Articolo tratto da A&S n. 13/2013
La deroga ha costituito dal punto di vista sostanziale, una vera e propria “eccezione” al principio generale che ha caratterizzato il panorama delle disposizioni antinfortunistiche, proprio perché la loro natura tassativa non ha consentito di essere sostituite con altre reputate equivalenti. La deroga antincendio ha seguito, pertanto, l'indirizzo che la stessa giurisprudenza da sempre ha insegnato, secondo il quale le misure di sicurezza possono essere attuate, semmai, in misura maggiore e non mai minore o diversa rispetto a quanto prescritto dalla legge. Tuttavia, è stato registrato un sensibile aumento di richieste di deroga successive, per errori di progettazione, che però dissimulano i veri moventi diretti a eludere la normativa e riconducibili, oltre che a opportunità economiche, anche a necessità di carattere funzionale o estetico. In ogni caso, l'applicazione della norma tecnica di prevenzione incendi, secondo un nuovo orientamento, proprio al fine di uniformare i criteri di ammissibilità della deroga, non deve rappresentare un obiettivo da perseguire a “ogni costo”, fino a respingerne la richiesta per inammissibilità, ma piuttosto costituire uno stimolo alla ricerca di nuove soluzioni progettuali diverse da quelle tecniche.