Abolizione Sistri: e adesso che cosa succede? Come già riferito da Ambiente&Sicurezza, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018, n. 290 è stato pubblicato il “decreto semplificazioni”, che all'articolo 6, dispone la soppressione dell'attuale “Sistema di controllo della Tracciabilità dei rifiuti” (Sistri) già dal 1° gennaio 2019. In attesa di un nuovo sistema che lo sostituisca e che tenga conto anche delle direttive europee, resta quello cartaceo.
Abolizione Sistri: nove anni tra false partenze e oneri
Nel corso degli anni le criticità legate a questo controllo della filiera dei rifiuti sono state evidenziate da più parti e hanno interessato diversi aspetti, sottolineando gli ingenti costi per le imprese e un sistema burocratico che, attraverso continue deroghe, ha complicato ulteriormente la materia. “Il Sistri adottava dei sistemi tecnologici e informatici obsoleti rispetto alla finalità che si era data - dichiara Elisabetta Perrotta, direttore di Fise Assoambiente, l’Associazione delle imprese di servizi ambientali - ovvero semplificare, con elementi chiari e precisi, il lavoro agli operatori, ma anche il percorso ai fini del controllo. In questo settore, uno degli elementi imprescindibili e da sempre richiesti, è la chiarezza della norma e delle procedure. Le autorizzazioni a livello nazionale oggi sono, invece, molto diversificate non solo tra le regioni, ma a volte anche tra le province, mancando ancora le linee guida del Ministero sui contenuti minimi delle autorizzazioni previsto dal D.Lgs. n. 152/2006”.
Dal punto di vista economico, gli aggravi per le imprese in quasi dieci anni di Sistri ammontano a più di 200 milioni di euro, a causa dell'obbligo di pagare l'iscrizione pur in assenza di sanzioni per la mancata operatività. Di fatto, si era quindi venuto a creare un “doppio binario” per le procedure, Sistri e moduli cartacei, costringendo comunque nel frattempo le aziende a formare personale in grado di rispondere alle esigenze del sistema, a specializzare nuove aree e a creare strutture che potessero operare al suo interno. Aspetti non banali in un sistema come quello italiano dove "esistono ancora aree in cui usufruire di internet è difficoltoso se non impossibile” – chiosa Perrotta – mentre il Sistri avrebbe avuto il compito di coprire il 100 per cento del territorio”.
Sono emerse, quindi, complessità nel seguire un percorso normativo con rimandi continui, ma anche difficoltà legate alla gestione di procedure non coerenti con la filiera di gestione dei rifiuti: “Contiamo una quarantina d'interventi sulle norme collegate al Sistri che sono poi confluiti per lo più nel testo unico ambientale, il D.Lgs. 152/2006, o in decreti paralleli – afferma Barbara Gatto, responsabile del Dipartimento politiche ambientali di Cna, la Confederazione nazionale dell'artigianato – rendendo il tutto un insieme illeggibile con norme, in alcuni casi, contraddittorie. Le difficoltà riscontrate erano legate anche a tecnologie obsolete, dalle note chiavette alle black box, a loro volta collegate a procedure impensabili in ogni fase di gestione dei rifiuti, come, volendo fare un esempio, il trasportatore che, con la propria chiavetta, avrebbe dovuto accedere al computer del produttore”.
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Post abolizione Sistri: una nuova fase
In quasi dieci anni di Sistri tutti questi elementi hanno portato ad accogliere con positività una nuova fase di discussione tra istituzioni e stakeholder: “lo scorso mese – ha riferito Perrotta - il ministero dell'Ambiente ha avviato una consultazione sul progetto di digitalizzazione dei formulari e dei registri ai sensi della norma introdotta con la “legge Bilancio” per il 2018 e che dovrebbe andare a sostituire il Sistri. Questo fatto ha segnato un importante cambio di passo rispetto a prima, aprendo un fronte di vero dialogo con gli stakeholder sin dalle fasi iniziali di definizione del progetto, per cui auspichiamo che questo nuovo approccio consentirà di raggiungere l'obiettivo della tracciabilità congiuntamente a quello della semplificazione e dell'efficacia del sistema, previa verifica operativa dello stesso. Ogni progetto, infatti, deve prevedere anche una fase di test per verificarne la funzionalità prima di avviare l'applicazione in termini generali e questo per evitare non solo continui rinvii e modifiche della messa a punto in fase gestionale, ma anche confusione e incertezza tra gli operatori, aspetti fondamentali considerata la porta che si sta chiudendo e il nuovo percorso avviato dal Ministero su questo tema”.
Approccio positivo anche per Cna: “Vediamo in modo favorevole una gestione totalmente interna al ministero dell'Ambiente – precisa Gatto – e in particolare l'Albo dei gestori ambientali è uno dei soggetti che abbiamo sempre indicato, e non solo noi, come uno dei più idonei ad avere un ruolo nel nuovo sistema. Tra le proposte che abbiamo portato avanti in questi anni rientra la necessità di non ricorrere a una struttura hardware pesante per non imporre costi non necessari alle imprese. Inoltre, riteniamo importante che venga tenuta in considerazione una proporzionalità degli adempimenti rispetto alle dimensioni delle imprese, perché la filiera dei rifiuti è molto complessa ed eterogenea”.
Abolizione Sistri: valorizzare le conoscenze già acquisite
L'Albo dei gestori ambientali, peraltro, è già in possesso di molte informazioni digitalizzate in materia di tracciabilità dei rifiuti. "Abbiamo la nostra banca dati - ricorda Eugenio Onori, presidente dell'Albo gestori ambientali - un albo pubblico dove chiunque può sapere, ad esempio, quali rifiuti un'impresa sia autorizzata a trasportare e con quali mezzi; in più noi stessi siamo un organo del ministero dell’Ambiente.
Abbiamo una base da cui partire e ovviamente siamo a disposizione per cominciare a costruire, ad esempio, un'anagrafe unica ambientale, visto che compete a noi autorizzare i trasportatori dei rifiuti e che, va tenuto a mente, l'Albo si appoggia alla rete delle Camere di commercio le quali sono in possesso dei dati sulle imprese che producono i rifiuti e che gestiscono gli impianti. Da ultimo, va tenuto presente che l'Albo ha un'articolazione territoriale: è presente sul territorio con le sue Sezioni regionali le quali si hanno un rapporto positivo con le imprese.
Tutto quello che devi sapere sul Sistri lo trovi qui
Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163) in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018, n. 290 (omissis) Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilita' dei dati ambientali inerenti rifiuti Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema dicontrollo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, 78. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, leseguenti disposizioni: a) gli articoli 16, 35,36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5,7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125; c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1°luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dal 1° gennaio 2019,e fino alla definizione e alla piena operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.