Comitato Ets: le regole per il funzionamento

Pubblicato il decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 novembre 2024

Comitato Ets: le regole per il funzionamento sono l'oggetto del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 novembre 2024 (Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2025, n. 17).

Fissati, tra gli altri:

  • i criteri per la decadenza, la revoca e la sostituzione dei membri del comitato;
  • la regole per la convocazione, l'operatività e le deliberazioni.

 

Normata anche l'attività della segreteria.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 novembre 2024.

Decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 novembre 2024

Disciplina del funzionamento del  Comitato  ETS  e  della  Segreteria tecnica. (25A00310)

 

(Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2025, n. 17)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

(omissis)

Decreta:

 

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma  11,

del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n, 47 il funzionamento del

Comitato ETS (di seguito Comitato) e della Segreteria tecnica.

 

Art. 2

Costituzione del Comitato

1. Il Comitato si insedia con la nomina di tutti i suoi membri.

2. I membri del Comitato sono tenuti, in  relazione  ai  rispettivi

ruoli, a:

a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e  nel

rispetto dei tempi assegnati;

b) collaborare con  gli  altri  membri  del  Comitato  e  con  la

Segreteria tecnica.

 

Art. 3

Il Presidente del Comitato

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a)  indica  le  priorita'  e  gli  indirizzi  generali  volti  ad

assicurare efficienza, efficacia ed imparzialita'  all'attivita'  del

Comitato;

b) convoca  le  sedute,  ne  verifica  il  quorum  costitutivo  e

deliberativo e le presiede;

c) puo' sospendere e sciogliere le sedute del Comitato;

d) puo' chiedere chiarimenti ed approfondimenti  istruttori  alla

Segreteria tecnica;

e) adotta le deliberazioni di cui all'art. 7;

f) trasmette alla direzione generale competente,  ai  fini  della

liquidazione  spettante  a   ciascun   membro   del   Comitato,   una

dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate  nell'arco

dell'anno di riferimento nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna

seduta.

2. In caso di assenza o impedimento  del  Presidente,  le  relative

funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro piu'

anziano del Comitato.

 

Art. 4

Decadenza, revoca e sostituzione dei membri del Comitato

1. I membri del Comitato decadono dalla carica  nel  caso  previsto

dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 47/2020.

2. Costituiscono casi di revoca:

a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro  del

Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni

false o mendaci;

b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle  attivita'

di competenza;

c) la mancata partecipazione, senza giustificato  motivo,  a  tre

riunioni consecutive.

3. Il Presidente, autonomamente o su  segnalazione  di  almeno  due

componenti  del  Comitato,  segnala  tempestivamente   la   possibile

violazione o inosservanza dei casi di cui al  comma  2  al  Ministero

dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  che  puo'  avviare  il

procedimento di revoca dall'incarico in accordo con l'amministrazione

designante, assicurando il contradditorio.

4. Nel caso in cui sia necessario procedere  alla  sostituzione  di

uno o piu' membri, il Presidente del Comitato informa tempestivamente

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che  provvede

tempestivamente o  richiede  la  designazione  all'Amministrazione  o

all'ente che vi provvedono entro il termine  di  sette  giorni  dalla

richiesta.

 

Art. 5

Convocazione del Comitato

1. Il Comitato e'  convocato  dal  Presidente  almeno  ogni  trenta

giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne  ravvisi  la  necessita'.

E', altresi', convocato  quando  ne  facciano  richiesta  almeno  due

membri aventi diritto di voto.

2. L'avviso di convocazione e' trasmesso ai membri del  Comitato  e

al coordinatore della Segreteria tecnica almeno quattro giorni  prima

della seduta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo  di

posta  elettronica  certificata  che  ciascun  membro  e'  tenuto   a

comunicare all'atto della nomina, e contiene l'indicazione del  luogo

e dell'ora, nonche' i punti posti all'ordine del giorno. Nel caso  in

cui la seduta si svolga  in  videoconferenza,  la  convocazione  deve

indicare le modalita' del collegamento.

3. Almeno sette giorni prima della convocazione  della  seduta  del

Comitato, viene svolta una riunione tecnica di coordinamento  tra  il

Presidente e la Segreteria tecnica, i quali provvedono  alla  stesura

dell'ordine del giorno.

4. Il processo verbale redatto dalla Segreteria  tecnica  in  esito

alla preliminare attivita' istruttoria di cui all'art.  4,  comma  6,

del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, e' consultabile dal

Comitato nell'apposita sezione dedicata del  «Portale  ETS»,  di  cui

all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

5. Per le attivita' di archiviazione  e  gestione  degli  atti,  il

Comitato si avvale  del  sistema  di  protocollo  dedicato  istituito

presso la direzione generale competente per materia.

 

Art. 6

Operativita' e deliberazioni del Comitato

1. Il Presidente, tenuto  conto  dell'ordine  del  giorno  e  delle

materie ivi contemplate, ha facolta' di  convocare  il  Comitato  per

sezione competente, anche ai fini  deliberativi.  Esclusivamente  nel

caso in cui il Presidente ravvisi nell'ordine  del  giorno  punti  di

competenza trasversali alle  due  sezioni,  convoca  il  Comitato  in

seduta plenaria, motivando le ragioni nel verbale di seduta.

2. Per la regolare  costituzione  del  Comitato  e'  necessaria  la

presenza del Presidente o del suo sostituto e della  maggioranza  dei

convocati con diritto di voto ed ogni decisione viene adottata con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto  di  voto.

In caso di parita' di voti nella  deliberazione  prevale  quello  del

Presidente.

3. Le sedute del Comitato possono tenersi anche in videoconferenza,

a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati

e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in  tempo

reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

4. Il Presidente, nel caso di mancanza del numero legale, fissa una

nuova seduta entro quindici giorni. La stessa  procedura  si  applica

anche qualora la seduta sia costituita regolarmente e nel  corso  del

suo svolgimento venga a mancare il numero legale per la  sopravvenuta

assenza di uno o piu' componenti.

5. Ciascun membro del Comitato puo' chiedere la verifica del numero

legale anche nel corso della seduta e, in ogni  caso,  prima  che  si

proceda, se previsto, alla votazione.

6. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto  di  voto,  il

coordinatore  della   Segreteria   tecnica,   che   riferisce   sulla

preliminare attivita' istruttoria. Il  Comitato  puo'  in  ogni  caso

richiedere informazioni o spiegazioni  agli  altri  componenti  della

Segreteria tecnica in relazione a specifici casi istruiti oggetto  di

deliberazione.

7. Il Presidente del  Comitato,  nel  corso  delle  sedute,  espone

preliminarmente  i  punti  all'ordine  del  giorno   e   procede   ad

illustrarli singolarmente.

8. All'illustrazione preliminare segue la eventuale discussione tra

i membri del Comitato. Al termine, il Presidente indice la votazione,

se prevista. Il voto e' palese.

9. Qualora nel  corso  delle  sedute  emergano  ulteriori  esigenze

istruttorie, il Comitato  delibera  a  maggioranza  la  richiesta  di

integrazioni  o  modifiche  e  le   comunica,   seduta   stante,   al

coordinatore della Segreteria tecnica che ne prende atto ai fini  dei

successivi adempimenti.

10. Delle sedute del Comitato, e delle relative  deliberazioni,  e'

redatto apposito verbale da un  segretario  verbalizzante  che  viene

approvato e  sottoscritto  dal  Presidente  nonche'  dai  membri  con

diritto di voto.

11. Le convocazioni, le deliberazioni e le informative di interesse

pubblico sono pubblicate sul «Portale ETS» di cui all'art.  4,  comma

8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

12. I membri del Comitato aventi diritto di voto non possono  farsi

sostituire nelle sedute da un delegato.

13. Per ciascuna seduta  del  Comitato  il  Presidente,  ovvero  il

segretario  verbalizzante,  redige  una  lista  dei  partecipanti  in

presenza o in videoconferenza, la cui presenza, ai  fini  del  quorum

costitutivo, dovra' essere accertata dal Presidente.

 

Art. 7

Deliberazioni e consultazioni attraverso procedura scritta

1. Nei casi di particolare urgenza, il  Presidente  puo'  ricorrere

alla approvazione delle deliberazioni o alla  consultazione  mediante

procedura   scritta,   con   l'utilizzo   della   posta   elettronica

certificata, prevedendo adeguati  termini  temporali  entro  i  quali

ciascun componente del Comitato esprime il proprio voto. Decorso tale

termine, il componente che non ha espresso il proprio voto/parere  si

considera astenuto.

2. Le istruttorie oggetto di tale  procedura,  se  del  caso,  sono

preliminarmente  vagliate  dal  Presidente  insieme  alla  Segreteria

tecnica.

 

Art. 8

Audizione dei soggetti interessati

1. I soggetti  interessati  alle  attivita'  del  Comitato  possono

presentare motivata istanza di audizione  tramite  posta  elettronica

certificata.

2. Il Presidente comunica al soggetto richiedente la data  e  l'ora

dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di comprovato grave impedimento dell'interessato  questi

puo' chiedere il rinvio a data successiva.

4. Le audizioni si  svolgono  presso  la  sede  del  Comitato  alla

presenza del coordinatore della Segreteria tecnica e  dei  componenti

di quest'ultima competente per materia. E' facolta'  dei  membri  del

Comitato partecipare alle audizioni.

5.  Dell'audizione  e'  redatto  apposito  verbale  stilato  da  un

segretario  verbalizzante  individuato   tra   i   componenti   della

Segreteria tecnica. Il verbale e' sottoscritto dai presenti.

 

Art. 9

La Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica e' istituita ai sensi dell'art.  4,  comma

6, del decreto legislativo del 9 giugno  2020,  n.  47  e  svolge  la

preliminare attivita' istruttoria ai fini della predisposizione degli

atti  deliberativi  del  Comitato.  Le   istruttorie   riportano   la

valutazione   della   Segreteria   tecnica   e   sono    accompagnate

dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al Comitato.

2.  I  componenti  della  Segreteria  tecnica  si  riuniscono  ogni

quindici giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessita',  al  fine

di valutare e programmare le attivita' istruttorie.

3. Alle riunioni della Segreteria  tecnica  i  membri,  secondo  le

relative  competenze  attribuite  dalla  norma,  presentano  l'elenco

aggiornato delle istruttorie con i relativi riferimenti telematici al

«Portale  ETS»,  riferendo  sulle  attivita'  istruttorie  svolte  al

coordinatore, il quale puo' chiedere motivate integrazioni, modifiche

e approfondimenti sugli esiti istruttori.

4. Della riunione  si  redige  apposito  verbale,  corredato  dagli

eventuali  allegati,  sottoscritto  dai  presenti.  Il   verbale   e'

trasmesso dal coordinatore ai membri assenti che ne prendono atto.

 

Art. 10

Componenti della Segreteria tecnica

1. I componenti della Segreteria tecnica sono scelti  fra  soggetti

con elevata  qualifica  professionale  e  comprovata  esperienza  nei

settori interessati e non devono trovarsi in situazione di  conflitto

di interessi  rispetto  alle  attivita'  attribuite,  restando  ferma

altresi'  la   disciplina   in   materia   di   inconferibilita'   ed

incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

2. I componenti della Segreteria tecnica, compreso il coordinatore,

sono nominati per la durata di cinque anni decorrenti  dalla  nomina,

rinnovabile per una sola volta e comunque in linea con la durata  del

mandato del Comitato.

3. Costituiscono casi di revoca:

a) la violazione dei doveri  derivanti  dalla  carica  di  membro

della  Segreteria  tecnica,   quali   comportamenti   illegittimi   o

ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;

b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle  attivita'

di competenza;

c) la mancata partecipazione, senza giustificato  motivo,  a  tre

riunioni consecutive relative alla materia di competenza.

4. Il coordinatore, autonomamente o su segnalazione di  almeno  due

componenti  della  Segreteria  tecnica,  segnala  tempestivamente  la

possibile violazione o inosservanza dei casi di cui  al  comma  3  al

Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  che  puo'

avviare il procedimento di revoca dall'incarico  in  accordo  con  il

soggetto designante, assicurando il contradditorio.

5. In caso di cessazione dell'incarico, per qualsivoglia motivo, da

parte  di  un  componente  della  Segreteria  tecnica,  il  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede tempestivamente a

richiedere la nuova designazione all'Ente o alla  Societa'  ovvero  a

individuare un nuovo coordinatore.

6. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a:

a) collaborare con i membri del Comitato;

b) svolgere le attivita' istruttorie con diligenza  professionale

e nel rispetto  delle  tempistiche  previste  nonche'  impartite  dal

coordinatore;

c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto  deliberato  dal

Comitato;

d) rispettare  le  attivita'  e  le  tempistiche  previste  nelle

Convenzioni e negli Accordi di cooperazione di cui all'art. 4,  comma

7, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.

 

Art. 11

Il coordinatore della Segreteria tecnica

1. Il coordinatore della  Segreteria  tecnica  svolge  le  seguenti

funzioni:

a) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle

sedute del Comitato;

b)   e'   responsabile   dell'organizzazione   delle    attivita'

istruttorie;

c)  trasmette  al  Comitato   le   risultanze   delle   attivita'

istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5,

comma 4;

d) partecipa alle riunioni del Comitato  ai  sensi  dell'art.  6,

comma 6;

e) trasmette alla Direzione generale competente,  ai  fini  della

liquidazione spettante a ciascun componente della Segreteria tecnica,

una  dichiarazione  attestante  il  numero   delle   riunioni   della

Segreteria tecnica  effettuate  nell'arco  dell'anno  di  riferimento

nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta;

f) predispone  e  trasmette  una  reportistica  periodica  almeno

trimestrale  alla   Direzione   generale   competente   per   materia

relativamente allo stato di avanzamento degli accordi  e  convenzioni

in atto ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo del  9

giugno 2020, n. 47 e delle attivita' di supporto e avvalimento di cui

all'art. 33, comma 4, del medesimo decreto.

 

Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il  contenuto  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  di

concerto con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  del  17

gennaio 2024.

2. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  a

decorrere dalla integrazione dei componenti del Comitato  ETS  tenuto

conto  di  quanto  previsto  dall'art.  13,  commi  3  e  4   decreto

legislativo 10 settembre 2024, n. 147 e dalla nomina  dei  componenti

della Segreteria tecnica.

[photo credits: https://tinyurl.com/5xatz7d6]

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