Di che cosa si tratta
In caso di mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative possono derivare conseguenze sanzionatorie di natura penale o amministrativa.
L’art. 208 individua, al comma 13, le seguenti sanzioni amministrative a carattere inibitorio, emanate dalla competente autorità «secondo la gravità dell’infrazione»:
- la diffida, in cui viene stabilito un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- la diffida e la contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
- la revoca dell’autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
Quanto invece alle sanzioni penali, l’art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) – e salvo più gravi fattispecie – disciplina le conseguenze che derivano dall’esercizio di un impianto in mancanza dell’autorizzazione (comma 1), nonché in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative (comma 4). Le conseguenze sanzionatorie sono più o meno gravi a seconda della natura pericolosa o meno dei rifiuti.
Che cosa si deve fare
In caso di ricezione di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca, è necessario verificare caso per caso l’opportunità di impugnare tempestivamente il provvedimento davanti al giudice amministrativo (Tar), entro 60 giorni dalla ricezione, o con ricorso al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla ricezione.
In caso di rilevanza penale della condotta, è opportuno rivolgersi al proprio legale di fiducia.
Riferimenti legislativi
- Art. 208, comma 13, D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 256, D.Lgs. n. 152/2006.