Acque di balneazione: cambia la legislazione

Modificato il decreto 30 marzo 2010 con la specifica dei riferimenti dei criteri per i monitoraggi

Cambiamenti per la legislazione in materia di acque di balneazione. In particolare, il decreto del ministero della Salute 19 aprile 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2018, n. 196) ha modificato il decreto 30 marzo 2010, specificando i riferimenti dei criteri per i monitoraggi:

  • «Ostreopsis cf ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli  ambienti marino costieri  in  relazione a  balneazione  e altre   attività ricreative», pubblicate  dall'Istituto  superiore di  sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e  successivi aggiornamenti,  consultabili sul sito web dell'istituto;
  • «Cianobatteri: linee guida per la gestione delle  fioriture di  cianobatteri nelle acque di balneazione», pubblicate dall'Istituto superiore di  sanità nel rapporto  Istisan   n.  14/20   e   successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web dell'istituto;
    • i protocolli operativi realizzati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in  collaborazione con  le Agenzie regionali protezione ambientale  consultabili sul sito web dell'istituto.

Di seguito il testo integrale della legge 7 agosto 2018, n. 10.

 

Legge 7 agosto 2018, n. 10
 
Istituzione  di  una Commissione  parlamentare  di inchiesta  sulle
attivita' illecite connesse  al  ciclo dei  rifiuti  e su  illeciti
ambientali ad esse correlati. (18G00126)
 
          in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2018, n. 192
 
Vigente al: 4-9-2018  
 
 
 
  La Camera  dei  deputati ed  il  Senato della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                             Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
               Istituzione e compiti della Commissione 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  per
la durata della XVIII legislatura, una Commissione  parlamentare  di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti  ambientali  ad esse  correlati,  di  seguito   denominata
«Commissione», con il compito di: 
    a) svolgere indagini atte a fare luce  sulle  attivita' illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte
o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul  ruolo
svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; 
    b) individuare le  connessioni tra  le  attivita' illecite  nel
settore dei rifiuti e altre attivita'  economiche,  con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e
provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e  verso
Stati esteri; 
    c) individuare  le specifiche  attivita'  illecite connesse  al
traffico  illecito  transfrontaliero  dei rifiuti,  con  particolare
riferimento a quelle concernenti i  rifiuti,  anche pericolosi,  in
partenza  dai  porti marittimi   verso   destinazioni   estere,  e,
contestualmente,  svolgere  indagini, in   collaborazione   con  le
autorita' di inchiesta  degli  Stati destinatari  dei  rifiuti, per
individuare attivita' volte a immettere nel mercato nazionale beni  e
prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie  prime
secondarie  ottenute   dai  rifiuti,   che   non  rispondono   alle
caratteristiche merceologiche e sanitarie previste  dalla  normativa
nazionale; 
    d) verificare l'eventuale sussistenza di  comportamenti  illeciti
nell'ambito della pubblica amministrazione centrale  e periferica  e
dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei  servizi
di smaltimento da parte degli enti locali e ai  relativi sistemi  di
affidamento; 
    e)  verificare l'eventuale  sussistenza  di attivita'  illecite
relative ai siti inquinati e alle attivita' di bonifica nonche'  alla
gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresi'  lo stato  di
attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti; 
    f) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite nella
gestione del servizio idrico integrato per  quel  che attiene  alla
gestione degli impianti  di  depurazione delle  acque  nonche' alla
gestione dello smaltimento dei fanghi e dei  reflui  provenienti da
tali impianti; 
    g) verificare la corretta attuazione della normativa  vigente  in
materia ambientale, relativamente  agli  ambiti di  indagine  della
Commissione di  inchiesta  istituita dalla  presente  legge nonche'
all'applicazione  della  legge 22  maggio  2015, n.   68,   recante
disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente; 
    h)  verificare l'eventuale  sussistenza  di attivita'  illecite
relative alla gestione e allo smaltimento dei  materiali  contenenti
amianto nonche' il rispetto della  normativa  vigente ed  eventuali
inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati; 
    i) indagare sulle attivita' illecite  legate  al fenomeno  degli
incendi e su altre condotte illecite  riguardanti  gli impianti  di
deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi
di discarica; 
    l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli
impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore  qualita'
e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano  tecnologie
e procedimenti sperimentali che presentano interessanti  prospettive
di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi  dell'economia
circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali. 
  2. La Commissione riferisce alle  Camere  annualmente con  singole
relazioni o con relazioni generali e  ogniqualvolta  ne ravvisi  la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori. 
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e di  ogni  altra forma  di
comunicazione  nonche'   alla  liberta'   personale,   fatto  salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo  133  del codice  di
procedura penale. 
 
                               Art. 2 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta da quindici senatori  e  da quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque  assicurando
la presenza di un rappresentante per  ciascun  gruppo esistente  in
almeno un ramo del Parlamento. I componenti  sono  nominati tenendo
conto  anche  della  specificita'   dei   compiti  assegnati   alla
Commissione.  I  componenti  della   Commissione   dichiarano  alla
Presidenza  della  Camera di  appartenenza  se nei  loro  confronti
sussista   alcuna   delle  condizioni   indicate   nel  codice   di
autoregolamentazione  proposto  dalla Commissione  parlamentare   di
inchiesta  sul  fenomeno delle  mafie  e sulle  altre  associazioni
criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013,  n.
87, con la relazione approvata nella seduta del  23 settembre  2014.
Qualora  una  delle situazioni  previste  nel  citato   codice   di
autoregolamentazione sopravvenga,  successivamente  alla nomina,  a
carico di uno dei componenti della Commissione,  questi  ne informa
immediatamente il presidente della Commissione  e i  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
  2. La Commissione e' rinnovata dopo  il primo  biennio  dalla sua
costituzione; i suoi componenti possono essere confermati. 
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati convocano la  Commissione,  entro dieci  giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza. 
  4. L'ufficio  di  presidenza, composto  dal  presidente, da  due
vicepresidenti e da  due  segretari, e'  eletto  dai componenti  la
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione  del  presidente e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione;  se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  In caso  di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il  piu'
anziano di eta'. 
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede  ai sensi  del
comma 4. 
  6. Le disposizioni dei commi 4  e 5  si  applicano anche  per  le
elezioni suppletive. 
 
                               Art. 3 
                            Testimonianze 
 
  1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si applicano  le
disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale. 
 
                               Art. 4 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti  relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o
altri organi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi  a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal  segreto. La
Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza  fino
a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano  coperti da
segreto. L'autorita' giudiziaria  provvede  tempestivamente  e  puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti  con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.  Il decreto
ha efficacia per sei  mesi  e puo'  essere  rinnovato. Quando  tali
ragioni    vengono    meno,   l'autorita'    giudiziaria    provvede
tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non puo'
essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura  delle indagini
preliminari. 
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. 
  3. La Commissione stabilisce quali  atti  e documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad altre
istruttorie  o  inchieste in  corso.  Su richiesta   dell'autorita'
giudiziaria che procede  sono  coperti dal  segreto  gli atti  e  i
documenti  attinenti  a procedimenti  giudiziari  nella fase  delle
indagini preliminari. 
  4. Il segreto funzionale riguardante  atti  e documenti  acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416  e
416-bis  del  codice penale  non  puo' essere  opposto   ad  altre
Commissioni parlamentari di inchiesta. 
 
                               Art. 5 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa  e
ogni altra persona che collabora  con  la Commissione  o  compie o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al  segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui  all'articolo 4,
comma 3. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applicano le
pene di cui all'articolo  326,  primo comma,  del  codice penale  a
chiunque diffonda  in  tutto o  in  parte, anche  per  riassunto o
informazione, atti o documenti del  procedimento  di inchiesta  dei
quali sia stata vietata la divulgazione. 
 
                              Art. 6
                       Organizzazione interna 
 
  1. L'attivita'  e  il  funzionamento   della   Commissione  sono
disciplinati da un regolamento interno approvato  dalla  Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari. 
  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo il  regolamento  di cui  al
comma 1. 
  3. Tutte le volte che lo ritenga  opportuno,  la Commissione  puo'
riunirsi in seduta segreta. 
  4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali  di
polizia giudiziaria, nonche' di magistrati collocati fuori  ruolo, e
puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di
soggetti  interni  ed  esterni   all'amministrazione   dello  Stato
autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a  cio'
deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento  interno  di
cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo  di collaborazioni  di
cui puo' avvalersi la Commissione. 
  5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la  Commissione  fruisce di
personale, locali e strumenti operativi  messi  a disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000  euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per  meta' a  carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati. 
  7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti
e  prodotti  nel corso  dell'attivita'  propria e  delle   analoghe
Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

 

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