Di che cosa si tratta
È il procedimento funzionale al rilascio da parte dell’autorità competente del provvedimento di valutazione ambientale strategica (Vas) e si articola in:
- verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’art. 6, commi 3 e 3-bis;
- elaborazione del rapporto ambientale;
- svolgimento di una fase di consultazioni;
- valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni (da svolgersi anteriormente all’approvazione del piano o del programma o all’avvio della relativa procedura legislativa, essendo preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione);
- decisione;
- informazione sulla decisione;
- monitoraggio.
Che cosa si deve fare
Il procedimento di Vas è avviato dall’autorità procedente, contestualmente al processo di formazione del piano o programma. L’inizio del procedimento coincide con la redazione del rapporto ambientale (da redigersi entro 90 giorni), il quale viene messo a disposizione delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico interessato anche tramite pubblicazione sui siti web. Entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale/Bollettino ufficiale regionale di apposito avviso – che deve essere contestuale alla trasmissione del rapporto ambientale all’autorità competente – chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni in forma scritta. Svolta la fase istruttoria, in cui si valutano il rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, il procedimento si conclude entro 45 giorni dal termine per le consultazioni con l’emanazione da parte dell’autorità competente di un parere motivato, contenente le indicazioni per l’attuazione del piano o programma ed accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui sono esplicitati i profili ambientali da valutare nel piano o programma, gli esiti delle valutazioni svolte in sede di Vas e le modalità di selezione dell’alternativa pianificatoria individuata. Il piano o programma (insieme al rapporto ambientale, al parere motivato e a tutta la documentazione acquisita) viene infine trasmesso all’organo competente alla sua adozione o approvazione. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate, come pure il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio adottate. L’obiettivo di queste ultime misure è quello di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio avviene tramite un “dialogo” tra autorità procedente e autorità competente: l’autorità procedente trasmette i risultati del monitoraggio ed eventuali misure correttive su cui l’autorità competente si esprime entro 30 giorni. Anche delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web delle due autorità.
Riferimento legislativo
Titolo II della parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006.