Sanzioni (artt. 271, 278 e 279)

Di che cosa si tratta 

In caso di assenza di autorizzazione o di mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative possono derivare conseguenze sanzionatorie di natura penale o amministrativa. 

In primo luogo, l’art. 279, D.Lgs. n. 152/2006 individua una serie di fattispecie sanzionabili penalmente per condotte quali, ad esempio, esercire un’attività non autorizzata o effettuare delle modifiche sostanziali senza previa comunicazione.

Sono poi individuate sanzioni amministrative, come per il caso di omessa comunicazione alle autorità sulle modifiche non sostanziali oppure in caso di violazioni dei valori limite o delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta, D.Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa.

Venendo alle sanzioni amministrative a carattere inibitorio, l’art. 278 D.Lgs. n. 152/2006 afferma che l’autorità competente può procedere, secondo la gravità dell’infrazione:

  • alla diffida, con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
  • alla diffida e alla contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente;
  • alla revoca dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente.

 

Che cosa si deve fare 

In caso di ricezione di un provvedimento inibitorio (diffida, sospensione o revoca) od ordinatorio, è necessario verificare caso per caso l’opportunità di impugnare tempestivamente il provvedimento davanti al giudice amministrativo (Tar), entro 60 giorni dalla ricezione, o con ricorso al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla ricezione. 

In caso di ricezione di un verbale di accertamento di illecito amministrativo per l’applicazione di una delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, essendo un atto non impugnabile con le modalità sopra descritte, è opportuno valutare se presentare, entro 30 giorni dalla sua ricezione, scritti difensivi e richiesta di audizione ai sensi dell’art. 18, legge n. 689/1981.

In caso di rilevanza penale della condotta, è opportuno rivolgersi al proprio legale di fiducia.

 

Riferimenti legislativi

Artt. 271, 278 e 279, D.Lgs. n. 152/2006.