Di che cosa si tratta
L’Aua (autorizzazione unica ambientale) è un provvedimento “contenitore” all’interno del quale confluiscono provvedimenti autorizzativi che in precedenza dovevano essere richiesti singolarmente. In particolare, vi sono nove categorie di autorizzazioni sostituite dall’Aua ed è fatta salva la possibilità per le autorità competenti di estendere l’ambito applicativo ad altri provvedimenti autorizzativi.
Che cosa si deve fare
La richiesta dell’Aua è obbligatoria quando il gestore deve ottenere almeno una delle autorizzazioni sostituite, indicate nella tabella a seguire
Titoli abilitativi sostituiti dal provvedimento di Aua (Regioni e Province Autonome possono determinare eventuali ulteriori titoli abilitativi) |
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2. Comunicazione preventiva ex art. 112, D.Lgs. n. 152/2006 (utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e acque reflue delle aziende) |
3. Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera |
4. Autorizzazione generale alle emissioni ex art. 272, D.Lgs. n. 152/2006 |
5. Comunicazione o nulla osta in materia acustica |
6. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura |
7. Comunicazioni in materia di recupero rifiuti |
8. Autorizzazione alla gestione di residui contenenti radionuclidi ex art. 26, D.Lgs. n. 101/2020 |
9. Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni ex art. 24, D.Lgs. n. 101/2020 |
Vi sono casi in cui l’Aua è facoltativa (e pertanto sarà possibile optare tra il “vecchio” regime autorizzativo e l’Aua):
- le attività svolte nell’impianto sono soggette a sole comunicazioni;
- le attività svolte nell’impianto sono soggette solo all’autorizzazione generale ex art. 272, D.Lgs. n. 152/2006.
Riferimento legislativo
Art. 3, D.P.R. n. 59/2013, recante «Autorizzazione unica ambientale».