Linee-guida per la sicurezza ferroviaria: rinnovate le indicazioni

Decreto 4 marzo 2025

(Linee-guida per la sicurezza ferroviaria)

Con il decreto 4 marzo 2025 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025 - sono state approvate le linee-guida per la sicurezza ferroviaria che sostituiscono le precedenti indicazioni del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
del 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie», ora abrogato.

Linee-guida per la sicurezza ferroviaria

Le linee guida per la sicurezza ferroviaria contenute  nel D.M. 4 marzo 2025 sono finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante indicazioni tecniche di prevenzione e di protezione, da applicare alle gallerie ferroviarie e ai veicoli che vi circolano da parte dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e, per le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, da parte degli esercenti, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni.

Qui di seguito il testo integrale del decreto e, in coda, i formati grafici dell'allegato A al provvedimento.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 4 marzo 2025  

Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria.
(25A01922)

(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025)
 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, recante «Delega al Governo
ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
Visto, in particolare, l'art. 1, della predetta legge n. 835 del
1978 che prevede che il Governo sia delegato a «determinare, tenendo
conto del prevalente carattere tecnico della regolamentazione
dell'esercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od
approvare norme regolamentari e disposizioni interne» in materia, tra
l'altro, di «organizzazione tecnica e amministrativa del servizio
ferroviario e modalita' del suo svolgimento»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche'
in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea» come
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,
successivamente modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n.
156, e dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con
modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che, all'art. 13,
comma 17-bis, prevede che «Al fine di assicurare l'omogeneita' della
normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di
requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema
ferroviario, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il
Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite
linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza
ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione
e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai
veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a
definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo
periodo e' notificato alla Commissione europea e all'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'art. 7, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed e' adottato entro
trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso
dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti
al 31 dicembre 2024 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10,
comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario
n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, che ha portato al
30 aprile 2025 il differimento dei termini di cui al decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, emanato in attuazione della richiamata legge delega n. 835 del
1978, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
28 ottobre 2005, concernente «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante
attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante
attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, all'art.
15-ter ha previsto il progressivo ampliamento della sfera di
competenza dell'ANSFISA anche alle reti funzionalmente isolate dal
resto del sistema ferroviario, nonche' alle imprese che operano
esclusivamente su tali reti;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
2 agosto 2019, n. 347, recante l'individuazione delle reti
ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del
sistema ferroviario;
Visto l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, recante le «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali»;
Vista la legge 9 agosto 2017, n. 128, recante le disposizioni per
l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee
in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare
pregio naturalistico o archeologico;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
10 giugno 2019, n. 235, recante requisiti di idoneita' alla
circolazione dei rotabili storici e turistici iscritti nel registro
di immatricolazione dei veicoli ferroviari;
Vista la decisione della Commissione del 5 giugno 2009, relativa
all'adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di
realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione del 18
novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilita'
concernenti la «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema
ferroviario dell'Unione europea e successive modificazioni ed
integrazioni (STI SRT);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione
del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di
interoperabilita' concernente il sottosistema «Esercizio e gestione
del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea che abroga
la decisione 2012/757/UE a decorrere dal 16 giugno 2021 (STI OPE);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione
del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di
interoperabilita' concernente il sottosistema «Esercizio e gestione
del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773;
Visto il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione del 18
novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilita'
per il «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il
trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea
e successive modificazioni ed integrazioni (STI LOC&PAS);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della
Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di
sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, che abroga
il regolamento (CE) n. 352/2009;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 della
Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza
per la determinazione e valutazione dei rischi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/776 della
Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica, tra l'altro, i
regolamenti (UE) n. 1302/2014 e n. 1303/2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, recante la riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229 e successive modificazioni e
integrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi;
Visto l'art. 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita', convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 31 dicembre 2020, n. 323) convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21 e successivamente modificato dall'art.
7-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in base al quale
«Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle
nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonche' agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell'Unione europea, fatti salvi quelli finalizzati a garantire,
limitatamente alle sole infrastrutture gia' in esercizio, piu'
elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non
determinino limitazioni all'interoperabilita' o discriminazioni nella
circolazione ferroviaria»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6
aprile 2006, per il coordinamento delle iniziative e delle misure
finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza
alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari,
aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti
con presenza di sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il
codice della protezione civile;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2016, recante individuazione
delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono
attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e
di amministrazione;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che all'art. 12
istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);
Visto il «Risk management framework for inland transport of
dangerous goods», pubblicato dalla Commissione europea nell'ambito
dell'Inland TDG risk management framework european union agency for
railways, 2018;
Considerato che il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50,
recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza
delle ferrovie, di recepimento della direttiva UE sulla sicurezza
delle ferrovie, ha ricompreso nell'ambito del campo di applicazione
le ferrovie isolate e che pertanto sono applicabili le norme tecniche
allegate ai regolamenti per la sicurezza delle gallerie ferroviarie
emanati dalla Commissione europea ai sensi della suddetta direttiva;
Vista la nota ref. Ares (2024)7203829 - 10 ottobre 2024 con cui la
Commissione europea si e' espressa positivamente sullo schema del
presente decreto, specificando altresi' che non e' necessaria la
notifica attraverso il sistema informatico di cui all'art. 14, del
decreto legislativo n. 57 del 2019;
Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali rilasciato
con nota protocollo ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0073006.11-10-2024;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
rilasciato con nota protocollo m_inf.AE02F53.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014713 del 4 novembre 2024;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 13
febbraio 2025;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto e' adottato in attuazione dell'art. 13,
comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, al fine di
garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria e assicurare
l'omogeneita' della normativa nazionale con quella dell'Unione
europea in materia di requisiti tecnici e di sicurezza delle gallerie
ferroviarie.

 

Art. 2
Linee guida

1. Sono approvate con il presente decreto le linee guida di cui
all'allegato A (di seguito «linee guida»), finalizzate a garantire un
livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante indicazioni
tecniche di prevenzione e di protezione, da applicare alle gallerie
ferroviarie e ai veicoli che vi circolano da parte dei gestori
dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e, per le reti
ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del
sistema ferroviario, da parte degli esercenti, nonche' a definire i
tempi di adeguamento a dette prescrizioni.
2. Le linee guida di cui al presente articolo devono essere
applicate al fine di garantire il generale mantenimento e, ove
ragionevolmente praticabile, il costante miglioramento della
sicurezza ferroviaria.
3. I tempi di adeguamento dei veicoli e delle gallerie in esercizio
sono stabiliti rispettivamente ai paragrafi 6 e 8 delle linee guida
di cui al comma 1.

 

Art. 3
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica al sistema ferroviario italiano,
come definito nell'art. 3 del decreto legislativo n. 50/2019,
costituito da:
a) le reti, site sul territorio italiano, facenti parte del
sistema ferroviario interoperabile europeo;
b) le reti, site sul territorio italiano, isolate dal punto di
vista funzionale dal resto del sistema ferroviario;
c) le ferrovie turistiche;
d) i veicoli circolanti sulle reti di cui ai punti a) e b);
e) i veicoli nuovi circolanti sulle reti di cui al punto c).
2. Alle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal
resto del sistema ferroviario non si applicano le disposizioni
previste all'art. 5, comma 2, del presente decreto e ai paragrafi
6.2, 6.3 e 10 delle linee guida, fermo restando quanto previsto
dall'art. 16, comma 2, lettera bb) del decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 50, in merito alla possibilita' del gestore del servizio di
proporre all'ANSFISA misure mitigative o compensative sulla base di
una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della
tratta ferroviaria, dei veicoli e dei servizi di trasporto. Nei casi
in cui sia presente un solo soggetto integrato esercente, gli
adempimenti previsti nei paragrafi 2, 3, 4 e 5 delle linee guida in
capo al gestore infrastruttura e all'impresa ferroviaria sono assolti
dallo stesso soggetto integrato.
3. Alle gallerie situate lungo le ferrovie turistiche si applica
esclusivamente quanto previsto ai paragrafi 10, 11 e 12 delle linee
guida.
4. Il presente decreto non si applica a:
a) infrastrutture delle reti ferroviarie e delle ferrovie
turistiche che non presentano gallerie come definite nella STI SRT
vigente, ed ai veicoli destinati a circolare esclusivamente sulle
stesse infrastrutture;
b) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su
rotaia;
c) stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo, fermo restando
quanto indicato nella STI SRT vigente e nelle norme nazionali in
materia di sicurezza antincendio;
d) infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di
raccordo privati, nonche' ai veicoli utilizzati esclusivamente su
tali infrastrutture;
e) veicoli storici come definiti all'art. 3, comma 1, della legge
9 agosto 2017, n. 128, limitatamente al paragrafo 6 delle linee
guida;
f) veicoli turistici esistenti come definiti all'art. 3, comma 2,
della legge 9 agosto 2017, n. 128, limitatamente al paragrafo 6 delle
linee guida.
5. Ove non altrimenti specificato, ogni riferimento alla STI SRT si
intende con riguardo alla versione vigente e aggiornata al momento
della sua applicazione.
6. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
al decreto legislativo n. 50/2019, al decreto legislativo n. 57/2019
e della STI SRT.
7. E' fatto salvo quanto previsto al punto 7.1.4 della STI LOC&PAS.

 

Art. 4
Livelli di accettabilita' del rischio

1. Per le finalita' di cui al punto 6.2.6 della STI SRT
(valutazione della conformita' ai requisiti di sicurezza che si
applicano ai sottosistemi «infrastruttura» e «energia») e delle
analisi del rischio previste dalla legge n. 172/2017 per le ferrovie
isolate, nel caso si adotti il criterio della stima accurata
quantitativa dei rischi, i relativi livelli di accettazione sono
definiti nelle linee guida.
2. La corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi
di cui al regolamento (UE) n. 402/2013, garantisce l'ottemperanza a
quanto richiesto all'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

 

Art. 5
Raccordo con le procedure di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 151/2011

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 19, del decreto legislativo
n. 139/2006, per le gallerie ferroviarie in esercizio rientranti
nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, al termine di ogni fase del programma di interventi per
il miglioramento dei livelli di sicurezza di cui all'art. 8, comma 2,
delle linee guida di cui al precedente art. 2 che prevedono almeno
l'implementazione di tutti i requisiti di base riportati al paragrafo
13 delle succitate linee guida, i titolari dell'attivita' sono tenuti
a presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)
di cui all'art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, corredata della documentazione prevista.
2. Per le gallerie ferroviarie di nuova costruzione o oggetto di
rinnovo o ristrutturazione, qualora l'istanza di cui all'art. 6,
comma 6, del decreto legislativo n. 57/2019 interessi
l'impossibilita' di osservare un requisito della STI SRT applicabile
e presente negli elenchi di cui al paragrafo 14 delle linee guida di
cui al precedente art. 2, dovranno essere attivate, da parte dei
titolari delle attivita', le procedure di cui all'art. 7, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 151/2011. In tale caso, per le
valutazioni di competenza, i comitati tecnici regionali di cui
all'art. 22, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, possono
avvalersi del supporto tecnico-scientifico di personale esperto
dell'ANSFISA da convocarsi in apposita seduta del medesimo comitato.
L'istanza di cui al citato art. 6, comma 6, del decreto legislativo
n. 57 del 2019, ove riferita ai requisiti di sicurezza antincendio,
e' corredata anche dal provvedimento rilasciato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
3. Nei casi di applicazione del punto 3.1, lettera a), della STI
SRT oppure della analisi di rischio di cui alla legge n. 172/2017,
l'ANSFISA puo' chiedere specifico parere alla Direzione centrale per
la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile.

 

Art. 6
Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni

1. Il piano di emergenza e soccorso (PES) e' predisposto dal
Prefetto territorialmente competente sentiti le regioni, gli enti
locali e i servizi pubblici di soccorso interessati, sulla base dello
schema fornito dal gestore dell'infrastruttura. Il Prefetto, che
sulla scorta degli scenari incidentali ipotizzati definisce compiti e
responsabilita' dei vari enti coinvolti nelle operazioni di soccorso,
coordina l'attuazione e gli aggiornamenti del PES, nonche' le
esercitazioni su scala reale. Tutti gli oneri derivanti dalle
esercitazioni sono a carico dei gestori dell'infrastruttura o degli
esercenti, sulla base del costo effettivo del servizio. Le
tempistiche e i dettagli relativi alle varie attivita' sono indicati
al paragrafo 11 delle linee guida.

 

Art. 7
Abrogazioni

1. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie» e'
abrogato.

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dal presente decreto non derivano nuovi ed ulteriori oneri
rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente. Le attivita'
previste dal presente decreto saranno gestite nell'ambito dei
contratti di programma e dei relativi aggiornamenti annuali definiti
sulla base del valore programmatorio finanziato in base all'ammontare
delle risorse disponibili.
Roma, 4 marzo 2025

Allegato A

LINEE GUIDA
specifiche tecniche per la sicurezza delle gallerie ferroviarie

Indice
l. Principi generali
2. Gestore dell'infrastruttura
3. Referente della manutenzione
4. Referente delle emergenze
5. Imprese ferroviarie
6. Veicoli
7. Gallerie di nuova realizzazione
8. Gallerie in esercizio
9. Disposizioni particolari per le reti ferroviarie isolate
10. Disposizioni particolari per le ferrovie turistiche
11. Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni
12. Determinazione e valutazione dei rischi
12.1 Metodologia per la stima e valutazione dei rischi
12.2 Scenari di rischio
12.3 Individuazione degli eventi pericolosi
12.4 Stima delle frequenze di accadimento
12.5 Stima delle conseguenze
12.6 Limiti di accettabilita' e di attenzione per la stima
quantitativa accurata dei rischi
12.7 Accettabilita' dei rischi
13. Requisiti per l'adeguamento delle gallerie in esercizio
13.1 Requisiti di base
13.2 Misure aggiuntive
14. Requisiti per i quali e' necessario attivare le procedure di
cui all'art. 5 comma 2 del decreto di approvazione delle linee guida
l. Principi generali
l. Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione
delle gallerie e veicoli ferroviari nuovi oppure in esercizio
sottoposti a rinnovo o ristrutturazione devono essere adottati i
requisiti essenziali con le specifiche funzionali e tecniche indicate
nella STI SRT.
2. Per le gallerie ferroviarie, devono essere considerati,
utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui alle
presenti linee guida e al relativo decreto di approvazione, almeno
gli scenari di rischio indicati nella STI SRT.
3. Ai fini della sicurezza, per far fronte agli scenari di cui al
punto precedente, sono individuate le misure finalizzate al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
a. prevenire gli incidenti;
b. mitigare gli effetti degli incidenti;
c. favorire l'autosoccorso e/o l'esodo delle persone coinvolte
in un incidente;
d. consentire un rapido ed efficace intervento delle squadre di
soccorso pubblico.
2. Gestore dell'infrastruttura
l. Il gestore dell'infrastruttura, in quanto responsabile della
propria parte di sistema e del relativo funzionamento in sicurezza,
e' responsabile in particolare del rispetto delle norme e delle
procedure riguardanti la sicurezza della galleria.
2. Il gestore dell'infrastruttura provvede alla messa in
esercizio delle gallerie secondo le norme e i regolamenti vigenti,
dopo aver acquisito tutte le opportune certificazioni e
autorizzazioni nonche' tutti i permessi necessari.
3. Il gestore dell'infrastruttura tra l'altro:
a. definisce ed attua le procedure di manutenzione
coerentemente con i relativi piani;
b. effettua ispezioni periodiche delle gallerie ed elabora le
relative procedure;
c. elabora ed attua gli schemi organizzativi e operativi
(inclusi i piani di intervento in caso di emergenza) per i propri
servizi di primo soccorso, nonche' cura la formazione e
l'equipaggiamento del personale dipendente;
d. definisce ed attua le proprie procedure per la gestione
dell'emergenza, in coerenza, laddove previsto, con il piano di
emergenza e soccorso di cui al paragrafo 11;
e. rende disponibili alle imprese ferroviarie le informazioni
sulle dotazioni di sicurezza in galleria e i piani di emergenza
interni e le procedure di interfaccia per attuare i piani di
emergenza e soccorso.
4. Per ciascuna galleria di competenza, il referente della
manutenzione e il referente delle emergenze di cui ai paragrafi 3 e 4
compilano congiuntamente, con cadenza annuale, la relazione sullo
stato dell'infrastruttura e degli impianti, nonche' sugli eventi
pericolosi e sugli incidenti, fornendone una valutazione e indicando
gli interventi adottati e proponendo quelli da adottare.
5. Il gestore dell'infrastruttura valuta le relazioni di cui al
comma 4 anche ai fini della programmazione ed esecuzione degli
interventi in esse proposti e della adozione delle eventuali misure
mitigative di tipo tecnico, operativo o organizzativo per garantire
la sicurezza della circolazione.
6. Per le gallerie inserite nel programma di adeguamento cui al
paragrafo 8, lo stato di attuazione degli interventi viene
comunicato, mediante specifica relazione annuale alle amministrazioni
finanziatrici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento.
7. La relazione di cui al comma precedente e' trasmessa
all'ANSFISA dal gestore dell'infrastruttura oppure, per le reti
funzionalmente isolate di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 50/2019, dal soggetto integrato che gestisce
l'infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto, nell'ambito
della relazione annuale di cui all'art. 8, comma 10, del predetto
decreto legislativo n. 50/2019.
3. Referente della manutenzione
l. Per ciascuna galleria di lunghezza superiore a 1000 m il
gestore dell'infrastruttura nomina un referente della manutenzione
della galleria ed un sostituto, di comprovata esperienza, tracciando
tali nomine nei pertinenti atti del Sistema di gestione della
sicurezza.
2. Il referente della manutenzione della galleria esercita le
seguenti funzioni:
a. monitora le attivita' di mantenimento in efficienza
dell'infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza secondo i piani
definiti dal gestore dell'infrastruttura;
b. redige annualmente la relazione di sintesi di cui al
paragrafo 2 in collaborazione con il referente delle emergenze di cui
al paragrafo 4;
c. monitora, durante lo svolgimento di lavori in presenza di
esercizio, l'attuazione delle misure per il mantenimento nelle
gallerie di condizioni di sicurezza adeguate, definite dal gestore
dell'infrastruttura.
3. Il referente della manutenzione della galleria puo' esercitare
le sue funzioni per piu' gallerie.
4. Il referente della manutenzione della galleria e' consultato
dal gestore dell'infrastruttura nella redazione/aggiornamento del
piano di manutenzione e degli interventi di adeguamento.
4. Referente delle emergenze
l. Per ogni galleria di lunghezza superiore a l 000 m il gestore
dell'infrastruttura nomina un referente delle emergenze ed un
sostituto, tracciando tali nomine nei pertinenti atti del Sistema di
gestione della sicurezza. Il referente delle emergenze puo'
coincidere con il referente della manutenzione.
2. Il referente delle emergenze esercita le seguenti funzioni:
a. assicura il coordinamento con i servizi pubblici di soccorso
e partecipa alla preparazione dei piani di emergenza;
b. partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla
valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i
programmi di formazione del personale interno;
c. verifica che il personale di esercizio e i servizi di primo
soccorso del gestore infrastruttura vengano formati e partecipa
all'organizzazione di esercitazioni e ne monitora lo svolgimento;
d. partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso o
incidente;
e. rileva i dati per l'aggiornamento del registro degli eventi
pericolosi dei sottosistemi strutturali (infrastruttura, energia,
comando-controllo e segnalamento a terra) facenti parte della
galleria;
f. predispone e aggiorna un fascicolo di sicurezza della
galleria che e' costituito da schede da compilare a seguito delle
visite ispettive, degli interventi di manutenzione, delle eventuali
anomalie o eventi pericolosi verificatisi nel corso della vita
dell'opera, dell'elenco delle esercitazioni periodiche svolte,
dell'elenco delle istruzioni specifiche di sicurezza e dal programma
di formazione per il personale;
g. propone al gestore dell'infrastruttura la ripresa della
circolazione nella galleria stessa a seguito delle necessarie
verifiche e nulla osta rilasciati dagli enti preposti alla gestione
dell'emergenza e all'occorrenza, dai progettisti e dalle eventuali
commissioni di verifica dei sottosistemi interessati.
3. Per le gallerie nuove il referente delle emergenze viene
nominato gia' nella fase di predisposizione del progetto di galleria.
5. Imprese ferroviarie
l. Le imprese ferroviarie elaborano le proprie procedure di
emergenza del Sistema di gestione della sicurezza sulla base delle
caratteristiche dei propri veicoli e delle informazioni sulle
dotazioni di sicurezza in galleria e i piani di emergenza interni
resi disponibili dal gestore dell'infrastruttura per le gallerie
interessate dai propri servizi di trasporto.
6. Veicoli
l. Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione di
veicoli nuovi o sottoposti a rinnovo/ristrutturazione devono essere
soddisfatti i requisiti delle specifiche tecniche di
interoperabilita' al momento vigenti, concernenti la «sicurezza nelle
gallerie ferroviarie» con particolare riguardo ai requisiti relativi
alla «sicurezza antincendio ed evacuazione» disciplinati dalla
specifica tecnica di interoperabilita' per il sottosistema «Materiale
rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di
passeggeri».
2. Con esclusione dei veicoli gia' completamente adeguati a
quanto previsto dal decreto ministeriale 28 ottobre 2005 «Sicurezza
nelle gallerie ferroviarie» e di quelli per i quali il relativo tipo
sia gia' stato autorizzato e fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
i veicoli gia' autorizzati a circolare al momento dell'entrata in
vigore del decreto di approvazione delle presenti linee guida, non
ancora adeguati ai requisiti relativi alla «sicurezza antincendio ed
evacuazione» di cui al comma precedente, entro quattro anni
dall'entrata in vigore delle presenti linee guida, devono:
a. essere conformi ai requisiti di cui al punto 4.2.10, cosi'
come integrati dai requisiti di cui al punto 7.3.2.20 (Caso specifico
Italia), della specifica tecnica di interoperabilita' per il
sottosistema «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile
per il trasporto di passeggeri»;
b. essere realizzati con materiali che presentano
caratteristiche di reazione al fuoco nel rispetto. degli specifici
requisiti della STI, salvo che gli stessi siano realizzati con
materiali gia' conformi ai requisiti di reazione al fuoco previsti
dalle norme in vigore al momento dell'inserimento dei materiali nel
veicolo, anche ai sensi di quanto disposto al punto 7.1.4 della
specifica tecnica di interoperabilita' per il sottosistema «Materiale
rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di
passeggeri».
3. In assenza degli adeguamenti di cui al comma 2 i veicoli
verranno sospesi dal registro europeo dei veicoli. I detentori dei
veicoli, prima delle suddette scadenze, devono comunicare all'ANSFISA
l'elenco dei veicoli non adeguati.
7. Gallerie di nuova realizzazione
l. Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione di
gallerie di nuova realizzazione devono essere adottati i requisiti
essenziali con le specifiche funzionali e tecniche indicate nella STI
SRT.
2. I nuovi fornici realizzati in caso di modifica di gallerie in
esercizio si considerano come nuove gallerie e ad esse si applicano i
pertinenti requisiti.
8. Gallerie in esercizio
l. Il gestore dell'infrastruttura, quale soggetto responsabile
del funzionamento sicuro della propria parte di sistema, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione
delle presenti linee guida, effettua per ciascuna galleria della rete
gestita una analisi di rischio in conformita' al paragrafo 12.
2. Il gestore dell'infrastruttura definisce, entro sedici mesi
dall'entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti
linee guida, un programma di interventi per il miglioramento, anche
per fasi, dei livelli di sicurezza delle gallerie in esercizio, che
prevedano inderogabilmente almeno l'implementazione di tutti i
requisiti di base di cui al paragrafo 13. Gli interventi nelle
gallerie aventi il livello di rischio nella «zona di accettabilita' e
attenzione» devono essere completati entro otto anni dalla data di
entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti linee
guida. I restanti interventi devono essere completati entro quindici
anni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione
delle presenti linee guida.
3. Le priorita' di intervento devono essere stabilite anche sulla
base dei risultati dell'analisi di rischio di cui al comma 1.
4. Se dall'analisi di rischio di cui al comma 1 risulta che il
livello di rischio della galleria, e' tutto o in parte nella «zona di
inaccettabilita'», nelle more dell'attuazione del programma di
adeguamento, il gestore adotta misure tecniche, operative o
organizzative, che riportino i livelli di rischio sociale e
individuale della galleria almeno nella «zona di accettabilita' e
attenzione».
5. Il programma di cui al comma 2 riporta anche il cronoprogramma
degli interventi e la stima delle risorse economiche annualmente
occorrenti, per cassa e per competenza, alla sua attuazione. Fermo
restando il termine di completamento di cui al comma 2, il programma
puo' essere rivisto e aggiornato dal gestore.
6. Qualora nell'arco temporale previsto dal piano di adeguamento,
la singola galleria venga interessata anche da interventi di
rinnovo/ristrutturazione, come definiti nel decreto legislativo n.
57/2019, agli stessi si applicano i requisiti definiti al cap. 7
della STI SRT.
9. Disposizioni particolari per le reti ferroviarie isolate
l. I veicoli on conformi ai requisiti di cui al paragrafo 6
.comma l, gia' autorizzati a circolare su tratte comprendenti
gallerie, dovranno essere adeguati ai suddetti requisiti entro dieci
anni dalla data in vigore del decreto di approvazione delle presenti
linee guida.
2. In assenza degli adeguamenti nei termini previsti al comma 1,
i predetti veicoli non potranno piu' circolare. Prima della scadenza
di cui al comma 1, i detentori dei veicoli dovranno comunicare
all'ANSFISA l'elenco dei veicoli non adeguati.
10. Disposizioni particolari per le ferrovie turistiche
1. I gestori dell'infrastruttura delle ferrovie turistiche,
individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle legge 9 agosto 2017,
n. 128, nei soggetti proprietari o concessionari, in quanto
responsabili del mantenimento in esercizio, della funzionalita' e
della manutenzione delle reti ferroviarie turistiche, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle
presenti linee guida, effettuano una valutazione dell'accettabilita'
del rischio per tutte le tipologie di trasporto in galleria da
effettuarsi sulla propria rete, secondo quanto previsto al paragrafo
12 delle presenti linee guida, tenuto conto delle caratteristiche dei
veicoli e dell'infrastruttura.
2. Qualora dalla valutazione di cui al precedente comma il
livello di rischio sociale o individuale risulti ricadere tutto o in
parte nella «zona di inaccettabilita'», il gestore adotta misure
tecniche, operative o organizzative, che riportino i livelli di
rischio sociale e individuale della galleria almeno nella «zona di
accettabilita' e attenzione».
3. Per le gallerie comunque ricadenti in tutto o in parte nella
«zona di accettabilita' e attenzione» il gestore dell'infrastruttura
implementera' inderogabilmente tutti i requisiti di base di cui al
paragrafo 13 nei tempi di cui al paragrafo 8 comma 2. In alternativa
il gestore potra' individuare opportune mitigazioni tecniche,
operative o organizzative tali da riportare il livello di rischio
nella «zona di accettabilita'».
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, il
gestore infrastruttura valuta prioritariamente misure gestionali e
l'introduzione delle mitigazioni di tipo tecnico descritte al
paragrafo 13, ovvero ne prevede altre equivalenti in accordo a quanto
previsto all'art. 6 della legge n. 128 del 2017, verificandone
l'efficacia tramite la reiterazione del processo di valutazione dei
rischi di cui al paragrafo 12 delle presenti linee guida.
5. All'atto dell'effettuazione di un nuovo servizio di trasporto
il gestore infrastruttura di cui al comma 1, in collaborazione con
l'impresa ferroviaria interessata, verifica che le ipotesi di base
utilizzate nella propria valutazione di rischio nonche' il processo
di determinazione dei rischi mantengano validita' anche per il nuovo
servizio di cui trattasi. In caso negativo il processo descritto ai
precedenti commi 1, 2, e 3 deve essere reiterato.
11. Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni
1. Lo schema di piano di emergenza e soccorso (PES), per le
gallerie il cui sviluppo sia superiore a l 000 metri, e' predisposto
dal gestore dell'infrastruttura/esercente o dall'ente appaltante
nella fase di progettazione. Nella predisposizione del piano di
emergenza interno (PEI) e dello schema di PES il gestore
dell'infrastruttura consulta le imprese ferroviarie interessate
prendendo in considerazione e valutando le eventuali osservazioni che
quest'ultime dovessero presentare.
2. Il gestore dell'infrastruttura, tenendo conto dei tempi di
emanazione del PES indicati al comma 5 nonche' delle tempistiche
relative alle fasi certificative e autorizzative dei sottosistemi
strutturali, in relazione alla prevista data di apertura
all'esercizio, mette a disposizione del Prefetto il PEI e uno schema
di PES predisposti considerando almeno gli scenari incidentali
indicati dalle specifiche tecniche di interoperabilita' vigenti e
fornisce ogni utile supporto tecnico e collaborazione ai fini della
predisposizione del PES stesso.
3. I PES sono predisposti secondo le indicazioni operative di cui
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile
2006, come modificata ed integrata ai sensi dell'art. 18, comma 4,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Il PES e' periodicamente riesaminato, sperimentato secondo una
periodicita' stabilita nel piano stesso e, se necessario, riveduto ed
aggiornato dal Prefetto e tenendo conto degli interventi avvenuti
nella galleria e nei presidi di sicurezza e soccorso, dei progressi
tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in
caso di incidenti.
5. Per le gallerie di nuova realizzazione e per quelle oggetto di
modifica, i PES sono emanati entro un anno dalla consegna della
documentazione da parte del gestore di cui al comma 2, prima della
certificazione del sottosistema e sperimentati prima dell'apertura
all'esercizio commerciale.
6. Per ciascuna galleria, gia' in esercizio all'entrata in vigore
del decreto di approvazione delle presenti linee guida, i PES, ove
non esistenti, sono emanati entro due anni dalla data di entrata in
vigore del decreto di approvazione delle presenti linee guida. A tal
fine, il gestore dell'infrastruttura, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti linee
guida, mette a disposizione del Prefetto il piano di emergenza
interno e uno schema di PES predisposti considerando almeno gli
scenari incidentali indicati dalle specifiche tecniche di
interoperabilita' vigenti e le strutture, gli impianti e le
predisposizioni di sicurezza disponibili al momento della loro
redazione. Il gestore fornisce ogni utile supporto tecnico e
collaborazione ai fini della predisposizione del PES. Il PES e'
sperimentato entro un anno dalla sua emanazione. Per le gallerie di
lunghezza superiore a 5000 metri, il PES deve essere sperimentato
nell'ambito di una esercitazione da svolgere su scala reale entro sei
mesi dalla data di emanazione.
7. La frequenza e la scala delle esercitazioni e' specificata
nell'ambito del PES.
12. Determinazione e valutazione dei rischi
1. La metodologia per la stima accurata del rischio ha lo scopo
di valutare il livello di rischio derivante dall'esercizio
ferroviario.
2. A tal fine vengono considerati gli elementi ed i sottosistemi
del sistema ferroviario e le loro interazioni e integrazioni, come
definiti negli allegati I e II del decreto legislativo n. 57/2019.
Inoltre, si puo' fare riferimento alle norme CEI EN 50126-1:2018-04 e
CEI EN 50126-2:2018-04 o ad altre norme o codici di buona pratica,
nonche' alla «Guide for risk estimation», pubblicata dalla
Commissione europea nell'ambito dell'«Inland TDG risk management
framework».
3. L'applicazione della metodologia descritta nel presente
allegato deve considerare i parametri che caratterizzano l'esercizio
ferroviario quali - in via non esclusiva - le caratteristiche, le
funzionalita' e le prestazioni di ciascun sottosistema strutturale e
funzionale inerenti l'esercizio ferroviario le condizioni di
circolazione, la tipologia e la distribuzione spaziale e temporale
del traffico, le tipologie di veicoli (incluso l'eventuale ricorso a
vettori energetici non tradizionali, come ad esempio l'idrogeno e il
GNL od anche l'eventualita' di transito nella medesima galleria di
convogli costituiti, anche solo in parte, da veicoli ferroviari di
cui ai precedenti art. 6, commi 2 e 3).
4. I dati, le valutazioni statistiche, gli eventuali modelli di
simulazione utilizzati devono risultare pertinenti, affidabili ed
aggiornati.
5. Le assunzioni, il processo seguito ed i risultati ottenuti
devono essere dettagliatamente descritti e motivati.
6. Ai fini dell'applicazione del presente documento si applicano
le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE)
n. 402 del 2013, nonche' le seguenti:
a. «fatalita'»: decessi e lesioni gravi, dove una lesione grave
e' considerata sotto il profilo statistico equivalente a 0,1 decessi;
b. «rischio associato ad un singolo evento pericoloso»: il
prodotto tra la frequenza, espressa su base annua, di accadimento (F)
ed il numero di fatalita' (N) in conseguenza dell'evento pericoloso
espresso secondo la relazione R = F × N;
c. «rischio individuale» il rischio riferito alla frequenza di
accadimento, calcolata su base annua e per chilometro di linea, con
cui si puo' verificare la fatalita' in rapporto al numero di persone
esposte al rischio;
d. «rischio sociale», il rischio riferito alla frequenza di
accadimento, calcolata su base annua e per chilometro di linea, di
eventi che possono determinare un numero di fatalita' maggiore o
uguale ad un determinato valore.
12.1 Metodologia per la stima e valutazione dei rischi
1. La procedura si basa sull'applicazione di metodi
probabilistici consolidati per la valutazione del rischio di sistemi
complessi utilizzando le tecniche di analisi delle cause,
l'individuazione dei pericoli o eventi critici iniziatori, l'analisi
degli eventi evolutivi e la valutazione delle conseguenze associate a
ciascun possibile esito finale.
12.2 Scenari di rischio
1. Ogni scenario di rischio ha origine da un evento iniziatore ed
e' caratterizzato da una evoluzione che ne determina le conseguenze,
sulla base delle caratteristiche del contesto in cui l'evento
iniziatore si e' determinato e delle possibili situazioni di
fallimento dei requisiti di sicurezza definiti per limitare la
magnitudo delle conseguenze.
2. Gli scenari di rischio da prendere in considerazione sono
individuati partendo almeno da quelli indicati e descritti nel
paragrafo 2 della STI SRT. Ciascun gruppo di scenari di rischio (es.
gruppo degli scenari di rischio incendio) sara' definito
identificando le caratteristiche dei possibili contesti relativi alla
galleria in esame (es. programma di esercizio, caratteristiche dei
veicoli ammessi a circolare, posizione etc) in cui si sviluppa
l'evento iniziatore combinando in tutti i modi possibili i parametri
che li definiscono.
3. L'evoluzione dello scenario di rischio puo' essere
caratterizzata da numerose variabili con ampi campi di variabilita'
(ad esempio scenario incendio) che possono portare a gruppi di
scenari molto numerosi analizzabili mediante modelli di simulazione
(ad esempio modelli termo fluidodinamici).
4. Ciascuno scenario di rischio e' caratterizzato da una
frequenza di accadimento per l'evento iniziatore, da determinarsi con
analisi statistica o con analisi dell'albero dei guasti, definiti per
lo specifico contesto. Il numero e il tipo degli eventi iniziatori
significativi ai fini della valutazione e' parte della fase di
determinazione dei rischi, di responsabilita' del proponente ai sensi
del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.
5. Al fine della valutazione della magnitudo, per ciascuno
scenario cosi' individuato, dovranno essere definite le possibili
configurazioni dell'evoluzione dello scenario di rischio, sviluppate
sulla base dell'albero degli eventi che consenta di assegnare una
frequenza di accadimento a ciascuna magnitudo delle conseguenze,
ottenute partendo dal medesimo evento iniziatore.
6. Ai fini della determinazione della magnitudo delle conseguenze
dovra' essere considerata la durata degli scenari di rischio, a
partire dall'istante dell'evento iniziatore fino al momento in cui
tutti i passeggeri possano raggiungere il luogo sicuro finale, sulla
base della strategia di evacuazione per lo specifico scenario
definita nel piano di emergenza. Dovranno pertanto essere individuate
le condizioni di vivibilita' e l'evoluzione dei parametri
significativi che caratterizzano lo scenario di rischio che incidono
sulla stessa, per ciascuna configurazione possibile sviluppata a
partire dall'evento iniziatore (ad esempio mediante l'uso di modelli
di letalita').
7. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito
un esempio di definizione di un gruppo di scenari di rischio
incendio.
a. Caratterizzazione del contesto per l'evento iniziatore:
i. Tipologia del treno (passeggeri, merci, categoria di
sicurezza antincendio ai sensi della STI «Materiale rotabile -
Locomotive e materiale rotabile trasporto passeggeri»);
ii. Lunghezza del treno e punto di innesco dell'incendio
all'interno del treno;
iii. La posizione del treno all'interno della galleria;
iv. Numero di passeggeri totale e numero di passeggeri a
mobilita' ridotta (se applicabile);
v. Strategia di evacuazione;
vi. Possibili configurazioni della circolazione in base al
programma di esercizio (distanziamento, treni incrocianti, n. e
tipologia treni a monte e a valle ecc.).
vii. Possibili condizioni iniziali all'interno della galleria
(velocita' aria) e possibili condizioni ambientali esterne (vento,
temperatura, pressione atmosferica).
b. Condizioni di vivibilita' (definizione dei tempi massimi di
esposizione):
i. Temperatura;
ii. Irraggiamento;
iii. Concentrazione di fumi e gas (CO2 , O2 , CO, HCl, HCN,
ecc.).
c. Parametri di cui valutare l'evoluzione nel tempo e nello
spazio:
i. Sviluppo della curva di potenza incendio;
ii. Distribuzione della temperatura;
iii. Distribuzione dell'irraggiamento;
iv. Distribuzione della concentrazione di fumi e gas (CO2 , O2
, CO, HC1, HCN, ecc.);
v. Visibilita';
vi. Velocita' di marcia in relazione alla visibilita'.
8. Nello sviluppo della curva di rilascio della potenza termica
si tenga conto dei materiali costitutivi dei veicoli ferroviari in
relazione alla categoria del veicolo, ipotizzando un tempo
complessivo di sviluppo non inferiore a 10 minuti nonche' un adeguato
valore della potenza termica, da individuare anche iri funzione della
tipologia di traffico ferroviario autorizzato a percorrere la
galleria (treno passeggeri, treno merci, treno merci pericolose,
ecc.).
9. Le strategie di evacuazione devono tener conto delle
caratteristiche del contesto per ogni combinazione delle scelte di
cui ai sopracitati punti, considerando il tempo intercorrente tra
l'evento iniziatore e l'inizio dell'esodo di tutti i passeggeri dal
singolo veicolo. Ai fini del calcolo del tempo di evacuazione
complessivo puo' farsi riferimento alla seguente tabella, tenendo
comunque conto della necessita' di giustificare dal punto di vista
tecnico e organizzativo i valori adottati.
10. Nella stima della velocita' di esodo (non superiore a 0,6
m/s) si dovranno considerare oltre le caratteristiche
infrastrutturali anche la presenza (stimata in forma statistica,
sulla base delle indicazioni fomite dalle imprese ferroviarie) di
persone di fascia di eta' o di particolare stato fisico per i quali
la' velocita' non dovra' superare 0,3 m/s. Per gallerie in cui il
percorso per raggiungere un luogo sicuro supera i 1000 m, le
velocita' di spostamento di ogni fascia di eta' e stato fisico degli
utenti prese in considerazione dovranno essere ridotte del 30% dopo
la percorrenza di meta' del percorso previsto fino al raggiungimento
dell'uscita.
11. I modelli per la valutazione dei diversi scenari si applicano
senza tener conto delle procedure di soccorso.
12. Ulteriori scenari, relativi per esempio ad atti vandalici e
attentati, non sono oggetto di analisi, dal momento che questi non
rappresentano scenari incidentali tipici del sistema ferroviario.
13. Con riferimento ad un'analisi di rischio di tipo
probabilistico gli scenari incidentali considerati devono essere
costruiti in modo da risultare mutuamente indipendenti, in modo tale
che il rischio complessivo sia somma dei rischi relativi ai singoli
scenari incidentali.

Parte di provvedimento in formato grafico

12.3 Individuazione degli eventi pericolosi
1. L'individuazione degli eventi pericolosi deve avvenire secondo
quanto indicato nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n.
402/2013 e dettagliato nelle norme CEI EN 50126- 1:2018-04 e CEI EN
50126-2:2018-04 o norme equivalenti per quanto, queste ultime,
applicabili, nonche' alla «Guide for risk estimation», pubblicata
dalla Commissione europea nell'ambito dell'«Inland TDG Risk
management framework».
12.4 Stima delle frequenze di accadimento
1. La stima delle frequenze di accadimento di ciascun evento
pericoloso deve essere valutata mediante l'analisi delle serie
storiche incidentali e l'analisi delle cause che possono portare al
verificarsi dei pericoli.
2. Per ogni pericolo devono essere identificate nel sistema,
quelle funzioni (funzioni di sicurezza) il cui fallimento possa
contribuire al verificarsi dell'evento.
3. Le informazioni di riferimento per costruire i dati di
ingresso relative al calcolo della frequenza di accadimento degli
eventi incidentali debbono essere ottenute dalle frequenze di
fallimento di tali funzioni di sicurezza per le quali puo' essere
direttamente stabilita una frequenza determinata sulla base di dati
statistici oppure tramite analisi RAM (Reliability availability
maintainability).
4. I dati statistici devono essere desunti da quelli contenuti in
banche dati affidabili e pertinenti con lo specifico contesto
operativo in analisi (es. banche dati statistiche pubblicate dalle
istituzioni di settore e dagli operatori ferroviari).
12.5 Stima delle conseguenze
1. La stima delle conseguenze deve essere valutata mediante
l'analisi degli scenari incidentali e della loro evoluzione
attraverso l'impiego di alberi degli eventi. Una volta individuati
gli scenari incidentali e la loro evoluzione, per la stima delle
conseguenze devono essere applicati modelli di simulazione per
ciascuno dei possibili esiti finali degli scenari incidentali.
2. L'analisi del rischio deve essere condotta per tutti gli
scenari previsti.
12.6 Limiti di accettabilita' e di attenzione per la stima
quantitativa accurata dei rischi
1. Per la stima quantitativa accurata dei rischi sono valutati
sia il rischio individuale, sia il rischio sociale. I limiti di
accettabilita' e di attenzione sono cosi' definiti:
a. Rischio individuale
La Tavola 1 individua una zona di inaccettabilita' ed una zona
di accettabilita' per il rischio individuale anno per persona
coinvolta e per km.
Nell'ambito della zona di accettabilita' e' individuata una
zona di attenzione delimitata da un limite di attenzione pari a 10-11
e da un limite di inaccettabilita' pari a 10-9 .

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

12.7 Accettabilita' dei rischi
1. E' accettabile il rischio stimato calcolato che si colloca
nella zona al di sotto del limite inferiore di attenzione.
2. Il rischio calcolato che ricade nella zona di accettabilita' e
attenzione e' ancora considerato accettabile a condizione che il
proponente attui un monitoraggio da effettuarsi annualmente e in
corrispondenza a modifiche tecniche o operative che possono avere
effetto sull'evoluzione della sicurezza del sistema posto in
valutazione. Nell'ipotesi in cui tale monitoraggio evidenzi
incrementi del livello di rischio, il proponente adotta
tempestivamente i provvedimenti tecnologici, gestionali, manutentivi
necessari a garantire che il rischio non ricada nella zona di
inaccettabilita'.
3. Il sistema che presenta un livello di rischio sociale e
individuale rientrante nella «zona di accettabilita'» o nella «zona
di accettabilita' e attenzione» puo' costituire «sistema analogo di
riferimento» ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.
13. Requisiti per l'adeguamento delle gallerie in esercizio
1. Si riportano di seguito i requisiti di base e le misure
aggiuntive per l'adeguamento delle gallerie in esercizio, finalizzati
a garantire quanto previsto all'art. 53, comma 2, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1. Qualora nell'applicazione dei requisiti di
seguito indicati ai fini degli interventi di adeguamento, vengano
impattati anche altri parametri disciplinati dalla STI SRT e'
necessario che i pertinenti requisiti siano rispettati (esempio,
nella realizzazione della illuminazione di emergenza il requisito
comportamento al fuoco dovra' essere applicato all'impianto di
illuminazione realizzato).
2. L'adozione di dispositivi tecnologici deve essere preceduta da
adeguate valutazioni in merito alla affidabilita' e sicurezza degli
stessi. L'interfacciamento/integrazione dei dispositivi tecnologici
con il sottosistema controllo-comando e segnalamento a terra o a
bordo, ove previsto, deve essere progettato, realizzato e verificato
prima della messa in servizio attraverso l'applicazione delle
pertinenti procedure di settore (es. norme CENELEC).
13.1 Requisiti di base
1. I requisiti di base, dettagliati per ciascuna categoria di
galleria nelle tabelle seguenti, sono predisposizioni riguardanti i
sottosistemi di natura strutturale e quelli di natura funzionale di
cui all'allegato II al decreto legislativo n. 57/2019 atte a
migliorare i livelli di sicurezza delle gallerie in esercizio.
2. Fatto salvo quanto dettagliato nelle tabelle seguenti, deve
essere sempre assicurata la pronta accessibilita' alle gallerie di
lunghezza superiore a 1000 m nei tempi compatibili con l'attivita' di
soccorso. L'accessibilita' e' di norma assicurata con accessi a raso
in prossimita' degli ingressi in galleria per il pronto utilizzo dei
mezzi bimodali o con la realizzazione di viabilita' stradale che
consenta ai mezzi di soccorso di giungere in prossimita' degli
accessi ove possono essere approntate le dotazioni necessarie alle
squadre di intervento per penetrare ed operare in galleria, o con la
regolazione del traffico ferroviario in modo tale da consentire in
ogni momento il rapido avvicinamento e l'ingresso in galleria dei
mezzi bimodali in assenza di ostacoli di qualsiasi natura sul tratto
di rete ferroviaria da percorrere in emergenza. Le modalita' di
accesso in galleria per lo svolgimento delle attivita' di soccorso da
parte dei Vigili del fuoco devono essere chiaramente definite nel
PES, nel quale si dovra' valutare l'esigenza di prevedere gli
apprestamenti esterni ritenuti necessari per una corretta gestione
dell'emergenza.

Parte di provvedimento in formato grafico

13.2 Misure aggiuntive
1. Ai fini dell'ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza
delle gallerie il gestore dell'infrastruttura puo' implementare, in
aggiunta ai requisiti di base, ulteriori misure aggiuntive.
2. Le misure elencate nelle seguenti tabelle, distinte in misure
di prevenzione, misure di mitigazione e misure di facilitazione del
soccorso e gestione dell'esercizio, rappresentano un riferimento
indicativo ma non esaustivo per il gestore dell'infrastruttura.
3. Sono considerate misure aggiuntive anche:
a. I requisiti di base di cui al paragrafo precedente se
applicati a gallerie di lunghezza inferiore alle soglie di cui alle
relative tabelle (es. realizzazione della continuita' radio in una
galleria di lunghezza pari a 950 m);
b. I requisiti della STI SRT ulteriori a quelli gia' indicati
nel paragrafo precedente.

Parte di provvedimento in formato grafico

14. Requisiti per i quali e' necessario attivare le procedure di
cui all'art. 5, comma 2, del decreto di approvazione delle linee
guida
1. Nella seguente tabella sono riportati i parametri delle STI
SRT (rispettivamente allegato al regolamento (UE) n. 1303/2014 della
Commissione del 18 novembre 2014 come modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2019/776 e allegato alla decisione 2008/163/CE della
Commissione del 20 dicembre 2007) per i quali, in caso di richiesta
di deroga di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 57 del 14
maggio 2019, occorre attivare le procedure di cui all'art. 5, comma
2, del decreto di approvazione delle presenti linee guida.

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Allegati

ALLEGATO A (1)

ALLEGATO A (2)

ALLEGATO A (3)

ALLEGATO A (4)

ALLEGATO A (6)

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