Sicurezza nel settore idrico.
Con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 ottobre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024) è stato adottato il «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico» (Pniissi).
L'elenco ordinato degli interventi è riportato nell'allegato 1, mentre le singole schede di sintesi sono riportate nell'allegato 2.
Entrambi gli allegati sono riportati in coda a testo del decreto, pubblicato qui di seguito.
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 ottobre 2024
Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la
sicurezza nel settore idrico (PNIISSI). (24A06962)
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 89, 90 e 91;
Vista la direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», ed in particolare la Parte terza del medesimo
decreto, rubricata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche»;
Vista la direttiva 23 ottobre 2007 n. 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196 in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -
AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto
2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, relativo ai criteri
per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per
i vari settori d'impiego dell'acqua;
Vista la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS),
approvata con delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, a cura del
Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica;
Vista la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017,
come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/idr del
21 dicembre 2021, 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021 e
637/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante la «Regolazione della
qualita' tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei
singoli servizi che lo compongono (RQTI)», che regola la Qualita'
tecnica del Servizio idrico integrato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2028-2020», e in particolare l'art. 1,
commi 516 e seguenti, come modificati dall'art. 2, comma 4-bis,
lettera a) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 516, della citata legge n.
205 del 2017, il quale prevede che «Il Piano nazionale e' aggiornato
ogni tre anni, con le modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto
dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal
monitoraggio di cui al comma 524»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 516-bis, della citata legge
n. 205 del 2017, il quale prevede che «con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche
agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione e per
l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente
articolo e della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto
previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione delle
acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorita' di bacino
distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma
516, le modalita' con cui le Autorita' di bacino distrettuali, gli
enti di Governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti
trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione
del Piano medesimo e i relativi criteri di priorita', tenuto anche
conto della valutazione della qualita' tecnica e della sostenibilita'
economico-finanziaria effettuata dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da soggetti da
essa regolati;
b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci,
sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonche' le
modalita' di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di
dichiarazioni mendaci;
c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione degli
interventi ammessi al finanziamento negli stralci»;
Visto l'art. 1, comma 516-ter, della citata legge n. 205 del 2017,
che prevede che «Gli interventi finanziati con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019,
sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente
articolo e sono attuati e monitorati secondo le modalita' previste
nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino all'adozione del Piano
nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche gia' disponibili
alla data di entrata in vigore della presente disposizione per la
realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono
utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, per la programmazione di
ulteriori stralci attuativi approvati con le modalita' stabilite dal
terzo periodo del citato comma 516»;
Visto l'art. 1, comma 521, della citata legge n. 205 del 2017, che
prevede al primo periodo che «Gli interventi contenuti nel Piano
nazionale di cui al comma 516 sono finanziati con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»;
Visto l'art. 1, comma 524, della citata legge n. 205 del 2017, che
prevede che «Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 516
a 525 e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono
classificati come Piano nazionale di cui al comma 516. Ciascun
intervento del Piano nazionale e' identificato dal codice unico di
progetto.»;
Visto il regolamento (CE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/EURATOM,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (CE) 18 giugno 2020 n. 2020/852/UE, che
istituisce un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e, in
particolare, l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no
significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE
2021/C58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio "non arrecare un danno significativo" a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 in materia di
monitoraggio degli investimenti pubblici a mezzo CUP;
Visto il regolamento (CE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4
giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con
modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77
del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma
1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
Vista la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021,
recante i «Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato»;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la transizione
ecologica (CITE) dell'8 marzo 2022, che approva il Piano per la
transizione ecologica di cui all'art. 57-bis, comma 3 e seguenti, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la determina attuativa 1/2022 del 18 marzo 2022 del direttore
della Direzione sistemi idrici di ARERA per la «Definizione delle
procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonche' degli
schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli
interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per
il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr,
580/2019/r/idr e 639/2021/R/idr»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del 21 giugno 2022, n. 27 recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) Monitoraggio delle misure PNRR»;
Visto il decreto interministeriale del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro della
transizione ecologica del 12 ottobre 2022, n. 205, recante il
regolamento con i criteri per la redazione del progetto di gestione
degli invasi di cui all'art. 114, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, 152;
Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, di
attuazione dell'art. 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, con il quale sono definiti le modalita' e i criteri per la
redazione e per l'aggiornamento del «Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico» (di seguito
PNIISSI) di cui al comma 516 del medesimo articolo e della sua
attuazione per successivi stralci;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, decreto interministeriale
25 ottobre 2022, n. 350, il quale stabilisce che «Con cadenza
annuale, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
le dighe e le infrastrutture idriche, pubblica, attraverso il proprio
sito istituzionale, le modalita' con le quali le Autorita' di bacino
distrettuali, ovvero le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti di Governo d'ambito trasmettono le informazioni e
la documentazione necessaria alla definizione e all'aggiornamento del
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel
settore idrico»;
Visto l'art. 5, del decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha assunto la
denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, che sancisce il principio di unicita'
dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a
un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri
sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo
ricevente;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del
27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla
prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al
ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca un
danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a
tali attivita' economiche;
Vista la delibera CITE n. 1 del 18 settembre 2023 di Approvazione
del documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile (SNSvS);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica del 21 dicembre 2023, n. 434, relativo all'approvazione
del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) e
relativi allegati tecnici;
Vista la deliberazione ARERA 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023,
recante l'«Approvazione del Metodo tariffario idrico per il quarto
periodo regolatorio (MTI-4)», periodo 2024-2029;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 26 aprile 2024;
Vista la Misura M2C4 Riforma 4.1 Semplificazione normativa e
rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti
nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico del PNRR,
finalizzata a semplificare e rendere piu' efficace il quadro
giuridico e fornire assistenza, ove necessario, agli organismi
responsabili dell'attuazione che non dispongono di capacita'
sufficienti per effettuare e portare a termine tali investimenti
entro i tempi fissati inizialmente. Le principali misure previste per
conseguire tali obiettivi sono principalmente: i) l'istituzione di
uno strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti
nel settore idrico che unifichi le risorse attualmente disperse; ii)
la semplificazione delle procedure di comunicazione e monitoraggio
degli investimenti finanziati, iii) il maggiore coinvolgimento
dell'autorita' di regolamentazione nella pianificazione degli
investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano;
Vista la milestone M2C4-27 «Entrata in vigore della semplificazione
normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» che prevede che «la
normativa riveduta debba rafforzare la governance e semplificare la
realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di
approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe, come
minimo:
- fare del piano nazionale per gli interventi nel settore idrico
lo strumento finanziario principale per gli investimenti nel settore
idrico;
- consultare e coinvolgere attivamente l'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente, in qualsiasi modifica o aggiornamento
del piano;
- fornire sostegno e misure di accompagnamento agli organismi
esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi
agli appalti primari entro i termini previsti;
- semplificare le procedure di rendicontazione e monitoraggio
degli investimenti finanziati nel settore idrico»;
Vista la Misura M2C4 Riforma 4.2 Misure per garantire la piena
capacita' gestionale per i servizi idrici integrati del PNRR, in capo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la milestone (M2C4-2) «Entrata in vigore della riforma volta
a garantire la piena capacita' gestionale per i servizi idrici
integrati», che ha previsto la definizione di incentivi per un uso
sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere
l'uso del sistema Comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN)
per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro della transizione ecologica;
Visto il decreto interministeriale n. 485148 del 30 settembre 2022,
approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministero della transizione ecologica,
recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare
l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del
Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche
in agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento, secondo cui per gli Enti irrigui che
perseguono finalita' di interesse collettivo l'adempienza agli
obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN e'
condizione di ammissibilita' per l'accesso ai finanziamenti pubblici
per la realizzazione di interventi infrastrutturali irrigui;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone stabiliti nel PNRR;
Considerato che ogni progetto o intervento e' identificato
attraverso un Codice unico di progetto (CUP) di cui alla legge 16
gennaio 2003, n. 3, che rappresenta lo strumento cardine per il
funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli
atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto l'avviso pubblicato il 21 giugno 2023, in applicazione
dell'art. 2, comma 1 del sopra citato decreto, dalla Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al fine di rendere note, per l'anno
2023, le modalita' di trasmissione, da parte dei soggetti proponenti,
delle domande di inserimento nel Piano;
Vista la nota del 28 maggio 2024, n. 12914, con la quale la
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, al fine
di consentire la predisposizione della proposta di Piano, redatta in
applicazione della metodologia di valutazione di cui all'Allegato 2
al decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350 e delle «Linee
guida operative per la Valutazione degli investimenti in opere
pubbliche - settore idrico», adottate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili 11 ottobre 2022, n. 326:
- l'elenco ordinato degli interventi inseriti nelle prime tre
classi (A, B, C), ai sensi dell'art. 3, comma 4, decreto
interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, ordinati in base al
punteggio determinato dagli esiti delle valutazioni. L'elenco e'
corredato, per ciascun intervento, da una scheda di sintesi con le
caratteristiche principali dell'intervento e la valutazione
conseguente all'attribuzione del punteggio;
Considerato che, nell'ambito della milestone PNRR M2C4-27, e'
richiamata la necessita' di «fare del piano nazionale per gli
interventi nel settore idrico lo strumento finanziario principale per
gli investimenti nel settore idrico»;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nelle more dell'adozione del Piano ha avviato molteplici linee di
finanziamento a valere su risorse nazionali ed europee, le quali
confluiscono nel Piano, come ulteriori stralci attuativi gia'
programmati, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 516-ter,
ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la nota prot. n. 21067 del 30 maggio 2024 e la successiva
nota prot. n. 21848 del 5 giugno 2024, con le quali il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il prescritto
concerto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e
delle finanze, e l'avviso dell'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente;
Vista la nota prot. n. 15450 del 13 giugno 2024, con la quale il
Ministero della cultura ha espresso il formale concerto;
Vista la nota prot. n. 23445 del 18 giugno 2024, con la quale il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste ha espresso il formale concerto;
Vista la nota n. 24115 del 24 giugno 2024, con la quale il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha espresso il
formale concerto;
Vista la nota prot. n. 28471 del 26 giugno 2024, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il formale
concerto;
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente,
giusta nota prot. n. 43443 in data 20 giugno 2024;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 25
luglio 2024, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Visti gli esiti della Conferenza unificata nella seduta del 25
luglio 2024, nel corso della quale l'«intesa e' stata subordinata
all'impegno da parte del Governo, in sede di programmazione degli
stralci attuativi, di verificare il livello di progettazione e
l'importo indicato nelle proposte di intervento e di correggere
eventuali incongruenze che dovessero essere riscontrate, oltre che ad
aggiornare l'importo delle opere derivante da variazione dei prezzi»;
Ritenuto di accogliere la richiesta di impegno avanzata dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai
sensi dell'art. 1, comma 516, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, il Ministro della cultura e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta
Art. 1
Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la
sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del
decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, ai sensi
dell'art. 1, comma 516, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, e'
adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la
sicurezza nel settore idrico (PNIISSI).
2. Il Piano e' costituito dagli interventi appartenenti alle classi
A, B e C, in funzione del punteggio determinato dall'applicazione
della metodologia di valutazione delle proposte definita dal decreto
interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, e da una scheda di sintesi
con le caratteristiche principali di ciascun intervento.
3. L'elenco ordinato degli interventi di cui al comma 2 del
presente articolo e' riportato nell'Allegato 1 al presente decreto.
Le singole schede di sintesi sono riportate nell'Allegato 2 al
presente decreto.
4. L'elenco di cui all'Allegato 1, afferisce alla pianificazione
degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore
idrico, alla cui attuazione si provvede per successivi stralci come
da successivo art. 3.
Art. 2
Stralci attuativi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali
e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) gia' programmati
1. Confluiscono nel Piano e ne costituiscono stralci attuativi le
seguenti programmazioni adottate per il finanziamento di interventi
nel settore idrico:
- decreto interministeriale 6 dicembre 2018, n. 526, recante il
«Piano straordinario Invasi» («PS»);
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile
2019 recante l'ex «1°Stralcio del Piano nazionale degli interventi
nel settore idrico - sezione Invasi» («1° SPI»);
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto
2019, recante l'ex «1°Stralcio del Piano nazionale degli interventi
nel settore idrico - sezione Acquedotti» («1° SPA»);
- delibere CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 e n. 12 del 28
febbraio 2018, Piano operativo Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -
Area tematica «Ambiente e risorse naturali» - Settore di intervento
«Risorse idriche» - Linea d'azione «Interventi di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza Dighe» («PSC 14-20»);
- delibere CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022 e n. 35 del 2 agosto
2022, Piano operativo Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Aree
tematica «Mobilita' e infrastrutture sostenibili» - Linea di
intervento «Infrastrutture idriche» («PSC 21-27»);
- decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili del 29 agosto 2022, n. 259, relativo al «Fondo per la
progettazione di fattibilita' delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche' per la
project review delle infrastrutture gia' finanziate» («FP»);
- decreto ministeriale del 16 dicembre 2021, n. 517, recante gli
interventi a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza -
Misura M2C4-I4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per
la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» («M2C4-I4.1»);
- decreti direttoriali della Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche del 24 agosto 2022, n. 594, e del 24 marzo
2023, n. 181, recanti gli interventi a valere sul Piano nazionale di
ripresa e resilienza - Misura M2C4-I4.2 «Riduzione delle perdite
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione
e il monitoraggio delle reti» («M2C4-I4.2»);
- prese d'atto dell'Autorita' di gestione del PON Infrastrutture
e Reti 2014-2020, n. 5114 del 14 marzo 2022, come rimodulata dalla n.
6502 del 23 aprile 2024, recanti gli interventi a valere sull'Asse IV
REACT-EU «Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione
dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle
reti» («R- EU»);
- legge del 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 519.
Intervento commissariato «Nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla
centrale di Salisano» («PES»);
- legge del 21 aprile 2023, n. 41, art. 31-ter - Attribuzione di
risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di
Ripaspaccata («RIP»).
2. L'elenco degli interventi di cui al comma precedente e'
riportato nell'Allegato 3.
Art. 3
Stralci attuativi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali
e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) da programmare
1. L'attuazione dei successivi stralci del PNIISSI avviene secondo
le modalita' definite dall'art. 1, comma 516 legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dall'art. 4 decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n.
350, previo reperimento di idonea copertura finanziaria e
indicazione, per ogni intervento, del Codice unico di progetto
nonche' del quadro finanziario e del relativo cronoprogramma.
Art. 4
Aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e
per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)
1. Il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la
sicurezza nel settore idrico e' aggiornato con le modalita' previste
nell'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 5
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione.