispongono di solidi meccanismi di governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un rating ESG.

2.   I fornitori di rating ESG adottano tutte le misure necessarie per garantire che i rating ESG forniti non siano influenzati da alcun conflitto di interesse, esistente o potenziale, o relazione d’affari o di altro tipo derivante dai fornitori di rating ESG stessi o dai suoi azionisti, dirigenti, analisti di rating, dipendenti o da qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del fornitore di rating ESG, o da qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad esso da un legame di controllo, o da qualsiasi fornitore terzo a cui siano stati esternalizzati funzioni, servizi o attività.

3.   Quando sussiste il rischio di conflitto di interesse interno al fornitore di rating ESG in ragione dell’assetto proprietario, delle partecipazioni di controllo o delle attività del fornitore in questione, di un soggetto che lo possiede o lo controlla, di un soggetto da esso posseduto o controllato o di qualsiasi sua affiliata o di qualsiasi suo fornitore terzo, l’ESMA adotta le misure più opportune. L’ESMA può chiedere al fornitore di rating ESG di adottare misure tese ad attenuare tale rischio.

Qualora il conflitto di interesse di cui al primo comma non sia gestito in modo adeguato mediante le misure di attenuazione del rischio di cui al primo comma, l’ESMA impone al fornitore di rating ESG di risolvere tale conflitto di interesse. Se necessario, l’ESMA può imporre al fornitore di rating ESG di porre fine alle attività o alle relazioni che creano il conflitto di interesse o di cessare di fornire rating ESG.

4.   A un azionista o socio di un fornitore di rating ESG che esercita un’influenza notevole a norma dell’articolo 2, punto 13, seconda frase, della direttiva 2013/34/UE su tale fornitore di rating ESG o su un’impresa che ha la facoltà di esercitare il controllo o un’influenza dominante su tale fornitore di rating ESG è vietato:

a) esercitare un’influenza notevole su altri fornitori di rating ESG;
b) avere il diritto o la facoltà di nominare o revocare membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altri fornitori di rating ESG;
c) essere membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altri fornitori di rating ESG.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica agli investimenti in altri fornitori di rating ESG appartenenti allo stesso gruppo di fornitori di rating ESG o agli investimenti in fornitori di rating ESG che sono microimprese o piccole imprese secondo i criteri di cui rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2013/34/UE.

5.   I fornitori di rating ESG comunicano all’ESMA tutti i conflitti di interesse esistenti o potenziali, compresi quelli derivanti dalla proprietà o dal controllo dei fornitori di rating ESG.

6.   I fornitori di rating ESG stabiliscono e applicano politiche, procedure e modalità organizzative efficaci per l’individuazione, la comunicazione, la prevenzione, la gestione e l’attenuazione dei conflitti di interesse. I fornitori di rating ESG riesaminano e aggiornano periodicamente tali politiche, procedure e modalità. Le politiche, procedure e modalità prevengono, gestiscono e attenuano specificamente i conflitti di interesse dovuti alla proprietà o al controllo del fornitore di rating ESG o ad altri interessi nel gruppo del fornitore di rating ESG, oppure i conflitti di interesse causati da altre persone che esercitano influenza o controllo sul fornitore di rating ESG in relazione alla determinazione del rating ESG.

7.   I fornitori di rating ESG riesaminano la loro attività con cadenza almeno annuale al fine di individuare potenziali conflitti di interesse.

 

Articolo 26

Gestione di potenziali conflitti di interesse derivanti da dipendenti

1.   I fornitori di rating ESG assicurano che i dipendenti e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un rating ESG:

a) dispongano delle competenze necessarie per svolgere i compiti e le funzioni loro attribuiti e siano soggetti a una gestione e una vigilanza efficaci;
b) non siano soggetti a indebite influenze o a conflitti di interesse;
c) non siano retribuiti e il loro rendimento non sia valutato in modo tale da creare conflitti di interesse o comunque da incidere sull’integrità del processo di determinazione dei rating ESG;
d) non abbiano interessi o relazioni d’affari che possono compromettere le attività del fornitore di rating ESG;
e) siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di un rating ESG mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato, tranne qualora tale contributo sia espressamente necessario nell’ambito della metodologia dei rating ESG e sia soggetto a norme specifiche ivi definite; e
f) siano soggetti a efficaci procedure per il controllo degli scambi di informazioni con altri dipendenti coinvolti in attività che possano creare un rischio di conflitto di interesse o con terzi, laddove le informazioni possano influire sul rating ESG.

2.   I fornitori di rating ESG istituiscono specifiche procedure di controllo interno per assicurare l’integrità e l’affidabilità del dipendente o della persona che determina il rating ESG, inclusa l’approvazione interna da parte della dirigenza prima della distribuzione del rating ESG.

Articolo 27

Trattamento equo, ragionevole, trasparente e non discriminatorio degli utenti dei rating ESG

1.   I fornitori di rating ESG adottano misure adeguate al fine di garantire che le commissioni addebitate ai clienti siano eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA può imporre ai fornitori di rating ESG di produrre elementi di prova documentati sulla loro politica in materia di prezzi, compresi la struttura delle commissioni e i criteri di determinazione dei prezzi. L’ESMA può adottare misure di vigilanza conformemente all’articolo 35 e può decidere di imporre sanzioni pecuniarie conformemente all’articolo 36 se rileva che le commissioni applicate dai fornitori di rating ESG non sono eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

CAPO 4

Vigilanza da parte dell’ESMA

Sezione 1

Principi generali

Articolo 28

Non interferenza con il contenuto dei rating ESG o con le relative metodologie

Nell’adempimento delle funzioni loro attribuite in virtù del presente regolamento, né l’ESMA, né la Commissione, né le autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating ESG o con le relative metodologie.

Articolo 29

ESMA

1.   Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA emana e aggiorna orientamenti sulla cooperazione tra l’ESMA e le autorità competenti ai fini del presente regolamento, comprese le procedure e le condizioni dettagliate relative alla delega di compiti.

2.   Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE e l’EIOPA, emana ed aggiorna orientamenti sull’applicazione del regime di avallo di cui all’articolo 11 del presente regolamento entro il 2 ottobre 2025.

3.   L’ESMA pubblica una relazione annuale sull’applicazione del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza adottate, le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora. Tale relazione contiene in particolare informazioni sull’evoluzione del mercato dei rating ESG nell’Unione e una valutazione dell’applicazione dei regimi relativi ai paesi terzi di cui agli articoli 10, 11 e 12.

L’ESMA presenta la relazione annuale di cui al primo comma al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4.   L’ESMA pubblica annualmente sul suo sito web un elenco dei fornitori di rating ESG iscritti nel registro di cui all’articolo 14, paragrafo 1, indicandone la quota totale di mercato nell’Unione. La pubblicazione fa il punto sulla struttura del mercato, compresi i livelli di concentrazione e la diversità dei fornitori di rating ESG.

5.   Ai fini del paragrafo 4, la quota di mercato è calcolata in riferimento al fatturato annuo generato dalle attività di rating ESG a livello di gruppo nell’Unione.

6.   L’ESMA coopera con l’ABE e l’EIOPA nello svolgimento dei suoi compiti e le consulta prima di emanare e aggiornare gli orientamenti e di presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 30

Autorità competenti

1.   Entro il 2 aprile 2026 ciascuno Stato membro designa un’autorità competente ai fini del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter svolgere i loro compiti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 31

Esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 34

I poteri conferiti all’ESMA o a un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dall’ESMA a norma dagli articoli 32, 33 e 34 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 32

Richieste di informazioni

1.   L’ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, imporre ai fornitori di rating ESG, alle persone coinvolte nelle attività di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti degli elementi valutati, ai terzi ai quali i fornitori di rating ESG hanno esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone altrimenti strettamente e sostanzialmente collegate o connesse ai fornitori di rating ESG o alle attività di rating ESG di fornire tutte le informazioni di cui necessita per svolgere le sue funzioni ai sensi del presente regolamento.

2.   Nell’inviare una richiesta semplice d’informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b) dichiara la finalità della richiesta;
c) specifica le informazioni richieste;
d) stabilisce un termine ragionevole entro il quale tali informazioni devono pervenirle e il formato nel quale le informazioni richieste devono essere fornite;
e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che eventuali risposte alla richiesta non devono essere inesatte o fuorvianti;
f) indica le sanzioni pecuniarie previste all’articolo 36 laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3.   Nel richiedere mediante decisione la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1del presente articolo, l’ESMA:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b) dichiara la finalità della richiesta;
c) specifica le informazioni richieste;
d) stabilisce un termine ragionevole entro il quale tali informazioni devono pervenirle e il formato nel quale tali informazioni devono essere fornite;
e) indica le penalità di mora previste all’articolo 37 laddove le informazioni richieste non siano fornite entro il termine previsto o siano incomplete;
f) indica le sanzioni pecuniarie prevista all’articolo 36 laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti;
g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione a norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite dai loro avvocati siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   L’ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 33

Indagini generali

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1. A tal fine i funzionari dell’ESMA e altre persone autorizzate dall’ESMA sono abilitati a:

a) esaminare registrazioni, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei loro compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali registrazioni, dati, procedure e altro materiale;
c) convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte od orali su fatti o documenti relativi all’oggetto e alle finalità dell’indagine e registrarne le risposte;
d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;
e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.   I funzionari dell’ESMA e altre persone autorizzate dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’articolo 37, paragrafo 1, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le informazioni fornite dalle persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 36 qualora le informazioni fornite dalle persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.   Le persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del presente regolamento si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste all’articolo 37 del presente regolamento, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

4.   L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate dall’ESMA ai fini dell’indagine. Su richiesta dell’ESMA, i funzionari dell’autorità competente interessata assistono le persone autorizzate nello svolgimento delle loro funzioni. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, all’indagine.

5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

6.   Qualora sia richiesta una autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale verifica l’autenticità della decisione dell’ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 34

Ispezioni in loco

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche di cui all’articolo 32, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un’ispezione corretta ed efficace, l’ESMA può svolgere l’ispezione in loco senza preavviso.

2.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall’ESMA e possono esercitare i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 33, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione. Tale autorizzazione indica anche penalità di mora previste dall’articolo 37, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione. In debito anticipo rispetto all’ispezione, l’ESMA avvisa l’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere svolta.

4.   Le persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del presente regolamento sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, la data d’inizio, le penalità di mora previste all’articolo 37 del presente regolamento, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. L’ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione.

5.   I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le altre persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su richiesta dell’ESMA, ai funzionari dell’ESMA e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6.   L’ESMA può imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 33, paragrafo 1. A tal fine le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’ESMA, quali definiti dal presente articolo e dall’articolo 33, paragrafo 1.

7.   Qualora i funzionari dell’ESMA e le altre persone autorizzate constatino che una persona si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza di pubblica sicurezza o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

8.   Se l’ispezione in loco di cui al paragrafo 1 o l’assistenza di cui al paragrafo 7 richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

9.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale verifica l’autenticità della decisione dell’ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell’ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Sezione 2

Misure di vigilanza e sanzioni

Articolo 35

Misure di vigilanza dell’ESMA

1.   Qualora constati che un fornitore di rating ESG non ha rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento, l’ESMA adotta una o più delle misure di vigilanza seguenti:

a) sospensione o revoca dell’autorizzazione o del riconoscimento del fornitore di rating ESG;
b) divieto temporaneo per il fornitore di rating ESG di pubblicare o distribuire rating ESG fino a quando la violazione non sia cessata;
c) imposizione al fornitore di rating ESG di porre fine alla violazione;
d) irrogazione di sanzioni pecuniarie a norma dell’articolo 36;
e) emissione di avvisi pubblici.

2.   L’ESMA può inoltre adottare una o più misure di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), del presente articolo nei confronti di qualsiasi fornitore di rating ESG operante nell’Unione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1:

a) senza rispettare l’articolo 4 o nel caso in cui l’ESMA abbia sospeso o revocato l’autorizzazione del fornitore di rating ESG o il riconoscimento di cui a detto articolo;
b) senza rispettare le condizioni per beneficiare di un’eventuale esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

3.   L’ESMA può inoltre adottare le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera e), nel caso in cui un’attività di rating ESG di un fornitore di rating ESG operante nell’Unione costituisca una grave minaccia all’integrità del mercato o alla tutela degli investitori nell’Unione.

Per verificare se una persona opera nell’Unione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, l’ESMA può avvalersi dei poteri che le sono conferiti dagli articoli 32, 33 e 34 nei confronti della persona interessata o di terzi che consentono alla persona interessata di svolgere l’attività di rating ESG.

4.   Le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

5.   L’ESMA, nell’adottare le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a) la durata e la frequenza della violazione;
b) se la violazione abbia generato o favorito un reato finanziario o se tale reato sia altrimenti riconducibile alla violazione;
c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
e) la solidità finanziaria del fornitore di rating ESG, quale risulta dal suo fatturato netto annuo totale;
f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori e sugli altri utenti di rating ESG;
g) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del fornitore di rating ESG o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui tali profitti e perdite possano essere determinati;
h) il livello di collaborazione che il fornitore di rating ESG ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dal fornitore stesso a causa della violazione;
i) le violazioni precedentemente commesse dal fornitore di rating ESG;
j) le misure adottate dal fornitore di rating ESG, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

Ai fini del primo comma, lettera c), si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente se l’ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che una persona ha agito deliberatamente per commettere la violazione.

6.   L’ESMA notifica senza indebito ritardo alla persona responsabile della violazione qualsiasi decisione di adottare una misura di sorveglianza a norma del paragrafo 1. L’ESMA pubblica altresì tale decisione sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno della loro adozione.

La pubblicazione di cui al primo comma comprende:

a) una dichiarazione che affermi il diritto del fornitore di rating ESG di presentare ricorso contro la decisione;
b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
c) una dichiarazione che affermi che l’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   L’ESMA può inoltre imporre al fornitore di rating ESG che ha commesso la violazione di informare gli utenti dei suoi rating ESG della misura di vigilanza adottata dall’ESMA a norma del paragrafo 1.

 

Articolo 36

Sanzioni pecuniarie

1.   Qualora constati che un fornitore di rating ESG o, se del caso, il suo rappresentante legale ha violato, intenzionalmente o per negligenza, il presente regolamento, l’ESMA adotta una decisione che irroga una sanzione pecuniaria. L’importo massimo della sanzione pecuniaria è pari al 10 % del fatturato netto annuo totale del fornitore di rating ESG, calcolato sulla base dell’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione del fornitore di rating ESG.

2.   Se il fornitore di rating ESG di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato netto annuo totale è il fatturato netto annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa dell’Unione applicabile in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

3.   Per determinare il livello della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 35, paragrafo 5.

4.   In deroga al paragrafo 3, qualora il fornitore di rating ESG di cui al paragrafo 1 abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione pecuniaria è almeno pari all’importo di tale vantaggio.

5.   Se un’azione o un’omissione compiuta da un fornitore di rating ESG costituisce più di una violazione del presente regolamento, si applica solo la sanzione pecuniaria con l’importo più elevato calcolato conformemente al paragrafo 2 e relativa a una delle violazioni in questione.

Articolo 37

Penalità di mora

1.   L’ESMA mediante decisione impone penalità di mora volte a obbligare:

a) il fornitore di rating ESG a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera c;
b) le persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1:

i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 32, paragrafo 3;
ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 33, paragrafo 3;
iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 34, paragrafo 4.

2.   La penalità di mora è effettiva e proporzionata. L’ESMA impone la penalità di mora su base giornaliera fino a che il fornitore di rating ESG o la persona interessata non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.

3.   Fermo restando il paragrafo 2, l’importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la penalità di mora.

4.   Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA di cui al paragrafo 1. Al termine del periodo per il quale è imposta la penalità di mora, l’ESMA rivede la misura.

Articolo 38

Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora

1.   L’ESMA comunica al pubblico ogni sanzione pecuniaria o penalità di mora imposta ai sensi degli articoli 36 e 37 del presente regolamento, salvo il caso in cui ciò possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari dell’Unione o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora imposte ai sensi degli articoli 36 e 37 sono di natura amministrativa.

3.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora imposte ai sensi degli articoli 36 e 37 costituiscono titolo esecutivo.

L’esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora è disciplinata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

4.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora sono allocate al bilancio generale dell’Unione.

Sezione 3

Procedure e riesame

Articolo 39

Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni pecuniarie

1.   Se rileva gravi indizi di una possibile violazione del presente regolamento, l’ESMA nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non può essere, né essere stato, coinvolto nel processo di vigilanza diretta o indiretta sui rating ESG cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

2.   Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA un fascicolo completo sull’esito delle indagini.

3.   Il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 32 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 33 e 34.

4.   Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nell’ambito delle attività di vigilanza.

5.   Nel corso delle indagini previste dal presente regolamento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone oggetto delle indagini.

6.   Nel momento in cui il fascicolo sull’esito delle indagini viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse.

7.   In base al fascicolo sull’esito delle indagini del funzionario incaricato e, su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’articolo 40, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA valuta se una o più di esse abbiano commesso le violazioni in questione, nel qual caso adotta una misura di vigilanza di cui all’articolo 35 e irroga una sanzione pecuniaria conformemente all’articolo 36.

8.   Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

9.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 47 per integrare il presente regolamento adottando ulteriori norme procedurali per l’esercizio della facoltà dell’ESMA di imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora, comprese disposizioni su diritti di difesa, disposizioni temporanee e sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora, e adottando norme specifiche sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora.

10.   L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali interessate ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. L’ESMA si astiene dall’imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora se, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, è passata in giudicato una precedente sentenza di assoluzione o condanna in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 40

Audizione delle persone interessate dall’indagine

1.   Prima di prendere una decisione di imporre una misura di vigilanza, una sanzione pecuniaria o una penalità di mora in forza degli articoli 35, 36 e 37, l’ESMA dà alle persone interessate dalle indagini la possibilità di essere sentite in merito alle sue conclusioni. L’ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dalle indagini hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente a norma dell’articolo 35 al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite il prima possibile dopo averla adottata.

2.   Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dalle indagini. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.

Articolo 41

Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni dell’ESMA che impongono una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare l’importo della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

 

Sezione 4

Contributi e deleghe

Articolo 42

Contributi per le attività di vigilanza

1.   L’ESMA impone ai fornitori di rating ESG il versamento di contributi proporzionati in conformità degli atti delegati adottato a norma del paragrafo 2. Detti contributi coprono totalmente i costi sostenuti dall’ESMA per la vigilanza sui fornitori di rating ESG e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere compiti a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 43.

2.   L’ammontare di un contributo individuale è proporzionato al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.

Entro il 2 gennaio 2026 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 47 al fine di integrare il presente regolamento specificando il tipo, la destinazione, l’ammontare con la relativa giustificazione e le modalità di versamento dei contributi nonché, se del caso, le modalità con cui l’ESMA è tenuta a rimborsare alle autorità competenti i costi eventualmente sostenuti per svolgere compiti a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti di cui all’articolo 43. Tali atti delegati stabiliscono contributi proporzionati e adeguati alle dimensioni dei fornitori di rating ESG e nella misura della loro vigilanza, in particolare quando sono classificati come piccoli fornitori di rating ESG.

 

CAPO 5

Cooperazione tra l’ESMA e le autorità competenti

Articolo 43

Delega di compiti dell’ESMA alle autorità competenti

1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’ESMA può delegare i compiti di vigilanza seguenti all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’ESMA ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010:

a) il potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 32 del presente regolamento;
b) il potere di condurre indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 33 e 34 del presente regolamento.

2.   Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l’ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo:

a) alla portata del compito da delegare;
b) ai tempi di esecuzione del compito; e
c) alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ESMA e verso l’ESMA.

3.   L’ESMA rimborsa all’autorità competente interessata i costi sostenuti nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati. I costi da rimborsare comprendono tutti i costi fissi nonché i costi variabili relativi allo svolgimento dei compiti delegati o alla prestazione di assistenza all’ESMA da parte dell’autorità competente.

4.   L’ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. L’ESMA può revocare una delega in qualsiasi momento.

5.   La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e sorvegliare l’attività delegata. L’ESMA non delega le responsabilità di vigilanza, comprese le decisioni di autorizzazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle violazioni.

Articolo 44

Scambio di informazioni

L’ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento o dai loro rispettivi mandati e responsabilità di vigilanza.

Articolo 45

Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti

1.   L’autorità competente di uno Stato membro che constati che sul proprio territorio o su quello di un altro Stato membro sono in essere o sono stati compiuti atti in violazione del presente regolamento da parte di un fornitore di rating ESG ne informa l’ESMA. Nel caso in cui l’autorità competente lo ritenga opportuno a fini di indagine, tale autorità competente può suggerire all’ESMA di valutare la necessità di ricorrere ai poteri di cui all’articolo 32 in relazione al fornitore di rating ESG coinvolto in tali atti.

2.   L’ESMA prende gli opportuni provvedimenti. Essa informa l’autorità competente notificante dell’esito di tali provvedimenti e, nella misura del possibile, di eventuali sviluppi importanti.

3.   L’autorità competente notificante di uno Stato membro che ritiene che un fornitore di rating ESG iscritto nel registro di cui all’articolo 14, i cui rating ESG sono utilizzati nel territorio di tale Stato membro abbia violato il presente regolamento in modo tale da incidere in modo significativo sulla protezione degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario in tale Stato membro può chiedere all’ESMA di sospendere la fornitura di rating ESG da parte di detto fornitore. L’autorità competente notificante adduce all’ESMA motivazioni esaustive a sostegno della richiesta avanzata.

4.   Se ritiene che la richiesta di cui al paragrafo 3 non sia giustificata, l’ESMA ne informa per iscritto l’autorità competente notificante, illustrando i motivi del suo parere. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta gli opportuni provvedimenti per porre fine al problema e ne informa per iscritto l’autorità competente notificante.

Articolo 46

Segreto professionale

1.   L’obbligo del segreto professionale si applica all’ESMA, alle autorità competenti e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’ESMA, per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l’ESMA abbia delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’ESMA. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza del diritto dell’Unione o nazionale.

2.   Tutte le informazioni scambiate a norma del presente regolamento tra l’ESMA, le autorità competenti, l’ABE, l’EIOPA e il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[25]Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1). relativamente ad aspetti commerciali od operativi o ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate, fatta eccezione per i casi seguenti:

a) l’ESMA o l’autorità competente o un’altra autorità o un altro organismo interessato dichiara al momento della comunicazione che le informazioni possono essere divulgate;
b) la divulgazione di tali informazioni è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie;
c) le informazioni divulgate sono utilizzate in forma sintetica o aggregata, in modo che non sia possibile identificare singoli partecipanti ai mercati finanziari.

TITOLO IV

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 47

Esercizio e revoca della delega e obiezioni agli atti delegati

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 39, paragrafo 9, e all’articolo 42, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 39, paragrafo 9, e all’articolo 42, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 39, paragrafo 9, e dell’articolo 42, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

7.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 6, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

8.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’atto delegato non entra in vigore. Ai sensi dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 48

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione[26]Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27]Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)..

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 49

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088

All’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2088 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Qualora un partecipante ai mercati finanziari o un consulente finanziario emetta o comunichi a terzi un rating ESG quale definito all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nel quadro delle sue comunicazioni di marketing, esso pubblica sul proprio sito web le stesse informazioni previste dall’allegato III, punto 1, del regolamento e include in tali comunicazioni di marketing un link alle informazioni pubblicate sul sito web.

Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle informazioni già comunicate a norma dell’articolo 10 del presente regolamento.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 50

Modifica del regolamento (UE) 2023/2859

Nell’allegato, parte A, del regolamento (UE) 2023/2859 è aggiunta la voce seguente:

«20. Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj).».

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51

Disposizioni transitorie

1.   I fornitori di rating ESG che operano nell’Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento comunicano all’ESMA entro il 2 agosto 2026 se desiderano continuare ad operare nell’Unione e presentare domanda di autorizzazione o riconoscimento conformemente al titolo II. In tal caso essi presentano domanda di autorizzazione o riconoscimento entro quattro mesi dal 2 luglio 2026. In assenza di tale domanda all’ESMA entro tale termine di quattro mesi, essi cessano le loro attività.

2.   Previa notifica all’ESMA a norma del paragrafo 1, il fornitore di rating ESG è temporaneamente inserito nel registro di cui all’articolo 14 e gli è concesso, fino all’approvazione o al rigetto della sua domanda, di continuare a operare nell’Unione e può avallare un rating ESG fornito da un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione e appartenente allo stesso gruppo a norma dell’articolo 11.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i fornitori di rating ESG classificati come piccoli fornitori di rating ESG, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, che già operavano nell’Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se intendono continuare ad operare nell’Unione informano l’ESMA conformemente all’articolo 5 entro il 2 novembre 2026. In assenza di tale notifica entro tale data, essi cessano le loro attività.

Articolo 52

Riesame

1.   La Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento entro il 2 gennaio 2029.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali della valutazione. Nell’effettuare la valutazione, la Commissione tiene conto degli sviluppi del mercato e degli elementi rilevanti a sua disposizione. La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:

a) l’impatto del presente regolamento sulla transizione verso un’economia sostenibile, sulla carenza degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119, nonché sul riorientamento dei flussi di capitale privato verso investimenti sostenibili;
b) l’impatto del presente regolamento sulla struttura del mercato, compresa l’evoluzione del numero e della diversità dei fornitori di rating ESG;
c) se l’ambito di applicazione del presente regolamento sia appropriato per conseguire i suoi obiettivi conformemente all’articolo 1, in particolare se i fornitori di prodotti di dati sui fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance debbano essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
d) l’adeguatezza dei requisiti imposti ai fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione per operare nell’Unione;
e) il funzionamento del mercato dei fornitori di rating ESG nell’Unione, compresi i potenziali conflitti di interesse, e la sua vigilanza da parte dell’ESMA;
f) se il presente regolamento, compreso il principio di non interferenza di cui all’articolo 28, abbia contribuito a migliorare la qualità e l’affidabilità dei rating ESG e abbia ridotto l’uso di rating ESG fuorvianti.

3.   Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 53

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATI

 

ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

 

La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni seguenti:

a) il nome completo del richiedente, l’indirizzo della sua sede legale all’interno dell’Unione, il sito web del richiedente e, se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del richiedente (LEI);
b) il nome e i dati di contatto del referente presso il richiedente;
c) la forma giuridica del richiedente;
d) l’assetto proprietario del richiedente;
e) l’identità dei soggetti nell’assetto proprietario del richiedente che fornirà rating ESG o una delle attività di cui all’articolo 16, paragrafo 1;
f) l’identità dei membri dell’alta dirigenza del richiedente e il loro livello di qualifica, esperienza e formazione;
g) il numero di analisti di rating, dipendenti e altre persone che lavorano per il richiedente che sono coinvolti direttamente in attività di rating ESG, il livello di esperienza e formazione conseguito;
h) la copertura di mercato prevista dei rating ESG;
i) una descrizione delle procedure e delle metodologie utilizzate per emettere e rivedere i rating ESG attuate dal richiedente, se il richiedente prevede di utilizzare le informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) 2019/2088 e della direttiva 2013/34/UE, e se il richiedente prevede di utilizzare metodologie basate su prove scientifiche e tenendo conto dei traguardi e degli obiettivi dell’accordo di Parigi o di qualsiasi altro accordo internazionale pertinente;
j) le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare, gestire e segnalare eventuali conflitti di interesse di cui all’articolo 15 del presente regolamento;
k) se del caso, documenti e informazioni relativi a qualsiasi accordo di esternalizzazione esistente o previsto per le attività oggetto del presente regolamento;
l) se del caso, informazioni su altre attività, compresi gli avalli previsti, svolte dal richiedente o che quest’ultimo intende effettuare;
m) se del caso, informazioni sulle misure specifiche attuate dal richiedente di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento;
n) se del caso, informazioni sulle precedenti attività di rating ESG.

 

ALLEGATO II

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1.   Informazioni in merito alla conservazione delle registrazioni

I fornitori di rating ESG devono conservare registrazioni in merito a tutti gli elementi seguenti:

a) per ogni rating ESG, se del caso:

i) l’identità degli analisti di rating che hanno partecipato alla determinazione del rating ESG, l’identità delle persone che lo hanno approvato, un’indicazione che precisi se il rating ESG è stato sollecitato o meno e la data del rating ESG;
ii) l’identità delle persone responsabili dell’elaborazione della metodologia basata su norme e l’identità delle persone che hanno approvato la metodologia di rating;

b) la documentazione contabile relativa a commissioni ricevute dall’elemento valutato o dall’emittente dell’elemento valutato o da terzi collegati o da qualsiasi utente di rating ESG;
c) la documentazione contabile relativa a ciascun utente di rating ESG;
d) la documentazione relativa alle procedure e alle metodologie di rating stabilite utilizzate dal fornitore di rating ESG per determinare il rating ESG;
e) i registri interni e le comunicazioni e i fascicoli esterni, inclusi documenti di lavoro e informazioni non pubbliche, che sono serviti da base per le decisioni adottate in materia di rating ESG;
f) la documentazione relativa alle procedure e alle misure attuate dal fornitore di rating ESG per conformarsi al presente regolamento;
g) la metodologia impiegata per la determinazione del rating ESG;
h) modifiche o scostamenti rispetto alle procedure e metodologie standard;
i) tutti i documenti relativi a eventuali reclami, inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo.

2.   Esternalizzazione

Qualora il fornitore di rating ESG esternalizzi a un fornitore di servizi funzioni o qualsiasi servizio o attività pertinente ai fini della fornitura di un rating ESG, il fornitore di rating ESG deve garantire che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;
b) il fornitore di rating ESG adotta misure idonee se risulta possibile che il fornitore di servizi potrebbe non eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili;
c) il fornitore di rating ESG conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione;
d) il fornitore di servizi informa il fornitore di rating ESG di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili;
e) il fornitore di rating ESG può porre termine, se necessario, agli accordi di esternalizzazione;
f) il fornitore di rating ESG adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al processo di determinazione del rating ESG.

 

ALLEGATO III

OBBLIGHI DI INFORMATIVA

1.   Informativa minima al pubblico

Conformemente all’articolo 23 del presente regolamento, i fornitori di rating ESG devono comunicare al pubblico, sul loro sito web e tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), almeno le informazioni seguenti:

a) una panoramica delle metodologie di rating utilizzate e delle relative modifiche, compresi un’indicazione che precisi se l’analisi è retrospettiva o prospettica e l’orizzonte temporale considerato;
b) la classificazione settoriale utilizzata;
c) una panoramica delle fonti dei dati, indicando in particolare se i dati provengono da dichiarazioni sulla sostenibilità richieste dalla direttiva 2013/34/UE o da informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) 2019/2088 e se si tratta di fonti pubbliche o non pubbliche, nonché una panoramica dei processi relativi ai dati, una stima dei dati di input in caso di indisponibilità e la frequenza degli aggiornamenti dei dati;
d) l’assetto proprietario del fornitore di rating ESG;
e) informazioni in merito all’eventualità o meno che le metodologie di rating si basino su prove scientifiche e alle modalità con cui le metodologie si basano su tali prove;
f) informazioni sull’obiettivo chiaramente definito del rating ESG, indicando se il rating sta valutando rischi, impatti o entrambi, secondo il principio della doppia materialità, o qualsiasi altro aspetto, e, in caso di doppia materialità, la proporzione del rischio e della rilevanza dell’impatto;
g) l’ambito di applicazione del rating ESG, vale a dire se il rating riguarda un singolo fattore E, S o G o se si tratta di un rating aggregato che aggrega fattori ESG oppure se il rating riguarda questioni specifiche come i rischi di transizione;
h) nel caso di un rating ESG aggregato, la ponderazione delle tre categorie generali di fattori E, S e G (ad esempio: 33 % di fattore E, 33 % di fattore S e 33 % di fattore G) e una spiegazione del metodo di ponderazione, compresa la ponderazione per ciascuna singola categoria E, S e G;
i) nell’ambito dei fattori E, S o G, la specificazione delle tematiche contemplate dal rating ESG e se corrispondono alle tematiche dei principi di rendicontazione di sostenibilità elaborati a norma dell’articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE;
j) informazioni che indichino se il rating è espresso in valori assoluti o relativi;
k) se del caso, un riferimento all’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nel processo di raccolta dei dati o di determinazione del rating, comprese informazioni sulle limitazioni e sui rischi attuali dell’uso dell’intelligenza artificiale;
l) informazioni generali sui criteri utilizzati per stabilire le commissioni applicate ai clienti, specificando i vari elementi presi in considerazione, e informazioni generali sul modello di business/di pagamento;
m) qualsiasi limitazione presente nelle fonti di dati e nelle metodologie utilizzate per la costruzione dei rating ESG;
n) i principali rischi di conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli;
o) se un rating ESG di un elemento valutato riguarda il fattore ambientale, informazioni che indichino se tale rating tiene conto dei traguardi e degli obiettivi dell’accordo di Parigi o di qualsiasi altro accordo internazionale pertinente;
p) se un rating ESG di un elemento valutato riguarda i fattori sociali e di governance, informazioni che indichino se tale rating tiene conto di eventuali accordi internazionali pertinenti;
q) qualsiasi limitazione delle informazioni a disposizione dei fornitori di rating ESG.

2.   Informativa aggiuntiva per gli utenti di rating ESG e gli elementi valutati rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE

Conformemente all’articolo 24 e oltre all’informativa minima per il pubblico di cui al punto 1 del presente allegato, i fornitori di rating ESG devono mettere a disposizione degli utenti di rating ESG, degli elementi valutati e degli emittenti di un elemento valutato, se del caso, che sono oggetto di tale rating le informazioni seguenti:

a) una panoramica più dettagliata delle metodologie di rating utilizzate (e delle relative modifiche), comprendente:

i) se del caso, dati scientifici e ipotesi su cui si basano i rating;
ii) gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per i fattori E, S e G e il metodo di ponderazione;
iii) nel caso di un rating ESG aggregato, il risultato della valutazione di ciascuna categoria di fattori E, S e G, presentato in maniera tale da garantire la comparabilità delle categorie E, S e G;
iv) eventuali possibili carenze delle metodologie e le misure adottate per porvi rimedio;
v) politiche per la revisione delle metodologie;
vi) quando un rating ESG è stato rivisto al rialzo o al ribasso in ragione di modifiche sostanziali delle metodologie di rating, dei modelli, delle ipotesi principali di rating o delle fonti di dati (comprese le stime), le ragioni di tali modifiche e le loro implicazioni sul rating in questione;
vii) data dell’ultima revisione delle metodologie;
viii) quando il rating ESG riguarda il fattore ambientale, se e in che misura in cui il rating ESG è correlato alla percentuale di allineamento alla tassonomia a norma del regolamento (UE) 2020/852 o allineato ad altri accordi internazionali, unitamente a una spiegazione di eventuali scostamenti significativi dalla stessa;

b) una panoramica più dettagliata dei processi relativi ai dati, tra cui:

i) una spiegazione più dettagliata delle fonti di dati utilizzate, indicando anche se sono pubbliche o meno, se sono oggetto di un incarico di assurance, e se derivino da principi di rendicontazione di sostenibilità elaborati a norma degli articoli 19 bis e 29 ter della direttiva 2013/34/UE concernenti le attività economiche sostenibili e la comunicazione di informazioni a norma del regolamento (UE) 2020/852 e del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare se e come sono utilizzate le informazioni relative ai piani di transizione delle imprese derivati da tali principi di rendicontazione di sostenibilità;
ii) se del caso, il ricorso a una stima e una media di settore e la spiegazione della metodologia sottostante;
iii) le politiche di aggiornamento dei dati e di revisione dei dati storici, nonché la data degli ultimi aggiornamenti dei dati;
iv) controlli della qualità dei dati, la loro frequenza e il processo correttivo in caso di problemi;
v) se del caso, eventuali misure adottate per rimediare alle limitazioni presenti nelle fonti di dati, se del caso;

c) se del caso, informazioni sugli scambi con gli elementi valutati o gli emittenti di elementi valutati, indicando in particolare se il fornitore di rating ESG ha effettuato revisioni o visite in loco e con quale frequenza;
d) quando un fornitore di rating ESG emette un rating non sollecitato, una dichiarazione ben visibile in tal senso nel rating ESG, comprese informazioni che indichino se l’elemento valutato o un terzo collegato siano stati informati del fatto che saranno valutati, se abbiano partecipato al processo di rating e se il fornitore di rating ESG abbia avuto accesso ai documenti relativi alla gestione e ad altri documenti interni pertinenti dell’elemento valutato o del terzo collegato;
e) se del caso, una spiegazione di qualsiasi metodologia di intelligenza artificiale utilizzata nel processo di raccolta dei dati o di definizione del rating;
f) nel caso di nuove informazioni importanti relative a un elemento valutato che possono incidere sul risultato di un rating ESG, i fornitori di rating ESG devono spiegare in che modo hanno tenuto conto di tali informazioni e se hanno modificato il rating ESG corrispondente;
Se del caso, le informazioni di cui al punto 2 del presente allegato sono specifiche per ciascun rating ESG distribuito.

 

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Note   [ + ]

1. Regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
2. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
3. Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
4. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
5. Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
6. Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
7. Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).
8. Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
9. Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
10. Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
11. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
12. Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
13. Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
14. Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
15. Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
16. Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
17. Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
18. Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
19. Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
20. Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
21. Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
22. Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
23. Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).
24. Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
25. Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
26. Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).
27. Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

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