Modificato l'allegato I al D.Lgs. n. 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»
Variazioni per i limiti del cromo nelle acque destinate al consumo umano. L'allegato I al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 («Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano») è infatti stato modificato dal recente decreto del ministero della Salute 14 novembre 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2017, n. 12), con riferimento al parametro cromo esavalente.
Di seguito il testo integrale decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero della Salute 14 novembre 2016 Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». (17A00347) in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2017, n. 12 IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell'Istituto superiore di sanita' e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del piu' volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che: possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito; tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie piu' a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all'esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione; Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche; Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui e' stato richiesto il concerto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Decreta: Art. 1 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all'Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti modifiche: a) e', infine, aggiunta la seguente riga: =================================================================== | | Valore di | Unita' di | | | Parametro | parametro | misura | Note | +=====================+===================+=============+=========+ | Cromo esavalente | 10 | µg/l | Nota 12 | +---------------------+-------------------+-------------+---------+ b) e', infine, aggiunta la seguente nota: +-----------+---------------------+ | | La ricerca del | | |parametro deve essere| | |effettuata quando il | | |valore del parametro | | |Cromo supera il | | Nota 12 |valore di 10 µg/l. | +-----------+---------------------+ Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.