Emergenza idrica: con la conversione del DL n. 208/2024 con la legge 28 febbraio 2025, n. 20 sono state rese effettive numerose misure relative:
- alla lotta alla scarsità idrica;
- al potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
- al ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento.
Presenti, infine, misure per:
- l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del Pnrr;
- la formazione dei lavoratori.
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
Testo coordinato del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208
Testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024), coordinato
con la legge di conversione 28 febbraio 2025, n. 20 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure organizzative
urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche'
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
(25A01375)
(Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2025, n. 50)
Vigente al: 1-3-2025
Capo I
Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
"Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...))."
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(omissis)
Art. 2
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,
nonche' per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in
quelli oggetto di ammodernamento
1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile
2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno
2023, n. 68, provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di
impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto
Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi di
cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, avvalendosi della
societa' Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100
milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027,
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del
9 luglio 2024, pubblicata ((nella Gazzetta Ufficiale)) n. 256 del 31
ottobre 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di
dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di
cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178
del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ((ministri e la Regione
siciliana)) in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche
di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri
((e' autorizzato a trasferire, d'intesa con la Regione siciliana)),
le relative risorse sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, ((convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68)), secondo le
modalita' di cui al comma 4 ((del presente articolo)). Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede all'aggiornamento della ((delibera del CIPESS)) n. 41 del 9
luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al
primo periodo e al loro utilizzo secondo le modalita' stabilite dal
presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro, a valere sulle risorse rese
disponibili dalla Regione siciliana nell'ambito del proprio
((bilancio)).
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more del
trasferimento delle risorse di cui al comma 2, e' autorizzato ad
utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge
n. 39 del 2023, destinate alla realizzazione delle opere gia'
individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti
delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento
del trasferimento delle somme di cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare la liquidita' necessaria per i pagamenti
di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte salve
le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9
agosto 2024, n. 113, ((convertito, con modificazioni)), dalla legge 7
ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, in
qualita' di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della
Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso
idropotabile, opera in qualita' di stazione appaltante di cui
all'articolo 141, comma 1, del ((codice dei contratti pubblici, di
cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando, salve
le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto
dell'articolo 3, comma 2, del ((decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68)),
la disciplina di cui al libro III del ((medesimo)) codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36.
((4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione della fase
critica per l'idrologia del lago Trasimeno e di ripristinare i
normali livelli di sostenibilita' ambientale e sociale del medesimo
lago, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025,
da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, per la realizzazione, con le
modalita' previste dal comma 2 del medesimo articolo 3, di interventi
di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'officiosita'
idraulica.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le
risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n.
39 del 2023.))
5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: ((«31
dicembre 2025»)).
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: ((«30
giugno 2026»)).
((6-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «, ivi inclusa la gestione degli
impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia
reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal
collaudo definitivo delle opere, nonche' il trasferimento degli
stessi» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro sessanta giorni dal
collaudo definitivo delle opere, il Commissario unico provvede al
trasferimento delle stesse».
6-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La durata delle
convenzioni di cui al presente comma non puo' eccedere il termine di
novanta giorni dalla scadenza del mandato del Commissario unico.
Nelle more della stipulazione delle nuove convenzioni, il Commissario
subentrante ha la facolta' di prorogare la durata delle convenzioni
in essere per un massimo di sei mesi dalla data della sua nomina».
6-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-ter, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto
periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 11-quater e' aggiunto il seguente:
«11-quinquies. In caso di mancata conclusione, entro i termini
previsti dal presente articolo, dei procedimenti per il rilascio dei
pareri e degli atti di assenso in materia ambientale, ivi compresi
quelli di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di
incidenza, o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro della
cultura per gli atti e i provvedimenti di competenza, assegna
all'autorita' competente un termine non superiore a quindici giorni
per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorita'
competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta
al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Puo' essere nominato commissario ad
acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati».
6-quinquies. Al fine di garantire la razionalizzazione e la
gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o
quelli oggetto di ammodernamento presenti nella Regione siciliana che
prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di
raffreddamento possono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il
ciclo delle acque interne, anche mediante la realizzazione di reti
duali per il riutilizzo interno delle acque.
6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 31 dicembre 2023,
n. 213, dopo le parole: «sistema acquedottistico del Peschiera» sono
inserite le seguenti: «, del commissario straordinario dell'opera
"Invaso di Campolattaro"».
6-septies. Al fine di procedere celermente al completamento del
progetto di fattibilita' tecnico-economica e della progettazione
esecutiva della diga di Vetto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato
un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La
durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di ventiquattro
mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo
periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli
oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario
puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno
2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2 bis
Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico
1. All'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «Relativamente agli immobili di cui al comma 436»
sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal
comma 437,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Relativamente agli immobili oggetto di alienazione ai sensi del
comma 436 e' altresi' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei soggetti che dimostrino, mediante apposita attestazione della
regione o degli enti regionali competenti, di aver realizzato sugli
immobili medesimi, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di
pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio
idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del
territorio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 437, tale diritto
di prelazione prevale, a parita' di condizioni, su quello degli altri
soggetti indicati nel presente comma».
(omissis)
Art. 2 quater
Interventi di risanamento dell'area marino-costiera di
Coroglio-Bagnoli
1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582,
dopo il comma 14-bis e' aggiunto il seguente:
«14-ter. Per la definizione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area
marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si applica
la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale
sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in
ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla determinazione
dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attivita'
di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dell'Istituto superiore di sanita' nonche', mediante la
stipulazione di apposita convenzione ai sensi del quattordicesimo
periodo del medesimo comma 11-bis, dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale».
(omissis)
((Art. 6 bis
Attivita' di formazione a iniziativa aziendale a favore dei
lavoratori
1. All'articolo 1, comma 197, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito
di tale programma,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,»;
b) le parole: «le iniziative di formazione attivate dalle imprese a
favore dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita'
di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori».
(omissis)
Capo II
Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR
Art. 8
Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo
Repower del PNRR
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine
attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2,
primo periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni in base
alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo
di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di
inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti
rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi
di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai
sensi del secondo periodo del presente comma, nonche' le modalita' di
funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure
operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche
al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma
2-ter. ((I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti,
anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le
misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi
sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che
e' conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce il
corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di
ultima istanza di cui al primo periodo. Le attivita' di cui al
presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica; a tale fine, il GSE e l'ARERA svolgono le
attivita' di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si
provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi
delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di
anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il GSE
trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi,
incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del
relativo computo nei decreti di riparto da emanare rispettivamente
entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi
e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47. ».
(omissis)
[photo credits: https://tinyurl.com/33t8whv7]