Dal decreto “Salva Italia” novità in materia di bonifiche

Il D.L. n. 201/2011 (cosiddetto decreto “salva Italia”) contiene interessanti novità anche in materia di bonifica dei siti contaminati. In particolare, sono stati introdotti una modifica al comma 7 dell’art. 242, volta a reintrodurre la cosiddetta bonifica per fasi

Nell'attesa della legge di conversione, è opportuno notare come il D.L. n. 201/2011, contenga interessanti novità - introdotte con l'obiettivo, dichiarato nella rubrica e nel testo, di «semplificare gli adempimenti delle imprese» - anche in materia di bonifica dei siti contaminati. L'art. 40, inserito nel Capo III («Misure per lo sviluppo industriale»), così dispone al comma 5: «In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive." Al comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "con attività in esercizio" sono soppresse. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi».

La prima novità è una modifica al comma 7 dell'art. 242 volta a reintrodurre la cosiddetta bonifica per fasi (prevista espressamente dall'abrogato D.M. n. 471/1999[1]). Questa facoltà (applicabile sia alla bonifica che alla messa in sicurezza), attraverso la quale si potrà proporre un'articolazione degli interventi ¿per aree o per fasi temporali successive¿, viene ammessa in caso di interventi che presentino particolari complessità dovute:

· alla natura della contaminazione;

· alla tipologia di interventi e alle dotazioni impiantistiche necessarie per darvi materiale esecuzione;

· alla estensione dell'area interessata.

 

Anche la seconda novità interviene sul testo di un articolo e riguarda la messa in sicurezza operativa (MISO) di cui al comma 9 dell'art. 242[2]. La soppressione dell'inciso «con attività in esercizio» porta a ritenere che l'intervento di MISO sia, a questo punto, ammissibile anche nei siti dove non vi sia alcuna attività in essere[3]. Peraltro, per una maggiore uniformità e anche per dare senso alla modifica (espressamente finalizzata alla semplificazione), sarebbe stato opportuno intervenire anche sulla definizione di cui all'art. 240 comma 1, lettera n), nonché sul disposto di cui all'Allegato 3, Titolo V, Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006.

La terza e ultima novità non si traduce in una modifica delle disposizioni del titolo V, ma in una loro integrazione. Fermo restando che sarebbe stato preferibile operare, anche in questo caso, un intervento diretto sulle norme del D.Lgs. n. 152/2006[4], la disposizione risulta indubbiamente rilevante poiché affronta un altro tema attorno al quale esiste da tempo un acceso dibattito[5]: la possibilità di dare corso a interventi di natura edilizia in un sito sottoposto a bonifica. Per effetto dell'art. 40, comma 5, vengono espressamente ammessi gli «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria» nonché quelli di «messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche». Due sono le condizioni che pone il decreto (entrambe note alla prassi esistente):

· la prima condizione chiede di verificare che questi interventi non vadano a compromettere «la possibilità di effettuare o completare» le opere di bonifica;

· la seconda condizione riguarda la necessità che i predetti interventi[6] siano «condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi» a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si ritiene che queste disposizioni troveranno applicazione anche nei procedimenti in corso, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza amministrativa: «Nel caso di mutamento della norma regolatrice del potere amministrativo, restano soggetti alla previgente normativa solo quei sub-procedimenti che hanno prodotto effetti consolidati o comunque legittimamente esteriorizzati e portati concretamente ad esecuzione ed allorché, comunque, quest'ultima non sia più suscettibile di revisione o modificazione. [¿] D'altronde, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che il principio ¿tempus regit actum¿ è applicabile al momento dell'emanazione del provvedimento finale, salve le sole fasi procedimentali che siano dotate di piena autonomia e definitività degli effetti (¿l'applicabilità dello "ius superveniens" nell'ambito di un procedimento in itinere incontra il solo limite dell'intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite; pertanto, ove la procedura si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all'atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, mentre l'applicazione è esclusa per fasi già espletate e compiute¿ Consiglio di Stato, VI, 18 giugno 2004, nr. 4163; cfr. anche TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 29 aprile 2003, nr. 161; Consiglio di Stato, VI, 27 dicembre 2000, n. 6890; T.A.R. Campania Napoli, 24 febbraio 1986 , n. 107)». (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254).


[1] L'opportunità di una modifica in questa direzione era già stata segnalata (si veda, dello stesso autore, Bonifiche in siti produttivi: quali gli aspetti più critici? in Ambiente&Sicurezza n. 8/2011).

[2] La norma modifica il comma 9, ma non precisa di quale articolo; di fatto, però, l'unico comma 9 del titolo V in cui compaiono le parole ¿attività in esercizio¿ è il comma 9 dell'art. 242.

[3] L'art. 240, comma 1, lettera g), definisce sito con ¿attività in esercizio¿quello «nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività».

[4] Si ricorda, peraltro, che l'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (poi soppresso dall'art.1 comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 128/2010) espressamente prevedeva: «Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute».

[5] Si veda dello stesso autore , Bonifiche in siti produttivi: quali gli aspetti più critici? in Ambiente&Sicurezza n. 8/2011, pagg. 56-57: «posto che la normativa orienta verso un contemperamento delle diverse esigenze, si può affermare, innanzitutto, che la prosecuzione dell'attività debba essere concepita in modo da non mettere in pericolo la salute delle persone chiamate ad accedere nell'area. Inoltre sarà opportuno dimostrare che gli interventi edilizi programmati non andranno ad aggravare la contaminazione in essere e non pregiudicheranno in alcun modo l'efficacia dell'intervento emergenziale eventualmente già in corso, né l'esecuzione di quello definitivo che si dovrà poi avviare».

[6] Vale a dire sempre quelli ¿di manutenzione ordinaria/straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche¿ e non già quelli di bonifica (se dopo ¿bonifica¿ fosse stata inserita la congiunzione ¿e¿ il testo sarebbe risultato più chiaro).

Allegati

2651_88.pdf

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome