Emergenza idrica: convertito il D.L. n. 208/2024

Pubblicata la legge 28 febbraio 2025, n. 20. Misure anche per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del Pnrr

Emergenza idrica: con la conversione del DL n. 208/2024 con la legge 28 febbraio 2025, n. 20 sono state rese effettive numerose misure relative:

  • alla lotta alla scarsità idrica;
  • al potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
  • al ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento.

Emergenza idrica

Presenti, infine, misure per:

  • l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del Pnrr;
  • la formazione dei lavoratori.

 

Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

Emergenza idrica

Testo coordinato del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 

 

Testo del  decreto-legge  31  dicembre  2024,  n.  208  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024), coordinato
con la legge di conversione 28 febbraio 2025, n. 20 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Misure  organizzative
urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche'
per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza.».
(25A01375)

 

(Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2025, n. 50)

 

Vigente al: 1-3-2025

 

Capo I

Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi

qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

"Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...))."

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

(omissis)

                               Art. 2

Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per

  il potenziamento  e  l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,

  nonche' per il ciclo delle acque negli impianti  industriali  e  in

  quelli oggetto di ammodernamento

1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile

2023, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  giugno

2023, n. 68,  provvede,  in  via  d'urgenza,  alla  realizzazione  di

impianti  di  dissalazione,  anche  mobili,  nei  comuni   di   Porto

Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli  interventi  di

cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3,

comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,  avvalendosi  della

societa' Siciliacque SpA quale  soggetto  attuatore,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite  di  spesa  di  100

milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del  Fondo

per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-  2027,

di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.

178, assegnate con delibera del  Comitato  interministeriale  per  la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del

9 luglio 2024, pubblicata ((nella Gazzetta Ufficiale)) n. 256 del  31

ottobre  2024,  per  la  rifunzionalizzazione   degli   impianti   di

dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle,  di

cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge  n.  178

del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ((ministri e la  Regione

siciliana)) in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le  politiche

di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei  ministri

((e' autorizzato a trasferire, d'intesa con la  Regione  siciliana)),

le relative risorse sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo

3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023,  n.  39,  ((convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n.  68)),  secondo  le

modalita' di cui al comma 4 ((del presente articolo)). Entro sessanta

giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si

provvede all'aggiornamento della ((delibera del CIPESS)) n. 41 del  9

luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui  al

primo periodo e al loro utilizzo secondo le modalita'  stabilite  dal

presente articolo;

b) quanto a 10 milioni di  euro,  a  valere  sulle  risorse  rese

disponibili  dalla  Regione   siciliana   nell'ambito   del   proprio

((bilancio)).

3. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario  di  cui

all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n.  39,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more  del

trasferimento delle risorse di cui al  comma  2,  e'  autorizzato  ad

utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla  contabilita'

speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del  medesimo  decreto-legge

n. 39  del  2023,  destinate  alla  realizzazione  delle  opere  gia'

individuate agli allegati I e II del  medesimo  decreto,  nei  limiti

delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al  momento

del trasferimento delle somme di cui al comma 2.

4. Al fine di assicurare la liquidita' necessaria per  i  pagamenti

di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte  salve

le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo  2

del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.  124,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano  le

disposizioni di cui all'articolo  18-quinquies  del  decreto-legge  9

agosto 2024, n. 113, ((convertito, con modificazioni)), dalla legge 7

ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui  al  comma  1,  in

qualita' di  soggetto  gestore  degli  schemi  acquedottistici  della

Sicilia e del relativo  servizio  di  erogazione  di  acqua  per  uso

idropotabile,  opera  in  qualita'  di  stazione  appaltante  di  cui

all'articolo 141, comma 1, del ((codice dei  contratti  pubblici,  di

cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando,  salve

le  eventuali  deroghe  disposte   dal   Commissario   nel   rispetto

dell'articolo 3, comma 2, del ((decreto-legge 14 aprile 2023, n.  39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023,  n.  68)),

la disciplina di  cui  al  libro  III  del  ((medesimo))  codice  dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.

36.

((4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione  della  fase

critica per l'idrologia  del  lago  Trasimeno  e  di  ripristinare  i

normali livelli di sostenibilita' ambientale e sociale  del  medesimo

lago, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2025,

da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo  3  del

decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 13 giugno 2023, n.  68,  per  la  realizzazione,  con  le

modalita' previste dal comma 2 del medesimo articolo 3, di interventi

di manutenzione straordinaria volti al  ripristino  dell'officiosita'

idraulica.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a  1  milione  di

euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2025-2027,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.  Le

risorse di cui  al  primo  periodo  confluiscono  nella  contabilita'

speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge  n.

39 del 2023.))

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  aprile  2023,  n.

39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,

le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle  seguenti:  ((«31

dicembre 2025»)).

6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  2022,

n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.

51, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: ((«30

giugno 2026»)).

((6-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge

29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla  legge

27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «, ivi inclusa la gestione  degli

impianti fino a quando l'agglomerato urbano  corrispondente  non  sia

reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea e comunque per un  periodo  non  superiore  a  due  anni  dal

collaudo definitivo  delle  opere,  nonche'  il  trasferimento  degli

stessi» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro sessanta giorni  dal

collaudo definitivo delle opere, il  Commissario  unico  provvede  al

trasferimento delle stesse».

6-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016,

n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,

n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La  durata  delle

convenzioni di cui al presente comma non puo' eccedere il termine  di

novanta giorni dalla scadenza  del  mandato  del  Commissario  unico.

Nelle more della stipulazione delle nuove convenzioni, il Commissario

subentrante ha la facolta' di prorogare la durata  delle  convenzioni

in essere per un massimo di sei mesi dalla data della sua nomina».

6-quater. All'articolo 2 del decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.

243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.

18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-ter, il secondo, il terzo, il quarto e  il  quinto

periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 11-quater e' aggiunto il seguente:

«11-quinquies. In caso di  mancata  conclusione,  entro  i  termini

previsti dal presente articolo, dei procedimenti per il rilascio  dei

pareri e degli atti di assenso in materia  ambientale,  ivi  compresi

quelli di valutazione di  impatto  ambientale  e  di  valutazione  di

incidenza, o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici,

il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro della

cultura per  gli  atti  e  i  provvedimenti  di  competenza,  assegna

all'autorita' competente un termine non superiore a  quindici  giorni

per provvedere. In  caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del

Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   sentita   l'autorita'

competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario  ad  acta

al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli

atti e i provvedimenti necessari, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica. Puo' essere  nominato  commissario  ad

acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario  ad  acta

non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri

emolumenti comunque denominati».

6-quinquies.  Al  fine  di  garantire  la  razionalizzazione  e  la

gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o

quelli oggetto di ammodernamento presenti nella Regione siciliana che

prevedono  l'utilizzo  di  acque  nei  processi  industriali   o   di

raffreddamento possono dotarsi di ogni sistema idoneo a  chiudere  il

ciclo delle acque interne, anche mediante la  realizzazione  di  reti

duali per il riutilizzo interno delle acque.

6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 31 dicembre  2023,

n. 213, dopo le parole: «sistema acquedottistico del Peschiera»  sono

inserite le seguenti: «,  del  commissario  straordinario  dell'opera

"Invaso di Campolattaro"».

6-septies. Al fine di procedere  celermente  al  completamento  del

progetto di  fattibilita'  tecnico-economica  e  della  progettazione

esecutiva della  diga  di  Vetto,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  nominato

un Commissario straordinario, con i  poteri  e  le  funzioni  di  cui

all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.  La

durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di ventiquattro

mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui  al  primo

periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso  determinato

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al

primo periodo in misura non superiore a quella indicata  all'articolo

15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo  degli

oneri a carico  dell'amministrazione.  Il  Commissario  straordinario

puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.  Agli

oneri derivanti dal presente comma, pari a  99.525  euro  per  l'anno

2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

                             Art. 2 bis

 Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico

1. All'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

dopo le parole: «Relativamente agli immobili di  cui  al  comma  436»

sono inserite le seguenti: «,  fermo  restando  quanto  previsto  dal

comma  437,»  e  sono  aggiunti,  in  fine,   i   seguenti   periodi:

«Relativamente agli immobili oggetto  di  alienazione  ai  sensi  del

comma 436 e' altresi' riconosciuto il diritto di prelazione in favore

dei soggetti che dimostrino,  mediante  apposita  attestazione  della

regione o degli enti regionali competenti, di aver  realizzato  sugli

immobili medesimi, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di

pubblico   interesse   dirette   alla   mitigazione    del    rischio

idrogeologico,  favorendo  lo  sviluppo  e  la   valorizzazione   del

territorio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 437,  tale  diritto

di prelazione prevale, a parita' di condizioni, su quello degli altri

soggetti indicati nel presente comma».

 

(omissis)

 

                            Art. 2 quater

Interventi    di    risanamento    dell'area    marino-costiera    di

                          Coroglio-Bagnoli

1. All'articolo 1 del decreto-legge  20  settembre  1996,  n.  486,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n.  582,

dopo il comma 14-bis e' aggiunto il seguente:

«14-ter.  Per  la  definizione  degli  interventi  di  messa   in

sicurezza,  bonifica  e  risanamento  ambientale  relativi   all'area

marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si  applica

la   procedura   di   analisi   di   rischio   sanitario   ambientale

sito-specifica, secondo criteri  e  metodi  scientifici  definiti  in

ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla  determinazione

dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attivita'

di  cui  al  primo  periodo,  il  Commissario  straordinario  di  cui

all'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12  settembre  2014,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,

n. 164, si avvale, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica, dell'Istituto superiore di  sanita'  nonche',  mediante  la

stipulazione di apposita convenzione  ai  sensi  del  quattordicesimo

periodo del medesimo comma 11-bis,  dell'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale».

 

(omissis)

                            ((Art. 6 bis

Attivita'  di  formazione  a  iniziativa  aziendale  a   favore   dei

                             lavoratori

1. All'articolo 1, comma 197, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «le risorse assegnate alle regioni,  nell'ambito

di tale programma,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  8,

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,»;

b) le parole: «le iniziative di formazione attivate dalle imprese a

favore dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «le  attivita'

di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori».

 

(omissis)

 

Capo II

Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR

                               Art. 8

Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4  del  capitolo

                          Repower del PNRR

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini dello sviluppo dei  contratti  di  lungo  termine

attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al  comma  2,

primo  periodo,  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze sono stabilite le modalita' e  le  condizioni  in  base

alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il  ruolo

di  garante  di  ultima  istanza  per  la  gestione  dei  rischi   di

inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da  fonti

rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei  rischi

di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai

sensi del secondo periodo del presente comma, nonche' le modalita' di

funzionamento del  meccanismo  previsto,  ivi  incluse  le  procedure

operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia  anche

al fine del rispetto del limite di spesa di  cui  al  medesimo  comma

2-ter. ((I requisiti e gli obblighi di  garanzia  per  i  contraenti,

anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le

misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti  medesimi

sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo,  che

e'  conseguentemente  aggiornato  di   concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce  il

corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia  di

ultima istanza di cui al  primo  periodo.  Le  attivita'  di  cui  al

presente comma sono svolte senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica; a tale fine, il GSE  e  l'ARERA  svolgono  le

attivita' di cui al presente comma con le risorse umane,  strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis,  nel  limite  di  45

milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025  al  2027,  si

provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi

delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote  di  emissione  di

anidride carbonica di cui  all'articolo  23,  comma  7,  del  decreto

legislativo  9  giugno  2020,   n.   47,   destinati   al   Ministero

dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica.  A  tal  fine  il  GSE

trattiene tale  quota  non  trasferendo  i  corrispondenti  proventi,

incassati negli anni 2025, 2026 e 2027,  sull'apposito  conto  acceso

presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   del   Tesoro   e

Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  ai  fini  del

relativo computo nei decreti di riparto  da  emanare  rispettivamente

entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi

e per gli effetti del comma 4 del  citato  articolo  23  del  decreto

legislativo 9 giugno 2020, n. 47. ».

(omissis)

[photo credits: https://tinyurl.com/33t8whv7]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome