Gestione dei rifiuti urbani: definite le agevolazioni tariffarie

Pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24

Gestione dei rifiuti urbani: definite le agevolazioni tariffarie per gli utenti in condizioni economico-sociali disagiate. Le ha stabilite il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, n. 60.

Gestione dei rifiuti urbani

L'agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento:

  • della tassa sui rifiuti (Tari) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero
  • della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Definite anche le condizioni per essere ammessi alle agevolazioni.

Di seguito il testo del D.P.C.M. n. 24/2025.

Gestione dei rifiuti urbani

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24

Regolamento recante principi  e  criteri  per  la  definizione  delle
modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in  favore  degli
utenti domestici del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani in condizioni economico-sociali disagiate. (25G00031)
(Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, n. 60)

 

Vigente al: 28-3-2025

 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(omissis)

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                       Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i principi  e  i  criteri  per  la

definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie

in favore degli utenti domestici del servizio di  gestione  integrato

dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali

disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per  i  rifiuti»,  ai

sensi dell'articolo 57-bis, comma 2,  del  decreto-legge  26  ottobre

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre

2019, n. 157.

2. Le modalita'  applicative  delle  agevolazioni  tariffarie  sono

stabilite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente

(ARERA) con propri provvedimenti,  tenuto  conto  del  principio  del

recupero dei costi efficienti di esercizio e di  investimento,  sulla

base delle disposizioni di cui al presente decreto.

                               Art. 2

                    Beneficiari dell'agevolazione

1. Il bonus sociale per  i  rifiuti  e'  riconosciuto  agli  utenti

domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato

disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio

di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella  titolarita'  di  uno

dei componenti del nucleo familiare.

2. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei  familiari,  in

condizioni  di  effettivo  disagio  economico,  e'  utilizzato   come

riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente  (ISEE),

previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. L'accesso al bonus sociale per  i  rifiuti  e'  riconosciuto  ai

nuclei familiari il cui ISEE non  risulti  superiore  a  9.530  euro,

elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei  familiari  con  almeno

quattro figli a carico.

4. I valori soglia di cui al comma 3 sono  aggiornati  con  cadenza

triennale dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente

arrotondando  al  primo  decimale,  sulla  base  del   valore   medio

dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

e impiegati in ciascun triennio di riferimento.

 

                               Art. 3

                       Agevolazione tariffaria

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste  in  una

riduzione del 25 per cento della tassa sui  rifiuti  (TARI)  o  della

tariffa corrispettiva per  il  servizio  di  gestione  integrato  dei

rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa

media nazionale per il servizio integrato  di  gestione  dei  rifiuti

urbani nei casi in cui il gestore dell'attivita' di gestione  tariffe

e rapporto con gli utenti non si accrediti  al  Sistema  di  gestione

delle   agevolazioni   sulle   tariffe   energetiche    (SGAte)    e,

conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo

del bonus da erogare all'utente.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione  della

agevolazione di cui  al  comma  1,  l'Autorita'  di  regolazione  per

energia,  reti  e  ambiente  istituisce   e   aggiorna   con   propri

provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla

data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  una  apposita

componente  perequativa,  applicata  alla  generalita'   dell'utenza,

domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla  Cassa

per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo  1,  comma

670, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  secondo  gli  indirizzi

della  medesima  Autorita',  ai  fini  della  copertura  degli  oneri

derivanti dall'erogazione  delle  agevolazioni  agli  utenti  di  cui

all'articolo 2.

3. La componente perequativa di cui al comma 2  viene  definita  in

modo che la stessa:

a)  rispetti  il  principio  di  proporzionalita',   secondo   le

modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti  e

ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della  spesa

sostenuta dagli utenti per il servizio;

b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;

c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.

 

                               Art. 4

              Gestione dell'ammissione all'agevolazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i  rifiuti

di cui all'articolo 3, in conformita' con quanto avviene per i  bonus

sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al  servizio  idrico

integrato, e' riconosciuto automaticamente agli utenti  domestici  in

possesso  dell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente

(ISEE) in corso di validita',  che  soddisfino  i  requisiti  di  cui

all'articolo 2.

2. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  con

propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione  dei  dati

personali, definisce le modalita' di condivisione delle  informazioni

relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite  dall'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo

integrato (SII), gestito dalla societa' Acquirente Unico  S.p.A.,  il

Sistema di gestione  delle  agevolazioni  sulle  tariffe  energetiche

(SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),

e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i  comuni,  nonche'  le

eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere  fornite  da

parte dell'INPS.

3. I comuni, i gestori del servizio integrato  dei  rifiuti  o  gli

enti  di  governo  d'ambito,  laddove  costituiti  ed  operativi,  in

qualita'   di   enti   erogatori,   applicano   ovvero   garantiscono

l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2  agli  utenti

aventi diritto,  identificati  in  base  alle  informazioni  messe  a

disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2.

4. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  con

propri provvedimenti, definisce le  modalita'  di  scambio  dei  dati

necessari alla gestione dei flussi  finanziari  tra  i  gestori,  ivi

inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici  e  ambientali,

anche per il tramite del sistema  SGAte,  necessari  alla  attuazione

delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.

 

                               Art. 5

                  Disposizioni transitorie e finali

1. Nell'ambito dell'aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e

dei  singoli  servizi  che  costituiscono  attivita'   di   gestione,

l'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente   puo'

prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualita', per un periodo

di dodici mesi, nell'applicazione delle  agevolazioni  tariffarie  di

cui al presente decreto.

2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente monitora

gli  effetti  delle  disposizioni  tariffarie  del  presente  decreto

dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e

delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza  energetica,

dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione  di  disposizioni

modificative e integrative.

3. A conclusione del primo anno di  applicazione  dell'agevolazione

delle disposizioni tariffarie di cui al presente decreto, sulla  base

dei dati raccolti ed  elaborati  dall'Autorita'  di  regolazione  per

energia, reti e ambiente in relazione agli effetti del bonus  sociale

per i rifiuti, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali

presenta una  relazione  contenente  una  valutazione  degli  effetti

riscontrati ed eventuali proposte modificative e integrative.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato  sara'  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

[photo credits]

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