Acque consumo umano: variazioni per il cromo

Modificato l'allegato I al D.Lgs. n. 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»

Variazioni per i limiti del cromo nelle acque destinate al consumo umano. L'allegato I al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 («Attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla qualità delle acque destinate al consumo umano») è infatti stato modificato dal recente decreto del ministero della Salute 14 novembre 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2017, n. 12), con riferimento al parametro cromo esavalente.

Di seguito il testo integrale decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero della Salute 14 novembre 2016 


Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001,  n.

31, recante:  «Attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla

qualità delle acque destinate al consumo umano». (17A00347)


in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2017, n. 12


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la direttiva 98/83/CE del  Consiglio  del  3  novembre  1998,

concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive

modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa

alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano»   e   in

particolare gli articoli 4, comma  2,  lettera  a)  e  11,  commi  1,

lettera b), e 2;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme

in materia  ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali

destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50

µg/l per il Cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione

soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di  5  µg/l

per  il  Cromo+6,  valore  al  di  sopra   del   quale   occorre   la

caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  del  14  giugno

2016, con il quale detto organismo, in  accordo  con  le  valutazioni

dell'Istituto superiore di sanita' e con  gli  orientamenti  espressi

nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di  parametro

stabilito nell'Allegato I del piu' volte citato  decreto  legislativo

n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:

    possa essere definito, come misura precauzionale di gestione  del

rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari  a  10

µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle

misure recentemente adottate nel Regno Unito;

    tale valore potrebbe essere considerato opportuno in  circostanze

territoriali e fattispecie piu' a rischio, come possibile  misura  di

prevenzione  rispetto  all'esposizione  sito-specifica  e  per  fasce

sensibili di popolazione;

  Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14  settembre  2016,

la procedura di informazione di cui  alla  direttiva  98/34/CE,  come

modificata dalla direttiva 98/48/CE  che  prevede  una  procedura  di

informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

  Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui e'  stato

richiesto il concerto al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare;

  Visto l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;


                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Al decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,  e  successive

modificazioni, all'Allegato I  «Parametri  e  valori  di  parametro»,

Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le  seguenti

modifiche:

    a) e', infine, aggiunta la seguente riga:


 ===================================================================

 |                     |     Valore di     |  Unita' di  |         |

 |      Parametro      |     parametro     |   misura    |  Note   |

 +=====================+===================+=============+=========+

 | Cromo esavalente    |         10        |     µg/l    | Nota 12 |

 +---------------------+-------------------+-------------+---------+

    b) e', infine, aggiunta la seguente nota:


                 +-----------+---------------------+

                 |           | La ricerca del      |

                 |           |parametro deve essere|

                 |           |effettuata quando il |

                 |           |valore del parametro |

                 |           |Cromo supera il      |

                 | Nota 12   |valore di 10 µg/l.   |

                 +-----------+---------------------+


                               Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore  il  centottantesimo  giorno

dalla sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

Italiana.

  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 14 novembre 2016

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