Infortuni domestici: modificati i ricorsi

Circolare Inail n. 5 del 30 gennaio 2025

(Infortuni domestici: modificati i ricorsi)

Con la circolare n. 5 del 30 gennaio, Inail ha fornito chiarimenti in merito al tema dei ricorsi, così come modificati dalla legge n. 203/2024 (entrata in vigore il 2 gennaio 2025), per quanto riguarda gli infortuni in ambito domestico. La legge, ricordiamo, ha apportato modiche al testo unico della sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008.

Infortuni domestici: modificati i ricorsiIn sintesi: l’articolo 4, comma 1, della legge n. 2003/2024 dispone che i ricorsi in materia di infortuni in ambito domestico promossi dagli interessati contro i provvedimenti emessi dalle sedi Inail sono decisi dalla stessa sede che ha emesso il provvedimento impugnato.

Qui di seguito il testo integrale della circolare.

Circolare n. 5 del 30 gennaio 2025

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Modifiche apportate dall’articolo 4 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, in materia di ricorsi.

Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 104 e seguenti.
- Legge 3 dicembre 1999, n. 493: “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici”. Articoli da 6 a 10.
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 2000: “Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico”.
- Circolare Inail 22 febbraio 2001, n. 9: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico”. Legge 3 dicembre 1999, n. 493”.
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203: “Disposizioni in materia di lavoro”. Articolo 4.

Premessa

L’articolo 4 della legge 23 dicembre 2024, n. 203, ha introdotto nuove disposizioni in materia di ricorsi contro i provvedimenti di definizione delle domande di prestazioni per gli infortuni in ambito domestico.
Le nuove disposizioni sono finalizzate a semplificare e armonizzare la disciplina in materia di impugnazione in via amministrativa dei provvedimenti emessi dall’Istituto, prevedendo l’applicazione - anche ai ricorsi in questione - della disciplina generale contenuta negli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Si fa presente che la legge in questione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 303 del 28 dicembre 2024. In mancanza di espresse disposizioni, l’entrata in vigore è da ritenersi fissata al quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione (12 gennaio 2025).

Ciò premesso, si forniscono, di seguito, le indicazioni e le istruzioni operative finalizzate all’applicazione delle disposizioni in oggetto.

1. Competenza alla decisione dei ricorsi

L’articolo 4, comma 1, della citata legge dispone che i ricorsi in materia di infortuni in ambito domestico promossi dagli interessati contro i provvedimenti emessi dalle Sedi Inail sono decisi dalla stessa Sede che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In base al comma 5 del suddetto articolo 4, rimane ferma la competenza del Comitato di cui all’articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 a decidere i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in esame (12 gennaio 2025).

2. Termine e modalità per la presentazione dei ricorsi

In linea con quanto previsto dall’articolo 104 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’articolo 4, comma 2, della legge 23 dicembre 2024, n. 203 prevede, per la presentazione dei ricorsi, un termine di 60 giorni. Peraltro, si ricorda che, in base ai principi generali, tale termine ha natura ordinatoria (1) e decorre dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’interessato.

Quanto alle modalità di presentazione, valgono le stesse regole previste per la generalità delle opposizioni amministrative.
È pertanto possibile la presentazione diretta del ricorso da parte dell’interessato o di un suo delegato alla Sede Inail. La trasmissione alla Sede può essere effettuata a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata, fax (2) o raccomandata postale.

3. Modalità di trattazione dei ricorsi

Per la trattazione dei ricorsi valgono le stesse regole previste per la generalità delle opposizioni ex articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Nel caso di ricorsi vertenti su valutazioni medico legali, si applicano anche le disposizioni e le istruzioni diramate nel tempo sullo svolgimento delle collegiali mediche.

4. Termine per la decisione dei ricorsi

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 104 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la decisione della Sede Inail deve intervenire nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Trascorso inutilmente il suddetto termine, e cioè senza che nel frattempo sia intervenuta la decisione della Sede, l’articolo 4, comma 2, della menzionata legge prevede espressamente la facoltà degli interessati di adire l’autorità giudiziaria.

5. Ricorsi giurisdizionali

Il ricorso giurisdizionale può essere promosso, oltre che nell’ipotesi prevista dal citato articolo 4, comma 2, della legge 23 dicembre 2024, n. 203, quando la decisione assunta dalla Sede non sia condivisa dall’interessato.
Si ricorda che il ricorso giurisdizionale deve essere promosso entro il termine di tre anni dalla data di ricezione della decisione della Sede o, nel caso di mancata decisione, una volta decorso il termine di 60 dalla presentazione del ricorso.

La proposizione dei gravami non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

6. Norme abrogate

In base all’articolo 4, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2024, n. 203, sono abrogati l’articolo 10, terzo comma, lettera c), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (3), nonché l’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 15 settembre 2000 (4).
Per espressa previsione dello stesso articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 2024, n. 203, le suddette disposizioni normative, non più compatibili con il nuovo assetto descritto nella presente circolare, rimangono in vigore per i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge (12 gennaio 2025).
Con riferimento, peraltro, al comma 3 del suddetto articolo 19 del decreto interministeriale 15 settembre 2000, non abrogato dalle disposizioni in questione, si precisa che il termine di 330 giorni di sospensione della prescrizione (derivante dalla somma tra i 210 giorni previsti per la liquidazione della rendita e i 120 giorni previsti per la definizione del ricorso), debba intendersi modificato in 270 giorni, quale conseguenza della riduzione da 120 a 60 giorni del termine per la definizione del ricorso. Sono abrogate, di conseguenza, tutte le istruzioni emanate nel tempo e incompatibili con le nuove disposizioni della legge 23 dicembre 2024, n. 203.

7. Istruzioni finali

I ricorsi pervenuti alle Sedi Inail dalla data di entrata in vigore della citata legge 23 dicembre 2024, n. 203, dovranno essere trattati e definiti dalla Sede che ha emesso il provvedimento impugnato, con le modalità sopra indicate.
Qualora il ricorso sia stato erroneamente rivolto al Comitato sopra menzionato, la Sede ne darà comunicazione al ricorrente e all’eventuale Istituto di patronato e di assistenza sociale che abbia assunto il patrocinio e provvederà all’istruttoria e alla definizione del ricorso stesso.

(1)  La natura ordinatoria del termine discende dalle previsioni dell’articolo 8 legge 11 agosto 1973, n. 533, il quale stabilisce che nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.

(2) Nel caso di inoltro a mezzo di posta elettronica ordinaria e fax, deve essere allegato – oltre alla documentazione necessaria per la trattazione del ricorso - un documento di riconoscimento idoneo a dimostrare la provenienza dall’interessato.

(3) Tale disposizione prevede che il Comitato amministratore del Fondo decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

(4) Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 19 del decreto interministeriale 15 settembre 2000, abrogati dalla legge 23 dicembre 2024, n. 203: 1. L'assicurato, il quale non riconosca fondati i motivi del provvedimento dell'istituto assicuratore riguardanti l'obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonché la misura della prestazione stessa, può presentare ricorso al comitato amministratore, per il tramite della sede INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto e allegando gli elementi giustificativi dell'opposizione. 2. Non ricevendo risposta nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'assicurato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento”.

 

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