Nolo a caldo e a freddo

Di che cosa si tratta 

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro è soggetto a specifici obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Che cosa si deve fare

Sia in caso di nolo a caldo che in caso di nolo a freddo, il soggetto concedente deve:

  1. attestare, in favore del soggetto cui l’attrezzatura viene noleggiata o concessa in uso, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. L’attestazione, a cura e firma del noleggiatore e concedente, dovrà attestare e certificare la marcatura Ce o, in assenza, essere redatta seguendo le previsioni e rispettando i contenuti di cui all’allegato V, D. Lgs. n. 81/2008.

In caso di nolo a freddo, poi, il soggetto concedente deve:

  1. attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Riferimenti legislativi 

Art. 72, D. Lgs. n. 81/2008.

 

Eventuali scadenze o periodicità

Quanto di cui ai punti 1 e 2. va effettuato contestualmente alla conclusione dell’accordo di noleggio o concessione.

 

Note

I lavoratori incaricati dell’utilizzo delle attrezzatture devono essere adeguatamente formati e, nei casi previsti dalla legge, essere in possesso di abilitazione.