L’abbruciamento di residui vegetali è pratica ordinaria?

abbruciamento dei residui vegetali
Il tema al centro di un interpello ambientale dell'associazione nazionale per la tutela dell’ambiente (Anta)

L'abbruciamento dei residui vegetali è pratica ordinaria? A chiederlo è l'associazione nazionale per la tutela dell’ambiente (Anta) con un interpello ambientale al Mase.

In particolare, è stato chiesto al dicastero «di fornire un autorevole parere affinché venga chiarito se tale pratica agricola, effettuata al di fuori dei periodi vietati (...) mediante processi o metodi millenari, sia da considerarsi lecita, quale ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura».

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

L'abbruciamento dei residui vegetali

Interpello ambientale dell'associazione nazionale per la tutela dell'ambiente 21 novembre 2024, n. 213572

Oggetto: quesito

1. Si premette col dire che l'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente (A.N.T.A.), com'è noto, è una Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con Decreto Ministeriale n. 277 del 11.10.17, ed i propri volontari svolgono attività di vigilanza, in ragione del decreto di guardia giurata volontaria eco-zoofila, rilasciato dal Prefetto ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S., e di ispettore ambientale rilasciato dai Sindaci.

2. Pervengono segnalazioni di intervento relative alla bruciatura, quale pratica agricola, di residui vegetali in genere (quali ad esempio: stoppie, ramaglie e avanzi di potatura) da parte di agricoltori, ritenuta dai segnalanti pratica pericolosa per l'ambiente e la salute dei cittadini.

3. Poiché non è chiaro il quadro normativo, ed al fine di orientare i propri volontari preposti alla vigilanza, si richiede a codesti Dicasteri di fornire un autorevole parere affinché venga chiarito se tale pratica agricola, effettuata al di fuori dei periodi vietati (dettati con ordinanze dalle Regioni e dai Comuni: periodo da giugno a settembre) mediante processi o metodi millenari, sia da considerarsi lecita, quale ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 28 gennaio 2025, n. 14156

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito al quadro normativo di riferimento relativamente alla pratica dell’abbruciamento applicata in agricoltura e nella selvicoltura.

 

QUESITO

Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 l’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente (ANTA) ha richiesto alcuni chiarimenti circa la disciplina normativa applicabile alla pratica di abbruciamento dei residui vegetali, ed in particolare “di fornire un autorevole parere affinché venga chiarito se tale pratica agricola, effettuata al di fuori dei periodi vietati (...) mediante processi o metodi millenari, sia da considerarsi lecita, quale ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue: ‐ decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, ed in particolare:

1. articolo 182, comma 6-bis, che dispone che “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;

2. articolo 185, comma 1, lettera f), che esclude dal campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;

articolo 256 che prevede le sanzioni applicabili alle attività di gestione di rifiuti non
autorizzate;

articolo 256-bis, che nel disciplinare la fattispecie dell’illecita combustione di rifiuti, al
comma 6, prevede che “(...). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, in considerazione del vigente quadro normativo ed alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 2008/98/CE, prevede l’esclusione dal campo di applicazione della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dei materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, quali ad esempio gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Agli stessi materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi è rivolta la disposizione contenuta all’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che consente le attività di raggruppamento e abbruciamento di detto materiale nel luogo di produzione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro. Il medesimo articolo 182, inoltre, riconosce tale attività come normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

Tale pratica, dunque, non dovrebbe essere considerata attività di gestione dei rifiuti allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla medesima disposizione, che riguardano in particolare la tipologia di attività (raggruppamento e abbruciamento), la quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro), la tipologia di materiali (materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006), il luogo in cui l’attività descritta deve svolgersi (luogo di produzione di tali materiali vegetali) e lo scopo della stessa attività (per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti).

Il secondo periodo dell’articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, specifica altresì che la combustione dei residui agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, mentre i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare tale pratica all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dalla stessa attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

A completamento del quadro normativo sopra descritto, infine, assumono rilievo le disposizioni sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, le attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuate al di fuori delle modalità e condizioni previste dal più volte citato articolo 182, comma 6-bis, sono configurabili come illecita gestione di rifiuti e pertanto soggette alle sanzioni previste all’articolo 256 del medesimo decreto (Rif. Cass. Sez. III n.38658 del 15 giugno 2017).

Alla luce del quadro normativo sopraesposto, solo il tassativo rispetto di tutte le condizioni previste consente dunque di poter sottrarre alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la pratica descritta che, altrimenti, sarebbe da inquadrare quale attività di smaltimento di rifiuti.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

[photo credits: https://tinyurl.com/4w26dwrx]

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