Impianti di interesse strategico: il riesame dell'Aia è stato disposto dal decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5 (sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2025, n. 24).
Disposizioni anche sul rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds) per gli impianti ex Ilva.
Di seguito il testo del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5.
Decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5
Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata
ambientale per gli impianti di interesse strategico. (25G00013)
(Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2025, n. 24)
Vigente al: 31-1-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante
«Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria
delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)»;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024,
C-626/2022;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di predisporre
misure di attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, alla luce della
richiamata sentenza della Corte di Giustizia, tese a rafforzare la
protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di
interesse strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)
per gli impianti ex Ilva
1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in
particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del
procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo
l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25
giugno 2024, C-626/2022, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' aggiornato,
almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione
degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per
la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede
di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2013,
e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle
risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha
l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di
fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti
anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione del
danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.».
Art. 2
Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli
impianti di interesse strategico nazionale
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli
impianti strategici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie
ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto di
valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo
connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza
di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui
all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge
n. 207 del 2012, i gestori degli impianti strategici di cui al primo
periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario
(VIS).
2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA,
relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e
produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e valutato
sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della
salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla
qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del rischio
sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica
US-EPA, vigente al momento della data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Per le attivita' di valutazione, controllo e monitoraggio, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il
parere dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) che opera con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in
possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di
valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni
dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilita'
di reiterazione, dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Il
termine di cui al terzo periodo e' sospeso sino alla produzione delle
integrazioni da parte del gestore.
4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni
dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della
Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma
5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di acquisire le
determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata entro sessanta
giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo
29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e aventi a
oggetto impianti strategici gli atti gia' prodotti dal gestore
rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 2, il
parere dell'ISS e' reso entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la Commissione di cui all'articolo
8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un
esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute,
rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la
determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi e'
rilasciata nei successivi trenta giorni.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente
provvedimento le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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