Di che cosa si tratta
Ai sensi delle disposizioni derogatorie principali, per gli impianti in questione non è richiesto che sia ottenuta un’autorizzazione alle emissioni (l’elenco è esemplificativo e non esaustivo):
- impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. Tuttavia, i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse e a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall’autorità competente;
- stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività che producono emissioni scarsamente rilevanti per l’inquinamento. Questi impianti trovano elencazione nella parte I dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006;
- dispositivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento. In questa ipotesi rientrano gli impianti e attività che producono emissioni scarsamente rilevanti per l’inquinamento – parte I allegato IV alla parte V;
- stabilimenti destinati alla difesa nazionale: a questa ipotesi fanno eccezione quelli in cui sono ubicati medi impianti di combustione;
- emissioni provenienti dagli sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza dei luoghi di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Tuttavia, sono soggette ad autorizzazione le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all’evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro;
- valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza. A essi fanno eccezione quelli che l’autorità competente stabilisce di disciplinare nell’autorizzazione e quegli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento;
- impianti di distribuzione dei carburanti.
Che cosa si deve fare
Nei casi soprammenzionati, non è richiesta un’autorizzazione. Tuttavia, è necessario considerare che:
- l’autorità può prevedere che i gestori comunichino in via preventiva la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività;
- per i dispositivi mobili, l’autorità può disporre che i gestori comunichino la data di ciascuna campagna di utilizzo.
Riferimenti legislativi
Art. 269, 272 e 279, D.Lgs. 152/2006.