
Articolo pubblicato su Ambiente&Sicurezza n. 1/2013
Il consulente tecnico nominato dal tribunale competente, dopo aver analizzato il materiale di riporto ai sensi sia del D.M. 5 febbraio 1998 che del D.M. n. 471/1999, ha riscontrato la presenza di uno strato di terreno misto a rifiuti inidoneo ai fini edificatori, i cui costi di smaltimento sarebbero stati di molto superiori al corrispettivo della cessione. Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto che la presenza di terreno misto a rifiuto escludesse l'idoneità edificatoria del sito, configurandosi un'ipotesi di vendita di un bene al posto di un altro. Questa la vicenda presa in esame dalla sentenza del Tribunale di Verona 21 novembre 2012, n. 2491