Acque da impianti di potabilizzazione: i chiarimenti del Mase sono stati riportati nel parere fornito in risposta a un interpello ambientale della Regione Lazio.
In particolare, l'amministrazione regionale ha chiesto:
- se la nozione di «rilasci di acque previsti dall’articolo 114» contenuta all’art. 74, comma 1, lettera ff), D.Lgs. n. 152/2006 sia suscettibile di includere le acque derivanti dal trattamento di potabilizzazione in cui gli elementi naturali (ad esempio arsenico) sono presenti in concentrazione più elevata rispetto all’acqua in ingresso prima del trattamento, nonché i reflui derivanti dal contro lavaggio dei filtri degli impianti di trattamento
ovvero
- se questa nozione ricomprenda esclusivamente le acque depurate idonee al consumo umano.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.
Interpello ambientale della Regione Lazio 3 luglio 2024, n. 122942
Oggetto: interpello in materia di restituzione delle acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione art.114, comma 1, del Dlgs 152/2006.
(omissis)
In riferimento a quanto disciplinato dal Dlgs 152/2006 in materia di restituzione delle acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 114, comma 1, del D.lgs. 152/2006 rubricato Dighe dispone che le Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto. Altresì, l’articolo 74, comma 1, lettera ff) del medesimo decreto definisce lo scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114.
Con nota n. 50752 del 28/3/2023, acquisita con protocollo regionale al n. 347621 di pari data, la Città metropolitana di Roma Capitale ha rappresentato che nell’ambito dei procedimenti di competenza, è emersa la necessità di inquadrare i riferimenti normativi relativi agli scarichi derivanti dai potabilizzatori in gestione al S.I.I., ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione allo scarico da parte della Città metropolitana di Roma, in particolare delle acque di rigetto o di contro lavaggio dei filtri degli impianti di trattamento delle acque.
L’Amministrazione provinciale, alla luce del combinato disposto degli artt. 74 e 114, ritiene che le acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione, di qualunque genere esse siano, non debbano essere assoggettate alla disciplina degli scarichi ed ha richiesto a questa Direzione di fornire supporto al fine di confermare o meno tale interpretazione.
A seguito della richiesta di chiarimenti, anche da parte di ACEA ATO2, questa Direzione, da ultimo con nota n. 214567 del 15/2/2024, che a buon fine si allega, ha chiarito che le acque trattate da un sistema di potabilizzazione (per esempio a osmosi inversa) producono un “depurato” e un “concentrato”; il “depurato” va in rete ma, considerato che le richieste della rete sono diverse nelle diverse ore della giornata, l’eccedenza va in corpo idrico come “rilascio” o “restituzione” e pertanto non soggetta ad autorizzazione, come riportato nella nota n. 612004 del 06/06/2023.
Il “concentrato” invece è a tutti gli effetti uno scarico che deve essere autorizzato e deve rispettare i limiti previsti nelle tabelle dell’allegato V del Dlgs 152/2006 per non alterare/peggiorare lo stato del corpo recettore.
Pertanto, per quanto sopra esposto si ritiene che per il recapito di “concentrato” in un corpo recettore, codesta società dovrà essere preventivamente autorizzata allo scarico dall’Autorità competente.
Tale interpretazione è stata altresì confermata nel corso della riunione del Tavolo Tecnico istituito per definire la disciplina in materia di restituzione delle acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del Dlgs 152/2006, a cui hanno partecipato i Soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Roma capitale, soggetti cui la normativa regionale conferisce la competenza in materia di rilascio dei titoli autorizzativi, Arpa Lazio nonché il responsabile della struttura regionale competente alla gestione del S.I.I., senza tuttavia pervenire ad una univoca interpretazione rispetto alla definizione di acque di restituzione, riscontrando di conseguenza anche una differente applicazione della norma sul territorio regionale.
Ai fini di una corretta disciplina della materia da parte di questa Amministrazione, alla quale la normativa nazionale attribuisce la competenza, appare evidente pertanto la necessità di definire in maniera esaustiva i rilasci di acque che l’articolo 74, comma 1, lettera ff) del Dlgs 152/2006, esclude dalla disciplina degli scarichi.
A tal fine, si chiede a codesto Dicastero di chiarire in particolare se in tale definizione debbano intendersi le acque derivanti dal trattamento di potabilizzazione in cui gli elementi naturali (ad esempio arsenico) sono presenti in concentrazione più elevata rispetto all’acqua in ingresso prima del trattamento nonché i reflui derivanti dal contro lavaggio dei filtri degli impianti di trattamento ovvero se siano ricomprese esclusivamente le acque depurate idonee al consumo umano.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1° ottobre 2024, n. 178127
Oggetto: interpello in materia di restituzione delle acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione art. 114, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 septies, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 122942 del 3.7.2024, codesta Amministrazione ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in tema di restituzione delle acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione, formulando un quesito del seguente tenore:
- Se, la nozione di «rilasci di acque previsti dall’articolo 114» contenuta all’art. 74, comma 1 lett. ff) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d’ora in avanti, anche solo “Testo Unico Ambientale” o “TUA”) sia suscettibile di includere le acque derivanti dal trattamento di potabilizzazione in cui gli elementi naturali (ad esempio arsenico) sono presenti in concentrazione più elevata rispetto all’acqua in ingresso prima del trattamento, nonché i reflui derivanti dal contro lavaggio dei filtri degli impianti di trattamento ovvero se tale nozione ricomprenda esclusivamente le acque depurate idonee al consumo umano.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Con riferimento al quesito proposto, si rappresenta preliminarmente che questo Ministero si è espresso in tema di autorizzazione agli scarichi derivanti da potabilizzazione con nota prot. n. 55352 del 6.4.2023. Pertanto, si ribadisce quanto ivi evidenziato, ribadendo che l’art. 114, comma 1, del d.lgs. 152/2006 attribuisce alle Regioni la competenza ad adottare una apposita disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate in impianti di potabilizzazione, previo parere di questo Ministero. Invero, ai sensi del predetto art. 114, comma 1, d.lgs. 152/2006: “[l]e regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto”. Tanto premesso, posto quindi che questo Ministero si esprimerà in detta sede, appare ragionevole condividere quanto riportato da codesta Direzione Regionale nella richiesta di interpello in relazione alla nota n. 214567 del 15.2.2024, ossia che “le acque trattate da un sistema di potabilizzazione (per esempio a osmosi inversa) producono un “depurato” e un “concentrato”; il “depurato” va in rete ma, considerato che le richieste della rete sono diverse nelle diverse ore della giornata, l’eccedenza va in corpo idrico come “rilascio” o “restituzione” e pertanto non soggetta ad autorizzazione, come riportato nella nota n. 612004 del 06/06/2023.
Il “concentrato” invece è a tutti gli effetti uno scarico che deve essere autorizzato e deve rispettare i limiti previsti nelle tabelle dell’allegato V del Dlgs 152/2006 per non alterare/peggiorare lo stato del corpo recettore”.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3 septies TUA, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
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