Rentri: è vera proroga? Di fatto l'art. 2-bis, inserito in fase di conversione dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, stabilisce uno slittamento di 60 giorni (quindi dal 13 febbraio al 14 aprile) per iscriversi al Rentri; tuttavia, affinché la misura diventi effettiva, è necessario che il Mase emani un apposito decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 15/2025 (27 marzo 2025). Nel caso, la proroga riguarderà anche l’entrata in vigore dei nuovi modelli di registri di carico e scarico (cosiddetti registri C/S) e di formulari di identificazione dei rifiuti (cosiddetti Fir), con contestuale abrogazione dei vecchi modelli.
Tutto, quindi, dipenderà da questo prossimo D.M.
Altre misure del decreto "milleproroghe", come convertito in legge, riguardano:
- siti contaminati di interesse nazionale;
- recipienti a pressione;
- disposizioni in materia di contrasto alla crisi idrica;
- energie rinnovabili
- personale dei vigili del fuoco.
Di seguito il testo delle misure elencate sopra.
Testo coordinato del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato
con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di termini normativi.». (25A01250)
(Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45)
Vigente al: 24-2-2025
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2025 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
(omissis)
7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024 e
2025».
(omissis)
8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di
ogni anno alle Camere una relazione sulle attivita' svolte e sulle
spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso
dell'anno precedente.
(omissis)
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di
finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze
di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al
2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al
2026».
2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024,
rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della
decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo
2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati
dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del
Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa
richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della
decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno
2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono
efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza
dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della
decisione di cessazione della protezione temporanea.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della
richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno puo' essere convertito
per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «medesima
normativa» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i casi di
esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale».
4. Al fine di assicurare le facolta' assunzionali relative a
diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validita'
delle seguenti graduatorie:
a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile
2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19
maggio 2023;
b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di
vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di
biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3
agosto 2023;
c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di
vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica,
approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio
2023;
d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di
vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale
psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725
del 29 settembre 2023.
5. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della
graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310
dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al
contributo economico per i familiari del personale delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze
armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate
nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30
aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a
300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
6. (soppresso)
6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024, previa
presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il
30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno
sei delle seguenti prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della
SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti
prescrizioni»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
(omissis)
Art. 11
Disposizioni concernenti termini in materie di competenza
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di
energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «
1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025
».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di
interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,» sono soppresse.
2-bis. Ai fini dell'operativita' del Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4
aprile 2023, n. 59, e' aumentato a centoventi giorni.
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e'
prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e
agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da
olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo
39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori
di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in
consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2026.
2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122, le parole: « si applica fino al 31 dicembre 2024 e » sono
soppresse.
2-sexies. Le modalita' di attestazione del rispetto dei criteri di
sostenibilita' di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di
energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il
biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate
sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025
abbiano accettato il preventivo per la certificazione della
sostenibilita' da parte di un organismo accreditato secondo il
Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' oppure
operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto
dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilita' di
concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle
biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di
certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica delle richieste ricevute.
2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto
di cui al primo periodo e' individuato nel mercato del gas (MGAS)
gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».
(omissis)
[photo credits: https://tinyurl.com/3yamr39s]