APPALTI INTERNI/Verifiche preliminari sulla normativa applicabile
Di che cosa si tratta
Il D.Lgs. n. 81/2008 pone una netta distinzione tra i lavori in appalto rientranti nel campo di applicazione del titolo IV (i cosiddetti “cantieri temporanei o mobili”) e qualunque altra attività affidata a terzi (i cosiddetti “appalti interni”), diversificando la relativa disciplina.
APPALTI INTERNI/Obblighi del datore di lavoro appaltatore e subappaltatore
Di che cosa si tratta
Il campo di applicazione dell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 non si limita ai soli contratti di appalto, ma riguarda anche quelli, a cascata, di subappalto.
L’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 non prevede una definizione di “idoneità tecnico-professionale”, per cui occorre fare riferimento a quella presente nel titolo IV in materia di cantieri temporanei e mobili: «possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare».
Il datore di lavoro committente, gli appaltatori e gli eventuali subappaltatori sono destinatari congiunti degli obblighi di (a) cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e (b) coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Che cosa si deve fare
Effettuare sopralluoghi e riunioni per raccogliere tutte le informazioni in merito a qualsiasi situazione che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori del committente o dell’appaltatore, tra cui, a titolo esemplificativo:
compiti e responsabilità di ciascuno e il relativo coordinamento;
eventuale svolgimento di lavoro isolato;
organico addetto ai lavori;
eventuale utilizzo di sostanze pericolose e relative schede di sicurezza;
attrezzature utilizzate;
possibili interferenze tra lavorazioni e misure necessarie per eliminarle o ridurle;
necessità di procedure o autorizzazioni (ad esempio, il permesso di lavoro);
necessità di aree per lo stoccaggio di materiali o attrezzature;
modalità di impiego dei servizi igienico-assistenziali.
Riferimenti legislativi
Art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.
Eventuali scadenze o periodicità
–
Note
La cooperazione e il coordinamento devono essere promossi dal datore di lavoro committente.
ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI/Soggetti coinvolti e rispettivi obblighi: fabbricante e datore di lavoro
Di che cosa si tratta
Il fabbricante e il datore di lavoro ricoprono posizioni di garanzia a salvaguardia della sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro ben distinte, ma complementari.
ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI/Soggetti coinvolti e rispettivi obblighi: l’installatore
Di che cosa si tratta
La sicurezza di attrezzature, macchine e impianti deve essere garantita anche nella fase di installazione.
Che cosa si deve fare
L’installatore, nel momento della messa in servizio della macchina o attrezzatura, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 81/2008, deve:
– in via generale, attenersi sempre alle norme di salute e sicurezza sul lavoro;
– in via specifica, rispettare integralmente quanto previsto, indicato e prescritto nella documentazione fornita dai fabbricanti, ovvero: fascicolo tecnico, manuale d’uso, manuale di installazione, manuale di manutenzione.
ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI/Obblighi del datore di lavoro: controllo iniziale
Di che cosa si tratta
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a questi scopi.
Il nuovo “regolamento macchine” definisce l’iter da seguire in caso di modifica di una macchina, a seconda che tale modifica sia “sostanziale” o “non sostanziale”.
Si ha modifica sostanziale se la stessa non è prevista né pianificata dal fabbricante e incide sulla sicurezza della macchina, creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, che richiede: (1) l’aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione (operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente) o (2) l’adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica di tale macchina.
Si ha modifica non sostanziale in tutti gli altri casi.
CANTIERI/Verifiche preliminari sulla normativa applicabile
Di che cosa si tratta
Il D.Lgs. n. 81/2008 pone una netta distinzione tra i lavori in appalto rientranti nel campo di applicazione del titolo IV (i cosiddetti “cantieri temporanei o mobili”) e qualunque altra attività affidata a terzi (i cosiddetti “appalti interni”), diversificando la relativa disciplina.
CANTIERI/Obblighi del datore di lavoro committente – I soggetti da nominare
Di che cosa si tratta
Il D.Lgs. 81/2008 indica diversi soggetti coinvolti nell’esecuzione di un cantiere temporaneo o mobile, la cui nomina è, in alcuni casi, obbligatoria da parte del Datore di Lavoro mentre, in altri, solo discrezionale.
I principali protagonisti della disciplina dei cantieri sono il committente, il responsabile lavori, il coordinatore per la progettazione (Csp), il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (Cse, impresa affidataria e impresa esecutrice).
L’ “idoneità tecnico professionale” è definita come «possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare».
Nei cantieri (1) in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, (2) in cui sono presenti più imprese esecutrici per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera o (3) in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Predisporre un documento con le caratteristiche indicate nello schema:
Riferimenti legislativi
Art. 91, comma 1, lett. b), allegato XVI, D.Lgs. n. 81/2008.
Eventuali scadenze o periodicità
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.
Note
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, ovvero di interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della cosiddetta “patente a crediti” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, nonché di coloro che sono in possesso dell’attestazione Soa in classifica pari o superiore alla III.
CANTIERI/Patente a crediti – Come ottenere i crediti
Di che cosa si tratta
Al momento del rilascio della patente, è attribuito un punteggio di 30 crediti, che possono poi essere incrementati fino ad un massimo di 100 crediti complessivi.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, non è più possibile operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 senza la patente a crediti e un punteggio di almeno 15 crediti (salvo per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale o di coloro che sono in possesso dell’attestazione Soa in classifica pari o superiore alla III). Resta, comunque, possibile il completamento dell’attività quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
CANTIERI/Patente a crediti – Come impugnare il provvedimento di sospensione
Di che cosa si tratta
Nel caso in cui nel cantiere si verifichino:
(i) infortuni da cui deriva la morte di uno più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave, l’Inl adotta un provvedimento di sospensione della patente, fatta salva una diversa valutazione dell’Istituto stesso adeguatamente motivata;
(ii) infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione immediatamente accertabile, imputabile ai medesimi soggetti sempre a titolo di colpa grave, l’Inl può adottare un provvedimento di sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione ex 14, D.Lgs. n. 81/2008.
La violazione degli obblighi antinfortunistici può comportare responsabilità e sanzioni penali anche a prescindere dal verificarsi di un infortunio: in questi casi, si parla di “contravvenzioni”.
PROCEDIMENTI ISPETTIVI/Macchine e attrezzature di lavoro
Di che cosa si tratta
Nel caso in cui una macchina o un’attrezzatura di lavoro presenti un rischio, si devono applicare le procedure previste dagli artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 758/1994.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Obblighi del datore di lavoro
Di che cosa si tratta
Tra gli obblighi principali del datore di lavoro vi è quello di garantire ai lavoratori lo stato di benessere, definito dall’atto costitutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità del 1945 in questi termini: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente assenza di malattia e infermità».
A tal fine, uno dei più importanti strumenti è la sorveglianza sanitaria, che il datore di lavoro deve far eseguire nel rispetto della periodicità delle visite mediche.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Obblighi del medico competente
Di che cosa si tratta
Il medico competente si deve occupare dell’analisi e della gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, come dipendente o libero professionista, rispondendo direttamente al datore di lavoro e collaborando con il servizio di prevenzione e protezione (Spp).
SORVEGLIANZA SANITARIA/Obblighi del datore di lavoro: chi nominare come medico competente
Di che cosa si tratta
L’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro, la nomina del medico competente.
Non ogni professionista medico può svolgere le funzioni di medico competente. E quindi non ogni professionista medico può essere nominato medico competente.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Sorveglianza sanitaria: in quali casi
Di che cosa si tratta
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i cosiddetti “rischi normati”, contenuti in specifiche norme del D.Lgs. n. 81/2008 e in numerosi provvedimenti speciali.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Sorveglianza sanitaria: quando
Di che cosa si tratta
La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di controllare lo stato di salute generale del lavoratore in relazione sia alle sue caratteristiche psicofisiche personali e connesse a precedenti attività lavorative sia alla specifica attività lavorativa e all’esposizione al rischio.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Sorveglianza sanitaria: come
Di che cosa si tratta
Le visite mediche non possono essere limitate a un semplice esame obiettivo del lavoratore, ma devono comprendere anche tutti quegli accertamenti ritenuti indispensabili per effettuare una corretta prevenzione dai rischi lavorativi.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti: quando
Di che cosa si tratta
Quando l’attività lavorativa comporta un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute di altre persone, è vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche; specifiche limitazioni riguardano anche le sostanze stupefacenti.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti: obblighi del datore di lavoro
Di che cosa si tratta
Il datore di lavoro, previa valutazione dei rischi, deve individuare adeguate misure organizzative a tutela della sicurezza dei lavoratori per gestire i casi di alterazione delle condizioni psicofisiche dei lavoratori dovute ad assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti accertate dal medico competente che non consentono temporaneamente la prestazione di attività lavorative.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti: criteri e procedure per i controlli sanitari effettuati dal medico competente
Di che cosa si tratta
Le visite mediche di sorveglianza sanitaria finalizzate alla verifica di assenza di condizioni alcol dipendenza o assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti comprendono un’anamnesi e un esame obiettivo.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti: provvedimenti da adottare
Di che cosa si tratta
Nella valutazione clinica dell’idoneità alla mansione specifica per la verifica dell’assenza di condizioni di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e/o di alcolici, l’esecuzione dei test di screening può fornire al medico competente un semplice supporto orientativo, per cui è necessario seguire una procedura specifica per accertare la condizione di alcol dipendenza o tossicodipendenza.
Al termine delle visite mediche, il medico competente deve esprimere il giudizio di idoneità, ovvero l’esito che fornisce al datore di lavoro l’indicazione circa la possibilità per il lavoratore di svolgere la mansione alla quale è assegnato senza che essa sia in contrasto con il suo stato di salute.
In caso di disaccordo con il giudizio di idoneità espresso dal medico competente, sia il lavoratore che il datore di lavoro possono presentare ricorso.
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