Prima istanza di Aua (art. 3)

Di che cosa si tratta 

L’Aua (autorizzazione unica ambientale) è un provvedimento “contenitore” all’interno del quale confluiscono provvedimenti autorizzativi che in precedenza dovevano essere richiesti singolarmente. In particolare, vi sono nove categorie di autorizzazioni sostituite dall’Aua ed è fatta salva la possibilità per le autorità competenti di estendere l’ambito applicativo ad altri provvedimenti autorizzativi. 

Che cosa si deve fare

La richiesta dell’Aua è obbligatoria quando il gestore deve ottenere almeno una delle autorizzazioni sostituite, indicate nella tabella a seguire 

 

Titoli abilitativi sostituiti dal provvedimento di Aua (Regioni e Province Autonome possono determinare eventuali ulteriori titoli abilitativi)
  1. Autorizzazione agli scarichi 
2. Comunicazione preventiva ex art. 112, D.Lgs. n. 152/2006 (utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e acque reflue delle aziende)
3. Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera
4. Autorizzazione generale alle emissioni ex art. 272, D.Lgs. n. 152/2006
5. Comunicazione o nulla osta in materia acustica
6. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
7. Comunicazioni in materia di recupero rifiuti
8. Autorizzazione alla gestione di residui contenenti radionuclidi ex art. 26, D.Lgs. n. 101/2020
9. Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni ex art. 24, D.Lgs. n. 101/2020

 

Vi sono casi in cui l’Aua è facoltativa (e pertanto sarà possibile optare tra il “vecchio” regime autorizzativo e l’Aua):

  • le attività svolte nell’impianto sono soggette a sole comunicazioni;
  • le attività svolte nell’impianto sono soggette solo all’autorizzazione generale ex art. 272, D.Lgs. n. 152/2006.

 

Riferimento legislativo

Art. 3, D.P.R. n. 59/2013, recante «Autorizzazione unica ambientale».