Rischi catastrofali: le modalità per la copertura assicurativa sono riportate nel decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, n.48).
In particolare, il provvedimento, che riporta le modalità attuative e operative degli schemi assicurativi, definisce:
- le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali;
- le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi;
- i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
- l'aggiornamento dei valori;
- le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'Ivass.
Per "eventi calamitosi e catastrofali" si intendono:
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- sismi;
- frane.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18; l'allegato al momento non è disponibile in Gazzetta Ufficiale; qui il link diretto per verificarne la pubblicazione: https://tinyurl.com/4huwfk7w.
Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18
Regolamento recante modalita' attuative e operative degli schemi di
assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027)
(Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, n. 48)
Vigente al: 14-3-2025
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo
1, comma 101, ai sensi del quale «Le imprese con sede legale in
Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile
organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle
imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a
stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura
dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione
Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente
cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi
sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo
periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni
e le esondazioni»;
Visto l'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, che dispone, tra l'altro, che ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto
prevede l'applicazione di premi proporzionali al rischio;
Visto l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy
possono essere stabilite ulteriori modalita' attuative e operative
degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi
incluse le modalita' di individuazione degli eventi calamitosi e
catastrofali suscettibili di indennizzo nonche' di determinazione e
adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di
mutualita' e, sentito l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto
ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia
assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacita' di
assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui
al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma
104»;
Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, ai sensi del quale «Al fine di contribuire all'efficace gestione
del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura
dei danni di cui al comma 101, la societa' SACE S.p.A. e' autorizzata
a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e
riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione
approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al
50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte
del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque
non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000
milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno
immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli
indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilita'
della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110»;
Considerato che SACE S.p.A., ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha
sottoposto per l'approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy lo schema di
convenzione redatto all'esito delle interlocuzioni intrattenute con
l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e in
accordo con essa, contenente le condizioni generali, le condizioni
speciali e l'allegato tecnico al cui rispetto le imprese di
assicurazione aderenti alla convenzione si impegneranno, ai fini
dell'ottenimento della garanzia di cui al citato articolo 1, comma
108, della legge n. 213 del 2023;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 novembre 2024,
n. 1439 e dalla Sezione Prima nella seduta del 9 dicembre 2024, n.
1501;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
inviata con nota n. 58362 del 30 dicembre 2024 e con nota integrativa
n. 1086 del 10 gennaio 2025;
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e le imprese
aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in
Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di
cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo
quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge
30 dicembre 2021, n. 234;
b) immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all'articolo
2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del
codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio
dell'attivita' di impresa, ossia:
1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti
caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro
conformazione;
2) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere
murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione
o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi,
impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria,
impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi,
scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del
fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali
quote spettanti delle parti comuni;
3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche
e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo
svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato;
4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi,
utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non
rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di
sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto non iscritti
al P.R.A.;
c) imprese di assicurazione: le imprese di cui all'articolo 1,
comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, singole o facenti
parte di un gruppo di cui all'articolo 1, lettera r-bis) del Codice
delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio in Italia del «ramo
8» di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo
n. 209 del 2005, anche se operanti in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi tenuti
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che
svolgano attivita' di sottoscrizione di contratti assicurativi, a
livello singolo o di gruppo, a copertura dei danni di cui alla
successiva lettera d). L'ultima societa' controllante italiana, come
definita dall'articolo 210, commi 2 e 3, del Codice delle
assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, ha facolta' di designare una o piu' imprese del gruppo,
quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo di sottoscrizione
dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui al presente
decreto;
d) oggetto della copertura assicurativa: i danni alle
immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati dagli
eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto;
e) premio assicurativo: l'importo che il contraente, anche
mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare
all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione;
f) franchigia: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in
valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto
dall'indennizzo in caso di sinistro;
g) scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in
termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che
rimane a carico dell'assicurato;
h) massimale o limite di indennizzo: importo massimo corrisposto
per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di
assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che puo'
essere minore o uguale alla somma assicurata;
i) indennizzo: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di
assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi
inclusi in copertura;
l) valore di ricostruzione: importo necessario per la
ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per
materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e
funzionalita';
m) costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di
sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilita',
correntemente offerti sul mercato;
n) costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei
lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche
meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella
precedente all'evento assicurato;
o) grandi imprese: le imprese che alla data di chiusura del
bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:
1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;
p) somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso
dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;
q) copertura assicurativa a primo rischio assoluto: l'impegno
della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a
concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato
e' inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza
l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del
codice civile.
2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che
risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle
autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente
alla data di costruzione.
3. La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente
decreto, non copre:
a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo
dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito
di eventi;
b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti
armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze
radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o
contaminazione.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) le modalita' di individuazione degli eventi calamitosi e
catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30
dicembre 2023, n. 213;
b) le modalita' di determinazione e adeguamento periodico dei
premi, anche tenuto conto del principio di mutualita';
c) i limiti alla capacita' di assunzione del rischio da parte
delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) le modalita' di coordinamento in relazione agli atti di
regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.
Art. 3
Eventi calamitosi e catastrofali
1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, si intende per:
a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua,
anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta
densita', dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o
artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e
bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio
artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono
considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni
entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre
dovuto a cause endogene, purche' i beni assicurati si trovino in
un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei
provvedimenti assunti dalle autorita' competenti, localizzati dalla
Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse
registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha
dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso
episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia,
detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione
della gravita', scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da
infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le
prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima
manifestazione.
Art. 4
Determinazione e adeguamento periodico dei premi
1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio e' determinato in
misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione
del rischio sul territorio e della vulnerabilita' dei beni
assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili,
delle mappe di pericolosita' o rischiosita' del territorio
disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando,
ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita
considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilita' di
accadimento degli eventi e della vulnerabilita' dei beni assicurati.
2. Si tiene conto, altresi', in misura proporzionale alla
conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate
dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive
cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui
all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1),
2) e 3), del codice civile, da calamita' naturali ed eventi
catastrofali.
3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione
del principio di mutualita', al fine di riflettere l'evoluzione dei
valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto
conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilita'
dell'impresa di assicurazione.
Art. 5
Capacita' di assunzione del rischio
da parte delle imprese assicuratrici
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di
assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di
gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita
dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, definiscono, con
riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti
assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza con il
fabbisogno di solvibilita' globale delle stesse, fissando i relativi
limiti di tolleranza al rischio.
2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono
aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento
all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del
ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la
cessione a SACE S.p.A.
3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di
cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero
territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata
informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web
della compagnia.
4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella
relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n. 38
del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella
definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30
dicembre 2023, n. 213.
5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica
di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di
riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti
delegati, e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del
Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull'assunzione
dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre
2023, n. 213.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano,
compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi ordinamenti
nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia del «Ramo
8» ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizio. Ove tali imprese intendono cessare l'attivita' per
superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata
informativa all'IVASS e all'Autorita' di vigilanza dello Stato di
origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della
compagnia.
7. In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi
dell'articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza al rischio sono
definiti tenendo conto della capacita' assuntiva di tutte le imprese
del gruppo abilitate all'esercizio del «ramo 8» di cui all'articolo
2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto
previsto dai commi da 1 a 5.
Art. 6
Entita' di danno indennizzabile a carico dell'assicurato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma
assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni
assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora
convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico
dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno
indennizzabile.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia
superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al
totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente
decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile
che rimane a carico dell'assicurato e' rimessa alla libera
negoziazione delle parti.
Art. 7
Massimali o limiti di indennizzo
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere
l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto
dalle parti, rispettano i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata
trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma
assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma
assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore
al 70 per cento della somma assicurata.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia
superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le
grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la
determinazione di massimali o limiti di indennizzo e' rimessa alla
libera negoziazione delle parti.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la
copertura e' prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a
concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura
proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di
assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di
convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione
alle specifiche esigenze di copertura.
Art. 8
Trasparenza dell'offerta assicurativa
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle
offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione
alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le
imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i
documenti di cui all'articolo 185 del Codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le
condizioni di assicurazione, secondo le modalita' individuate dalla
regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS.
Art. 9
Disposizioni relative all'operativita'
della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.
1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della
copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A.
i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura
dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del
2023 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze
a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge
n. 213 del 2023 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o).
2. Restano escluse dalla copertura di cui all'articolo 1, comma
108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze non conformi
alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle beneficianti del
regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 2, del presente
decreto.
Art. 10
Approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 108
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213
1. E' approvata la convenzione di cui all'Allegato A, alla quale
possono aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese di
assicurazione, anche in forma consortile.
2. Il rilascio della copertura di cui all'articolo 1, comma 108,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' subordinato all'adesione
alla convenzione di cui al comma 1, attraverso apposito atto di
adesione, per come disciplinato, nella forma e nella sostanza dalla
medesima convenzione, entro il termine di adesione, come ivi
previsto, per accettazione espressa di tutti i termini e le
condizioni previste.
Art. 11
Disposizioni transitorie e di rinvio
1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve
avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
2. Per le polizze gia' in essere, l'adeguamento alle previsioni di
legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile
delle stesse.
3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1,
comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno
degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto, le imprese
di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria
proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento
catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove
coperture.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa
rinvio alle pertinenti disposizioni del codice civile e alla
regolamentazione IVASS.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
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