Abbandono di rifiuti: aumentati gli importi delle ammende. È quanto prescrive il comma 1 dell'art. 6-ter del testo coordinato del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236).
Per effetto, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che ora prevede importi più che triplicati rispetto a quelli originari.
Altre misure riguardano:
- pene più severe per il reato di incendio boschivo;
- un aumento della pena da un terzo alla metà rispetto a quelle previste dagli articoli 452-bis e quater, D.Lgs. n. 152/2006 rispettivamente per inquinamento e disastri prodotti in aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero per danni di specie animali o vegetali protette;
- l'estensione ai reati ambientali della «confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica» di cui all' art. 240-bis del codice penale.
Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.
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Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105
Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2023), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15), recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.»
(in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236)
(omissis)
Art. 6 - ter
Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle
disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231,
commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da mille
euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la
pena e' aumentata fino al doppio».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli
316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;
b) all'articolo 25-octies.1:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In relazione
alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600
quote»;
2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
trasferimento fraudolento di valori».
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies,
primo comma, 452-quaterdecies»;
b) all'articolo 452-bis, il secondo comma e' sostituito dal
seguente: «Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla
meta'. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento,
compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area
naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena e'
aumentata da un terzo a due terzi»;
c) all'articolo 452-quater, il secondo comma e' sostituito dal
seguente: «Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla
meta'».