La tutela della sicurezza e la liceità del rapporto di lavoro nel contratto di appalto

La sicurezza dei luoghi e delle persone addette al lavoro è un prerequisito essenziale della regolarità dei rapporti di lavoro. Corollario necessario di tale esigenza è la legittimità del contratto e della organizzazione della prestazione. Il legislatore ha sempre posto particolare attenzione ai contratti di appalto, con specifico riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro coinvolti, proprio perché nell’ambito di tali momenti di esternalizzazione, e di interposizione di più soggetti nella gestione del rapporto di lavoro, possono annidarsi criticità delle esigenze di tutela. Il nostro ordinamento ha sempre considerato con diffidenza la presenza di un terzo agente nell’ambito del rapporto di lavoro, vietando del tutto l’intermediazione privata, accettata soltanto attraverso il rigore della somministrazione, e in tempi relativamente recenti (vedere da ultimo l’art. 30 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2015), e vigilando su tutte le forme che, ontologicamente distinte, potrebbero degenerare in una violazione degli stringenti criteri che consentono la fornitura di manodopera. Un osservato speciale è da sempre il contratto di appalto, per le potenzialità che presenta, quale forma di esternalizzazione e flessibilità della organizzazione produttiva, di per sé ovviamente lecita, di prestarsi a pratiche elusive delle garanzie dei diritti dei lavoratori coinvolti, con il conseguente affievolimento dei presìdi di tutela, anche in materia di sicurezza. Circostanze rese pericolosamente possibili dal frazionamento organizzativo, dalla presenza di soggetti diversi e di diverse realtà organizzate autonomamente, nell’ambito di un medesimo fenomeno produttivo. L’attualità dell’esigenza è testimoniata, oltre che dal tradizionale assetto normativo in materia di appalto che, per quanto riguarda i rapporti di lavoro coinvolti ha sempre presentato connotati di tutela, dai più recenti interventi in materia, da ultimo con il decreto Pnrr quater (D.L. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024), che ha confermato l’attenzione, pressoché esclusiva in tale ambito, per la tutela delle condizioni dei lavoratori coinvolti nell’appalto (vedere la tabella 1).

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