Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

Di che cosa si tratta 

Si tratta dell’autorizzazione necessaria per scaricare acque reflue industriali. Queste ultime, infatti, pur essendo assoggettate al regime previsto per l’autorizzazione allo scarico in generale, sono disciplinate anche da una normativa specifica. 

Che cosa si deve fare

Il gestore deve presentare istanza di autorizzazione unica ambientale (Aua) [n.d.r.: RENDERE LE PAROLE “autorizzazione unica ambientale (Aua)” LINKATA ALLA SCHEDA “2 Aua] contenente la domanda di autorizzazione allo scarico. Infatti, dal 2013, questa tipologia autorizzatoria è confluita nel campo di operatività dell’Aua, salvo non trovino applicazione altri regimi autorizzativi (ad esempio Aia). 

 

Nella domanda di autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali devono essere indicati: 

  • caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
  • volume annuo di acqua da scaricare;
  • tipologia del ricettore;
  • individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;
  • descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connessev
  • eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;
  • indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

 

Nel caso di scarichi di sostanze indicate nella tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, la domanda di autorizzazione deve indicare anche:

  • la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale, che dev’essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
  • il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

 

Il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza della vecchia autorizzazione. Tuttavia, in caso di ritardi nel procedimento autorizzativo, lo scarico può essere temporaneamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione fino al rinnovo. Ove si tratti di sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi prima dalla scadenza dell’autorizzazione; in caso contrario, lo scarico deve cessare immediatamente. La presentazione di una domanda di autorizzazione allo scarico non conforme alle prescrizioni di legge equivale alla mancata presentazione della domanda.

 

Riferimenti legislativi

  • Art. 125, D.Lgs. n. 152/2006;
  • D.P.R. n. 59/2013.

 

Eventuali scadenze o periodicità

La durata dell’autorizzazione è di quattro anni, quindici anni in caso di Aua.