In Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 gennaio 2025. Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione scade il 28 giugno

Mud 2025: al via il modello unico di dichiarazione ambientale con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, n. 49.

Per effetto, il termine ultimo per presentare la dichiarazione è sabato 28 giugno.

La modifica principale riguarda gli adempimenti per i Comuni, con particolare riferimento ai costi della raccolta differenziata per effetto dell'introduzione di un nuovo coefficiente.

 

Mud 2025

Negli allegati sono riportati:

  • allegato 1 - istruzioni per la compilazione;
  • allegato 2 - modello per la comunicazione semplificata;
  • allegato 3 - modello per la raccolta dei dati;
  • allegato 4 - indicazioni per la presentazione telematica.

Chiude il quadro un'appendice recante la sintesi degli aggiornamenti apportati al modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025.

Approfondimenti a breve su Ambiente&Sicurezza cartacea e on-line.

Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 gennaio 2025; gli allegati e  l'appendice sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

Mud 2025

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 

 

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2025 - MUD. (25A01274)
(Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, n. 49)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 1, comma 1,  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,

rubricato «Modello unico di dichiarazione», secondo cui, con  decreto

del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma

2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  norme

finalizzate a individuare le disposizioni  di  legge  e  le  relative

norme di attuazione  che  prevedono  obblighi  di  dichiarazione,  di

comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia  ambientale,

sanitaria e di sicurezza pubblica, ai fini della predisposizione  del

modello unico di dichiarazione;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo

cui, in attesa  dell'emanazione  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  il  modello  unico   di

dichiarazione e' adottato con decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei ministri;

Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n.  70  del  1994,

secondo il quale il Presidente del Consiglio  dei  ministri  dispone,

con  proprio  decreto,  gli  aggiornamenti  del  modello   unico   di

dichiarazione;

Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato

art. 6, comma 1, della  predetta  legge  n.  70  del  1994,  ha  come

riferimento gli «obblighi  di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di

denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle

relative norme di attuazione di cui  alla  tabella  A  allegata  alla

presente legge»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice

dell'amministrazione  digitale»,  che  contiene,  tra   l'altro,   la

disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro  formazione,

gestione,  conservazione   e   trasmissione,   nonche'   alle   firme

elettroniche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione

della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione

ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo  I  della

Parte IV ove sono stabiliti gli obblighi per  la  tracciabilita'  dei

rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativo  agli

imballaggi e ai rifiuti di imballaggio;

Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n.

152 del 2006, che prevede l'obbligo di  comunicazione  da  parte  del

Consorzio nazionale imballaggi - CONAI,  con  le  modalita'  disposte

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo

degli imballaggi per ciascun materiale  e  per  tipo  di  imballaggio

immesso sul mercato, nonche', per  ciascun  materiale,  la  quantita'

degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio  riciclati

e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di  «Attuazione

della  direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori   uso»   e

successive modificazioni ed integrazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.   188   di

«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori

e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49  di  «Attuazione

della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature  elettriche

ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali»,   che   ha

introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di  rifiuti

speciali per talune attivita' economiche;

Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,

recante  «Disposizioni  urgenti  per  la   crescita   economica   nel

Mezzogiorno»,  che  introduce  disposizioni   di   attuazione   della

direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

29 aprile  2015,  che  modifica  la  direttiva  94/62/CE  per  quanto

riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale

leggero;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i

rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  118,  recante

«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)  2018/849,  che

modificano le direttive 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori  e

2012/19/UE   sui   rifiuti   di   apparecchiature    elettriche    ed

elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  119,  recante

«Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849,  che  modifica

la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio  del  31  marzo

2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami

metallici cessano di  essere  considerati  rifiuti,  ai  sensi  della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  196,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento  europeo  e

del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla  riduzione  dell'incidenza  di

determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  197,  recante

«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali  di

raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la

direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;

Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012  della  Commissione  del  10

dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami  di

vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della  direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.  715/2013  della  Commissione  del  25

luglio 2013, recante i criteri che determinano quando  i  rottami  di

rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi  della  direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2022/92   della

Commissione del 21 gennaio 2022, recante «Modalita'  di  applicazione

della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del  Consiglio

per quanto riguarda le metodologie sui  dati  di  monitoraggio  e  il

formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»;

Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione del 17  ottobre

2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare

per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione  del  22  marzo

2005, come modificata con decisione di esecuzione n.  2018/896  della

Commissione del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabelle relative al

sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione del  1°  aprile

2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza  degli

obiettivi di reimpiego/recupero e  di  reimpiego/riciclaggio  fissati

nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 2009/851/CE della Commissione del 25 novembre

2009, che  istituisce  un  questionario  ai  fini  dell'attivita'  di

rendicontazione degli Stati membri  in  merito  all'attuazione  della

direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa

a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;

Vista la decisione n. 2011/753/UE della Commissione del 18 novembre

2011, che istituisce regole e modalita' di calcolo per verificare  il

rispetto degli obiettivi di  cui  all'art.  11,  paragrafo  2,  della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza

energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22 che  adotta  il  «Regolamento

recante disciplina della cessazione della  qualifica  di  rifiuto  di

determinate tipologie di  combustibili  solidi  secondari  (CSS),  ai

sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,  ora

Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  del  28  marzo

2018, n. 69, «Regolamento recante disciplina della  cessazione  della

qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso  ai  sensi  dell'art.

184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Vista la decisione delegata (UE) n. 2019/1597 del 3 maggio 2019 che

integra  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio per quanto riguarda  una  metodologia  comune  e  requisiti

minimi di qualita' per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti

alimentari;

Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/1885   della

Commissione del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo,

la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle  discariche  di

rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che

abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/665 della Commissione

del 17  aprile  2019,  che  modifica  la  decisione  2005/270/CE  che

stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della

direttiva 94/62/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sugli

imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/1004   della

Commissione del 7 giugno  2019,  che  stabilisce  le  regole  per  il

calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a  norma

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  e

che  abroga  la  decisione  di  esecuzione  C   (2012)   2384   della

Commissione;

Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/2193   della

Commissione del 17 dicembre 2019, che stabilisce le modalita' per  il

calcolo, la verifica e  la  comunicazione  dei  dati  e  definisce  i

formati per  la  presentazione  dei  dati  ai  fini  della  direttiva

2012/19/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  sui  rifiuti  di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,  ora

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,  del  15  maggio

2019, n. 62, «Regolamento recante disciplina della  cessazione  della

qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP),  ai

sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152»;

Visto il decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,  ora

Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  del  31  marzo

2020, n. 78, «Regolamento recante disciplina della  cessazione  della

qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici

fuori uso, ai sensi  dell'art.  184-ter  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,  ora

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 22 settembre

2020, n. 188 che adotta  il  «Regolamento  recante  disciplina  della

cessazione della qualifica di rifiuto da carta e  cartone,  ai  sensi

dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152»;

Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/1752,  recante

«Modalita'  di  applicazione  della  direttiva  (UE)   2019/904   del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la

verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei

rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande»;

Vista la delibera ARERA  del  3  agosto  2021,  n.  363/2021/R/RIF,

recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti  (MTR-2)  per  il

secondo periodo regolatorio 2022-2025»;

Vista la delibera ARERA  del  3  agosto  2023,  n.  389/2023/R/Rif,

recante «Aggiornamento biennale  (2024-2025)  del  metodo  tariffario

rifiuti (MTR-2)»;

Vista la determina ARERA del  4  novembre  2021,  n.  2  DRIF/2021,

recante «Approvazione degli schemi tipo  degli  atti  costituenti  la

proposta tariffaria e  delle  modalita'  operative  per  la  relativa

trasmissione   all'Autorita',   nonche'   chiarimenti   su    aspetti

applicativi della disciplina tariffaria del  servizio  integrato  dei

rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per  il

secondo periodo regolatorio 2022-2025»;

Vista la determina ARERA del  6  novembre  2023,  n.  1  DTAC/2023,

recante  «Approvazione  degli  schemi  tipo  degli  atti  costituenti

l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025  e

delle modalita' operative per la relativa trasmissione all'Autorita',

nonche'  chiarimenti  su   aspetti   applicativi   della   disciplina

tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  ai  sensi  delle

deliberazioni n. 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif»;

Vista la deliberazione ARERA del 23 gennaio 2024, n.  7/2024/R/Rif,

recante «Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di  Stato,  sezione

seconda, n. 10548, n.  10550,  n.  10775  del  2023,  in  materia  di

regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di  rifiuti,  di

cui alla deliberazione dell'autorita' n. 363/2021/R/Rif, e  ulteriori

disposizioni attuative»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26

gennaio  2024,   recante   «Approvazione   del   modello   unico   di

dichiarazione ambientale per l'anno 2024» pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024;

Visto il decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,  ora

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 27  settembre

2022, n. 152 recante il «Regolamento  che  disciplina  la  cessazione

della qualifica di  rifiuto  dei  rifiuti  inerti  da  costruzione  e

demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale,  ai  sensi

dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152»;

Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica n. 354 del 30 ottobre 2023, che al  fine  di  prevenire  e

ridurre   l'incidenza   di   determinati   prodotti    di    plastica

sull'ambiente,  in  particolare  l'ambiente  acquatico,  nonche'   di

rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione  (UE)

2021/958 della Commissione del 31 maggio  2021,  definisce  il  tasso

minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi

contenenti plastica per il riciclaggio;

Vista la nota n.  21456  del  22  luglio  2024,  con  la  quale  la

Presidenza del Consiglio  dei  ministri  ha  richiesto  al  Ministero

dell'interno, al Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  al  Ministero

della  salute,  all'ISPRA  e   all'Unioncamere   di   comunicare   se

ritenessero necessario,  ovvero  opportuno,  apportare  modifiche  ed

integrazioni al vigente modello  unico  di  dichiarazione  ambientale

(MUD);

Vista la nota n. 216782 del 26 novembre 2024 e la  successiva  nota

di parziale rettifica n. 218341 del 28 novembre 2024, con le quali il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso una

proposta di versione aggiornata del modello  unico  di  dichiarazione

ambientale (MUD);

Considerata la necessita' di adottare, per l'anno  2025,  un  nuovo

modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), in  sostituzione  di

quello vigente, come richiesto dal Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica,  in  collaborazione  con  l'ISPRA  -  Istituto

superiore per la ricerca e la protezione ambientale, cosi'  da  poter

acquisire i dati  relativi  ai  rifiuti  da  tutte  le  categorie  di

operatori, in attuazione delle piu' recenti normative;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle imprese e del

made  in  Italy,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza

energetica, il Ministero della salute, l'ISPRA -  Istituto  superiore

per la ricerca e la protezione ambientale,  nonche'  l'Unioncamere  -

Unione italiana delle camere di commercio, industria,  artigianato  e

agricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23

ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla

Presidenza del Consiglio dei  ministri  Alfredo  Mantovano  e'  stata

conferita la delega per la  firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei

provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei

ministri;

 

Decreta:

                               Art. 1                   

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto

del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26  gennaio  2024  e'

integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni  allegati  al

presente decreto.

2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le

dichiarazioni da presentare entro il  30  aprile  di  ogni  anno  con

riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio

1994, n. 70.

3. L'accesso alle  informazioni  contenute  nel  modello  unico  di

dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto  legislativo  19

agosto 2005, n. 195.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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