Pubblicati i regolamenti di esecuzione (Ue) 2025/623, 2025/625 e 2025/627, relativi, rispettivamente, al recupero di solventi, alle apparecchiature fisse di protezione antincendio e ai commutatori elettrici
F-gas: novità per gli operatori abilitati alla gestione dalla Commissione europea.
In particolare, sulla G.U.U.E. L del 31 marzo 2025 sono stati pubblicati:
- il «regolamento di esecuzione (Ue) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (Ue) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (Ce) n. 306/2008 della Commissione»;
- il «regolamento di esecuzione (Ue) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (Ue) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (Ce) n. 304/2008 della Commissione»;
- il «regolamento di esecuzione (Ue) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (Ue) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2066 della Commissione».
Per ciascun regolamento sono definiti:
- le certificazioni per le persone fisiche
- l'organismo di certificazione;
- l'organismo di valutazione;
- le condizioni per il riconoscimento reciproco;
- i certificati esistenti, i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione.