Gestione dei rifiuti urbani: definite le agevolazioni tariffarie per gli utenti in condizioni economico-sociali disagiate. Le ha stabilite il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, n. 60.
L'agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento:
- della tassa sui rifiuti (Tari) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero
- della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Definite anche le condizioni per essere ammessi alle agevolazioni.
Di seguito il testo del D.P.C.M. n. 24/2025.
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24
Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle
modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli
utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani in condizioni economico-sociali disagiate. (25G00031)
(Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, n. 60)
Vigente al: 28-3-2025
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(omissis)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua i principi e i criteri per la
definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie
in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato
dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali
disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai
sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157.
2. Le modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie sono
stabilite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del
recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla
base delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 2
Beneficiari dell'agevolazione
1. Il bonus sociale per i rifiuti e' riconosciuto agli utenti
domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato
disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio
di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarita' di uno
dei componenti del nucleo familiare.
2. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in
condizioni di effettivo disagio economico, e' utilizzato come
riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE),
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti e' riconosciuto ai
nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro,
elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno
quattro figli a carico.
4. I valori soglia di cui al comma 3 sono aggiornati con cadenza
triennale dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati in ciascun triennio di riferimento.
Art. 3
Agevolazione tariffaria
1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in una
riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della
tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei
rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa
media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti
urbani nei casi in cui il gestore dell'attivita' di gestione tariffe
e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione
delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e,
conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo
del bonus da erogare all'utente.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della
agevolazione di cui al comma 1, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri
provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita
componente perequativa, applicata alla generalita' dell'utenza,
domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa
per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma
670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi
della medesima Autorita', ai fini della copertura degli oneri
derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui
all'articolo 2.
3. La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in
modo che la stessa:
a) rispetti il principio di proporzionalita', secondo le
modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa
sostenuta dagli utenti per il servizio;
b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.
Art. 4
Gestione dell'ammissione all'agevolazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti
di cui all'articolo 3, in conformita' con quanto avviene per i bonus
sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico
integrato, e' riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in
possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) in corso di validita', che soddisfino i requisiti di cui
all'articolo 2.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con
propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, definisce le modalita' di condivisione delle informazioni
relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo
integrato (SII), gestito dalla societa' Acquirente Unico S.p.A., il
Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche
(SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonche' le
eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da
parte dell'INPS.
3. I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli
enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in
qualita' di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono
l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti
aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a
disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2.
4. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con
propri provvedimenti, definisce le modalita' di scambio dei dati
necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi
inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali,
anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione
delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e
dei singoli servizi che costituiscono attivita' di gestione,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente puo'
prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualita', per un periodo
di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di
cui al presente decreto.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente monitora
gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto
dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica,
dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni
modificative e integrative.
3. A conclusione del primo anno di applicazione dell'agevolazione
delle disposizioni tariffarie di cui al presente decreto, sulla base
dei dati raccolti ed elaborati dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente in relazione agli effetti del bonus sociale
per i rifiuti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
presenta una relazione contenente una valutazione degli effetti
riscontrati ed eventuali proposte modificative e integrative.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.