Utilizzo diretto di rifiuti: sul tema, di cui all'art. 216, comma 8-septies, D.Lgs. n. 152/2006, è intervenuto il Mase in risposta a un interpello ambientale della Regione Veneto.
Si ricorda che il disposto di legge ex art. 216, comma 8-septies, recita che «Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione».
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.
Interpello ambientale della Regione Veneto 28 novembre 2023, n. 193682
Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del d.lgs.152/2006 sull’applicazione dell’art. 216 comma 8-septies del d.lgs. n. 152/2006.
L’art. 216 comma 8-septies, del d.lgs. n. 152/2006 prevede quanto segue: "Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
Pertanto, le condizioni che devono verificarsi per rientrare nell'ambito di applicazione del succitato art. 216 comma 8- septies, sono le seguenti:
i rifiuti oggetto di utilizzo devono essere individuati nella lista verde del regolamento (CE) n. 1013/2006;
gli impianti industriali che intendono utilizzare i rifiuti devono rientrare nella disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006) ed essere in possesso di tale autorizzazione (si intendono esclusi gli impianti ricadenti nel punto 5 "gestione dei rifiuti" del medesimo allegato);
l'utilizzo di rifiuti negli impianti industriali deve essere effettuato nel rispetto del BAT References relativo al processo industriale in cui sono utilizzati rifiuti;
il gestore dell'attività industriale che intende utilizzare i rifiuti deve inviare 45 giorni prima dell'avvio dell'attività, all'autorità competente (cioè all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale) una specifica comunicazione.
Ove si verifichino le suddette condizioni, l'attività di utilizzo di rifiuti, così come previsto nel caso di tutte le procedure semplificate previste al Capo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, non risulta soggetta al rilascio di una specifica autorizzazione alla gestione di rifiuti.
Tutto ciò premesso, si sottopongono a codesto spettabile Ministero i seguenti quesiti relativi alle modalità applicative del citato art. 216, comma 8-septies.
1) Rispetto delle condizioni di deroga all’obbligo di autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE
Condizione necessaria per applicare la deroga all'obbligo generale di autorizzazione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 24, 25 e 26 della direttiva 2008/98/CE, è l'adozione da parte dello Stato membro, per ciascuna attività, di "regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto della deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare".
Al riguardo si evidenzia che le sole disposizioni dell'art. 216 comma 8-septies non sembrano individuare in maniera esaustiva le suddette regole generali, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nei BAT References.
Allo stato attuale, le uniche regole adottate in tal senso dallo Stato italiano, in relazione al recupero di rifiuti non pericolosi, sono definite dal DM 05.02.1998.
Si chiede pertanto se, per gli impianti industriali che utilizzano rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 8-septies del d.lgs. n. 152/2006, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal medesimo articolo o dai BAT References, si debba applicare quanto previsto dal DM 05.02.1998 in ordine a:
- quantitativi massimi di rifiuti utilizzabili negli impianti industriali;
- quantitativi massimi di rifiuti depositati presso gli impianti industriali prima del loro definitivo utilizzo;
- tempistiche per l'utilizzo in impianto dei rifiuti;
- norme tecniche per lo stoccaggio dei rifiuti.
In alternativa, si chiede di esplicitare i riferimenti per il rispetto delle condizioni di deroga di cui all’art. 25 della direttiva 2008/98/CE.
2) Esonero dagli obblighi di presentazione del MUD e di tenuta del Registro di carico-scarico
L'art. 216 comma 8-septies prevede che i rifiuti oggetto di comunicazione siano assoggettati al rispetto delle norme riguardanti "esclusivamente" il trasporto dei rifiuti ed il formulario di identificazione.
Si chiede conferma dell’esenzione per il gestore dell'impianto industriale che utilizza i rifiuti sia dall'obbligo di tenuta del registro di carico/scarico di cui all'art. 190, sia dall' obbligo di presentazione del MUD di cui all' art. 189, del d.lgs. n. 152/2006.
In caso di conferma dell’esenzione, si chiede se sia opportuno prevedere comunque delle registrazioni semplificate con relativo obbligo di comunicazione all'Autorità competente dei quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati nel processo industriale nell'ambito delle relazioni periodiche previste dai Piani di Monitoraggio e Controllo approvati per l'installazione IPPC.
3) Applicabilità delle procedure di valutazione di impatto ambientale
La comunicazione di cui all’art. 216 comma 8-septies non rappresenta esonero dalle disposizioni inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte II al d.lgs. n. 152/2006.
Il gestore dell’impianto industriale è pertanto tenuto comunque ad espletare preventivamente le procedure di cui al Titolo III della Parte II al d.lgs. n. 152/2006, ove ne ricorra la fattispecie.
Si chiede conferma del fatto che, anche per le comunicazioni di cui all’art. 216 comma 8-septies, le procedure VIA debbano essere espletate non solo nel caso in cui la modifica connessa all’utilizzo dei rifiuti comporti incrementi superiori alle soglie stabilite per l’attività industriale produttiva e/o ripercussioni significative sull’ambiente (es. modifiche significative di scarichi ed emissioni), ma anche qualora si verifichi il superamento delle soglie definite dalla disciplina VIA per le operazioni di recupero rifiuti di cui all’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 attribuibili all’impiego di rifiuti nel processo industriale.
Con riferimento invece alla valutazione della modifica ai sensi della disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale, si chiede conferma del fatto che la comunicazione di cui all'art. 216 comma 8-septies sostituisca a tutti gli effetti la comunicazione di cui all'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, e che la valutazione da parte dell'Autorità competente, in merito alla sostanzialità della modifica dell'AIA, debba essere effettuata con riferimento alle definizioni, soglie e casistiche previste dall'art. 5 lettera l-bis) del d.lgs. n. 152/2006, ferma restando l’applicazione delle procedure di VIA ove necessarie. Va da sé che la comunicazione ai sensi dell’art. 216 comma 8-septies, comporta comunque l’aggiornamento dell’AIA per dare atto dell’avvenuta modifica.
4) Applicazione garanzie finanziarie
Si chiede conferma che agli impianti industriali che ricorrano alla comunicazione di cui all’art. 216 comma 8-septies, si debbano in ogni caso applicare idonee garanzie finanziarie a copertura dell'attività di utilizzo rifiuti, da commisurare ai quantitativi di stoccaggio previsti.
5) Piano di emergenza interno
Si chiede se gli impianti industriali che ricorrano alla comunicazione di cui all’art. 216 comma 8-septies, siano assoggettati alla norma di cui all'art. 26-bis del d.l. n. 113/2018.
6) Registrazione
Si chiede se l’obbligo previsto dall’art. 26 lettera c) della direttiva 2008/98/CE in merito alla tenuta del Registro degli enti o imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a norma dell’articolo 24, sia comunque in capo alle Province anche nel caso in cui le AIA siano di competenza regionale o nazionale.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 30 gennaio 2025, n. 16209
Oggetto: articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - interpello in materia ambientale sull’applicazione dell’articolo 216, comma 8-septies, del D.lgs. n. 152 del 2006.
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Veneto ha richiesto chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione dell’articolo 216, comma 8-septies, del D.lgs. 152 del 2006 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
1) Applicabilità del DM 5.02.1998 agli impianti industriali che utilizzano rifiuti ai sensi dell’art. 216, comma 8-septies, del D.lgs. n. 152 del 2006, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal medesimo articolo o dai Bat References;
2) Confermacheirifiutioggettodicomunicazionesianoassoggettatialrispettodellenorme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione;
3) Applicabilità delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte II al D.lgs. n. 152 del 2006;
4) Applicabilità delle garanzie finanziarie, a copertura dell’attività di utilizzo rifiuti, da commisurare ai quantitativi di stoccaggio previsti, agli impianti industriali che ricorrono alla comunicazione di cui all’art. 216 comma 8-septies;
5) Applicabilità della norma di cui all'art. 26-bis del d.l. n. 113 del 2018 (Piano di emergenza interno) agli impianti industriali che ricorrono alla comunicazione di cui all’art. 216 comma 8- septies;
6) Autoritàcompetenteallatenutadelregistrodelleimpresecheeffettuanocomunicazionedi cui art. 216 comma 8-septies.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Testo unico ambientale” e, in particolare:
- articolo 216, comma 8-septies: “Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29- sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”;
- articolo 183, comma 1:
lettera t), “recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”;
lettera u), “riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”;
- Parte IV, Titolo I, Capo IV, rubricato “autorizzazioni e iscrizioni”;
- Parte II relativa alle procedure di valutazione ambientale e all’AIA;
- il decreto ministeriale 5.02.1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5.02.1997 n. 22”;
- il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dal quadro normativo sopraesposto e dall’istruttoria condotta congiuntamente alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, emerge quanto segue.
Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto all’articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006, il comma 8-septies recante una particolare modalità di utilizzo dei rifiuti contemplati dalla lista verde del Regolamento UE n. 1013/2006. La disposizione, infatti, al fine di perseguire un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, prevede la possibilità di utilizzare tali rifiuti negli impianti industriali autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), “nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'Autorità ambientale competente”. La disposizione prevede inoltre che in tali casi i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
In altre parole, la norma in descrizione prevede la possibilità , per gli impianti industriali autorizzati con AIA, di utilizzare i rifiuti riportati nella lista verde del Regolamento UE n. 1013/2006 ( da intendersi quale rinvio statico alla disposizione regolamentare) a condizione che sia rispettato il relativo documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques Reference Document – BREF) e che tale utilizzo sia comunicato, 45 giorni prima dell’avvio dell’attività, all’autorità ambientale competente.
Ciò detto, l’utilizzo dei rifiuti della lista verde in un impianto industriale autorizzato con AIA ai sensi del citato articolo 216, comma 8-septies, è configurabile quale “recupero diretto” degli stessi, vale a dire una particolare tipologia di recupero già ampiamente descritta in un precedente riscontro[1]https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/interp_confind_ind_manifatt_riscontro.pdf fornito da questa Amministrazione ad un interpello di analogo tenore. Come affermato nel citato riscontro, al quale si rimanda per le argomentazioni di dettaglio, agli impianti produttivi (autorizzati in AIA) che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non risulta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene. Pertanto, deve ritenersi parimenti non applicabile il DM 5/02/1998.
In merito agli obblighi informativi prescritti dall’articolo 216, comma 8 -septies, del D.lgs. 152 del 2006, la comunicazione che l’impianto industriale è tenuto ad effettuare all’Autorità ambientale competente, oltre ad essere condizione per l’avvio dell’attività, risulta essere necessaria anche al fine di consentirne alla stessa Autorità la registrazione e il censimento dell’impianto. Inoltre, atteso che dall’applicazione della disposizione potrebbero derivare effetti sull’autorizzazione dell’impianto medesimo, potendosi configurare come una modifica non sostanziale di AIA, la comunicazione ha l’ulteriore scopo di permettere all’Autorità competente di valutare se adeguare altri aspetti del regime autorizzatorio, in applicazione delle specifiche norme della parte II del D.lgs. 152 del 2006, nonché di verificare la ricevibilità della comunicazione, con particolare riguardo alla sua rispondenza ai riferimenti indicati nei BREF.
Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli operatori, l a disposizione di cui all’articolo 216, comma 8-septies, prescrive che i rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione della stessa soggiacciono al solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali dei trasportatori e degli automezzi utilizzati per la consegna agli impianti di produzione) e al rispetto della disciplina relativa al formulario identificativo previsto dall’articolo 193 dello stesso D.lgs. 152 del 2006 (nonché del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti “RENTRI” di cui al DM 4 aprile 2023 n. 59). Non sono quindi previsti a carico dell’impianto di produzione adempimenti relativi al Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, ai registri di carico e scarico, all’obbligo di presentazione di garanzie finanziarie.
Per quanto attiene all’applicabilità delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la semplificazione normativa non consente la deroga agli adempimenti previsti in materia . Infatti, considerato che la comunicazione semplificata è relativa all’utilizzo di rifiuti di cui alla lista verde in sostituzione delle materie prime nel ciclo produttivo, potrebbe derivarne una variazione/superamento delle soglie relative agli impatti ambientali e conseguentemente trova applicazione la procedura di VIA.
Per gli impianti produttivi manifatturieri autorizzati con AIA, in cui le materie prime possono in tutto o in parte essere sostituite da rifiuti direttamente immessi nel ciclo produttivo ordinario, sembrerebbe trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 26-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, che prevede l’obbligo per i gestori di “impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti” di predisporre il piano di emergenza interna nonché delle dovute comunicazioni al Prefetto per la predisposizione del piano di emergenza esterno.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alle indicazioni fornite alla seguente pagina web del MASE https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/disposizioni_art26bis.pdf.
Va segnalato che le norme in descrizione si inseriscono in un quadro normativo complesso anche con riferimento all’applicabilità per gli impianti produttivi della specifica disciplina prevista per la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (D. lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” - Direttiva Seveso III).
Si evidenzia che le previsioni di cui al citato articolo 26-bis sono volte a regolare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per
l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti. Per contro, le norme di cui al D.lgs. n. 105/2015 riguardano ipotesi di rischio specificamente individuate con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare, con una disciplina apposita e di particolare rigore, i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi. Pertanto, il citato articolo 26-bis non trova applicazione per gli impianti che, invece, ricadano nell’ambito di disciplina del D.lgs. n. 105/2015.
Con riferimento, infine, alla tenuta del registro delle imprese che effettuano la comunicazione ex articolo 216, comma 8-septies, in analogia a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, deve ritenersi che l’Autorità Competente sia la Provincia territorialmente competente. Si rappresenta inoltre l’opportunità della trasmissione della medesima comunicazione all’Autorità che ha rilasciato il provvedimento di AIA, ai fini della eventuale integrazione dello stesso per gli aspetti legati all’utilizzo dei rifiuti in luogo delle materie prime.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
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Note