Modifiche al testo unico della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) con la legge 13 dicembre 2024, n. 203. Quattro i punti all'attenzione.
Ecco le novità.
Innanzitutto, la legge che apporta modifiche al testo unico della sicurezza introduce l'art. 14-bis, che prevede che «entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali renda comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti».
Inoltre, il provvedimento modifica l'art. 41, in materia di sorveglianza sanitaria, individuando la competenza dell'azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente, in luogo dell'"organo di vigilanza" indicato nella precedente formulazione.
Il provvedimento modifica anche l'art. 65 del Tusl in materia di destinazione al lavoro di «Locali sotterranei o semisotterranei», consentendo l'uso di questo tipo di locali chiusi quando le lavorazioni «non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima» (comma 2). A tal fine, il datore di lavoro deve comunicare tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio.
Infine, il provvedimento modifica l'art. 304, comma 1 lett. b), prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del decreto-legge n. 223/2006 (di conversione dalla legge n. 248/2006), che introducevano l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato, nell'ambito dei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento e quello, da parte dei lavoratori, di esporla. Questi obblighi erano sostanzialmente già previsti all'art. 26, comma 8 e all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
Qui di seguito il testo della legge, stralciato nelle parti di interesse per quanto riguarda i contenuti relativi alla prevenzione, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Disposizioni in materia di lavoro
(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con
profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero
della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico,
e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la
materia oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche, la Commissione e' integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non
spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro
emolumento comunque denominato»;
b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei
luoghi di lavoro). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni
alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con
riferimento all'anno precedente, nonche' sugli interventi da adottare
per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo
intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di
indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi
Regolamenti»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati
registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del
programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente
il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della
permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «visita medica
preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase
preassuntiva,»;
1.2) la lettera e-bis) e' abrogata;
1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni
continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta
necessaria dal medico competente» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla
visita, il medico competente e' tenuto a esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami
clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in
sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi
esami e indagini gia' effettuati dal lavoratore e risultanti dalla
copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del
lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al
fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto
compatibile dal medico competente con le finalita' della visita
preventiva»;
3) al comma 4-bis, la parola: «2009» e' sostituita dalla
seguente: «2024»;
4) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)
del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
5) al comma 9, le parole: «all'organo di vigilanza» sono
sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale»;
e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e'
consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei
quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi,
sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in
quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica
certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente
articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita
circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al
comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni
dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora
l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni,
l'utilizzo dei locali e' consentito trascorsi trenta giorni dalla
comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso
divieto da parte dell'ufficio medesimo»;
f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi 1 e
2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono all'attuazione del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 2
Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai
ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei
premi assicurativi). - 1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla
direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione
provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio,
contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto
in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione
degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato
direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla
classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989,
n. 88.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle
strutture competenti».
2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di
tariffa per andamento infortunistico). - 1. Il datore di lavoro puo'
ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti
emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio
di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le
modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle
strutture competenti».
3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Modalita' di presentazione dei ricorsi). - 1. I ricorsi
di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con
modalita' telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei
provvedimenti».
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, e' sostituito dal seguente:
«3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il
datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale, alla sede
regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla
direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione
alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide
in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il
datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo
45 del testo unico».
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi
competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro
presentazione.
Art. 3
Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo
alla morte degli aventi diritto
1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le
seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e
convenzioni,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite
le seguenti: «o all'INAIL»;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e dell'INAIL»;
d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le
seguenti: «o all'INAIL».
Art. 4
Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai
ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni domestici
1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro
gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493,
sono decisi dalla sede territoriale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il
provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 e'
di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento
impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire
l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende
l'efficacia del provvedimento.
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3
dicembre 1999, n. 493, e' abrogata.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante
modalita' di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in
ambito domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22
settembre 2000, sono abrogati.
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo
speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493,
secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Art. 5
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della
previdenza sociale
(...)
Art. 6
Sospensione della prestazione di cassa integrazione
(...)
Art. 7
Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico
dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o
assistenza al figlio minorenne
(...)
Art. 8
Modifiche alla disciplina in materia di fondi
di solidarieta' bilaterali
(...)
Art. 9
Disposizioni in materia di flessibilita' nell'utilizzo delle risorse
dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito
nel settore della somministrazione di lavoro
(...)
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
somministrazione di lavoro
(...)
Art. 11
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attivita'
stagionali
Art. 12
Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia
di indennita' per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni
(...)
Art. 13
Durata del periodo di prova
(...)
Art. 14
Termine per le comunicazioni obbligatorie
in materia di lavoro agile
Art. 15
Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato
Art. 16
Incremento delle risorse destinate alle spese generali di
amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative
Art. 17
Applicazione del regime forfetario
nel caso di contratti misti
(...)
Art. 18
Unico contratto di apprendistato duale
(...)
Art. 19
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
(...)
Art. 20
Disposizioni relative ai procedimenti
di conciliazione in materia di lavoro
Art. 21
Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o
impegnati in attivita' di pubblica utilita'
Art. 22
Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per
attivita' di mediazione in caso di cessione di immobili
Art. 23
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
(...)
Art. 24
Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a
contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
(...)
Art. 25
Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in
materia contributiva
(...)
Art. 26
Attivita' della societa' INPS Servizi Spa a favore del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, delle sue societa' e degli enti
da esso vigilati e in house
(...)
Art. 27
Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali
(...)
Art. 28
Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in
quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego
(...)
Art. 29
Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso
all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito
contributivo ridotto
(...)
Art. 30
Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della
legge 24 maggio 1952, n. 610
(...)
Art. 31
Svolgimento mediante videoconferenza o in modalita' mista delle
riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103
(...)
Art. 32
Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche
(...)
1. Dopo il comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
(...)
Art. 33
Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia
(...)
Art. 34
Permessi non retribuiti
(...)