Di che cosa si tratta
Il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature di lavoro mantengano i requisiti di sicurezza.
Che cosa si deve fare
- Prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
- installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
- oggetto di idonea manutenzione e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
- garantire la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo, se previsto;
- nel caso di attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, assicurare che le stesse siano sottoposte, da parte di persona competente, a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio;
- nel caso di attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, assicurare che le stesse siano sottoposte:
- a interventi di controllo periodici da parte di persona competente;
- a interventi di controllo straordinari, da parte di persona competente, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano comportare conseguenze pregiudizievoli (riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività eccetera);
- sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII, D.Lgs. n. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Riferimenti normativi
Art. 71, comma 4 e 8 -14, e allegato VII, D.Lgs. n. 81/2008.
Eventuali scadenze o periodicità
La manutenzione e l’aggiornamento devono essere svolti durante tutta la vita dell’attrezzatura e secondo la periodicità stabilita dal fabbricante.
Note
I risultati dei controlli di cui ai numeri 3) e 4) devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Inoltre, se queste attrezzature di lavoro sono usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, le stesse devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al numero 5) devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.